Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Avvio impresa artigiana: indirizzi delle Regioni

mercoledì 30 luglio 2008


DOCUMENTO DI INDIRIZZI DELLE REGIONI ITALIANE IN MATERIA DI AVVIO DI IMPRESA ARTIGIANA

 (in allegato il formato pdf)

 

Premessa

 

L’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 ha introdotto la comunicazione unica per la nascita d’impresa, modificando la procedura per l’avvio dell’attività d’impresa.

La nuova disciplina si applica dallo scorso 19 febbraio, ma la norma prevede che, fino al 19 agosto, si possa utilizzare la procedura stabilita dalla normativa previgente.

La disciplina incide sensibilmente su profili attinenti alla competenza esclusiva delle Regioni in materia di artigianato.

 

Le Regioni hanno seguito con interesse la costruzione della riforma ed hanno avviato una riflessione sulle procedure per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, al fine di assicurare che le normative nazionali e regionali risultino tra loro compatibili e il nuovo istituto produca realmente effetti di semplificazione per le imprese.

A tal fine le Regioni hanno chiesto al Governo, nella Conferenza Unificata del 28 febbraio 2008, che il DPCM di individuazione delle regole tecniche per la comunicazione unica contempli una disposizione che consenta alle Regioni di procedere alle modifiche normative utili a far funzionare correttamente la riforma.

In particolare il testo del comma 1bis che si è concordato di inserire all’articolo 1 dello schema di DPCM proposto dispone che “Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia di imprese artigiane, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, l’applicazione del presente decreto è definito d’intesa con le singole Regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle Imprese. Nelle more dell’adozione delle intese di cui al periodo precedente, le Regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in corso.”

Il DPCM non è stato ancora adottato mentre il decreto ministeriale di approvazione della modulistica è stato pubblicato in data 21 dicembre 2007 per cui il quadro di riferimento normativo continua a presentare preoccupanti margini di incertezza interpretativa.

 

Nell’ambito delle politiche di semplificazione, poi, le Regioni intendono aggiungere il proprio contributo affinché, cogliendo l’occasione dell’introduzione della comunicazione unica, si possa anche implementare e migliorare l’utilizzo di alcuni istituti, come la Dichiarazione di Inizio di Attività.

Le Regioni, in relazione alla materia dell’artigianato, che forma oggetto di competenza legislativa esclusiva, hanno pertanto condiviso la necessità che, nelle revisioni legislative in materia di avvio di impresa artigiana, si tenesse conto, pur nella salvaguardia della autonomia regionale, di linee di orientamento comuni tese ad assicurare un adeguato livello di semplificazione delle procedure.

 

 

Le Regioni

 

preso atto che:

 

·        La disciplina dell’avvio di impresa artigiana si inquadra nella materia dell’artigianato, di competenza esclusiva regionale;

·        Le Regioni hanno esercitato la competenza legislativa in materia di artigianato, confermando  la definizione di impresa artigiana prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e discostandosi invece progressivamente dal modello delineato dalla suddetta legge quadro per quanto riguarda le modalità di iscrizione delle imprese artigiane e per la tenuta del relativo Albo;

·        Nell’attuazione degli interventi sul piano della semplificazione, tenuto conto dell’obiettivo generale di riduzione del 25% degli oneri amministrativi per le imprese fissati nel Programma d’azione dell’Unione Europea, occorre soprattutto considerare che la direttiva 2006/123/C del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, impone agli Stati membri, tra l’altro:

1.       l’esame delle procedure e delle formalità relative all’accesso ad un’attività di servizi  ed al suo esercizio e la semplificazione delle stesse ove non risultino sufficientemente semplici;

2.      l’istituzione di punti di contatti denominati sportelli unici (art. 6);

3.      l’adozione di misure volte a rendere effettivo il diritto all’informazione (articolo 7);

4.      l’utilizzazione di procedure per via elettronica per l’espletamento delle formalità per l’accesso ad una attività (art. 8)

·        Le Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono rendersi promotrici di intese ed accordi con il Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. c) e d) della legge 28 novembre 2005, n. 246 al fine:

o       di individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane (lettera d);

o       di favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali (lettera c).


