Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - SERVIZI PUBBLICI LOCALI – POSIZIONE REGIONI SU ART. 15 DL 135/09 Disposizioni per attuazione obblighi comunitari

giovedì 22 ottobre 2009


In allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/067/CR/C1

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – ARTICOLO 15 DEL

DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 “DISPOSIZIONI URGENTI PER

L’ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L’ESECUZIONE DI SENTENZE

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE.”- MODIFICHE

ALL’ART. 23 BIS DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN

LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

L’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, introdotto in sede di conversione con

legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disciplinato in via generale i servizi pubblici locali. Rispetto a

questa normativa, che ha posto rilevanti problemi interpretativi ed applicativi, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano sono state chiamate ad un tavolo di confronto con il

Governo – tavolo istituito ad opera del Ministro degli affari regionali – finalizzato precipuamente a

fornire le proprie prime osservazioni in relazione alla predisposizione del regolamento statale

previsto dall’articolo 23 bis (sul cui testo la Conferenza unificata deve esprimere il proprio parere ai

sensi del comma 10).

Le Regioni e le Province autonome hanno, invece, ritenuto necessario – stante la mole delle

problematiche e dei dubbi interpretativi già insorti – impostare il confronto sull’intero articolo 23

bis e non solo in relazione all’attuazione del comma 10.

E’ stato, infatti inviato al Ministero degli Affari Regionali un documento contenente tutte le

osservazioni tecniche in merito alle criticità rilevate dalle Regioni sia sull’impostazione

complessiva dell’intervento che sulle singole disposizioni recate dall’art.23 bis. Da allora nessuna

comunicazione è pervenuta circa gli intendimenti del Governo al riguardo mentre risultava

inutilmente decorso il termine del 31 dicembre 2008, entro il quale doveva venir emanato il

regolamento di cui al comma 10 del medesimo art. 23 bis.

Conseguentemente si ventilava l’ipotesi che l’art. 23 bis fosse ormai stato abbandonato in funzione

di una riforma più complessiva della gestione dei servizi pubblici locali.

Frattanto il Governo interveniva con l’art. 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in

legge n. 102 del 4/8/2009 ( estensione alle SPA a totale capitale pubblico e alle SPA miste dei

vincoli gravanti sugli enti locali relativamente alle assunzioni di personale ed al patto di stabilità) e

poi con l’art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, 135 rubricato “Adeguamento alla disciplina

comunitaria in materia di servizi pubblici di rilevanza economica” apportando sostanziali

modificazioni al previgente art. 23 bis.

Nonostante l’evidente obiettivo di risolvere alcuni nodi interpretativi dell’applicazione della

precedente norma in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica sembra che,

comunque, molti problemi siano rimasti irrisolti.

Si riassumono sinteticamente le principali modifiche al previgente art. 23 bis.

Una prima parte di modificazioni riguarda il comma 1 dell’art. 23 bis, ove nel confermare

l’esclusione dalle norme in parola del servizio distribuzione gas la si estende all’energia elettrica ed

al trasporto ferroviario regionale, e il comma 2, ove è previsto che l’affidamento a società mista

pubblica privata diviene forma ordinaria a condizione che la selezione del socio avvenga mediante

procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità

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di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia

attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Il novellato comma 3 indica espressamente la gestione in house, mentre nel precedente testo

dell’articolo 23 bis si parlava solo di forme rispettose della disciplina comunitaria, indicando i tre

requisiti richiesti alle società in house (capitale interamente pubblico, controllo analogo, prevalenza

dell’attività svolta con l’ente che la controlla).

Al comma 4 è stato eliminato il richiamo alle autorità di regolazione di settore che avrebbero

dovuto esprimersi sulla scelta dell’in house in aggiunta al parere dell’Autorità garante della

concorrenza e del mercato, semplificando la procedura.

Si è aggiunto il comma 4 bis il quale stabilisce che l’Autorità garante della concorrenza e del

mercato individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici

locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4.

Il comma 8 detta puntualmente le norme relative al regime transitorio degli affidamenti che nel

testo previgente erano demandate alla fonte regolamentare.

