Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Decreto su misure anticrisi : il parere delle Regioni
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 18 dicembre 2008
in allegato il documento in formato pdf
PARERE, PER LA PARTE DI COMPETENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 RECANTE: “MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE”
Punto 1) Elenco B – o.d.g. Conferenza Unificata
Gli interventi, adottati dal Governo con il presente provvedimento sono volti a:
Favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
Riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporane per la velocizzazione delle relative procedure.
In relazione alla composizione della manovra, il provvedimento reca, per il 2009, nuove o maggiori spese per un ammontare pari a circa 5,27 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,73 miliardi di euro di minori entrate.
Tali oneri, nel medesimo esercizio, sono più che compensati da maggiori entrate pari a circa 5,24 miliardi di euro, cui si aggiungono minori spese per circa 2,15 miliardi.
Nel complesso, sul versante della spesa si osserva come le maggiori spese nette ammontino a circa 3,12 miliardi di euro, di cui 3,48 miliardi di euro di maggiori spese nette di parte corrente e 0,36 miliardi di euro di minori spese nette in conto capitale.
Sul versante delle entrate, il provvedimento determina, sempre per il 2009, un incremento netto delle medesime pari ad oltre 3,5 miliardi di euro.
In merito ai contenuti dell’articolato si registra un sostanziale apprezzamento per le misure, di cui al Titolo I “Sostegno alle Famiglie” e Titolo II “Sostegno all’economia”, perplessità destano i contenuti del Titolo III “Ridisegno in funzione anticrisi del QSN: protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture con priorità per l’edilizia scolastica”.
Art. 1 “Bonus straordinario per le famiglie” si sottolinea la necessità che questo provvedimento, di carattere straordinario, preveda per le famiglie, risorse aggiuntive e non sostitutive dei fondi di competenza regionale; relativamente al metodo le Regioni evidenziano altresì la necessità di un maggior coinvolgimento nella definizione delle iniziative relative alla spesa sociale, in considerazione della competenza costituzionale in materia, in modo da meglio coniugare gli interventi dello Stato con la programmazione territoriale.
Art. 4 Riduzione del Fondo per la Famiglia
Il comma 1 istituisce un fondo per i nuovi nati, con una dotazione di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.
Dal momento che al riparto del Fondo partecipano anche le Regioni (nel riparto relativo al 2007 la quota regionale era del 44%), è necessario specificare che l’intervento in oggetto è finanziato a valere sulla quota riservata agli interventi di competenza statale.
Il comma 3 introduce per il personale del comparto sicurezza un’agevolazione fiscale per i trattamenti accessori riferibili alla produttività, per redditi complessivamente non superiori a 35.000 euro nel 2008. L’entità dello sgravio sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
E’ necessario che la perdita sull’addizionale regionale Irpef venga compensata con gli stessi criteri esposti per gli articoli 5 e 6.
Art. 5 Detassazione contratti produttività
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Le misure si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro certi limiti di reddito.
Si stima che la perdita di gettito di addizionale regionale IRPEF sia all’incirca di 37 ml.
Per l’art. 4, per l’art. 5 e per l’art. 6, la perdita sulle manovre fiscali regionali va compensata secondo le disposizioni della delega in materia di federalismo fiscale.
In ogni caso si dovrebbe:
1) fornire alle Regioni gli elementi necessari a verificare la stima effettuata del minor gettito;
2) mettere in evidenza la riduzione di gettito per ogni Regione, distinguendo tra gettito di base e gettito imputabile alla manovra tributaria;
3) menzionare esplicitamente nel testo normativo la previsione di compensazioni mediante trasferimenti statali da fiscalizzare nell’ambito del d. lgs. 56/2000 o dei decreti attuativi del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.
Art. 6 Deduzione dall'Ires della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e agli interesse
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.
Si stima una la perdita di gettito di addizionale regionale IRPEF sia all’incirca di 4,9 ml a decorrere dal 2009. Sia per l’art.5 che per l’art.6, va compensata la perdita sulle manovre fiscali regionali secondo le disposizioni della delega in materia di federalismo fiscale.
