Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Influenza aviaria: misure in attuazione direttiva europea, parere su D. Lgs.
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 29 ottobre 2009
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/079/SR/C7
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2005
RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L’INFLUENZA
AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE
Punto 37) Elenco B – Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009 esprime
parere favorevole, condizionato all’accoglimento delle seguenti osservazioni e delle proposte di
modifica:
n. PUNTO/ARTICOLO DEL
DOCUMENTO
OSSERVAZIONE/PROPOSTA
1 Art. 1 comma 2 Questa formulazione impedisce da parte delle Regioni e
Province autonome un qualsiasi tipo di provvedimento da
adottarsi nell’ambito delle proprie autonomie statutarie e
viola pertanto gli statuti d’autonomia nonché l’articolo 117
della Costituzione che prevede che la tutela della salute sia
materia di legislazione concorrente. Questo sembra
evidentemente il caso della influenza aviaria che è una
malattia trasmissibile all’uomo.
2 Art.1 comma 2 Sostituire centro di lotta con : Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali
3 Art. 2 comma1 lettera l) Aggiungere che allevano fino ad un numero massimo di 250
capi – come riportato nell’art.4
4 Art. 2 comma 1 lettera c)c) “abbattimento” specificare con metodi eutanasici e nel
rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche
previste per le specie animali coinvolte.
5 Art. 2 comma 1 lettera d)d) “macellazione” nel rispetto della normativa vigente.
6 Art. 4 comma 1 e 2 Obbligo di registrazione in BDN e di georefenziazione solo
per le aziende avicole a carattere commerciale
7 Art.4 comma1 Registrazione e georefenziazione in BDR per le Regioni con
nodo Regionale
8 Art. 5 comma 4 La denuncia di focolaio non deve avvenire attraverso il
sistema SIMAN?
9 Art. 6 comma 2 Modificare in: L’indagine epidemiologica raccoglie
informazioni volte ad accertare …
10 Art. 15 comma 2 – Art. 17
comma 3- Art. 42 comma 2
La norma è in contrasto con la Legge 218/88, ai sensi della
quale l’abbattimento preventivo ed il successivo indennizzo
può essere autorizzato con decreto Ministeriale e non con
autorizzazione regionale
11 Art. 16 comma 1 – Art. 43
comma 1
I Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i Servizi
veterinari regionali, a seconda dell’estensione,
istituiscono…
2
12 Art. 16 Aggiungere un comma: Nel caso in cui una zona di
protezione o sorveglianza o un ulteriore zona di restrizione
interessi una parte del territorio delle Regioni confinanti, per
l’istituzione delle stesse è garantita la collaborazione tra le
Autorità competenti delle Regioni coinvolte
13 Art. 17 comma 1 Modificare in: Il veterinario ufficiale vigila affinchè sia
garantita l’applicazione delle seguenti misure ….
14 Art.20 Le linee guida del 1774/02 del 1 luglio 2004 e s.m.i. non
prevedono per la pollina lo stoccaggio in un impianto di
transito
15 Art. 21 comma 2 I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono
16 Art. 22 comma 1 Modificare in: I servizi Veterinari vigilano affinchè
all’interno delle zone i protezione siano vietati ….
17 Art.22 comma 2 Togliere in via alternativa
18 Art.23 comma 1 lettera d Togliere responsabile del macello
19 Art. 23 comma 2 Aggiungere previo parere favorevole delle Regioni o
Provincie autonome di competenza per il macello di
destinazione
20 Art. 24-25-26
Il Ministero autorizza, in deroga all’art.22, il trasporto, di
pulcini di un giorno, di pollastre e di uova da cova e da
tavola, al fuori delle zone di restrizione verso un’altra
Regione previo parere favorevole della Regione ricevente
21 Art. 30 comma 1 Modificare in: I Servizi Veterinari vigilano affinchè sia
garantita l’applicazione delle seguenti misure ….
22 Art. 39 comma 3 Manca un verbo nel periodo
23 Art. 41, comma 1 Sarebbe opportuno che le deroghe le concedesse il Ministero
o, in alternativa, le Regioni previo parere favorevole del
Centro di referenza nazionale.
24 Art.42 comma 2 “…Sulla base della indagine epidemiologica competente..”
Eliminare “competente”
25 art. 2 (Definizioni): punto g) l'art. citato non è il 56 ma l'art. 55;
26 art. 6 (Indagine
epidemiologica), comma 1)
l'art. citato non è il 56 ma l'art. 55;
27 art. 33 (Deroghe), comma 3 l'art. citato non è il 21 ma è l'art. 22
28 art. 38 (Ulteriori misure da
applicare nei macelli, nei posti
d'ispezione frontalieri o nei
mezzi di trasporto), comma 1,
lettera e)
l'art. citato non è il 10 ma l'art.11;
29 art. 57 (Sanzioni), comma 6 e
comma 7
l'art. citato non è il 50 ma l'art. 52
Si rileva infine che le sanzioni previste all’articolo 57 non tengono conto adeguatamente del
criterio di proporzionalità, essendo puniti nella stessa misura allevamenti industriali ed allevamenti
rurali, realtà che hanno una dimensione economica assolutamente non comparabile; peraltro
l’eccessiva misura delle sanzioni potrebbe incidere negativamente sulla loro effettività.
Roma, 29 ottobre 2009