Al comma 9 si dispone il divieto per le società e loro controllate o controllanti che gestiscono

servizi pubblici locali in affidamento diretto di acquisire la gestione di servizi ulteriori in ambiti

territoriali diversi o svolgere servizi ed attività per altri enti pubblici e privati. Rispetto alla norma

attuale sono state comprese nel divieto in parola anche le società miste “regolari” e le società non

appartenenti a stati membri dell’UE mentre sono state escluse le società quotate.

Per tutte le società è possibile, comunque, concorrere alla prima gara per l’affidamento dello

specifico servizio già a loro affidato.

Infine, al comma 10 viene confermata la delega al Governo di emanare uno o più regolamenti, con

alcune varianti rispetto al 23 bis e precisamente: termine differito al 31 dicembre 2009

(praticamente un anno dopo quello originario) sostituzione del termine “affidatari diretti” con

“affidatari in house” ed eliminazione della lettera c) relativa all’allineamento delle scadenze in

essere.

In merito al rinnovato testo dell’art. 23 bis, le Regioni e le Province autonome non possono non

sottolineare con favore che alcune delle questioni poste hanno, in effetti, trovato soluzione nella

nuova formulazione, tuttavia – stante la mole delle problematiche e dei dubbi interpretativi ancora

non risolti – si ritiene di dover ribadire quanto segue.

Si deve, infatti, ancora una volta ricordare che per i servizi pubblici locali lo Stato può intervenire

(sentenza n. 272 del 2004 della Corte costituzionale) a titolo di tutela della concorrenza, ai sensi

dell'art. 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione. Rientrano infatti nella competenza statale

tutte quelle norme "che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di

concorrenza nell’ambito di rapporti – come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di

gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più

meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali" (punto 3 in diritto). La competenza

normativa che spetta allo Stato è limitata alla fissazione dei principi generali concernenti la

regolazione dei servizi pubblici di rilevanza economica (con esclusione di quelli che sono privi di

tale carattere).

Al di fuori di questo spazio normativo – certamente ampio – la regolazione dei servizi pubblici

locali rientra pienamente nell’ambito della competenza legislativa regionale e ciò è indubbiamente

coerente con il ruolo che le Regioni rivestono sul territorio.

La materia dei servizi pubblici locali è poi caratterizzata dalla proliferazione di una ampia

normativa di settore (che trova fondamento anche in una rilevante disciplina di carattere

comunitario riferita ai servizi pubblici di interesse generale). Rispetto alla normativa settoriale si

pone con forza una necessità di assoluta chiarezza, trattandosi di servizi che hanno un impatto

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determinante sul territorio e che vanno dal servizio idrico al servizio di gestione dei rifiuti solidi

urbani, al trasporto pubblico locale.

IL testo oggi in esame è contenuto in un decreto legge suscettibile di essere migliorato in sede di

conversione cosicchè risulta conveniente rappresentare allo Stato i problemi ancora aperti onde

consentirgli di porvi tempestivamente rimedio.

Si segnala infine la necessità di una più compiuta armonizzazione dell’intervento de quo con il

disegno di legge cosiddetto “Calderoli” in itinere.

Nell’allegato A al presente documento si rassegnano le principali osservazioni sui temi che le

Regioni ritengono non risolti dalle modifiche apportate all’art. 23 bis.

Una specifica attenzione deve, ancora, essere dedicata all’attuazione del comma 10 dell’art. 23 bis –

al quale è dedicato l’allegato B – in quanto in relazione al regolamento ivi previsto i tempi del

confronto sono, comunque, particolarmente stringenti (31 dicembre 2009).

A ben vedere, a parte la lett. e) del comma 10 dell’art. 23 bis, abrogata dal comma 1, lett. g) dell’art.

15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, resta affidato allo strumento del regolamento

governativo il compito di realizzare molti dei profili realmente innovativi della riforma pensata per i

servizi pubblici locali. E’, infatti, nelle questioni sulle quali si chiede l’intervento regolativo del

governo che si potrebbero teoricamente apportare ai settori i principali effetti innovativi: si pensi, ad

esempio, alla possibilità di definire le modalità di distinzione della funzione di regolazione da

quelle di gestione, agli interventi che affronteranno l’armonizzazione delle nuove regole con le

previgenti discipline di carattere generale e settoriale in materia di servizi pubblici locali, o ancora

la sopravvivenza del regime di esclusività in contrapposizione alle nuove aperture alla concorrenza

tra operatori economici.

