Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - D. Lgs. "Taglia Leggi": parere Regioni

giovedì 29 ottobre 2009


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/071/CU/C1

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI ANTERIORI AL 1970 DI CUI SI RITIENE INDISPENSABILE LA PERMANENZA IN VIGORE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005 N. 246

Punto 2 – Elenco A) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato lo schema di

provvedimento in premessa, ritiene importante evidenziare la complessità e la positività del lavoro tecnico alla base di tale intervento normativo, che segue quanto già intrapreso a livello statale con i decreti legge n. 112 del 2008 e n. 200 del 2008.

Tuttavia, proprio per la particolare complessità dell’analisi delle norme da abrogare, sarebbe stato più opportuno procedere con abrogazioni espresse, così come già operato dai citati decreti legge.

In ogni caso, si ritiene indispensabile verificare in maniera puntuale il rapporto tra la

legislazione statale da abrogare - in particolar modo per quella ricadente in materia di competenza

regionale- e gli ordinamenti regionali, sopratutto per l’impatto che ne deriverà ai medesimi.

In particolare si evidenzia, ad esempio, la necessità di meglio chiarire quanto previsto dal

comma 14 bis dell’articolo 14, come modificato dalla Legge 69 del 2009, anche in relazione alle

problematiche concernenti l’individuazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza

concorrente.

Ciò premesso, ad una prima analisi è comunque opportuno, sin d’ora, evidenziare la

necessità di apportare una modifica all’articolo 1 comma 4 dello schema di decreto legislativo

affinché sia certo il mantenimento in vigore di tutte le norme di attuazione degli statuti delle

Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome.

A tal fine la formulazione del predetto comma 4 dovrebbe essere del seguente tenore:

”4. Sono comunque escluse dall’effetto abrogativo di cui all’articolo 14 ter della legge 28

novembre 2005 n. 246, le disposizioni che costituiscono attuazione degli articoli 7, secondo comma,

8, terzo comma, della Costituzione e degli statuti speciali di cui all’articolo 116, primo comma,

della Costituzione”.

Inoltre, si rappresenta che, a seguito di una ricognizione demandata alle Regioni, è stata

rappresentata dalla Regione Siciliana la necessità di verificare con attenzione l’allegato 2

dell'emanando decreto, che elenca gli “Atti salvati dall'elenco delle abrogazioni allegato alla legge

18 febbraio 2009, n. 9”.

Ciò in quanto è necessario inserirvi tutte quelle disposizioni, abrogate espressamente con il

decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con la Legge n.9 del 2009, che riguardano

l’istituzione di diversi comuni siciliani o la variazione dei relativi territori. E' evidente come

l'entrata in vigore delle abrogazioni suddette nel determinare il venir meno del presupposto

legislativo delle variazioni territoriali, o delle istituzioni a suo tempo intercorse, può determinare

oggettivi elementi d'incertezza per la vita amministrativa degli enti locali siciliani interessati.

La questione è già nota allo Stato avendo la Regione siciliana tempestivamente impugnato,

con ricorso alla Corte Costituzionale, l'abrogazione delle suddette disposizioni in quanto lesive della

competenza legislativa esclusiva che l' art.15, c.3 dello Statuto attribuisce alla Regione in materia di

enti locali, nonché dei principi costituzionali di “ragionevolezza” (anche con riferimento all’art. 3

della Costituzione) e di “buon andamento” (con riguardo all’art. 97, primo comma, della

Costituzione).

Lo schema di decreto legislativo di cui trattasi costituisce la sede per correggere l'elenco

delle abrogazioni in precedenza disposte facendo così cessare il contenzioso costituzionale in corso,

come peraltro emerge dalla stessa relazione illustrativa che individua quello delle norme istitutive

dei Comuni come uno degli ambiti di specifica problematicità sul quale intervenire.