Art. 10 Riduzione dell'acconto Ires e IRAP
La misura dell'acconto dovuto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto è ridotta di 3 punti percentuali.
Un DPCM stabilirà le modalità e il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione della riduzione operata da questo articolo, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
È necessario un coinvolgimento da subito delle Regioni in quanto si verranno a determinare da subito delle modifiche dei flussi di cassa
Art. 11 Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato, le Regioni nel condividere il finanziamento dei CONFIDI propongono al comma 4, dopo le parole “Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662” di aggiungere le parole “nonché dei fondi di garanzia costituiti dalle Regioni o da società finanziarie di emanazione regionale aventi le caratteristiche di cui al predetto Fondo”
Art.12 Sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali
Per assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari.
La copertura necessaria è individuata con riduzione lineare delle dotazioni finanziaria di ciascun Ministero (esclusi trasferimenti a favore enti territoriali di natura obbligatoria); riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (da verificare); utilizzo disponibilità di cassa sulle contabilità speciali (escluse amministrazioni territoriali); emissione di debito pubblico. Singolare l’Incarico alle Prefetture.
Art. 15 Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
Si stima un anticipo di incasso nel 2009 di IRAP e IRES.
Art.16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Ammnistrazione, che provvede alla pubblicazione di tale caselle in un elenco consultabile per via telematica.
In considerazione del fatto che vi è una tendenza nei sistemi informativi regionali di privilegiare la cooperazione applicativa, sarebbe preferibile ampliare la dicitura normativa aggiungendo in fondo al suindicato comma 9 : "oppure, se dotate di protocollo informatizzato, con ogni altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, senza che sia necessaria la trasmissione di un successivo documento cartaceo.", in modo da ampliare alle diverse possibilità.
Art.18 Formazione, occupazione e interventi infrastrutturali
Riassegnazione delle risorse per formazione, occupazione e per interventi infrastrutturali, ferma restando la distribuzione territoriale. In considerazione della crisi economica internazionale, dunque, riprogrammazione di risorse. Il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE di concerto con il MEF, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: al Fondo sociale per occupazione formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal Cipe alla formazione; al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali e archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.
· Non è previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata. Infatti, relativamente al nuovo set procedurale proposto per la programmazione delle risorse si evidenzia che (art. 18 co. 1) viene meno una sede di confronto e condivisione con le Regioni indispensabile, invece, per la scelta degli interventi strategici nazionali; in proposito deve valere la procedura già delineata dalla L. 133/2008 e dalla Delibera CIPE 166/2007 (in particolare condivisione dei Documenti di Strategia Specifica dei Ministeri) sebbene non esplicitamente richiamate nel D.L.
· Il Governo ha preso l’impegno che le risorse assegnate ai PAR ed ai Programmi multiregionali (energia e turismo) rimangano inalterate (nella dimensione finanziaria sancita con la Delibera CIPE 166/2007) ed in ogni caso che siano salvaguardati i Programmi già approvati.
· Il FAS viene utilizzato in modo non coerente con le finalità di sviluppo e riequilibrio territoriale
· Occorre che si condivida l’utilizzo delle risorse provenienti dal FAS e che venga data informazione esaustiva del quadro dei tagli individuando gli assi dai quali si è prelevato, per dare certezza alle regioni che le loro risorse non sono intaccate
· In ordine all’espressione “destinante in via ordinaria dal CIPE alla formazione” occorre precisare che esistono risorse deliberate dal CIPE, nel Sud, per gli IFTS e per la ricerca, ma non “destinate in via ordinaria alla Formazione”. Occorrerà pertanto affrontare tale questione, per sapere con certezza quali finanziamenti sono attivati con tale previsione. In sede tecnica è stato confermato che Il Fondo di rotazione ex 845/78 non sarà formalmente implicato. Il meccanismo non dovrà comunque incidere sulla quota del Fondo di rotazione destinato alle Regioni per la Formazione continua, stante che 289 milioni di euro annui per l’Obbligo e per l’Apprendistato, è stato assicurato, non possono essere variati e ridestinati, in quanto sono a regime per la legge n. 144/1999.