Si ribadisce, infatti, che la scelta dello strumento regolamentare suscita numerosi e notevoli dubbi

derivanti da differenti ordini di ragioni:

1. innanzitutto, l’intervento governativo dovrebbe riguardare una materia la cui appartenenza

nel riparto competenziale definito dal testo costituzionale non è del tutto chiara. Come già

accennato, l’intervento governativo riguarda una materia in cui la Corte costituzionale, con

sent. 272/2004, ha riconosciuto al legislatore statale una competenza esclusiva con

riferimento al profilo della “tutela della concorrenza” per quei servizi che hanno rilevanza

economica ed ha precisato che la competenza statale non può essere esercitata fino ad

escludere qualsiasi possibile intervento delle fonti di disciplina regionale e locale; questi

elementi di riferimento sono chiari dal punto di vista dogmatico, ma sono certamente

complessi da tradurre operativamente;

2. il rinvio, poi, al regolamento appare in alcuni punti particolarmente “leggero”, quasi affidato

ad una specie di delega in bianco. Infatti, su questioni di particolare rilevanza, l’art. 23 bis

legittima la fonte regolamentare senza, però, sforzarsi di definire i criteri entro i quali

contenere l’intervento governativo e limitandosi ad affermazioni estremamente generiche. Si

pensi, ad esempio, al rinvio alla sede regolamentare della definizione in forma espressa delle

norme abrogate per effetto dell’entrata in vigore della riforma;

3. ma i possibili dubbi appaiono ancora più forti a proposito della scelta di affidare al

regolamento anche l’armonizzazione della disciplina generale con quelle di settore e, in

particolare, l’individuazione delle norme applicabili in via generale all’affidamento dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica.

4. infine, non si può non sottolineare che la fonte regolamentare è molto più debole ed

aggredibile di quella legislativa. Se si considera che, come detto, la parte più innovativa

della riforma sembra destinata ad essere realizzata attraverso il regolamento, è evidente che

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il nuovo regime giuridico di riferimento è destinato ad un futuro di instabilità ed incertezza,

stante la facilità per gli operatori economici di mettere in discussione la fonte regolamentare.

In tale prospettiva si possono individuare alcune linee di confine per l’esercizio del potere

regolamentare demandato al Governo di seguito esposte.

1) In primo luogo, l’intervento regolamentare del Governo dovrebbe essere limitato a quelle

questioni che il comma 10 dell’art. 23 bis rinvia alla fonte secondaria e che appaiono riconducibili

alla competenza esclusiva statale con un sufficiente grado di certezza. L’unico limite che il

Governo dovrebbe rispettare è quello di salvaguardare comunque uno spazio di intervento per la

disciplina di dettaglio che le fonti regionali e locali potranno dettare.

2) Correlativamente al punto precedentemente illustrato, il Governo dovrebbe astenersi da

intervenire con il regolamento sulle questioni che, pur affidate alla sua competenza normativa

dall’art. 23 bis, richiamano in maniera evidente la competenza del legislatore regionale.

3) Con riferimento, invece, ai profili toccati dal comma 10 che si collocano a cavallo tra la

competenza statale e regionale, si potrebbe immaginare, in una alternativa da verificare sui singoli

punti:

a. che il regolamento eviti di dettare norme con il rischio di andare a comprimere competenze

di altre istituzioni;

b. che il regolamento definisca una disciplina iniziale e minima, per i casi in cui appare

assolutamente necessario provvedere normativamente, ma con la previsione di una sua

cedevolezza nel caso di successivo intervento regionale.

In definitiva, su quanto precedentemente argomentato appare possibile avviare un confronto

articolato – stante l’estrema vastità e complessità dei problemi – , ma completo e proficuo. Non

può, del resto, sfuggire a nessuno l’importanza istituzionale di un tavolo generale di confronto di

questo genere, che può aiutare a ricondurre in un binario comune le varie politiche del settore.

