Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Manovra: emendamenti proposti dalle Regioni
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 10 luglio 2008
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
EMENDAMENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA VARATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 18 GIUGNO 2008 (in allegato il testo in formato pdf)
Art. 2 - Banda Larga
Art. 6 - Sostegno internazionalizzazione imprese
Art. 8 – Sfruttamento giacimenti di idrocarburi
Art. 11 – Piano casa
Art. 13 - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
Art. 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Art. 26 – Taglia-enti
Art. 58 - Valorizzazione patrimonio
Art. 61 - Corte dei Conti
Art. 62 - Contenimento indebitamento delle Regioni ed Enti Locali
Art. 63 – Investimenti INAIL
Art. 64 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Art. 71 – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 76 – Spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio
Art. 77 – Patto di stabilità cofinanziamenti UE
Art. 81 – Settori petrolifero e del gas (fondo cittadini meno abbienti)
Articolo aggiuntivo - Proroga leggi regionali
Articolo aggiuntivo - Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi
Allegato 1 - Proposte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome
Allegato 2 – Salute
Allegato 3 – Trasporti
Al Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2 - Banda Larga
Il comma 5 e’ così riformulato:
Le reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica e le infrastrutture realizzate ai fini dell’installazione delle medesime sono da considerasi a tutti gli effetti di legge opere di urbanizzazione primaria, così come già in precedenza previsto dall’art 16, commi 7 e 7 bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380.
Pertanto tutte le reti e impianti in fibra ottica e le infrastrutture menzionate nel presente comma, così come quelle in precedenza individuate dall’art 16 commi 7 e 7 bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380 sono da intendersi comprese nell’elenco delle opere di cui al . 127 quinques Tabella A, Parte III; allegata al DPR 633/1972 ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, attualmente pari al 10%
MOTIVAZIONE Proposta emendamento art. 2 (commi 5 e 5 bis) del Decreto Legge 112/2008
In considerazione del fatto che il D.P.R. 380/2001 prevedeva espressamente tra le opere di urbanizzazione primaria “le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative” (art. 16, comma 7), nonché “i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni” (art. 16, comma 7/bis) con la proposta modifica dell’art. 2, comma 5 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 si propone di disporre l’equiparazione ad ogni effetto (incluso quello fiscale) delle infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica alle opere di urbanizzazione primaria, prevedendosi espressamente l’inclusione delle opere in oggetto nell’elencazione contenuta nell’art. 127 quinquies - Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 ai fini dell’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata al 10%.
La proposta di modifica intende inoltre introdurre una lettura di carattere interpretativo dell’art. 16, commi 7 e 7-bis, del T.U. in materia di edilizia, onde chiarire il già esistente coordinamento del relativo testo con le norme in materia di Imposta di Valore Aggiunto con l’equiparazione delle reti e degli impianti di radiocomunicazione in fibra ottica alle opere di urbanizzazione primaria, anche sotto il profilo tributario-fiscale, come meglio puntualizzato dal comma 5-bis dell’art. 2 del Decreto Legge n. 112/2008, operando conseguentemente la riconduzione ad unità organica del materiale normativo esistente.
All’emendamento 6.045 relativo alla introduzione art 6 bis (Concentrazioni strategiche degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)
Al comma 1 sostituire le parole “31 maggio 2008” con “31 dicembre 2008”
Inoltre dopo le parole “anche sanitari” aggiungere le parole “società dell’informazione e sicurezza. In ogni caso e’ fatta salva la ripartizione dell’85% delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e il restante 15% alle Regioni del Centro –Nord
All’emendamento 6.046 relativo all’introduzione dell’art 6 bis (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)
Al comma 2 sostituire le parole “sentita la Conferenza” con “d’intesa ai sensi dell’art 8 della 131/03, con la Conferenza”
Art. 8 - Sfruttamento giacimenti di idrocarburi
E’ abrogato il comma 1
Motivazione: l’area relativa alla richiesta di permesso ricade in zone particolarmente fragili dal punto di vista ambientale.
