Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Delega federalismoi fiscale: emendamento per Coordinamento finanza regioni a statuto speciale

mercoledì 24 settembre 2008


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

CAPO V

ADATTAMENTO DELLE NORME FINANZIARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE AI VINCOLI POSTI DAI TRATTATI INTERNAZIONALI E  SOLIDARIETA’ AI TERRITORI A PIU’ BASSA CAPACITA’ FISCALE

 

Art. 20.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

      1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2.

     2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi - rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e - per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale - dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale.

 

      3. Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

          a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

          b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

          c) a fronte dell’assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle Regioni a Statuto speciale, così come alle Regioni a Statuto ordinario, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti attuativi definiranno le modalità di finanziamento attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

 

 

 

 

Roma 24 settembre 2008