Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Comunità montane: proposte per DM attuativo art. 76 DL112/08
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 6 novembre 2008
in allegato il documento in formato pdf
PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER IL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DELL’ART. 76 COMMA 6 BIS DL 112/2008 CONVERTITO CON L. 133/2008
Ai fini della predisposizione da parte del Ministero degli Interni del decreto attuativo dell’articolo 76 del Decreto Legge 112 del 2008, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato alcune linee di indirizzo che di seguito si riportano, sulle quali si richiede la convergenza del Governo.
Modalità per operare la riduzione di 30 milioni di euro ex art. 76 co. 6 bis dl. 112/2008
- Ai fini dell’applicazione della riduzione di 30 milioni di euro di cui all’art. 76, comma 6 bis, del DL 112/2008 convertito con legge 133/2008, il Ministero dell’Interno opera una riduzione di 15 milioni di euro in misura uguale per tutte le Comunità montane; una ulteriore riduzione di 15 milioni di Euro è operata solo sulle Comunità montane collocate ad una altitudine media inferiore ai 750 m. s.l.m.
- Ai fini del calcolo dell’altitudine media dei territori delle Comunità Montane si utilizza il Modello Digitale del Terreno (DTM) prodotto dai Sistemi Informativi Geografici Regionali, composto da maglie quadrate regolari di 10 metri di lato, elaborando le curve di livello e i punti quotati della Carta Tecnica Regionale numerica alla scala 1:10000. A ciascuna maglia del DTM, oltre alla superficie, è associata la quota media sul livello del mare. La quota media del territorio della Comunità Montana interessata dal calcolo è quella che si ricava elaborando (con procedure informatiche e algoritmi documentati in dotazione ai Sistemi Informativi Geografici Regionali) i valori medi di tutte le maglie ricadenti nel territorio della Comunità Montana interessata, comprese quelle ricadenti parzialmente su territori limitrofi, al confine dell’ambito territoriale della Comunità montana.
- Nelle regioni Sicilia e Sardegna la riduzione dei 30 milioni si applica sui trasferimenti complessivi tenendo conto, ove mancano le Comunità montane, dell’altitudine media di quelle esistenti prima della loro soppressione.
- In via transitoria, nell’anno 2009, la riduzione dei 30 milioni di euro si opera prendendo a riferimento gli ambiti territoriali delle Comunità montane 1.1.2009. Qualora per effetto di ridelimitazioni successive, intervenute in corso d’anno, le spettanze dovessero mutare, si procede a conguaglio nell’anno.
Ipotesi alternativa:
4bis. In via transitoria, nell’anno 2009, la riduzione dei 30 milioni di euro si opera prendendo a riferimento gli ambiti territoriali delle Comunità montane al 31.12.2008.
Riparto dei trasferimenti erariali nell’anno 2009
- In via transitoria, per l’anno 2009, tenuto conto dei processi di riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane in evoluzione in numerose regioni, il Ministero dell’interno opera il riparto dei trasferimenti erariali prendendo a riferimento le delimitazioni effettivamente esistenti alla data del 1 gennaio 2009, ivi incluse quelle che si producono, nelle regioni che non hanno dato attuazione alla legge n. 244/2008, per effetto dell’applicazione dell’art. 2 commi 20 e 21 della suddetta legge n. 244/2008.
Ipotesi alternativa:
1. In via transitoria, per l’anno 2009, tenuto conto dei processi di riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane in evoluzione in numerose regioni, il Ministero dell’interno opera il riparto dei trasferimenti erariali prendendo a riferimento le delimitazioni effettivamente esistenti alla data del 31 dicembre 2008, ivi incluse quelle che si producono, nelle regioni che non hanno dato attuazione alla legge n. 244/2008, per effetto dell’applicazione dell’art. 2 commi 20 e 21 della suddetta legge n. 244/2008.
