Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Finanziaria 2009: il parere delle Regioni

giovedì 13 novembre 2008


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

PARERE SUL DDL “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2009) E “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009 – 2011”

 

Punto 1) Elenco B Conferenza Unificata

 

 

Le Regioni anche in questa occasione, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo, si trovano a discutere sul contenuto di provvedimenti fondamentali per gli assetti della finanza pubblica senza aver avuto la possibilità di conoscere preventivamente il complesso della manovra che è stata presentata in Parlamento.

 

Le Regioni, nel merito, alla luce del progressivo e veloce deterioramento della crisi finanziaria  prendono atto di un ulteriore peggioramento della crescita del PIL già vista al ribasso nella Nota di Aggiornamento al DPEF e degli interventi sulla spesa necessari a ristabilire un clima di fiducia nei mercati e nell’economia reale.

 

In relazione al DDL Legge Finanziaria 2009 la sostanza della manovra era già contenuta nel Decreto Legge  n. 112/2008 convertito nella  Legge n. 133/2008.

 

Le Regioni segnalano le seguenti principali criticità:

·        FAS, riposizionamento delle risorse a partire dal 2012 (totale risorse al 2015: 65.921,97 ml di euro) e garanzia della certezza delle stesse secondo gli accordi già approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

·        Istruzione, per la quale le risorse non sono adeguate almeno rispetto al fabbisogno relativo ai percorsi triennali e alle scuole paritarie, diritto allo studio, edilizia scolastica;

·        Politiche sociali (FNPS; Servizio Civile; Intesa famiglia; Pari opportunità; Politiche giovanili; Fondo Nazionale per l’inclusione sociale degli immigrati), per cui è prevista una riduzione delle risorse nella Tabella C del  DDL Finanziaria 2009 pari complessivamente a 660 Meuro rispetto al totale degli stanziamenti previsto nella Finanziaria per il 2008. A questo è da aggiungersi il mancato finanziamento a partire del 2010 del Fondo per le Non Autosufficienze (400 Meuro per il 2009) che impedisce una corretta e certa programmazione regionale degli interventi e dei servizi, nonchè la riduzione di 43,7 ml di euro del Fondo Sostegno Affitti.

·        Edilizia sanitaria, in relazione alla quale si registra la decurtazione delle  risorse sul biennio 2009-2010 e l’assenza di risorse per il 2011 che non consente l’avanzamento del programma di investimenti concordato con il Governo, disattendendo il trend di crescita assicurato.

·        Protezione Civile: manca ogni riferimento all’appostamento delle risorse necessarie per la ricostruzione post terremoto nel Molise e in Puglia (100 Meuro per ciascuno degli anni del triennio); inoltre non risultano stanziate le risorse per far fronte ai fabbisogni relativi alle calamità occorse nelle Regioni Umbria e  Marche.

Si segnala inoltre la necessità di nettizzare, come già previsto per gli enti locali, le spese di protezione civile e di prevedere il rifinanziamento del Fondo Regionale di Protezione Civile.

·        Trasporto Pubblico Locale.

·        Politiche abitative: è necessario che il Governo assicuri il mantenimento delle risorse già stanziate col decreto legge 159/2007 pari a 550 mln di Euro oltre ad assicurare ulteriori risorse da stanziare per la realizzazione del nuovo piano casa

 

Riguardo alle norme previste nel DDL si segnala il reiterarsi di agevolazioni fiscali che producono effetti di riduzione del gettito dei tributi regionali (addizionale regionale IRPEF e addizionale regionale gas metano). Tali impatti si sommano, nel determinare un grave pregiudizio sull’equilibrio dei bilanci regionali, alle storiche minori entrate sulla compartecipazione all’accisa benzina ed alle recenti riduzioni di gettito sull’addizionale gas metano (che dal 2008 si stimano nel 50% del gettito), per effetto delle agevolazioni fiscali disposte con leggi statali (Legge 286/06 e D.Lgs. 26/07).

 

Le Regioni sottolineano che la riduzione di gettito regionale non prevede contestualmente l’adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate regionali secondo il principio appena approvato dal Consiglio dei Ministri nel Disegno di legge delega di attuazione dell’art.119 della Costituzione.

 

Tale atteggiamento sembra vanificare il lavoro congiunto portato avanti nella definizione dei principi del DDL sul Federalismo Fiscale . Le Regioni in proposito sottolineano  la profonda incoerenza determinatasi già nella fase di adozione del primo provvedimento successivo all’approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL sul Federalismo Fiscale.

