Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Scuola: parere su messa in sicurezza edifici scolastici
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 29 ottobre 2009
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/081/CU/C9
Parere sul piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Terzo programma stralcio.
Punto 34 - elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata
La maggioranza delle Regioni esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti modifiche:
Affinché ciò sia possibile è necessario inserire nel testo dell'Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005 e nel Documento di attuazione le norme di cui di seguito si riporta una bozza con annesse proposte di modifica evidenziate in grassetto.
Emendamenti da introdurre all’Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005
All’art. 3 dell’Intesa è aggiunto il seguente art. 3-ter.
Articolo 3ter – Ammissibilità delle spese
- Saranno considerate ammissibili le spese connesse alla realizzazione delle opere così come definite dal progetto definitivo esaminato dalla Regione ai fini della dichiarazione di coerenza ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Intesa istituzionale e le variazioni a tale progetto, giustificate ai sensi dell’art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, comunque tali da rispettare la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma.
- A parziale deroga di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo saranno altresì ammesse entro i limiti di legge e nell'esclusivo interesse del Ente Aggiudicatore, le varianti, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè siano finalizzate ad un incremento del livello di sicurezza complessivo dell'edificio e trovino copertura nella somma complessivamente stanziata per l'esecuzione dell'opera
Emendamenti da introdurre al testo del Documento di attuazione approvato dall’Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005.
All’art. 2 del Documento di attuazione dell’Intesa è aggiunto il seguente comma 3-bis
Art 2
3. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui al comma 1 restando altresì ammesse a finanziamento esclusivamente le variazioni, giustificate ai sensi dell’art. 25 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, comunque tali da rispettare la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma.
3bis. A parziale deroga di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo Saranno ammesse entro i limiti di legge e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè siano finalizzate ad un incremento del livello di sicurezza complessivo dell'edificio e trovino copertura nella somma complessivamente stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi 3 e 3bis l’Ente aggiudicatore, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, si impegna a darne comunicazione al Ministero ed alla Regione, trasmettendo, copia conforme dei relativi atti di approvazione.
La Regione Veneto esprime parere favorevole a condizione che la premialità sia incrementata dal 20% al 40%.
Roma, 29 ottobre 2009