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Allegato A

Di seguito si ripropongono le principali criticità di carattere generale che si rinvengono nel testo

dell’art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.

133 come modificato dall’art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135.

A) CRITICITA’ DELL’ART. 23 BIS IN GENERALE

Rapporto fra la normativa generale e le normative di settore.

La “prevalenza” della normativa generale sulle normative di settore, stabilita dal comma 1 dell’art.

23 bis, è in sé legittima, però occorre notare come sia opportuno che la normativa generale si limiti

a dettare disposizioni aventi veramente carattere di generalità, applicabili a tutti i settori, senza

pretendere di dettare una disciplina che possa risultare di eccessivo dettaglio.

Comma 5: proprietà pubblica delle reti

La disposizione in esame prevede che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro

gestione può essere affidata a soggetti privati.

Tale previsione lascia non risolto il tema dell’attuale proprietà da parte dei privati di alcune reti e

dell’eventuale obbligo di acquisizione delle stesse da parte degli enti locali.

Comma 6: durata degli affidamenti dei gestori pluriservizi

Tale norma consente l’affidamento simultaneo, con gara, di una pluralità di servizi pubblici locali,

nei casi in cui tale scelta possa risultare vantaggiosa. La durata dell’affidamento – unica per tutti i

servizi – non potrà essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti

indicata dalle discipline di settore.

Quest’ultima previsione crea problemi applicativi: esistendo diverse discipline di settore che

dettano norme operative differenti tra di loro, può non essere facile comprendere come possano

essere armonizzate nel caso di un’ unica gara pluriservizio.

Comma 7: bacini di gara

Si prevede la facoltà per gli enti di definire i bacini di gara per i diversi servizi, d’intesa con la

Conferenza Unificata.

Un primo problema può sorgere in quanto i bacini di gara rischiano di sovrapporsi agli ambiti

territoriali ottimali delle normative di settore.

Tale disposizione, inoltre, sotto una apparenza meramente facoltizzante, vincola in realtà le singole

Regioni e ed enti locali ad assumere le proprie decisioni relative ai bacini di gara (che diverranno

poi bacini di esercizio dei servizi pubblici) "d'intesa con la Conferenza unificata". Questa norma ha

suscitato dubbi circa la conformità all’art. 117, comma 4, nonché dell'art. 118, primo e secondo

comma della Costituzione.

Atteso che, infatti, la disciplina della dimensione di esercizio dei servizi pubblici rientra

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generalmente nella potestà legislativa della Regione, di conseguenza il condizionare l'esercizio di

tale potestà e delle scelte amministrative che essa esprime suscita dubbi rispetto alla potestà

legislativa in sé considerata - a prescindere dal suo carattere concorrente o pieno, anche con

riferimento al principio di sussidiarietà, non potendosi vedere alcuna ragione di centralizzazione di

queste scelte.

Comma 11: abrogazione per parti incompatibili dell’art. 113 del d. lgs. n. 267 del 2000.

La norma non utilizza una tecnica normativa chiara. In particolare il problema interpretativo si pone

rispetto al comma 15 bis dell’art. 113 del decreto legislativo 267 del 2000.

Comma 12: salvezza delle procedure in corso.

La disposizione fa salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto.

Il fatto che siano “fatti salvi” soltanto gli atti delle procedure “avviate” pone il problema

interpretativo di chiarire se a tali procedure debbano comunque essere applicati i limiti temporali

previsti dal comma 8 .

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Allegato B

Nel presente allegato si ripropongono le principali criticità di carattere generale che si rinvengono

in relazione all’esercizio del potere regolamentare assegnato al Governo dal comma 10 dell’art. 23

bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 come

modificato dal’art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 .

Come si è detto nel documento generale, scopo della più accurata disamina che qui si propone è

precisare meglio, con una analisi delle singole lettere del comma 10, le parti sulle quali, ad avviso

delle Regioni e Province autonome vi è un effettivo spazio per un potere regolamentare dello Stato

e le parti nelle quali tale spazio appare carente (con la conseguente necessità di soprassedere

all’utilizzo dello strumento) e le parti nelle quali si presentano problemi così rilevanti da consigliare

comunque una revisione legislativa.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa, finalizzata a comprendere come il previsto

regolamento si pone rispetto alla restante normativa in materia.

