Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Spettacolo dal vivo: aggiornamento posizione su Legge Quadro
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 22 ottobre 2009
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/070/CR/C6
LEGGE QUADRO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO.
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 136 CARLUCCI, C. 459
CIOCCI-IETTI, C . 769 CARLUCCI C. 1156 CECCACCI RUBINO, C. 1183 DE BIASI, 1564
GIAMMANCO, C. 1480 ZAMPARUTTI, C. 1610 ZAZZERA, C. 1849 RAMPELLI, C. 1935
CAPARINI, e C. 2280 GOISIS
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel vedere con favore un progetto di legge
che definisca i principi fondamentali in matcria di spettacolo dal vivo, ritiene opportuno ribadire le
questioni di principio già segnalate nel documento approvato nella seduta dci 2 luglio 2009
(allegato) al fine di avviare un proficuo confronto come sarebbe auspicabile trattandosi di
legislazione concorrente. Ove ciò non dovesse verificarsi la valutazione delle Regioni sulla presente
proposta sarebbe negativa. Evidenzia, altresì, alcune considerazioni più specifiche nel merito
dell' articolato.
1. Capo I - Disposizioni generali
Dall'esame del capo I si rileva come l'assetto istituzionale delle competenze previsto dal
progetto di leggc sia altamente lesivo delle prerogative regionali in materia. Vengono riproposti, in
sostanza, l'attuale assetto delle competenze e la centralità dello Stato nella definizione e nella
gestione degli interventi in ogni settore dello spettacolo. In particolare si rileva che la stessa
denominazione del progetto di legge denota un approccio alla materia non coerente con la riforma
del titolo V. E,' infatti, improprio parlare di "legge quadro" dopo la succitata rifonna.
Le cosiddette "leggi quadro" venivano emanate dallo Stato e contenevano i principi, nelle
materie indicate nel previgente testo dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, entro cui
poteva esprimersi la funzione legislativa delle Regioni a statuto ordinario.
Prima della rifonna costituzionale del 2001, infatti, le Regioni a statuto ordinario potevano
esercitare la potestà legislativa solo nelle materie tassativamentc indicate nell'art. 117 della
Costituzione, e solo nei limiti di una "legge-cornice" statale, ovvero dei principi fondamentali della
materia.
Dopo la rifonna del titolo V della Costituzione, la categoria delle leggi-quadro fonnalmente
non esiste più e potestà legislativa concorrente è la potestà legislativa limitata dai principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuale fonnulazione prevede un
elenco di materie nelle quali spctta alle Regioni la potestà legislativa, "salvo che per la
detenninazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato".
La Corte costituzionale, nelle note sentenze n. 255 del 2004, 256 del 2004 ha ritenuto che la
disciplina dello spettacolo dal vivo sia riconducibile alla materia di cui al terzo comma dell'art. 117
Cost. "promozione ed organizzazione di attività culturali": trattandosi, dunque, di materia rientrante
nella potestà legislativa cosiddetta "concorrente", spetta allo Stato la sola determinazione dei
principi fondamentali, attribuendo alla competenza legislativa regionale la disciplina della materia.
Allo stesso modo, con la sentenza n. 285 del 2005 la Corte, ribadendo quanto già espresso con le
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sentenze citatc sulla competenza legislativa in materia di spettacolo, ha confennato che il sostegno
delle attività cinematografiche rientra nella materia "promozione e organizzazione di attività
culturali", con la conseguenza che le funzioni che la legge mantiene in capo allo Stato, in virtù del
principio di sussidiarietà, debbono essere cscrcitate d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Pare del tutto evidente come le disposizioni della proposta di legge in oggetto non siano
rispettose di tale riparto di competenze e quindi, potenzialmente, illegittime.
Più corretta dal punto di vista del riparto di competenze post riforma del Titolo V della
Costituzione appare essere una fonnulazione dell'articolo l che definisca l'ambito d'intervento
della legge come detenninazione dei principi fondamentali e detti le nonne di competenza dello
Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni,
definite ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.'
