Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Lavoro pubblico: emendamenti Regioni-enti locali a decreto attuativo Delega

mercoledì 29 luglio 2009


 in allegato il documento in formato pdf

 

 

 

 

09/058/CU/C1

 

 

Schema di decreto legislativo attuativo della

Legge 15/2009 in materia di riorganizzazione del lavoro pubblico

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Anci e l’Upi

 

valutati gli esiti delle riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata, e alla luce delle note del 29 maggio, del 10 e del 26 giugno, del 6 e del 14 luglio del Ministero della Pubblica amministrazione che formulano ulteriori emendamenti allo schema di decreto legislativo attuativo della Legge 15 del 2009 che accolgono proposte emendative presentate congiuntamente,

 

evidenziano che permangono, allo stato attuale, le seguenti criticità che sono condizionanti ai fini delle intese e dei pareri che le Regioni , Comuni e le Province sono chiamate a rendere sul provvedimento in sede di Conferenza Unificata.

 

 

Ø      Art. 27 bis Si propone l’inserimento si un articolo aggiunto all’articolo 27 finalizzato a fornire agli enti locali alcuni strumenti e regole per realizzare politiche di ristrutturazione finalizzate a premiare la produttività

Si ripresenta la proposta emendativi avanzata in sede tecnica.   

 

(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)

1.      A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2009/2011, su richiesta non revocabile del dipendente, il personale in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.

 

2.      Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

 

  1. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.

 

 

  1. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano secondo le modalità previste dall’articolo 27, comma 1.

 

  1. L'applicazione del presente articolo deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e  non può in ogni caso comportare incremento di spesa per il personale.

 

 

Ø      Articolo 52, comma 1 (articolo sottoposto ad intesa)

 

La previsione inserita nella nota del 6 luglio relativamente alle modalità di  definizione degli incrementi contrattuali non soddisfa pienamente le Regioni, l’Anci e l’Upi che avevano richiesto un coinvolgimento più adeguato nella fase di definizione degli accordi per gli incrementi contrattuali, trattandosi di decisioni riguardanti l’uso di proprie risorse finanziarie e incidenti sulla stessa possibilità di realizzare politiche autonome ed efficaci di gestione del personale finalizzate a realizzare gli stessi principi della produttività e della valorizzazione del merito, oggetto del provvedimento in questione.

 

Si ripropone l’emendamento già presentato in sede tecnica: “nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità, sono definite con accordo in sede di Conferenza unificata le risorse per gli incrementi salariali  per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per le amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN”.

 

 

Ø      Articolo 52, comma 3 quinquies (articolo sottoposto a parere)

 

La modifica introdotta nella nota del 6 luglio prevede l’esclusione per gli enti del servizio sanitario nazionale dalla possibilità di incrementare le risorse per la contrattazione integrativa. La previsione introdotta non può essere in alcun modo accettata dalle Regioni, considerato anche la stessa norma ammette tale possibilità solo per le pubbliche amministrazioni che siano in regola con i parametri di virtuosità finanziaria previsti dalle norme statali.

 

Si propone pertanto di reinserire la previsione degli enti del SSN, come peraltro già accolta nella nota del Ministero della Pubblica amministrazione dello scorso 10 giugno.

 

 

Ø      Articolo 56 (articolo sottoposto a parere)

 

La modifica proposta nella nota del 10 giugno rispetto al testo esitato dal Consiglio dei Ministri prevede il parere della Conferenza Unificata sulla nomina del Presidente dell’Aran, che è esattamente la fotografia della situazione attuale.

Si ribadisce, anche in considerazione del principio di delega che prevedeva il rafforzamento del ruolo delle Regioni e dell’autonomie locali nell’ARAN (art. 3 comma 2 lettera h, n.2 della Legge 15 del 2009 ), che sulla nomina del Presidente dell’Aran sia acquisita l’intesa della Conferenza Unificata.

 

 

Ø      Articolo 57 (articolo sottoposto a parere)

 

La norma prevede, al quarto capoverso,  un controllo successivo del Governo sul contratto già sottoscritto dall’Aran, e la modifica introdotta con la nota del 6 luglio ne mantiene la vigenza sino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009.

Si ribadisce la contrarietà delle Regioni, dei Comuni e delle Province a tale previsione, anche in ragione del principio di delega che stabiliva la semplificazione delle procedure di contrattazione (articolo 3, comma 2, lettera h n.7 della Legge 15 del 2009 che prevedeva “semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi”).

 

Si propone di sopprimere l’inciso “Fino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte dell’Aran.”

 

 

Ø      Articolo 72, comma 5 bis (articolo sottoposto a parere)

 

In relazione all’ulteriore proposta emenda mentiva contenuta nella nota del Ministero della Pubblica amministrazione del 14 luglio, si segnala la contraddittorietà  della previsione introdotta con riferimento al richiamo alle previsione del comma 1 del medesimo articolo.

In particolare,  la norma non definisce con chiarezza il rapporto tra ordinamento statale ed ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, ponendosi nel contempo in contrasto con l’attuale quadro normativo.

Si chiede, pertanto, di eliminare l’inciso introdotto, e di tornare alla formulazione concordata di cui alla nota del Ministero della Pubblica amministrazione del 6 luglio del seguente tenore:

 

“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguano i propri ordinamenti ai principi desumibili dall’articolo 2, comma1, della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in conformità ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione “.

 

 

 

 

Si evidenzia, inoltre, l’opportunità dello stralcio dell’articolo 69 dello schema di provvedimento nella parte in cui modifica il comma 6 dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 165 del 2003, in ragione della necessità di meglio verificare con il Governo tutte le problematiche legate ai controlli e all’esercizio dei poteri ispettivi, anche quelli di cui al decreto legislativo 165 del 2003.

 

 

 

 

Roma, 29 luglio 2009

290709_lav_pub.doc