· Al comma 2: La parola “apprendistato è un refuso” è dovrà essere eliminato in sede di conversione. La previsione di destinare all’apprendimento e al sostegno al reddito le risorse del nuovo Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione in cui confluiscono le risorse del Fondo per l’occupazione ex L. 236/93 pone una serie di interrogativi sul finanziamento di obbligo formativo, interventi di formazione continua e sviluppo dei servizi per il lavoro.
Art. 19 “Sostegno al reddito e disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”
Nel considerare nel complesso le norme positivamente in quanto estendono la platea dei beneficiari degli ammortizzatori, si sottolineano le seguenti criticità:
a) non è precisato cosa si fa in caso di esaurimento dei Fondi da parte degli Enti bilaterali;
b) in caso di sospensione dell’attività lavorativa appare opportuna un’attività di raccordo normativo tra tale disposizione e la vigente disciplina delle comunicazioni obbligatorie introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1180-1185 della legge 296/2006), successivamente regolata nelle sue modalità tecniche di attuazione dal d.m. 30 ottobre 2007 .
c) Patto di Servizio previsto l’intervento esclusivo dei centri per l’impiego provinciali per la presa in carico dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno al reddito ed ammortizzatori e la loro riqualificazione/ricollocazione nel mercato del lavoro attraverso la sottoscrizione del patto di servizio. Si evidenzia che la norma ha una pesante ricaduta sul nuovo sistema concorrenziale dei servizi delineato dalle singole legislazioni regionali, costituito da soggetti pubblici (Centri per l’Impiego provinciali ) e privati accreditati che erogano gratuitamente ed in regime di parità i servizi per il lavoro essenziali. In ogni caso, stante la previsione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative del patto di servizio, si propone l’intesa forte con le Regioni in Conferenza.
Di conseguenza si propongono i seguenti emendamenti:
All’art. 19, comma 3, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,” sono aggiunte le seguenti “d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”
All’art. 19, comma 11, dopo le parole “con più di cinquanta dipendenti” sono aggiunte le seguenti “o anche in numero inferiore limitatamente alle zone montane”.
Tale proposta mendativi tende a salvaguardare le aree di montagna, tipicamente più svantaggiate in rapporto all’insediamento di imprese esercenti attività commerciali e agenzie di viaggi e turismo di grosse dimensioni con più di cinquanta dipendenti. Nelle zone montane, infatti, tali imprese e agenzie hanno in genere dimensioni più ridotte e un numero minore di dipendenti, ciò di cui la norma in esame deve tenere conto, al fine di non penalizzare aree già strutturalmente svantaggiate. Si ritiene possa essere congrua una copertura finanziaria di ulteriori 5 milioni di euro.
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Relativamente al FAS, più in generale, (art. 18,19, 20, 25, 26), il D.L. conferma l’impostazione per interventi afferenti a spese di gestione corrente (Contratti di Servizio Ferrovie, Privatizzazione Tirrenia, Edilizia Carceraria, ecc), nonché verso tipologie di intervento che lo Stato dovrebbe in via ordinaria assicurare su tutto il territorio nazionale attraverso gli standard minimi collegati ai diritti fondamentali.