 

Le Regioni pertanto, almeno ai fini di consentire l’equilibrio di bilancio chiedono che la compensazione avvenga attraverso l’assegnazione di una parte dei fondi accantonati per la copertura di queste misure, Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e dal Fondo per le misure di proroga delle agevolazioni fiscali  (Art. 63 commi 8 e 10 Legge 133/08).

 

La riduzione di gettito dovuta alle agevolazioni nonché all’andamento congiunturale negativo soprattutto per le accise sui carburanti, ha reso in particolare il quadro finanziario del settore del Trasporto pubblico locale molto critico.

 

Le Regioni, nonostante i pesanti vincoli di bilancio e le notevoli limitazioni generate dal rispetto del patto di stabilità, si sono fatte carico di diversi oneri: dell’adeguamento delle risorse assegnate alle imprese e della copertura dei maggiori servizi offerti per 2.400 M€ nel periodo 2001-2008; dell’integrazione dei trasferimenti per gli investimenti, del cofinanziamento dei maggiori oneri per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro nel periodo 2004-2008 per 256M€ e, infine, della integrazione delle minori risorse rinvenienti dalla compartecipazione all’accisa sulla benzina per il finanziamento dei servizi su gomma e metropolitani (nel 2007 sono stati oltre 100M€ e nel 2008 si prevede saranno 115M€).

 

Un primo segnale di attenzione strutturale al settore si è avuto con la Finanziaria 2008  che ha costruito un unico quadro per le risorse assegnate  a vario titolo dallo Stato alle Regioni con il meccanismo della compartecipazione all'accisa sul gasolio ma, purtroppo, risultano in effetti piuttosto limitate. I circa 500M€, derivanti dalle norme in questione, dedotti gli 85M€ che erano a rimborso delle minori entrate 2005 dall’accisa sulla benzina, e i 115M€ a copertura delle minori entrate 2008 sempre dall’accisa sulla benzina, si riducono a meno di 300M€, che, pur nell’autonomia delle singole Regioni, essendo le risorse senza vincoli di destinazione, sono state programmate in relazione alle decisioni assunte dalle stesse anche per l’adeguamento dei corrispettivi alle imprese della gomma e del ferro fermi rispettivamente al 1995 e al 1999 e, pretesa assurda, anche allo sviluppo.

 

Occorre pertanto riprendere immediatamente il percorso iniziato con la Legge finanziaria 2008 e prevedere un nuovo meccanismo di finanziamento affidabile.

 

Il Governo a decorrere dal 2009 dovrà garantire, inoltre, le risorse da assegnare alle Regioni, e  non già direttamente a Trenitalia come accaduto per lo stanziamento dei 330 milioni di euro per il 2008, per consentire la sottoscrizione di contratti triennali di servizio. In caso contrario, avendo Trenitalia posto il termine del 30 settembre per la definizione degli stessi, la Società procederà ad una proporzionata riduzione dei servizi resi, con significativi effetti negativi sulla mobilità dei pendolari.

 

Per quanto riguarda gli equilibri dei bilanci regionali  si prende atto positivamente del ripristino del finanziamento, già previsto negli Accordi sul patto della Salute dell’anno scorso, del Fondo Sanitario Nazionale per la copertura dei ticket sanitari per il 2009 nel DL 154/08, ma si sottolinea che le risorse per la copertura di questa spesa sono state reperite  riducendo il Fondo per le Aree sottoutilizzate .

 

L’Accordo definito con il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Economia il 1° ottobre scorso prevede il ricorso a tagli della spesa pubblica che non incida sul comparto delle Regioni se ne deduce che tale misura è posta a carico delle Amministrazioni Centrali.

 

Le risorse FAS sono tra l’altro, utilizzate anche per la copertura delle minori entrate dell’ICI per gli enti locali di 260 ml così pure per il contributo per Roma (500 ml) e Catania (140 ml) deliberati dal CIPE da utilizzarsi per la copertura dei disavanzi di parte corrente.

In più occasioni le Regioni hanno chiesto provvedimenti anche a favore degli enti virtuosi così come riconosciuto anche nel DDL Federalismo fiscale, tuttavia vengono chiesti ulteriori sacrifici a livello di sistema per salvaguardare le finanze degli enti che generano disavanzi.

