Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Scuola: parere su messa in sicurezza edifici scolastici

giovedì 29 ottobre 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/081/CU/C9

 

Parere sul piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Terzo programma stralcio.

 

Punto 34 - elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

La maggioranza delle Regioni esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti modifiche:

 

  • Ridurre la quota di premialità dal 20% al 15%. Di conseguenza la quota standard deve essere fissata al 85%.
  •  

  •  Sanare i lavori di completamento agli interventi strutturali eseguiti in variante al progetto definitivo esaminato dalle Regioni, utilizzando parte delle economie conseguenti all’esito della gara di aggiudicazione dei lavori
  • Affinché ciò sia possibile è necessario inserire nel testo dell'Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005 e nel Documento di attuazione le norme di cui di seguito si riporta una bozza con annesse proposte di modifica evidenziate in grassetto.

     

    Emendamenti da introdurre all’Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005

    All’art. 3 dell’Intesa è aggiunto il seguente art. 3-ter.

     Articolo 3ter – Ammissibilità delle spese

    1. Saranno considerate ammissibili le spese connesse alla realizzazione delle opere così come definite dal progetto definitivo esaminato dalla Regione ai fini della dichiarazione di coerenza ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Intesa istituzionale e le variazioni a tale progetto, giustificate ai sensi dell’art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, comunque tali da rispettare la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma.
    2. A parziale deroga di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo saranno altresì ammesse entro i limiti di legge e nell'esclusivo interesse del Ente Aggiudicatore, le varianti, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè siano finalizzate ad un incremento del livello di sicurezza complessivo dell'edificio e trovino copertura nella somma complessivamente stanziata per l'esecuzione dell'opera

     


    Emendamenti da introdurre al testo del Documento di attuazione approvato dall’Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005.

     

    All’art. 2 del Documento di attuazione dell’Intesa è aggiunto il seguente comma 3-bis

    Art 2

     3.    Le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui al comma 1 restando altresì ammesse a finanziamento esclusivamente le variazioni, giustificate ai sensi dell’art. 25 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, comunque tali da rispettare la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma.

     3bis.           A parziale deroga di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo Saranno ammesse entro i limiti di legge e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè siano finalizzate ad un incremento del livello di sicurezza complessivo dell'edificio e trovino copertura nella somma complessivamente stanziata per l'esecuzione dell'opera.

    4.                  Qualora ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi 3 e 3bis l’Ente aggiudicatore, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, si impegna a darne comunicazione al Ministero ed alla Regione, trasmettendo, copia conforme dei relativi atti di approvazione.

     

    La Regione Veneto esprime parere favorevole a condizione che la premialità sia incrementata dal 20% al 40%.

     

     

     

     

    Roma, 29 ottobre 2009

    doccup34b)edilizscolastica.pdf