Sempre con riferimento all'art. l del p.d.l. in questione appare del tutto singolare che,
trattandosi di una legge che riguarda tutto lo spettacolo dal vivo, dall'ambito della sua applicazione
venga, di fatto, escluso il settore delle fondazioni lirico sinfoniche nonostante nell'cnunciazione
del comma 2 sia cspressamente dichiarato che "La Repubblica pone in essere le condizioni per
assicurare alla musica in tulte le sue e~pressioni ...forme di sostegno e di incentivazione".
Circa l'individuazione dell'oggetto della legge e dei principi fondamentali per lo spettacolo
dal vivo (art. 2) si rileva innanzitutto che l'obiettivo di disciplinare fonne d'intesa e di
coordinamento istituzionale risulti definito in maniera non corretta. la Costituzione utilizza tale
concetto all'art. 118, terzo comma, in merito alle funzioni mmninistrative relative a materie di
esclusiva competenza statale (art. 117 secondo comma della Costituzione), quali immigrazione,
ordine pubblico e sicurezza e tutela dei beni culturali. Non può, dunque, essere previsto con
riferimento ad una materia di competenza concorrente.
.L'articolo 2 della proposta di legge enuncia, infatti, che la stessa fissa i principi fondamentali che
sovrintendono l'azione pubblica in materia, "disciplinando fonne di intesa e coordinamento
istituzionale tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni": in realtà, la dcfinizione, di
cui agli miicoli successivi, estremamcnte dettagliata, dei compiti dello Stato e della Conferenza
unificata, smentisce l'annunciato principio di leale collaborazione.
Poco lo spazio lasciato alla detenninazione della sede concertativa, la quale dovrebbe esprimersi,
per l'attuazione dei principi fondamentali, addirittura "d'intesa con il Ministro che rappresenta lo
Stato".
T principi fondamentali di cui al comma 2 appaiono finalizzati in modo strumentale alla
successiva detenninazione di un ambito di competenza statale sulla materia eccessivamente
pervasivo. Viene indicato, infatti, un prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo, lo si
considera elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio
artistico e culturale e se ne indicano altri riferimenti correlati a tali concetti.
L'mllbito di competenza dello Stato deve, invece, essere individuato in base ai principi di
sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia stabiliti, comc correttamente avviene all'art. 5
comma l, laddove si parla di compiti delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei
Comuni.
Inoltre, sembrano fuoriuscire dall'ambito dei principi fondamentali, a titolo esemplificativo,
le disposizioni di cui alle lettere:
1 Al proposito si richiama quanto evidenziato dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni c Province
Autonome in dala 2.7.2009 "...... Ciò risulta ancor più grave ave si consideri che le Regioni hanno svolto nel recente
passato un ruolo particolannente attivo che ha porlato all'elaborazione di una proposta di legge sui principi
fondamenlali in maleria, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province aulonome nella seduta dell'Il
novembre 2004, che ha consentito di pervenire ad una proposta condivisa fra la VII Commissione della Camera, le
Regioni e le associazioni di categoria. Tale proposta non fu approvata dalla Camera per un emendamento proposto dal
Governo e per la scadenza della legislatura."
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Il) "riconoscimento agli organismi dello spettacolo dal vivo della qualifica di piccola e
Inedia impresa";
p)"il riconoscimento della professione di agente per lo spettacolo dal vivo";
Molte altre disposizioni contenute nell'articolo all'esame paiono con tutta evidenza obiettivi e non
principi fondamentali.
1.1 Compiti dello Stato
In merito ai compiti dello Stato la fonnulazione dell'articolo 3 manifesta un intento
accentratore del livello decisionale che contrasta con il riparto costituzionale delle compctenze.
Nella definizione dei compiti dello Stato, infatti, vengono conferite al Ministro per i beni e
le attività culturali funzioni amministrative in attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo
2.
Innanzitutto non è corretto affidare al Ministro per i beni e le attività culturali la definizione
degli indirizzi generali per lo spettacolo dal vivo "d'intesa con la Conferenza unil1cata". Lo Stato è,
infatti, uno dei soggetti istituzionali che partecipa a questa sede concertativa, non un soggetto
distinto che contratta con essa.