 

Le Regioni ribadiscono che non si sono sottratte al quadro dei sacrifici previsti dalla manovra finanziaria triennale 2009 – 2011 (DL 112/2008). In quell’occasione, anzi,  si sono fatte carico responsabilmente di partecipare al risanamento dei conti pubblici per 7,8 mld nel triennio nell’ambito delle regole per il Patto di Stabilità interno.  Richiamano, pertanto, l’Accordo del 1° ottobre 2008 nel quale il Governo si era impegnato da subito per:

·        la definizione del Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012 per stabilire regole e fabbisogni condivisi nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità europeo;

·        la nettizzazione dei fondi comunitari (quota UE) per gli investimenti. La verifica doveva essere fatta entro il 15 ottobre per permettere alle Regioni la rendicontazione dei programmi nei tempi previsti;

·        l’attivazione del Tavolo per la gestione del “Piano casa” nel rispetto delle competenze regionali;

questioni per le quali al momento non si registrano avanzamenti.

 

Una particolare sottolineatura merita, inoltre, il taglio sui limiti di impegno disposti anche dalla precedente Legge Finanziaria e non coperti con gli attuali provvedimenti, fra i quali a mero titolo di esempio si evidenziano quelli relativi all’acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale (Legge 194/98). Le Regioni infatti avendo contratto i relativi mutui si trovano nella condizione di doverne rimborsare l’ammortamento senza avere le necessarie risorse.

 

Nell’ambito delle norme senza costi per la finanza pubblica si chiede la proroga della vigenza per le leggi regionali in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali entrate in vigore prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (novembre 2003), fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione dell’art. 119 della Costituzione, così come da emendamento allegato.

 

Inoltre, le Regioni ritengono opportuno apportare modifiche all’art. 58 della Legge  133/08, inerente la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni e enti locali, così come già proposto in occasione del parere al DL 112/08, specificando al meglio il ruolo dei vari livelli istituzionali per sfruttare al massimo il potenziale beneficio della norma anche sulla base delle potestà legislative regionali in materia.

 

Si segnala altresì la necessità di posporre il termine di cui all’art. 1 comma 43 della legge 244/07 al 1° gennaio 2010.

 

In conclusione, sia con riferimento al metodo utilizzato, sia per il contenuto del provvedimento così come sopra rappresentato, le Regioni esprimono parere negativo sul disegno di legge finanziaria 2009-2011, in coerenza con quanto già esplicitato in sede di parere al Decreto Legge 112/2008 cui tale provvedimento è conseguente.

 

 

 

Roma, 13 novembre 2008

 


ALLEGATI

 

Emendamenti

 

Valorizzazione patrimonio (Art. 58 – Dl 112/08)

 

All’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali” i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 

“     1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. Le Regioni e le Province autonome possono approvare, secondo i rispettivi ordinamenti, piani di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio e di quello degli enti dipendenti e vigilati, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.

     2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la legge regionale stabilisce gli effetti dell’approvazione del Piano delle Alienazioni ai fini urbanistici, prevedendo prioritariamente l’effetto di variante allo strumento urbanistico generale e la non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.”

 

Motivazione: le modifiche sono formulate con l’intenzione di sfruttare al massimo il potenziale beneficio per le Regioni anche sulla base delle potestà regionali in materia.

 

 

PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA’ DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA

 

1.     Nelle more dell’approvazione delle norme che fissano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, da emanarsi ai sensi degli artt. 117, 3° comma, 118 e 119 della Costituzione, nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica in modo non conforme ai poteri e ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.

2.     le Leggi Regionali di cui al comma 1 continuano ad esplicare effetti fino alla data di entrata  in vigore delle norme che fissano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, da emanarsi ai sensi degli articoli 117, 3° comma, 118 e 119 della Costituzione e, comunque, fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2011.

 

EDILIZIA SANITARIA

 

 

Emendamento proposto all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

 

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare opere, inserite in uno specifico piano programmatico, concertato dalla regione e provincia autonoma con il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali, che ne verifica preventivamente la coerenza con la programmazione sanitaria regionale e nazionale, per le quali la regione e provincia autonoma ha già avviato la realizzazione attraverso l’utilizzo di risorse disponibili nell’ambito del proprio bilancio regionale e senza ricorso ad alcune forme di indebitamento. Con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità attraverso cui procedere alla preventiva concertazione.

Riproposizione dell’incremento dello stanziamento in tabella F per l’esercizio finanziario 2011: “Nella tabella F, colonna 2011, lo stanziamento è incrementato di 1 miliardo di euro.

 

doc.punto1_elencob.pdf