Art. 11 – Piano casa
Art. 11
(Piano Casa)
1. al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano nazionale, contenente i criteri generali ed i tempi per la predisposizione dei programmi regionali, è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociale o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
2.bis I requisiti dei soggetti appartenenti alle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2 sono definiti dalle Regioni entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano nazionale.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo disagio abitativo rilevato dalle Regioni presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’incremento dell’offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale; con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbana e di edilizia sociale nelle aree urbane di maggiore dimensione di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L’attuazione del Piano nazionale e dei programmi regionali può essere realizzata mediante accordi di programma ovvero con le le modalità di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero nonché, per gli interventi integrati di valorizzazione dei sistemi urbani di maggiore dimensione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati, di programmi di riqualificazione urbana e di edilizia sociale nelle aree urbane di maggiore dimensione, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma, promossi da Regioni, PP.AA. e Comuni d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all’edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, conseguentemente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati anche attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l’alloggio sociale, di cui all’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che definisce le caratteristiche ed i requisiti, in quanto servizio economica generale, è identificato, ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall’acquisto originario a pena di nullità.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui all’accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l’applicazione dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nella stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all’articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21 bis e 41 nonché all’articolo 41 del decreto legge 1 ottobre 1007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 bis e 41, del citato decreto legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, le risorse di cui all’articolo 41 del citato decreto legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
Motivazione: la norma prevede l’accentramento sia delle risorse già oggetto di programmazione regionale, con conseguenti ed evidenti criticità gestionali sia delle competenze amministrative in capo alle amministrazioni centrali, contravvenendo al disposto e alla giurisprudenza costituzionali consolidata in materia che ha ricondotto la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica all’interno della materia “Governo del territorio” e quindi di competenza concorrente delle Regioni.
Le Regioni ritengono necessario che le risorse da destinare al Piano casa previsto dal decreto legge in oggetto (art. 11 comma 9) siano utilizzate per portare a compimento la programmazione già sviluppata al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità e la tempestività dell’azione della Pubblica Amministrazione nel suo complesso.
Art. 13 - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
Art. 13
(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico)
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio pubblico degli Istituti Autonomi per le case popolari. Comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali..
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone anche tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali.
b) riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore dell’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi, qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo, qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali;
d) inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni immobiliari di cui all’art. 58 del presente decreto, qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali.
3. Nei medesimi accordi, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
Motivazione: Salvaguardia della normativa regionale ove presente
Art. 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
L’art. 23 del Decreto legge 35 giugno 2008 n. 112 introduce nella disciplina attuale dell’apprendistato palesi contraddizioni, alcune delle quali potrebbero anche prefigurare aspetti di incostituzionalità.
Infatti:
- vengono attribuite alle Parti Sociali, fino agli Enti bilaterali, competenze specifiche regionali in materia di profili formativi, di certificazione, di trascrizione sul libretto formativo;
- rimane in piedi un sistema in cui le Regioni sono sottoposte a precisi vincoli nel regolamentare la materia, mentre per le Parti Sociali non si prevede alcun principio né criterio a cui attenersi;
- si mette in mora l’azione di sistema portata avanti sul tavolo nazionale Regioni, Ministeri, Parti Sociali sulle competenze, che rappresenta un preciso impegno negoziale con la CE nella programmazione 2007-2013 del Fse, volta ad individuare entro il 2010, anche sulla base dei repertori regionali, gli standard formativi, professionali, di certificazione delle competenze, da applicare in tutto il territorio nazionale in coerenza con il Sistema di riconoscimento delle qualifiche europeo;
- si riapre una fase confusa quando le Regioni avevano trovato faticosamente punti di equilibrio su delicati e complessi aspetti nella concertazione territoriale;
- si corre il rischio di prefigurare, nell’apprendistato, un canale formativo completamente fuori dall’ambito di intervento delle Regioni, mentre lo Stato continua ad avere prerogative e competenze;
- si rimette alle convenzioni tra Imprese e Università l’attivazione dell’alto apprendistato che senza la promozione delle Regioni è destinato a non raggiungere gli obiettivi previsti, come dimostrato dalla fase sperimentale;
- si continua a mantenere un silenzio assordante sull’apprendistato in diritto-dovere.
