Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Influenza aviaria: misure in attuazione direttiva europea, parere su D. Lgs.

giovedì 29 ottobre 2009


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/079/SR/C7

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE

DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2005

RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L’INFLUENZA

AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Punto 37) Elenco B – Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009 esprime

parere favorevole, condizionato all’accoglimento delle seguenti osservazioni e delle proposte di

modifica:

n. PUNTO/ARTICOLO DEL

DOCUMENTO

OSSERVAZIONE/PROPOSTA

1 Art. 1 comma 2 Questa formulazione impedisce da parte delle Regioni e

Province autonome un qualsiasi tipo di provvedimento da

adottarsi nell’ambito delle proprie autonomie statutarie e

viola pertanto gli statuti d’autonomia nonché l’articolo 117

della Costituzione che prevede che la tutela della salute sia

materia di legislazione concorrente. Questo sembra

evidentemente il caso della influenza aviaria che è una

malattia trasmissibile all’uomo.

2 Art.1 comma 2 Sostituire centro di lotta con : Centro nazionale di lotta ed

emergenza contro le malattie animali

3 Art. 2 comma1 lettera l) Aggiungere che allevano fino ad un numero massimo di 250

capi – come riportato nell’art.4

4 Art. 2 comma 1 lettera c)c) “abbattimento” specificare con metodi eutanasici e nel

rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche

previste per le specie animali coinvolte.

5 Art. 2 comma 1 lettera d)d) “macellazione” nel rispetto della normativa vigente.

6 Art. 4 comma 1 e 2 Obbligo di registrazione in BDN e di georefenziazione solo

per le aziende avicole a carattere commerciale

7 Art.4 comma1 Registrazione e georefenziazione in BDR per le Regioni con

nodo Regionale

8 Art. 5 comma 4 La denuncia di focolaio non deve avvenire attraverso il

sistema SIMAN?

9 Art. 6 comma 2 Modificare in: L’indagine epidemiologica raccoglie

informazioni volte ad accertare …

10 Art. 15 comma 2 – Art. 17

comma 3- Art. 42 comma 2

La norma è in contrasto con la Legge 218/88, ai sensi della

quale l’abbattimento preventivo ed il successivo indennizzo

può essere autorizzato con decreto Ministeriale e non con

autorizzazione regionale

11 Art. 16 comma 1 – Art. 43

comma 1

I Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i Servizi

veterinari regionali, a seconda dell’estensione,

istituiscono…

2

12 Art. 16 Aggiungere un comma: Nel caso in cui una zona di

protezione o sorveglianza o un ulteriore zona di restrizione

interessi una parte del territorio delle Regioni confinanti, per

l’istituzione delle stesse è garantita la collaborazione tra le

Autorità competenti delle Regioni coinvolte

13 Art. 17 comma 1 Modificare in: Il veterinario ufficiale vigila affinchè sia

garantita l’applicazione delle seguenti misure ….

14 Art.20 Le linee guida del 1774/02 del 1 luglio 2004 e s.m.i. non

prevedono per la pollina lo stoccaggio in un impianto di

transito

15 Art. 21 comma 2 I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono

16 Art. 22 comma 1 Modificare in: I servizi Veterinari vigilano affinchè

all’interno delle zone i protezione siano vietati ….

17 Art.22 comma 2 Togliere in via alternativa

18 Art.23 comma 1 lettera d Togliere responsabile del macello

19 Art. 23 comma 2 Aggiungere previo parere favorevole delle Regioni o

Provincie autonome di competenza per il macello di

destinazione

20 Art. 24-25-26

Il Ministero autorizza, in deroga all’art.22, il trasporto, di

pulcini di un giorno, di pollastre e di uova da cova e da

tavola, al fuori delle zone di restrizione verso un’altra

Regione previo parere favorevole della Regione ricevente

21 Art. 30 comma 1 Modificare in: I Servizi Veterinari vigilano affinchè sia

garantita l’applicazione delle seguenti misure ….

22 Art. 39 comma 3 Manca un verbo nel periodo

23 Art. 41, comma 1 Sarebbe opportuno che le deroghe le concedesse il Ministero

o, in alternativa, le Regioni previo parere favorevole del

Centro di referenza nazionale.

24 Art.42 comma 2 “…Sulla base della indagine epidemiologica competente..”

Eliminare “competente”

25 art. 2 (Definizioni): punto g) l'art. citato non è il 56 ma l'art. 55;

26 art. 6 (Indagine

epidemiologica), comma 1)

l'art. citato non è il 56 ma l'art. 55;

27 art. 33 (Deroghe), comma 3 l'art. citato non è il 21 ma è l'art. 22

28 art. 38 (Ulteriori misure da

applicare nei macelli, nei posti

d'ispezione frontalieri o nei

mezzi di trasporto), comma 1,

lettera e)

l'art. citato non è il 10 ma l'art.11;

29 art. 57 (Sanzioni), comma 6 e

comma 7

l'art. citato non è il 50 ma l'art. 52

Si rileva infine che le sanzioni previste all’articolo 57 non tengono conto adeguatamente del

criterio di proporzionalità, essendo puniti nella stessa misura allevamenti industriali ed allevamenti

rurali, realtà che hanno una dimensione economica assolutamente non comparabile; peraltro

l’eccessiva misura delle sanzioni potrebbe incidere negativamente sulla loro effettività.

Roma, 29 ottobre 2009

doc_sr_p_37b)infl_aviaria.pdf