Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - ACCORDO QUADRO CON L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

mercoledì 30 luglio 2008


ACCORDO QUADRO

TRA

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

E

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l’art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

 

Visto l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia  di “ordinamento delle comunicazioni”

 

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

 

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;

 

Viste le Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relative alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, al quadro normativo comune, e al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; e in particolare l’art. 3 della direttiva quadro il quale sancisce che gli Stati membri garantiscano l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

 

Viste le leggi regionali che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

 

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

 

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;

 

Visto l’Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle  Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonché l’atto di approvazione dell’Accordo quadro stesso, che prevede una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni;

 

Vista la delibera del Consiglio n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate;

 

Vista la delibera  n. 666/06/CONS del 23 novembre 2006  con la quale si è individuata la data di chiusura della fase di attuazione sperimentale di esercizio delle deleghe al 31.12.2006, disponendo il passaggio dal 1° gennaio 2007 al regime ordinario di gestione delle attività delegate;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante “Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti” e in particolare l’art. 22 con il quale si autorizza la delega ai Corecom del potere di definizione delle controversie;

Vista la delibera n. 631/07/CONS  del 12 dicembre 2007, recante l’approvazione delle  linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

 

Vista la delibera n. 632/07/CONS  del 12 dicembre 2007 recante l’approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale;

 

Vista la delibera di istituzione del Tavolo Politico tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

 

Visti gli esiti della riunione del Consiglio del 2 luglio 2008 che ha approvato le proposte relative alle materie delegabili e alle relative risorse finanziarie;

 

Vista l'Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del.........;

 

PREMESSO

 

-          che, in data 30 gennaio 2008, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità -Giunte regionali – Consigli regionali, finalizzato alla revisione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2003 contenente la disciplina delle deleghe di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

 

-          che il suddetto Tavolo Politico Congiunto ha attivato due Tavoli tecnici congiunti per la definizione del quadro di riferimento istituzionale e l’individuazione delle materie delegabili e connesse risorse umane e finanziarie;

 

-          che, in data 8 maggio 2008, si è svolta la prima riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali hanno stabilito, accanto ai necessari approfondimenti, la tempistica e i passaggi istituzionali di comune intesa;

 

-          che il Presidente dell’Autorità, con nota del 13 maggio 2008, Prot. n. 28187, inviata ai Presidenti della Conferenza delle Regioni e della Conferenza dei Consigli regionali, ha ribadito, anche con riferimento al quadro normativo comunitario del settore delle comunicazioni elettroniche, l’importanza di rafforzare ulteriormente i principi di indipendenza e autonomia delle istituzioni di garanzia  (criteri di nomina, incompatibilità, autonomia organizzativa e finanziaria) e di trasparenza del procedimento, con la previsione di obblighi di consultazione pubblica dei soggetti portatori di interessi, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;

 

-          che il Presidente della Conferenza delle Regioni, con nota del 12 giugno 2008, Prot. n. 1916/C1Media, inviata al Presidente della Conferenza dei Consigli regionali, ha espresso, nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia delle comunicazioni, la volontà di procedere utilmente e proficuamente al rinnovo dell’Accordo Quadro;

 

-          che il Presidente della Conferenza dei Consigli regionali, con nota del 16 giugno 2008, Prot. n. 68/MD/2008, inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni, ha preso atto che gli assetti costitutivi delle Autorità indipendenti non risentono delle modifiche dell’art. 117 della Costituzione, e ha pure evidenziato l’opportunità di procedere al rinnovo dell’Accordo quadro e dell’Intesa del 16 dicembre 1999 con l’obiettivo di promuovere modelli organizzativi più efficaci ed efficienti;

 

-          che, in data 3 luglio 2008, si è svolta la seconda riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali sono pervenuti alla definizione delle materie delegabili e alla quantificazione delle risorse necessarie all’esercizio delle deleghe, convenendo sui lineamenti del  nuovo Accordo Quadro;

 

CONSIDERATO

 

-                     che è interesse dell’Autorità incrementare la collaborazione con i Corecom, estendendo, a tal fine,  la portata delle deleghe  già loro conferite;

 

-                     che, al fine di attivare un meccanismo virtuoso per superare le difficoltà operative e  condividere le esperienze positive maturate, si concorda sull’opportunità di una più stretta collaborazione tra le parti nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e di periodiche verifiche degli sviluppi dell’attività, in accordo tra Autorità e Corecom e tra Autorità, Coordinamento dei Corecom e Conferenze dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

 

-                     che il presente Accordo Quadro sarà suscettibile di revisione ove, a seguito del processo di revisione costituzionale attuato con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, si venissero a modificare le competenze in materia di controllo del mercato delle comunicazioni, pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia dell’informazione imparziale, completa e obiettiva;

 

-                     che i parametri, cui la struttura e l’attività dei Corecom deve conformarsi nell’esercizio delle deleghe attribuite, devono essere concordati con i Corecom previamente alla stipula delle rispettive Convenzioni bilaterali;

 

-                     che l’'Autorità promuoverà azioni volte alla formazione del personale operativo presso i Comitati, con l'obiettivo di accrescere l'omogeneità del patrimonio di competenze necessarie all'espletamento delle mansioni stesse;

 

tutto ciò visto, premesso e considerato

 

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome concordano quanto segue:

 

1. Si approva l'articolato, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione degli specifici accordi nel rispetto del necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale, dei compiti dì governo, di garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

 

2. Si approva la ripartizione tra i Corecom delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'articolato, definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto.

 

Roma, 30 luglio 2008

 

 

Per

 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

 

….…………………………….

Per

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

……………………………………

 

Per

la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome

……………………………….

 

 

ALLEGATO “A”

 

 

ARTICOLATO

 

Art.1

 

Oggetto della convenzione

 

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.

 

2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.

 

3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di  attività annuali con riferimento alle funzioni delegate,  da comunicare  all’Autorità.

 

Art. 2

Il quadro finanziario della convenzione

 

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.

 

2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma tra le varie Regioni dovrà  effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio, e numero di conciliazioni  e di istanze (cfr Tabella All. B).   

 

Art. 3

Contenuti delle convenzioni per il  conferimento delle deleghe

 

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.

 

2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di risoluzione delle controversie. In particolare, possono essere delegate le funzioni relative alle seguenti materie:

 

a.   Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;

 

b.   Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;

 

c.   Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;

 

d.   Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità;

 

e.   Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale,  relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell’articolo 32 , commi 3 e 4, del d.lgs. 31-07-2005 n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;

 

f.    Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

 

g.   Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti,  e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”;

 

h. Definizione delle controversie indicate all’articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea di cui all’art. 15, comma 5,  dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com, nell’ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

 

i.    Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l’accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell’Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all’articolo 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo del. 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione;

 

2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all’articolo 14 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l’osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l’ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

 

 

l.    Gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall’Autorità, sotto il coordinamento dell’Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all’interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.”

 

 

Art. 4

Durata, aggiornamento e'integrazione della convenzione

 

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.

 

2. Salvo quanto previsto al comma 3, la convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.

 

3. Per le sole deleghe di cui all’art. 3 , comma 2 lettere h), i), l),  ai fini dell’eventuale rinnovo della convenzione, l’Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell’attività svolta.

 

4. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

 

Art. 5

Principio di leale collaborazione

 

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.

 

2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

 

3. Le parti concordano le modalità attuative delle necessarie verifiche da parte del’Autorità e si impegnano, altresì,  ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

 

Art. 6

Poteri sostitutivi

 

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale,  può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.

 

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

 

Art. 7

Relazione annuale

 

1.  L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

ripartocorecom.pdf