Si è precisato, per evitare la totale confusione che potrebbe derivare in caso di mancata definizione di chi possa autorizzare i casi di formazione esclusivamente aziendale, che questi casi debbono essere contemporaneamente previsti dal CCNL e della normativa regionale. Se bastasse il primo, l’effetto sarebbe implicitamente abrogativo della competenza regionale in materia, riaffermata anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze 50/2005; 406/2006; 425/2006; 21/2007; 24/2007), che fra l’altro ha dichiarato costituzionale la previsione contenuta in alcune leggi regionali (Marche, Puglia, Sardegna) che impone formazione prevalentemente esterna (nello stesso senso anche la legge del Lazio). Né sarebbe costituzionalmente ammissibile, in materia che per i profili formativi è di competenza legislativa esclusiva delle Regioni (sia pure in concorrenza di competenze con le competenze statali in materia di ordinamento civile e quindi di rapporti di lavoro), una sorta di doppio canale o doppio regime, di cui uno - quello affidato al CCNL - interamente sottratto a qualunque ruolo regionale;
- si è precisato, nel rispetto delle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005, che nel caso di formazione interamente aziendale il costo non può ricadere sulle Regioni;
- per quanto possibile si è ripreso il testo dell'attuale art. 23, ma con la puntualizzazione di quanto in ogni caso spetta alle Regioni in tema di "funzione regolamentare". Si deve segnalare di fatto che l'affidamento di funzioni di controllo, in senso lato, alle Regioni non costituisce solo il corretto adempimento del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in situazione di concorrenza di competenze, bensì un meccanismo preventivo per tentare di evitare che gli sgravi contributivi connessi alla stipulazione di un contratto di apprendistato, a fronte della sostanziale piena libertà delle parti sociali, possano incorrere nella qualificazione di aiuti di Stato non consentiti dall'ordinamento comunitario, come è gia accaduto per i contratti di formazione lavoro (Corte di Giustizia CE, sentenza 7 marzo 2002).
L’emendamento sub 2) ha natura istituzionale e tecnica, non toccando la questione politica fondamentale posta dall'art. 23, cioè l'esigenza del Governo di segnalare la centralità dell’impresa come luogo della formazione.
Abrogazione dell'art. 23, o in subordine, una sua riformulazione come segue:
1) all' art. 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da "inferiore a 2 anni e superiore a 6" sono sostituite da quelle "inferiore a 2 anni e superiore a 4 anni"
2) all'art. 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma 5-ter: "Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale lo prevedano, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell’azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, c determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, della modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo”.
Art. 26 – Taglia-enti
All’art 26 aggiungere il comma 2 bis
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano agli enti che hanno il bilancio in equilibrio economico finanziario
Art. 58 - Valorizzazione patrimonio
All’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali” i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“ 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. Le Regioni e le Province autonome possono approvare, secondo i rispettivi ordinamenti, piani di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio e di quello degli enti dipendenti e vigilati, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la legge regionale stabilisce gli effetti dell’approvazione del Piano delle Alienazioni ai fini urbanistici, prevedendo prioritariamente l’effetto di variante allo strumento urbanistico generale e la non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.”
Motivazione: le modifiche sono formulate con l’intenzione di sfruttare al massimo il potenziale beneficio per le Regioni anche sulla base delle potestà regionali in materia.
Art. 61 - Corte dei Conti
“L’art. 61 “Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei Conti” è abrogato.”
Motivazione: l’articolo è lesivo dell’autonomia regionale (principi di organizzazione e forma di governo) laddove attribuisce una competenza specifica ad un’articolazione interna di un organo regionale rappresentato dalle Commissioni del Consiglio regionale (possono richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte di effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso l’amministrazione regionale). Il ruolo della Corte dei Conti in questo caso esorbita da quel controllo collaborativo attualmente svolto.
Art. 62 - Contenimento indebitamento delle Regioni ed Enti Locali
Opzione A:
al comma 2 dopo le parole “da emanarsi” insieme “sentita la Conferenza Unificata comunque entro il 30 settembre 2009”
Opzione B:
Comma aggiuntivo 1 bis:
“Le Regioni in deroga a quanto stabilito al comma 1 e tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari, possono procedere esclusivamente con rinegoziazioni di contratti di derivati in essere”.
Art. 63 – Investimenti INAIL
All’art. 63, comma 11, le parole “per l’anno 2008” sono sostituite dalle parole “a decorrere dall’anno 2008”.
Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:
11 bis “L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) dà priorità agli interventi già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e che prevedono processi di razionalizzazione dell’offerta sanitaria con particolare attenzione alla cura delle patologie complesse.”
11 ter. “All’onere derivante dal comma 11, valutato in 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, del “Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa” (capitolo 7496), nell’ambito della Missione “Fondi da ripartire”, Programma “Fondi da assegnare” nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.”