La lettura, poi, del comma l del'art.3 (titolarità del Fondo attribuita al Ministero) e del
comma 2, lettere a) b) c) (principali funzioni attribuite al Ministro) in combinato disposto con l'art.
17 (commi 7 - lO in cui si dettagliano le modalità di attribuzione dei contributi da parte dei comitati
tecnici) confenna un assetto dellc funzioni corrispondente ali 'attuale stato di fatto, accenluando così
l'impronta di nonna di dettaglio già rilevata.
Inoltre risulta poco comprensibile il riferimento - di cui alla lettera b) - alla ripartizione
della "quota parle" del Fondo fra i diversi settori dello spettacolo dal vivo e delle risorse aggiuntive
(ma allora, le Fondazioni lirico sinfoniche sono ricomprese ?).
1.2 Compiti della Conferenza Unificata
Non sono correltamente formulati i compiti affidati alla Conferenza Unificata. In particolare,
suscita perplessità la dicitura di cui all'art. 4 comma l, lettera b), a nonna del quale la Conferenza
unificata esprime parere preventivo sulla ripartizione delle risorse "d'intesa" con il Ministero dei
beni culturali, che rappresenta lo Stato. E' evidente che l'intesa si forma in seno alla Conferenza
quale sede concertativa cui partecipa anche lo Stato e non fra la Conferenza e lo Stato.
Altrettanto sconcerto provoca il dettato della lettera i) allorquando - al di fuori della
specifiche funzioni di concertazione istituzionale riservate alla Conferenza unificata dalla vigente
nonnaliva - affida alla stessa la valutazione dell'efIicienza e dell'efIicacia dell'inlervento pubblico.
Infine le intese e gli accordi interistituzionali di cui alle lettere e), f),g), ed h) non trovano, al
Capo II, fanne di attuazione e previsione di accesso alle risorse del Fondo rischiando, quindi. di
rimanere inattuate.
1.3 Compiti delle Regioni e degli Enti Locali
Viene riunita in un unico articolo (art. 5) la definizione dei compiti delle Regioni e degli
Enti locali. Più corretta sarebbe un'individuazione distinta.
Appare incongruo, poi, parlare di autonomia legislativa e amministrativa riconosciuta alle
Regioni (comma 1, lettera a) e contestualmente vincolarle all'adozione di un programma trielmale,
che tenga, addirittura, conto degli interventi delle altre Regioni sul proprio territorio.
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Risulta altresì lesiva del riparto di competenze la previsione di cui alla lettera e), a nonna
della quale vengono istituite e definite le "residenze destinate alle attività di teatro, danza e musica"
vincolando le Regioni e gli Enti locali a specifiche e dettagliate modalità di sostegno.
Ancora, pare un'inutile duplicazione la previsione dell'istituzione da parte delle regioni di
fondi di garanzia (lettera))), in quanto la previsione dell'istituzione di un fondo di garanzia era già
contenuta all'articolo 3, lettera g), fra i compiti dello Stato.
E', infine, lesivo delle competenze regionali il comma 2 laddove prevede l'istituzione di
fondi regionali per lo spettacolo dal vivo detenninandone l'ammontare minimo. Circa gli aspetti
finanziari nel loro complesso si rimanda, comunque, al successivo punto 4 del presente documento.
1.4 Osservatorio dello Spettacolo
La disposizione che impone alla SIAE di fomire una ricognizione analitica sull'andamento
dclle attività dello spettacolo dal vivo all'Osservatorio Nazionale dovrebbe essere integrata con
l'obbligo di fomire la stessa ricognizione analitica anche agli Osservatori Regionali.
Considerata, inoltre, la finalità di rilevante ìnteresse pubblico dell'attività degli Osservatori,
anche per gli artisti e gli autori, sarebbe opportuno prevedere la gratuità della collaborazione della
SIAE nell'elaborazione e nella fornitura dei dati di cui sopra.