Art.20 Velocizzazione procedure esecutive di progetti nell'ambito del Quadro strategico nazionale
L'art. 20 non tiene conto dell’autonomia organizzativa intestata alla potestà delle Regioni. Le norme straordinarie di cui al presente articolo, nel caso in cui abbiano ad oggetto progetti regionali, incidono senz'altro nella materia dell’organizzazione dei pubblici uffici che rientra, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella potestà legislativa primaria garantita dai rispettivi Statuti, e per effetto della riforma del titolo V della Costituzione, anche nella potestà di tutte le altre Regioni ex art. 117 Cost. comma 4. Nel caso in cui le Regioni abbiano già predisposto strumenti che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, tali norme, sostituendosi o sovrapponendosi alle procedure regionali, si rivelerebbero inutili se non addirittura dannose per l'amministrazione interessata. Le norme di cui all'art. 20, pertanto, sarebbero da ascriversi all’ambito dei soli progetti statali di cui al Quadro strategico nazionale, lasciando piena libertà alle Regioni di intervenire, in relazione ai progetti di propria competenza, con gli strumenti che esse riterranno più opportuni. In subordine, tuttavia, per il caso delle Regioni che non abbiano ancora predisposto procedure finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo 20, si può prevedere la facoltà che esse, in luogo di approvare procedure proprie, aderiscano ai contenuti disciplinati dalle norme in esame.
Inoltre la previsione di cui al 2° comma e seguenti di nomina dei commissari straordinari delegati, anche a livello regionale, solleva dubbi di rilievo costituzionale e di forte sovrapposizione con le strutture di governo già in essere per la attuazione dei programmi regionali FAS. Si propone, di inserire dopo il comma 2 il comma 2 bis: “per le opere per le quali è stato promosso un accordo di Programma, il commissario straordinario è individuato nel Presidente del Collegio di Vigilanza”, l’attribuzione al Presidente del Collegio di Vigilanza, che già svolge attività di vigilanza sull’attuazione dell’accordo, di Commissario straordinario, evita possibili duplicazioni di funzioni dal momento che nell’accordo sono già presenti rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte, compresi i Ministeri.
Conseguentemente si propongono i seguenti emendamenti:
- al comma 1, è abrogato l’ultimo periodo “Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale”;
- al comma 3, penultimo periodo, sono abrogate le parole “ovvero al Presidente della regione”;
- al comma 3, ultimo periodo, sono abrogate le parole “ovvero al Presidente della regione”;
- al comma 7, è abrogato il penultimo periodo “Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale”;
- al comma 9, è abrogato l’ultimo periodo “Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale”.
In subordine:
- all’art. 20, comma 1, ultimo periodo, le parole “si provvede” sono sostituite con le parole “si può provvedere”.
Art. 23 Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicando i costi e i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente locale. Sulla proposta, l'ente locale può coinvolgere, soggetti, enti e uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono predisporre un regolamento per disciplinare le attività. Se l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione, la proposta è approvata e autorizzata a ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di emissione di alcun provvedimento.
Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo a oneri fiscali e amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità previsti dalla finanziaria 1998 e per il periodo di applicazione delle agevolazioni. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
Le disposizioni si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dall'articolo. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Si stima una riduzione del gettito IREPF e da valutare l’impatto sulle manovre regionali. Inoltre Il riconoscimento della possibile sussistenza di leggi regionali vigenti già conformi alla norma statale equivale ad un’implicita ammissione della competenza regionale a regolare tale ambito d’intervento, rispetto al quale le disposizioni statali si pongono ora in chiave ‘suppletiva e cedevole’, oltre che con limitazioni per le sole regioni a statuto ordinario (che non potranno abrogare la disciplina statale in materia, potendone semmai ridurre l’ambito applicativo).