Motivazione: L’emendamento mira a dare copertura finanziaria continuativa all’investimento di INAIL
Art. 64 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
L’emendamento proposto mira a salvaguardare le competenze regionali nel settore della programmazione dell’offerta formativa e della distribuzione della rete scolastica.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, nel rispetto delle competenze normative delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.”
Il seguente emendamento è proposto in considerazione della mancanza di un definito campo di criteri che rende discutibile sotto il profilo costituzionale l’attribuzione al Ministro competente della potestà di modificare le disposizioni vigenti in relazione ai regolamenti governativi da assumere per la concreta operatività delle disposizioni in materia di organizzazione.
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone una proposta di revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai principi e criteri direttivi di apposita legge di delegazione ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione.”
Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Al comma 2 va definito con estrema chiarezza chi si intende individuare con personale medico di “struttura sanitaria pubblica”; questa precisazione è dovuta perché da una lettura attenta della norma appare che questa funzione (certificazione di malattia superiore ai 10 giorni o dal terzo evento per anno solare) viene spostata dai medici convenzionati ai medici dipendenti, con possibili gravi problemi di impatto organizzativo e di organico.
Per le disposizioni di cui al comma 3 è comunque da rilevare che la visita fiscale è un atto nell’interesse del datore di lavoro a carico del quale va posto l’onere relativo e che attualmente non è inserito nei LEA in quanto l’attuale DPCM che lo disciplina espressamente è sospeso.
Al comma 1 dopo “… ogni altro trattamento accessorio”, aggiungere “Per le suddette voci resta a carico del datore di lavoro l’intero assoggettamento contributivo”.
Al comma 2, dopo “struttura sanitaria pubblica” aggiungere “o dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta”
Al comma 3, dopo la parola “Amministrazione”, aggiungere “con onere a proprio carico”.
Al comma 5 dopo le parole “congedo di paternità” aggiungere le seguenti “e congedo per malattia del figlio previsto dall’articolo 47, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”
Art. 76 – Spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio
All’art. 76, comma 1 alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: “Sono escluse dal computo le spese di personale finanziate con le risorse dell’unione Europea, il Fondo per le Aree sottoutilizzate e, limitatamente dalle autonomie regionali e locali, con altri fondi statali.”
All’art. 76, comma inserire dopo le parole “Ai fini” le seguenti “dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni”.
Sub-emendamento all’emendamento 77.07
Sostituire al comma le parola “anno 2010” con le parole “anno 2009”
Nonché al comma 2 concludere lo stesso con le parole “economia e finanze” e aggiungere il seguente comma 2 bis
L’intesa con la Conferenza Stato Regioni di cui all’art 8 D.Lgs. 281/97, e’ espressa sui criteri che sulle definizione del fondo”
Sub-emendamento all’emendamento 77.08 relativo all’inserimento dell’art 77 bis – Patto di stabilità cofinanziamenti UE
- abrogare il comma 19
- inserire il seguente comma :
All’art. 77 “Patto di stabilità interno” è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Il comma 658 bis dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:
658 bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua l’obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all’obiettivo non sia superiore alle spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità.”
Motivazione: esclusione delle quote di cofinanziamento europeo degli interventi in quanto neutro per gli obiettivi di finanza pubblica e sblocco dell’autonomia finanziaria in linea con il 119 Cost.
Alcune Regioni segnalano preferenze per una base di calcolo diversa
Art. 81 – Settori petrolifero e del gas (fondo cittadini meno abbienti)
All’art. 81, comma 34 è aggiunto il seguente periodo: “e utilizzare le Carte Regionali dei Servizi per quelle Regioni che l’hanno già attivata ai sensi dell’art. 50 del DL 30/09/2003, n. 269 d’Intesa con le Regioni stesse”.
Motivazione: si prevede la possibilità di utilizzare le Carte Regionali dei Servizi già attive per l’erogazione del fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.
Articolo aggiuntivo - Proroga leggi regionali
Dopo l’art. 82 è inserito l’art 82 bis “Disposizioni legislative regionali in tema di tassa automobilistica e di IRAP”:
“art. 82 bis “Disposizioni legislative regionali in tema di tassa automobilistica e di IRAP”
1. All’art. 2, comma 22 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, le parole “1° gennaio 2008” sono sostituite dalle parole “ fino all’entrata in vigore delle disposizioni statali che fissano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione e comunque non oltre il periodo d’imposta decorrente dal 1 gennaio 2011”.