- Agli enti già subentrati nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montana medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Ipotesi alternativa:
2. Agli enti già subentrati nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già spettanti alle comunità montana medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Da valutare l’inserimento in considerazione dell’accoglimento del precedente punto 2)
- Qualora per effetto di ridelimitazioni successive, intervenute in corso d’anno, le spettanze dovessero mutare, si procede a conguaglio nell’anno successivo
In alternativa:
3 alternativo. Qualora per effetto di ridelimitazioni successive, intervenute in corso d’anno, le spettanze dovessero mutare, i trasferimenti erariali già attributi sono riversati a favore dell’ente subentrante in caso di Comunità montana soppressa o accorpata ovvero, per variazioni territoriali relative a singoli Comuni riguardanti più comunità montane limitrofe, le rispettive spettanze sono definite con accordi successoti tra gli enti interessati.
- Ai fini del riparto dei trasferimenti erariali alle regioni Sicilia e Sardegna continuano ad applicarsi le discipline speciali vigenti (in attesa della definizione del contenzioso amministrativo in essere).
Roma 6 novembre 2008
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
EMENDAMENTI RELATIVI AL SUBENTRO ALLE COMUNITA’ MONTANE SOPPRESSE
In considerazione della necessità di individuare e chiarire, soprattutto ai fini dell’attribuzione agli enti subentranti delle risorse attribuite alle Comunità montane soppresse, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato due proposte emendative che di seguito si riportano, sulle quali si richiede la convergenza del Governo, ai fini della presentazione in uno dei provvedimenti legislativi in itinere all’esame del Parlamento.
Emendamento n. 1
“Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montana medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti”.
MOTIVAZIONE
L’articolo 2, comma 22, della legge 244 del 2007, prevede espressamente in capo alle Regioni, in particolare per le comunità montane soppresse, la competenza del riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto è utile risolvere qualsiasi questione interpretativa ed espressamente abilitare il Ministero dell’Interno ad operare nel senso indicato, conformemente del resto a quanto previsto da singole leggi regionali.
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Emendamento n. 2
“Per gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, la spesa correlata a detta successione non incide ai fini dell’applicazione delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale, nonché ai fini del rispetto di quanto stabilito dall’articolo 204, comma 1, del T.U.EL. in materia di assunzione di mutui”.
MOTIVAZIONE
L’articolo 2, comma 22, della legge 244 del 2007, prevede espressamente in capo alle Regioni, in particolare per le comunità montane soppresse, la competenza del riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Per gli enti che succedono nei rapporti di lavoro delle disciolte comunità montane (tempo indeterminato; tempo determinato ed altri rapporti di lavoro e di collaborazione in essere fino alla scadenza originaria dei contratti) è opportuno che una norma espressa indichi quanto può dedursi solo in via interpretativa, e cioè che per essi non si determinano effetti sfavorevoli per il rispetto delle norme in materia di limiti di spesa del personale, dal momento che la successione da parte di detti enti nei rapporti di lavoro è disposta per legge e non è dettata da un’autonoma scelta in materia di politiche sul personale.
In particolare, per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno occorre che la spesa correlata alla successione nei rapporti di lavoro delle disciolte comunità montane sia neutrale ai fini del rispetto del tetto di spesa corrispondente all’ammontare della spesa di personale di detti enti dell’anno 2004 e che tali rapporti di lavoro non vengano considerati ai fini del rispetto del limite stabilito dall’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 (possibilità di assunzione nel limite delle cessazioni intervenute nell’anno precedente). Gli oneri per il personale derivanti dalla successione nei rapporti di lavoro delle disciolte comunità montane occorre dunque che non rilevino ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 296 del 2006.
Per quanto attiene gli enti soggetti al patto di stabilità interno occorre una norma che garantisca la neutralità delle partite finanziarie correlate alla successione nei rapporti giuridici delle disciolte comunità montane ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296 del 2006.
Per gli enti che subentrano nei mutui contratti dalle disciolte comunità montane occorre una norma che consenta loro di derogare, per detti mutui, a quanto stabilito dall’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. ovvero che detti mutui siano neutrali ai fini dell’applicazione di tali disposizioni di legge.
Roma 6 novembre 2008