Art. 25 Ferrovie e trasporto pubblico locale. Nel sottolineare il ricorso ai Fondi FAS si registra un sostanziale apprezzamento in ordine alla conferma, avvenuta in sede tecnica da parte del rappresentante di RGS, circa la destinazione dei 480 milioni di euro al trasporto pubblico delle Regioni. Si sottolinea comunque che:· I criteri e le modalità per la definizione del fondo per i servizi ferroviari di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia previsti dall’art. 1, comma 302 e ss. della legge finanziaria 2008 non deve essere superato dal decreto legge 185/2008;
· Per quanto riguarda il comma 1 dell’articolo 25 del decreto 185/2008 e’ necessaria la destinazione totale dello stanziamento di 960 milioni di euro per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario destinato ai servizi regionali di cui all’artioclo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997. E’ altresì necessaria la compartecipazione delle regioni nella determinazione dei piani di acquisto di tale materiale rotabile. Infatti, non tutto il materiale rotabile è idoneo per il traffico in aree caratterizzate da nodi importanti. Infine, al fine di garantire sul territorio l’effettivo funzionamento della concorrenza nell’affidamento dei servizi ferroviari con gara, resta comunque aperta la istanza che il materiale rotabile acquistato venga assegnato in proprietà alle Regioni;
· Le risorse previste dal comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge 185/2008, pari a 480 milioni di euro, devono essere destinate esclusivamente ai servizi ferroviari regionali gestiti da Trenitalia (ex art.9 del decreto legislativo n.422/97), altrimenti permarrebbe la impossibilità di sottoscrivere con Trenitalia i contratti per il periodo 2008/2011. Parimenti, le Regioni dovranno rendersi disponibili a razionalizzare gli orari così come già convenuto con Trenitalia nei mesi scorsi;
· Nel medesimo comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge 185/2008, l’erogazione dei fondi viene subordinata – tra le altre cose – al blocco delle tariffe. Ciò appare illegittimo in quanto la determinazione delle tariffe del trasporto pubblico locale rientra nella competenza esclusiva regionale. Oltretutto il previsto blocco delle tariffe non trova alcuna possibilità di attuazione materiale nelle realtà dove già esiste ed è in vigore una integrazione tariffaria tra i vari mezzi di trasporto.
art. 26 Privatizzazione della società Tirrenia.· Le risorse previste al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 185/2008, pari a 65 milioni di euro, sono assolutamente insufficienti anche solo per mantenere l’attuale livello dei servizi marittimi, livello peraltro totalmente insoddisfacente.
Art. 29 Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali. Si chiede che venga eliminato l’intero art. 29 nelle parti in cui prevede una modifica all’art. 1, commi 344-347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in quanto si ritiene del tutto in contrasto con lo spirito anticiclico dell’atto normativo in questione, il reperimento dei fondi per il sostentamento delle misure ivi previste con una riduzione drastica all’accesso al diritto di detrazione previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. ----------------Si pone inoltre sulla questione relativa alla nettizzazione fondi comunitari dal “Patto di Stabilità”, richiamando l’accordo sancito il 1° ottobre scorso a Palazzo Chigi - in merito alla manovra finanziaria e firmato dal presidente della Conferenza delle Regioni e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a proposito si evidenzia che l’emendamento presentato dal Governo al DDL Finanziaria 09 - AS1209, non risponde alle esigenze delle Regioni pertanto si propongono degli emendamenti alternativi che mirano:
• versione 1: a ripristinare l’emendamento originario delle regioni
• versione 2: a rendere opzionale / facoltativo la nettizzazione dalle spese del cofinanziamento UE;
• versione 3: prorogare di un anno il meccanismo vigente (art.7 bis DL159/07), includendo anche le modifiche già previste al comma 39, art.2 del ddl legge finanziaria (atto S1209).
Versione 1
Al comma 42, dell’art. 2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)” atto S 1209, nel secondo paragrafo “5 bis” le parole “nella base di calcolo e” sono eliminate.
Versione 2
Al comma 42, dell’art. 2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)” atto S 1209, il secondo paragrafo “5 bis”è sostituito dal seguente “5-bis. Nell’anno 2008, le regioni e le province autonome possono avvalersi della facoltà di escludere, dal computo della base di calcolo e dai risultati del patto di stabilità, le sole spese finanziate in conto capitale con finanziamenti provenienti dall’Unione Europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale.”
Versione 3
All’art. 7 bis del DL 1 ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2002, n. 222, dopo le parole “per l’anno 2007” sono aggiunte le parole “e 2008”
Roma, 18 dicembre 2008