Motivazione: Alcune Regioni hanno disciplinato con propria legge regionale la materia tassa automobilistica e successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato la tassa un tributo erariale il cui gettito è destinato alle singole regioni.
Per evitare un vuoto legislativo la legge n. 350/2003, ha sancito una “temporanea sanatoria” per le leggi regionali in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali garantendo la piena operatività dei provvedimenti legislativi. Le successive proroghe hanno fissato al 31 dicembre 2008 il termine di efficacia di tale sanatoria, sottintendendo l’automatico ripristino dei normali rapporti tra fonti normative statali e regionali in epoca successiva a detta scadenza.
Articolo aggiuntivo - Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi
Dopo l’art. 79 è inserito l’art. 79 bis “Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi”: “art. 79 bis “Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi”:
1. All’art. 35 del dl 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31 le parole “31 dicembre 2008” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2009”.
2. All’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004 n. 117 - Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3. dopo le parole “Al momento dell’emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi” sono inserite le seguenti parole “limitatamente a carte nazionali dei servizi senza valenza di tessera sanitaria.”
Motivazione: necessità di rendere compatibile la CRS con la CNS (scadenza CNR 31.12.2008 e possibilità di fissazione nuovi termini anche con DPCM)
Roma, 10 luglio 2008
Allegato 1
PROPOSTE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME PER IL
PATTO DI STABILITA´ INTERNO
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome confermano la loro piena e responsabile partecipazione alla definizione ed al perseguimento degli obiettivi assunti nell’ambito della manovra di finanza pubblica 2009 – 2011, nel rispetto degli Statuti speciali.
La nuova proposta che viene oggi presentata ed allegata è ritenuta idonea sia a perseguire gli obiettivi della manovra di finanza pubblica 2009 – 2011 sia ad assicurarne al contempo la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. Essa contiene una parte comune condivisa da tutte le Regioni a statuto speciale e Province autonome, relativa ai criteri di quantificazione degli obiettivi, alle modalità della loro definizione in termini di vincoli di spesa o di saldi nonché agli strumenti per la loro attuazione (risparmi di spesa oppure trasferimenti o deleghe di funzioni statali, oppure assunzione di spese di competenza dello Stato, oppure altre misure idonee).
La Regione Siciliana e la Regione Sardegna hanno altresì richiesto di mantenere particolari disposizioni, tendenti essenzialmente a tenere conto, nell’ambito del quadro comune delineato, della loro situazione economica e dei livelli di reddito pro capite.
In relazione alle proposte di emendamento presentate dal Governo al decreto legge n. 112 del 2008 recanti modifiche alla disciplina della tesoreria unica, si rende altresì necessario prevedere una norma di coordinamento, nel rispetto del principio di autonomia finanziaria riconosciuto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Sub-emendamento all´articolo 77 bis
(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)
1. I commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
“6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell’Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all’obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario; in caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell’intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:
a) l’obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;
b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, per l’attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell’obiettivo assegnato. Le norme di attuazione eventualmente proposte dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.
7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali”.
2. Al comma 9, terzo periodo, alle parole :” Per le regioni a statuto speciale” sono anteposte le seguenti. “ Fermo restando quanto disposto dal comma 6,”.
Sub emendamento all’articolo 77 quater (Modifiche della tesoreria unica)
1. Nella lettera a) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all’articolo 77 bis”;
2. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come sostituito dal comma 7, le parole: “, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome” sono sostituite dalle seguenti: “. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione”.
Allegato 2
SALUTE
DECRETO LEGGE 112/2008
Per quanto attiene al “Patto per la Salute” 2007-2009, nel prendere atto della conferma del patto per l’ultimo anno di vigenza, resta non confermato l’impegno del Governo a garantire, con modalità da determinare, gli 834 milioni di euro per l’anno 2009 relativi alla copertura della quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, risorse peraltro già acquisite ad incremento del fondo sanitario nazionale per l’anno 2007, in misura corrispondente alla effettiva entrata in vigore della legge di abrogazione del maxiticket, ed in misura totale per l’anno 2008.
Il finanziamento stabilito all’art. 79, comma 1, lettera a) del decreto in 102,683 milioni di euro per l’anno 2009, in 103.945 milioni di euro per l’anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l’anno 2011 è stato determinato in relazione ad un tasso tendenziale di crescita pari all’inflazione programmata, prevista nel DPEF 2009-2011 nell’1,7% per l’anno 2008 e nel 3,4% per l’anno 2009, sul quale i tagli programmati riducono gli effettivi valori di crescita per gli anni 2010 e 2011 a 1,2% e 2,2%, a fronte di una ripresa del tasso di inflazione oltre il 3%.