 

Ritenuto che:

 

·        Occorre intervenire affinché, nel dare una piena attuazione al principio costituzionale di cui all’articolo 45, comma 2, che dispone che la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato, sia assicurato alle imprese artigiane un adeguato livello di certezza del proprio status giuridico e di semplificazione delle procedure e dei tempi per il riconoscimento;

·        Occorre valorizzare la funzione che può svolgere, in termini di semplificazione, la dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 241/90 ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, migliorandone altresì l’applicazione nel senso di consentire che l’impresa possa iniziare l’attività contestualmente alla semplice presentazione della Dichiarazione di Inizio di Attività (DIA), senza attendere i trenta giorni attualmente previsti dalla norma;

·        Occorre ridurre i tempi per l’avvio dell’attività, omogeneizzare le procedure e modificare l’assetto delle competenze tra le diverse amministrazioni coinvolte, in relazione alle imprese artigiane che intendono svolgere attività regolamentate da specifiche leggi di settore per le quali è prevista la DIA, integrando la disciplina relativa all’avvio dell’impresa artigiana con una modifica anche delle procedure per la stessa;

·        Il presupposto per procedere ad un proficuo coordinamento con il Governo per l’attuazione dell’articolo 5, comma 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246 è che si pervenga all’individuazione di alcuni punti chiave delle politiche di semplificazione dell’avvio dell’attività di impresa artigiana che siano condivisi tra tutte le Regioni;

·        Le più recenti innovazioni legislative regionali tendono a semplificare le procedure per l’acquisizione della qualifica di impresa artigiana e sono state valutate favorevolmente anche dal sistema delle imprese artigiane.

 

Per tali considerazioni, le Regioni individuano i seguenti indirizzi generali:

 

1.      Le Regioni assicurano l’attuazione del principio costituzionale di tutela dell’artigianato di cui all’art. 45, comma 2 della Costituzione, anche mediante l’introduzione, nelle rispettive legislazioni, di differenti modalità organizzative;

2.      Per assicurare il coordinamento delle procedure per l’avvio di impresa artigiana con la comunicazione unica di cui all’art. 9 del decreto legge n. 7/07 occorre procedere a:

a.      Definizione puntuale dei criteri per l’acquisizione della qualifica artigiana e massima diffusione degli orientamenti assunti, anche in attuazione della prescrizione di cui all’art. 7, direttiva 2006/123/C del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati);

b.      Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane attraverso una comunicazione/dichiarazione al soggetto competente alla tenuta dell’Albo, accompagnata da dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, relativamente ai presupposti che comportano il riconoscimento della natura artigiana dell’impresa, comunicazione/dichiarazione che consente l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana. Il soggetto competente alla tenuta dell’Albo esercita funzioni di controllo sia in merito alla veridicità della comunicazione/dichiarazione, sia con riguardo alle situazioni di omessa comunicazione/dichiarazione;

c.      Coordinamento delle procedure informatiche previste per la comunicazione unica e per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

d.      Razionalizzazione delle procedure in materia di Dichiarazione di inizio di attività per le attività regolamentate da specifiche leggi di settore, sia sotto il profilo degli organismi deputati a ricevere e controllare le DIA, sia sotto il profilo del coordinamento della tempistica. A tal ultimo proposito sarebbe importante per l’impresa poter iniziare l’attività contestualmente alla semplice presentazione della DIA. E’ pertanto necessario proporre una modifica normativa dell’art. 19 della legge 241/90.

 

3.      Le regioni ritengono utile il ruolo delle Associazioni di categoria e di altri soggetti qualificati nell’accompagnamento delle imprese durante la fase di avvio dell’attività di impresa;

4.      Le Regioni ritengono che il presupposto fondamentale per dare certezza alle imprese consista nell’assicurare il raccordo delle normative e della tempistica previste per i diversi adempimenti comunque connessi all’avvio e all’esercizio dell’impresa. Esse, pertanto, promuoveranno accordi con il Governo, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, della legge 28 novembre 2005, n. 246, al fine di assicurare il migliore coordinamento della disciplina della comunicazione unica per l’avvio d’impresa con quella relativa alla realizzazione degli impianti produttivi ed allo sportello unico per le attività produttive.

 

 

 

Roma, 30 luglio 2008