Come è noto, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, come convertito con la

legge n. 133, la disciplina delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di

rilevanza economica era contenuta nell’articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con

l’espressa esclusione dei settori dell’energia elettrica e della distribuzione del gas, nonché del

trasporto pubblico locale.

In particolare, l’art. 113, dopo aver individuato e disciplinato le modalità del conferimento del

servizio (gara, affidamento a società “in house”, affidamento a società miste), contiene una

disposizione transitoria (comma 5 bis) che, fatte salve le diverse disposizioni contenute nella

normativa di settore, prevede la decadenza automatica alla data del 31 dicembre 2006 (per il

servizio idrico integrato 31 dicembre 2007) delle concessioni in essere rilasciate con modalità

diverse da quelle prescritte,

l’art. 23 bis (servizi pubblici di rilevanza economica) del d. l. n. 112 del 2008 è intervenuto nella

materia, dando luogo a problemi interpretativi di difficile soluzione. Ciò soprattutto perché tale

norma prevede l’abrogazione dell’articolo 113 del TUEL nelle parti “incompatibili” con la nuova

disciplina, rinviando al successivo regolamento di cui al comma 10 il compito di individuare

espressamente le disposizioni abrogate.

In questo quadro, si illustrano alcune considerazioni specificamente riferite alle problematiche

aperte in ordine all’esercizio del potere regolamentare governativo.

Specifiche osservazioni.

Già riguardo al capoverso, con cui si dettano le norme procedimentali per la redazione dei

regolamenti e la necessità di sentire la Conferenza unificata, si deve notare – in primo luogo – che

la norma, per il modo con cui si integra con le lettere che seguono (e che contengono meri oggetti di

disciplina) risulta carente di criteri direttivi e ciò contrasta con quanto la legge n. 400 richiederebbe

per un regolamento di delegificazione. Questo fatto pone il regolamento in una situazione di una

certa fragilità ed impone un non sempre semplice compito integrativo e ricostruttivo a coloro che si

accingono alla redazione del testo.

Inoltre, si deve notare che, per quanto riguarda settori importanti come il servizio idrico integrato e

quello di gestione dei rifiuti, contestualmente alla definizione della nuova disciplina, il Governo ha

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riproposto la riapertura della legge delega per la revisione del Codice ambientale (decreto

legislativo n. 152 del 2006), che riguarda sia le parti non modificate dello stesso decreto, sia i

decreti correttivi già emanati; le due discipline – regolamento ex articolo 23 bis e revisione del d.

lgs. N. 152 del 2006 – hanno dunque un comune ambito, ed occorre dunque che i due lavori siano

coordinati.

Lettera a)

La previsione dell’assoggettamento dei soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali al patto

di stabilità interno ed ai vincoli in materia di assunzione di personale previsti per gli enti locali

“tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8” pone problemi di coordinamento con l’art. 19

del decreto legge 1 lugio 2009, n. 78 convertito in legge n. 102 del 4/8/2009.

Lettera b)

A parte le espresse considerazioni generali in merito agli eventuali problemi di coordinamento con

il disegno di legge cosidetto “calderoli”, la previsione secondo la quale i Comuni con un limitato

numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in

forma associata può avere effetti dirompenti sull’organizzazione dei servizi pubblici di ambito

territoriale ottimale, come già organizzati dalle singole Regioni. È evidente, inoltre, che tale oggetto

è del tutto estraneo ai profili di tutela della concorrenza, e che non esiste in relazione ad esso alcun

titolo di competenza normativa statale. Benché il criterio espresso dalla legge sia ragionevole, è

invece illegittima la previsione che vi sia una disciplina con regolamento statale, spettando la

materia alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

Lettera c)

La previsione sembra tesa ad introdurre modalità volte al superamento di conflitti di interesse

nell’esercizio delle funzioni riconducibili agli azionisti pubblici ma non può escludersi con

sicurezza, data l’oscura formulazione, che non ne derivino ingerenze nell’organizzazione

amministrativa degli enti. D’altra parte, la previsione di una “netta distinzione tra le funzioni di

regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della

disciplina sulle incompatibilità” presenta comunque possibili aspetti di estrema complessità.

