Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sanità: donazione tessuti e cellule umani, parere su D. Lgs.
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 29 ottobre 2009
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/078/SR/C7
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/17/CE E 2006/86/CE DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI DONAZIONE, APPROVVIGIONAMENTO, CONTROLLO, NOTIFICA DI EVENTI AVVERSI, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO, DISTRIBUZIONE DI TESSUTI E CELLULE UMANE
Punto 36) Elenco B – Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 29 ottobre 2009 esprime parere favorevole
condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:
art. 1 comma 3
Viene identificato come referente per l’attuazione del decreto per le cellule riproduttive solo il Centro
Nazionale Trapianti (CNT), manca il riferimento all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che, in attuazione
dell’articolo 11 della legge 40/2004 organizza e gestisce il registro nazionale della PMA.
Proposta di modifica:
all’art.1 comma 3 dopo la frase: “….si avvalgono della collaborazione del centro Nazionale Trapianti,
in seguito indicato come CNT” aggiungere: “Sono fatte salve le competenze dell’Istituto Superiore di
sanità di cui all’art. 11 della legge 40/2004”.
art. 10 e art.11
L’art. 10 “Notifica di reazioni avverse gravi” al comma 2 punto a) e b) e l’art. 11 “Notifica di eventi
avversi gravi” al comma 3 punto a),b),c), e comma 4 punto a),b),c) individuano per le comunicazioni
esclusivamente il Centro Nazionale Trapianti (CNT) e il Centro Nazionale Sangue (CNS) ognuno per il
proprio ambito di competenza e non l’Istituto Superiore di Sanità che in forza della Legge 40 detiene
tutti i dati dei trattamenti eseguiti con l’utilizzo di cellule riproduttive e non dovrebbe registrare le
reazioni o gli eventi avversi. Quindi si creerebbe una discrepanza fra chi ha il denominatore di un
fenomeno che si vuole monitorare ma non il numeratore dello stesso.
Proposta di modifica:
all’art.10, comma 2 punto a) e b) dopo le parole: al CNT o al Centro Nazionale Sangue
aggiungere: “o all’Istituto Superiore di sanità”
all’art.11, comma 3 punto a),b),c) dopo le parole: al CNT o al CNS aggiungere: “ e all’Istituto
Superiore di sanità”
all’art.11, comma 4 punto a),b),c) dopo le parole: al CNT o al CNS aggiungere: “e all’Istituto
Superiore di sanità”
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allegato I- punto 1.1.3
Non è chiaro quali siano le neoplasie causa di esclusione. Si consiglia di utilizzare la frase già riportata
nella direttiva 17/2006.1.1.3, allegato 1: “presenza o precedenti manifestazioni di patologie maligne,
eccettuato …”
Proposta di modifica:
all’allegato 1 modifica della frase: “presenza o precedenti manifestazioni di patologie maligne” con la
frase: “presenza o precedenti manifestazioni di patologie maligne eccettuato ”
allegato III punto 3.2
Commento: prelevare il sangue per gli esami sierologici il giorno stesso di ogni inseminazione o
fecondazione renderebbe di fatto impraticabile qualsiasi tecnica di fecondazione artificiale. I pazienti
fanno questi esami una volta sola nei mesi precedenti . La spesa aumenterebbe vertiginosamente senza
alcuna ragione. Stiamo parlando di coppie che hanno rapporti sessuali. Se il problema è il rischio della
contaminazione tra diversi campioni dentro le banche di ovociti embrioni e spermatozoi, al massimo si
potrebbe porre la richiesta di praticare l'esame entro i 90 giorni prima della donazione.
Proposta di modifica:
allegato III punto 3.2 sostituire la frase: “ i campioni di sangue vanno prelevati al momento della
donazione” con la frase: “ i campioni di sangue vanno prelevati entro i 90 giorni prima della
donazione”
allegato IV punto 2.5
Commento: I gameti sono proprietà individuale (sia spermatozoi che ovociti) una donna potrebbe
congelare ovociti prima della chemioterapia ed usarli 10 anni dopo con un altro partner, quindi è
sbagliato esigere il nome del partner sulla donazione.
Proposta di modifica:
allegato IV punto 2.5: cassare il punto c
all’allegato V
sezione C, punto 2
è indispensabile sostituire il termine “convalidati” con “collaudati”, poiché il termine convalidati
prevede l’intervento di un Ente esterno, che causerebbe costi elevati ed inutili (ad esempio 5000 euro
solo per “convalidare” una cappa);
Proposta di modifica:
allegato V, sezione C, punto 2, prima riga sostituire il termine “convalidati” con “collaudati”
sezione D servizi e locali
Commento: il testo originale della direttiva Europea diceva: " Fatte salve diverse disposizioni di cui al
punto 4, se i tessuti o le cellule vengono a contatto con l’ambiente durante la
lavorazione senza essere poi sottoposti a un procedimento di inattivazione microbica, occorre una
qualità dell’aria con numeri di particelle e numeri di colonie microbiche equivalenti a quelli di grado A
di cui alla Guida europea alle buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practice: GMP),
allegato 1 e alla direttiva 2003/94/CE, con un ambiente di fondo adeguato alla lavorazione dei
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tessuti/cellule interessati, ma almeno equivalente a GMP di grado D in termini di numeri di particelle e
di colonie microbiche."
Qui invece si è aggiunto un riferimento a regole riguardanti la produzione di farmaci per uso umano
(direttiva 2001/83/CE) che non sono pertinenti.
Proposta di modifica:
allegato V, sezione D, punto 3 sostituire l’intero punto con il seguente:
“Fatte salve diverse disposizioni di cui al punto 4, se i tessuti o le cellule vengono a contatto con
l’ambiente durante la lavorazione senza essere poi sottoposti a un procedimento di inattivazione
microbica, occorre una qualità dell’aria con numeri di particelle e numeri di colonie microbiche
equivalenti a quelli di grado A di cui alla Guida europea alle buone pratiche di fabbricazione (Good
Manufacturing Practice: GMP), allegato 1 e alla direttiva 2003/94/CE, con un ambiente di fondo
adeguato alla lavorazione dei tessuti/cellule interessati, ma almeno equivalente a GMP di grado D in
termini di numeri di particelle e di colonie microbiche, fatte salve ulteriori specificazioni contenute
nelle Linee guide nazionali relative ai singoli tessuti."
Roma, 29 ottobre 2009