A tal fine i 15 atti legislativi statali da includere nell'allegato n. 2 del decreto legislativo,

e che, per comodità di reperimento, si riportano corredati del numero progressivo con il quale

figurano nell'Allegato 1 del D.L. 22/12/2008, n. 200 come convertito con Legge n. 9 del 2009, sono

i seguenti:

1. -legge 1 luglio 1873, n. 1484, che modifica la circoscrizione territoriale del comune di

Monreale e dei comuni contermini (n. 865 dell’allegato)

2. -regio decreto legge 19 febbraio 1934, n. 412. Costituzione del comune di Santa Venerina,

in provincia di Catania (n. 18.177 dell’allegato)

3. -legge 7 giugno 1934, n. 929. Conversione in legge del r. decreto-legge 19 febbraio 1934,

n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania (n.

18.327 dell’allegato)

4. -legge 18 gennaio 1937, n. 75. Ampliamento della circoscrizione del comune di Villarosa

in provincia di Enna (n. 20730 dell’allegato)

5. -legge 10 giugno 1937, n. 952. Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei comuni di

Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari [oggi:Acate] e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa,

e del comune di Caltagirone, in provincia di Catania (n. 21. 150 dell’allegato)

6. -legge 22 maggio 1939, n. 861. Ricostituzione del comune di Casalvecchio siculo in

provincia di Messina (n. 23.059 dell’allegato)

7. -legge 27 novembre 1939, n. 1960. Ricostituzione del comune di Venetico ed

aggregazione al comune di Roccavaldina della frazione Valdina, del comune di Spadafora

(n. 23.352 dell’allegato)

8. -legge 6 luglio 1940, n. 1092. Ricostituzione del comune di San Teodoro in provincia di

Messina (n. 23.857 dell’allegato)

9. -decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 866. Ricostituzione del comune

di Paceco (n. 26.318 dell’allegato)

10. -decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 106. Ricostituzione del comune di

Camastra (Agrigento) (n. 26.405 dell’allegato)

11. -decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 181. Ricostituzione del comune di

Alì (Messina) (n. 26.418 dell’allegato)

12. -decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 gennaio 1947, n. 71. Ricostituzione

del comune di Rocca Fiorita (Messina) (n. 27.354 dell’allegato)

13. -decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 27 marzo 1947, n. 298. Ricostituzione

del comune di Itala (Messina) (n. 27.597 dell’allegato)

14. -decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 marzo 1947, n. 326. Ricostituzione

del comune di Castelmola (Messina) (n. 27.627 dell’allegato)

15. -decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 22 maggio 1947, n. 502. Erezione in

comune autonomo delle frazioni di Castellana sicula, Calcarelli e Nociazzi del comune di

Petralia sottana (Palermo) (n. 28.834 dell’allegato).

Inoltre si richiede di includere nell'allegato n. 2 la legge n. 445 del 9/07/1908 “legge

concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria” ( n. 4772-bis dell’allegato ).

Quanto invece all'allegato 1:

- la Regione Siciliana ritiene debba permanere in vigore la Legge 14 luglio 1965, n.963 recante

“Disciplina della pesca marittima” e succ.modif ;

- - la Regione Valle D’Aosta rappresenta l’esigenza che rimanga in vigore la Legge 3 agosto 1949, n.

623 recante “concessione alla Valle D’Aosta dell’esenzione fiscale per determinate merci e

contingenti”, nelle parti non incompatibili con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti

energetici.

- La Regione Autonoma della Sardegna ritiene debbano essere mantenuti in vigore i seguenti atti

normativi:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 181 dell’11/02/1952 “decreto di riconoscimento

dell’u.n.l.a. a ente morale”

- Regio Decreto n. 2174 del 18/10/1934 “disciplina delle acque sotterranee”.

- Legge n. 1550 del 18/12/1951 “riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso

di irrigazione”.

- Legge n. 9 del 10/01/1952 “provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e

mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte,

Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania”.

- Legge n. 42 del 8/01/1952 “proroga della durata delle utenze di acque pubbliche per piccole

derivazioni”.

- Legge n. 952 del 31/10/1966, “completamento del trasferimento degli abitanti di Gairo ed

Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona)”.

Roma, 29 ottobre 2009

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