Lettera d)

La norma in esame pone i problemi tipici derivanti dall’utilizzo di uno strumento di delegificazione

indeterminato. Si ritiene comunque opportuna una interpretazione restrittiva della norma, che

potrebbe portare a focalizzare gli elementi di disciplina transitoria (in questo senso di

“armonizzazione”) strettamente necessari, senza pretendere di dettare discipline sostanziali a regime

che dovrebbero essere riservate alla legge e rispetto alle quali occorre un attento confronto in

relazione alle singole discipline di settore.

Lettera f)

Sull’applicazione del principio di reciprocità non si pone in discussione la competenza dello Stato,

anche se corre l’obbligo di segnalare la delicatezza del tema, anche rispetto ai contenuti della

“direttiva servizi” (Dir. 2006/123/CE).

Lettera g)

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La lettera in questione consentirebbe al regolamento di limitare i casi di gestione in regime di

esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività compatibili. Tuttavia, questa

operazione presenta aspetti di estrema delicatezza, in quanto la liberalizzazione di spaccati di servizi

può sottrarre risorse al sistema del servizi pubblico locale. La materia incide, quindi, anche sulle

competenze regionali – cosa che di per sé indebolisce l’uso dello strumento regolamentare – e in

questo senso occorrerebbe, semmai, addivenire a criteri generali condivisi e lasciare alle regioni gli

elementi di valutazione concreta.

Lettera h)

La lettera in questione si riferisce alla necessità di prevedere idonee forme di ammortamento degli

investimenti ed una durata degli affidamenti strettamente proporzionale al tempo di recupero degli

investimenti. In proposito si deve notare che una corretta gestione del servizi implica investimenti

continui, anche per il solo rinnovamento dei cespiti: di fatto, nei servizi di rilevanza economica non

c’è mai interruzione di investimenti. Questa considerazione, unitamente al fatto che la

determinazione della durata degli affidamenti in relazione agli ammortamenti rappresenta un punto

cruciale della concreta gestione del sistema dei servizi pubblici locali – e quindi per questo aspetto

incide sulla competenza regionale – induce a ritenere che lo Stato non debba oltrepassare

l’individuazione dei criteri generali.

Lettera i)

Si rinvia al regolamento la disciplina, in caso di subentro, della cessione di beni del precedente

gestore, necessari al servizio. La materia in questione rinvia alla competenza statale, ma certo

l’applicazione di questa norma in concreto può avere effetti di notevole delicatezza. Ad esempio,

qualora la cessione dei beni avvenisse a condizioni economiche diverse da quelle del libero

mercato, potrebbero determinarsi ripercussioni in termini di onerosità nel subentro e quindi di

convenienza nella partecipazione alle gare.

Lettera l)

Si prevede la disciplina di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale. In proposito occorre

tenere presente che – vertendo appunto in materia non giurisdizionale – l’attuazione di questa

norma non deve precludere che anche le stesse Regioni istituiscano o promuovano strumenti (ad

esempio conciliativi) finalizzati alla tutela degli utenti.

Lettera m)

La lettera che chiude il comma 10 è una di quella che pongono i maggiori problemi, sia sul piano

tecnico-giuridico – in quanto si rinvia al regolamento proprio la ridefinizione delle fonti legislative

(da considerarsi vigenti o abrogate) – , sia sul piano attuativo. Come si è accennato nel documento

generale, appare su questo punto particolarmente importante una condivisione, anche con i singoli

settori interessati, del quadro normativo che si ritiene debba conseguire all’art. 23 bis, riservandosi

poi di verificare se sia il regolamento lo strumento da utilizzare effettivamente per la sua

realizzazione.

Infine, si trascrive l’ulteriore proposta emendativa proveniente dalla Provincia Autonoma di

Trento:

“1. Al comma 1 dell’art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante modificazioni

all’art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunta infine la seguente lettera:

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“h) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12 bis. Nel rispetto del diritto comunitario le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi

statuti e dalle relative norme di attuazione.”

Roma, 22 ottobre 2009

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