Tali previsioni programmatiche, come risulta dalle tabelle allegate, determinano una sostanziale stabilità nel biennio 2010 – 2011 con valori reali di incremento pari a 0,54 per il 2010 e 2,23 per il 2011.L’incremento del 2010 è praticamente assorbito esclusivamente dai maggiori costi legati all’aumento reale medio della popolazione che nell’ultimo triennio risulta pari allo 0,5%.
In questo contesto appaiono fortemente compromessi sia la sostenibilità del sistema sanitario su tutto il territorio nazionale sia il processo di governo della spesa sanitaria in atto in tutte le Regioni.
DISPOSIZIONI D’INTERESSE SANITARIO
Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
Le modifiche introdotte non sono di particolare interesse per la sanità, salvo l’impatto che potrebbero avere sui livelli di contrattazione (nazionale, territoriale e aziendale), dato che le norme di legge vengono integrate con la previsione che siano fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi. Questo appesantirebbe un sistema già critico.
Al comma 2, 3 e 4 eliminare la parola “comparativamente”.
Articolo 37 - Certificazioni e prestazioni sanitarie
All’articolo 37, comma 1, dopo le parole: “previa intesa in sede di Conferenza Unificata”. aggiungere il seguente periodo:
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131
Articolo 41- Orario di lavoro
Le modifiche introdotte colgono le richieste già poste dalle Regioni attraverso il Comitato di Settore in sede di definizione della direttiva negoziale e al precedente governo, con espresso riferimento al comma 7 (derogabilità con contrattazione aziendale della disciplina legislativa) ed al comma 13 (non applicazione della disciplina alle aree dirigenziali).
Il rinvio alla contrattazione consentirà alle regioni di garantire in tale sede l’individuazione di soluzioni concordate ed equilibrate a tutela dei lavoratori-dirigenti e della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate.
comma 7:
eliminare la parola “comparativamente”
Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Concettualmente va bene; potrebbe porre qualche problema interpretativo tra l’ultimo periodo del comma 1 (dove si dice che il ricorso a contratti di co.co.co. non è possibile “per funzioni ordinarie”) e il comma 2 (dove si prevede che i co.co.co. possono essere attivati “solo con riferimento alle attività istituzionali”).
In sede di conversione pare opportuno un riallineamento delle due definizioni.
Comma 1, punto d), modificare come segue:
dopo le parole “… che debbano essere svolte da professionisti”, aggiungere “appartenenti ai profili delle professioni sanitarie”; dopo le parole “iscritti in ordini”, aggiungere “collegi”
Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Nell’articolo si evidenziano i seguenti problemi:
Ø per la sanità si apre alla contrattualizzazione per istituti prima esclusi, quali la somministrazione di lavoro (il problema si pone perché sono dipendenti di una società), i contratti di formazione lavoro e altri rapporti formativi. Per questa materia, per altro, c’è un problema generale di raccordo con la normativa che regola i concorsi e che è soggetta a riserva di legge;
Ø al comma 2, non si ritiene che vi siano motivi per l’esclusione del ricorso alla somministrazione per l’esercizio di funzioni direttive, mentre si condivide l’esclusione prevista per le funzioni dirigenziali;
Ø al comma 3, sarebbe più coerente con il fine dichiarato di evitare abusi prevedere che l’utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell’ultimo quinquennio non possa avvenire né con più tipologie contrattuali (come scritto nella norma) né con una sola tipologia contrattuale (ipotesi che invece non viene esplicitamente prevista).
E’ opportuno inserire un comma che salvaguardi le disposizioni del d.Lgs 165/2001 nei confronti del personale del SSN utilizzato per garantire lo svolgimento di progetti di ricerca e assistenziali .
Al comma 1, capoverso 3, le parole “per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio”, sono sostituite dalle seguenti: “ nell’arco di un quinquennio”.
Nell’ultimo periodo del comma 2 eliminare la parola “direttive e”
Aggiungere il comma 5 bis):
“Le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo non si applicano al personale del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzato per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché di progetti preordinati al perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui agli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.”.