2. Capo II - Interventi di riforma
Con riguardo al Capo II Interventi di rifonna, le nonne dell' articolo 6 sulla
"riorganizzazione dello spettacolo dal vivo" suscitano più di un dubbio interpretativo. E difatti, la
disposizione recata dal comma 1, sembra stabilire unfavor rispetto alle attività di riorganizzazione
avviate dagli operatori del settore, da promuovere mediante strumenti di incentivazione che non
vengono specificamente individuati.
Certamente detti incentivi non possono essere stabiliti con il decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali di cui al comma 2 del medesimo articolo - che, tra l'altro, è discutibile anche
sotto il profilo della macchinosa procedura di adozione - né è dato rinvenirli nell 'ambito delle
"norme di agevolazione ed interventi in materia fiscale" stabilite all'articolo lO, stante la mancanza
di qualsivoglia fonna di collegamento tra le due disposizioni.
Di difticile interpretazione paiono altresì i "presupposti" per I'ottenimento dei finanziamenti
pubblici statali alle imprese di spettacolo, elencati al comma 6 dell'articolo 6, e distinti in attività di
carattere "internazionale, nazionale o territoriale", sia in ragione dell'estrema genericità delle
tonnulazioni letterali utilizzate sia in rapporto a non meglio precisate funzioni socio-culturali
limitate alle attività di carattere nazionale.
Altrettanto discutibile la tecnica legislativa adottata nella redazione del comma 4
dell'articolo 6, poiché le disposizioni sull'Ente teatrale italiano avrebbero richiesto certamente una
diversa sistematica, con uno o più articoli specificamente dedicati o, meglio ancora, con un
provvedimento ad hoc, tale da coordinare le nuove nonne con quelle esistenti, anche esplicitando
eventuali abrogazioni.
In particolare, poi, la lettera b) dello stesso comma 4, cita esplicitamente i teatri greci e gli
anfiteatri romani, escludendo dal circuito tutti i teatri romani.
Per quanto riguarda l'iter procedurale relativo all'accesso, alle modalità e ai criteri di attribuzione e
di erogazione del FUS, l'articolato del p.d.l. ricalca sostanzialmente, rendendolo definitivo, il
procedimento di carattere transitorio detinito attualmente dai vigenti Decreti ministeriali Prosa,
Musica, Danza, Circhi e Spettacolo Viaggiante, continuando così ad ignorare i pronunciamenti in
materia della Corte Costituzionale e a non applicare l'art. 117, 3° comma, della Costituzionc.
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Inoltre, la lettera c) dell'art, 17 affidando ai comitati tecnici la valutazione preventiva
consultiva dei progetti di attività, fa rifcrimento a "contributi triennali in fonna convenzionata", ma
in nessuna altro articolo del p.d.l. si fa alcun riferimento a progetti triennali e a convenzioni
tricnnali.
Va rilevato che al sostegno del sistema dello spettacolo concorrono lo Stato, le Regioni e gli
Enti Locali, ognuno eon proprie risorse. In capo alla Conferenza Unificata, fenne restando le
funzioni di indirizzo generale ad essa attribuite dal p.d.l. andrebbero poste le funzioni relative alle
modalità di utilizzo delle stesse risorse complessivamente intese, in una logica di sussidiarietà,
concertazione fra i diversi livelli istituzionali, maggiore efficacia degli interventi, razionalizzazione
del sistema e produttività della spcsa pubblica. Il perseguimento di tali obiettivi non può che
avvenire attraverso l'individuazione di strumenti di carattere interistituzionale c più
speciticatamente:
l) un'Intesa in sede di Conferenza Unificata che definisca le linee di indirizzo, gli obiettivi,
le azioni prioritarie da realizzarsi, le risorsc complessive disponibili per la loro attuazione,
le modalità del loro utilizzo, gli strumenti operativi e gli impegni reciproci dei diversi
livelli istituzionali;
2) Accordi di Proh'l"iunma Quadro triennali tra Stato e Regioni, - anche in considerazione
della loro conoscenza dei territori - che individuino congiuntamente gli interventi
strategici su cui far convergere da un lato le risorse statali e dall 'altro le risorse regionali,
degli Enti Locali e di altri soggetti pubblici e privati, configurando, così, un sistcma di
responsabilità condivisa anche sul piano della destinazione e della trasparenza nella
erogazione dei finanziamenti.
