Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Tutela ambientale smaltimento rifiuti Campania: parere su Ddl
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 18 dicembre 2008
in allegato il documento in formato pdf
PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2008, N. 172, RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, NONCHÉ MISURE URGENTI DI TUTELA AMBIENTALE
Punto 6) Elenco B – Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti di seguito presentati:
1) Articolo 1, comma 1
Eliminare la dicitura “imaballaggi usati”.
Motivazione
Si chiede di eliminare la dicitura imballaggi usati poiché non rientrano nella categoria dei rifiuti, pertanto non sono conferibili presso le aree di raccolta e non sono assoggettabili al contributo CONAI. Gli imballaggi usati sono destinati al riuso e non al riciclaggio o al recupero come i rifiuti da imballaggio.
2) Articolo 1, comma 1
Sostituire la dicitura “…nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno” con la dicitura “…nella misura massima di 20 chilogrammi al giorno”.
Motivazione
Desta perplessità la previsione normativa che autorizza la raccolta e il trasporto occasionale di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il conferimento presso aree di raccolta gestite dal pubblico o da privati autorizzati. Tale disposizione, introdotta per incentivare la raccolta differenziata, prevede inoltre che al soggetto conferente spetti un indennizzo forfetario, a carico del CONAI, parametrato a quello riconosciuto ai gestori del servizio pubblico.
In primo luogo si evidenzia che tale disposizione, pur essendo introdotta per permettere di raccogliere in maniera differenziata i rifiuti di imballaggio anche nei quartieri dove questo servizio non è attivato, prevede un quantitativo di rifiuti (100 chili al giorno) decisamente troppo elevato.
Lasciare invariato il quantitativo attualmente previsto dal decreto legge può dare origine a fenomeni di “accattonaggio” di rifiuti, mediante la ricerca dei medesimi nel rifiuto indifferenziato già conferito nei cassonetti, ovvero a fenomeni di “commercializzazione”.
Si segnalano inoltre possibili difficoltà in ordine alla gestione dell’indennizzo da corrispondere al soggetto conferente il rifiuto rispetto a quello riconosciuto ai gestori del servizio pubblico al fine di non pagare due volte per i medesimi rifiuti.
3) Articolo 6, comma 1, lettera a)
Sostituire la lettera a) con la seguente dicitura: “chiunque, al di fuori di siti autorizzati o con modalità diverse da quelle previste dalla legislazione vigente, abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo, brucia o immette nelle acque superficiali, sotterranee o marine rifiuti pericolosi o speciali ovvero rifiuti ingombranti, di volume uguale o superiore a 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo scarico, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali, sotterranee o marine, ovvero sul suolo o nel sottosuolo riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;”
Motivazione
Risulta più chiaro perché comprende più ipotesi di reato.
4) Dopo l'articolo 9 inserire un articolo 9-bis (Altre misure urgenti di tutela ambientale)
“1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.”
Motivazione
Molte Regioni, in diverse parti del Paese, direttamente o a cura delle Province, hanno approvato specifici accordi di programma per diverse tipologie di rifiuti e\o di conferitori, non ultimi gli accordi sui rifiuti di origine agricola, sui RAEE, sugli inerti da demolizione ecc. Il d.lgs. correttivo 4\08 è intervenuto mettendo in seria difficoltà la utilizzazione di tali accordi.
Roma, 18 dicembre 2008