Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Emendamenti schema didegno di legge delega federalismo fiscale

giovedì 2 ottobre 2008


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE”

 

 

 

 

 

All’art. 2, comma 1, sostituire “ventiquattro mesi” con “dodici mesi”.

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 2 ottobre 2008

 

 

 


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE”

 

 

 

 

 

 

 

All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

“2. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all’Intesa Stato-Regioni sull’istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili alla lettera a), punto 1.

 

 

 

 

 

 

Roma, 2 ottobre 2008

 


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE”

 

 

 

 

All’art. 7, il comma 1, lett. e) punto 3, è sostituito dal seguente:

“la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa”.

 

 

 

Roma, 2 ottobre 2008

 

 


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE”

 

 

 

 

All’art. 10, comma 1, lett. c) è soppressa.

Lett c): riguarda il riordino dell’imposizione fiscale sui veicoli per riconoscere l’autonomia finanziaria delle Province in alternativa modifica della lett. c).

“c) razionalizzazione dell’imposizione fiscale relativa agli autoveicoli, con esclusione dei tributi assegnati ad altri livelli di Governo, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva alle Province”.

 

 

 

 

Roma, 2 ottobre 2008