Nel quadro delle competenze da attribuirsi alla Conferenza Unificata, così come ridefinite in
prccedenza, andrebbe anche riconfigurato, accanto al'Osservatorio dello Spettacolo (art. 5 bis), il
ruolo del Consiglio dello Spettacolo dal vivo, previsto all'art. 17. Di fatto, nel p.d.l. si ripropone lo
stesso modello delle attuali Commissioni consultive, con caratteristiche di pletoricità e scarsa
efficacia, ma soprattutto in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa.
Più opportunamente invece il Consiglio dello Spettacolo dal vivo dovrebbe essere uno
strumento snello - non più di 8-10 membri - composto da esperti rappresentativi dei diversi settori,
anche su proposta delle Associazioni datoriali, e da un adeguato numero di rappresentanti delle
Regioni e degli Enti Locali, nominati dalla Conferenza Unificata, con funzioni consultive della
stessa Conferenza, ai fini dell'elaborazione degli indirizzi, della predisposizione dell'Intesa e degli
Accordi di Prognunma Quadro sopracitati.
Nel riconoscere e disciplinare la figura di "agente di spettacolo", l'arU4, 4° comma,
prevede che l'iscrizione nel registro dcgli agenti dello spettacolo "costituisce titolo preferenziale per
rivestire il ruolo di direttore generale, direttore artistico e organizzativo" nelle maggiori istituzioni
ed enti dello spettacolo dal vivo, configurando, eosì, un evidente ed insanabile conflitto di intercssi
fra chi rappresenta artisti, esecutori ed interpreti (l'agente di spettacolo) e dirige fondazioni liricosinfoniche,
teatri di tradizione, l.C.O., teatri stabili, soggetti stabili della danza, organismi di
promozione e di fonnazione del pubblico, teatri municipali, rassegne e festival.
Per quanto riguarda, inoltre, la fonnazione professionale si sottolinea che quanto riportato
dall'art. 12 comma 2 interviene con disposizioni di dettaglio su materia di competenza csclusiva
dalle Regioni.
3. Capo III - Attività Settoriali
Nella definizione delle attività settoriali (musicali, teatrali, di danza, circhi, spettacolo
viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare) si evidenzia che solo per il settore delle attività
teatrali (arU9, 2° comma) sono ricomprese le attività "amatoriali", in contrasto con quanto previsto
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dall'art. 9, 3° comma, che prevede il finanziamento, attraverso il Fondo per la creatività, della
"promozione della musica, della coreutica e del teatro amatoriali".
L'inserimento fra i soggetti destinatari di finanziamento delle attività amatoriali detenllina
un'ulteriorc frammentazione del finanziamento pubblico con scarsi risultati in tenllini di
razionalizzazione del sistema e di efficacia dell'intervento pubblico.
All'art. 19 la specificazione dei caratteri dell'attività dei teatri stabili (pubblici, privati e di
innovazione) appare troppo di dettaglio (in particolarc alle lettere b, c, e) e incoerente con gli
articoli 18 e 20 che definiscono i settori della musica e della danza senza specificazione alcuna di
attività.
4. Aspettifinanziari
La confenna del F.U.S, l'istituzione del nuovo del Fondo per la Creatività (art. 9) e la prescrizione
di cui al secondo comma dell'art. 5 (fondi regionali con dotazione minima stabilita con legge dello
Stato), appaiono in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n.42/2009 "Delega al Govemo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione".
Infatti, i decreti legislativi di attuazione della medesima dovranno classificare le spese connesse
alle materie di competenza legislativa di cui all'art. 117, 3/\ e 4/\ comma, della Costituzione per la
cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio dello Stato a fronte della nuova
accresciuta autonomia impositiva e di spesa delle Regioni e degli Enti Locali.
La Conferenza ritiene, infine, che non appare pertinente l'utilizzo dei fondi FAS per l'attuazione
della legge in questione.
Roma, 22 ottobre 2009
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