Articolo 60bis – Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull’assistenza specialistica (A.C. 1386 – emendamento proposto dal governo)
Commento
Le disposizioni previste non possono rappresentare la copertura finanziaria corrispondente alla abolizione del ticket in quanto generiche disposizioni di razionalizzazione in parte già previste da precedenti normative ed alcune di dubbia compatibilità con norme di settore. La legge finanziaria deve determinare la quota di da destinarsi alla copertura degli oneri derivanti dalla abolizione del ticket.
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11bis:
11 bis “L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) dà priorità agli interventi già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e che prevedono processi di razionalizzazione dell’offerta sanitaria con particolare attenzione alla cura delle patologie complesse.”
Articolo 66 - Turn over
Va precisato che la norma non si applica agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Emendamento
Aggiungere, dopo il comma 14, il seguente ulteriore comma: “la presente normativa comunque non si applica agli enti del Servizio Sanitario Nazionale”
Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
E’ opportuno precisare che i primi 6 commi non si applichino al Servizio Sanitario, mancando riferimenti espliciti alle aziende ed enti di cui all’articolo 1, comma 2 del d. lgs. 165/01; diversamente porrebbero problemi di impatto organizzativo soprattutto per il personale del ruolo sanitario.
Si condivide invece il comma 7 che si applica anche al Servizio Sanitario e prevede che il trattenimento in servizio, su istanza del dipendente, dopo i 65 anni e fino ai 67, rientri nella sfera di facoltà dell’amministrazione e non sia più una presa d’atto.
Si condivide inoltre l’applicazione del comma 11 al Servizio Sanitario nel quale si prevede una facoltà per l’amministrazione di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, con preavviso di un anno.
Si richiede l’applicazione al personale medico universitario delle stessa disciplina di cui al presente articolo, in materia di incarichi di direzione delle strutture.
Emendamento
Alla fine del comma 6 aggiungere: le disposizioni dei precedenti commi non si applicasno ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale
Alla fine del comma 11, dopo “ … a magistrati e professori universitari”, aggiungere “ non titolari di incarico di struttura del Servizio Sanitario Nazionale”.
Articolo 79 – Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Come riportato in premessa l’art. 79, comma 1, lettera a) determina il finanziamento per il triennio. Gli importi sono comprensivi di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni quale ulteriore finanziamento per l’Ospedale Bambino Gesù. Vengono confermati gli adempimenti regionali previsti dalle leggi vigenti, dalle Intese e dagli Accordi sanciti con lo Stato.
L’accesso al finanziamento integrativo, rispetto a quello previsto nel 2009, è subordinato alla stipula di una nuova Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, modificativa ed integrativa dell’Accordo dell’8 agosto 2001, dell’Intesa del 23 marzo 2005 e di quella del 5 ottobre 2006 che ha recepito il Patto. Tale Intesa da sottoscrivere entro il 31 luglio 2008 riguarderà disposizioni di efficientamento del sistema e il conseguente contenimento della dinamica dei costi.
Al comma 2 è previsto un incremento di finanziamento di 184 milioni di euro per l’anno 2009 e di 69 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per il rinnovo degli accordi collettivi con il personale convenzionato con il SSN e per l’ attuazione del Progetto Tessera sanitaria con particolare riferimento al collegamento telematico in rete dei medici ed alla ricetta elettronica; si richiede di stabilire separatamente l’entità degli stanziamenti relativi. Occorre inserire apposita disposizione per disciplinare le modalità di rinnovo delle convenzione farmaceutica attraverso il coinvolgimento della struttura interregionale che disciplina i rapporti con il personale convenzionato con l’SSN (SISAC).
Nel comma 3 viene soppressa la previsione di incompatibilità con le cariche istituzionale del commissario ad acta per le Regioni con i Piani di rientro.
Emendamento
Al comma 1, aggiungere la lettera c):
“per le finalità di cui alla lettera b) le università partecipano anche finanziariamente nei termini da stabilirsi nei relativi protocolli di intesa alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione delle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2 del D.Lgs. 517/99”
Al comma 2 dopo le parole biennio economico 2006-2007 il periodo è modificato come segue:
“…..il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a, è incrementato di….milioni di euro per l’anno 2009 e di …milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, e di ….milioni di euro per l’attuazione del progetto tessera sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5 bis dell’articolo 50, della Legge 24 novembre 2003 n. 326”.
Proposta di emendamento per il rinnovo delle convenzioni con le farmacie pubbliche e private:
“l’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 come modificato dall’art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato come segue:
dopo le parole “per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale” sono inserite le seguenti: “e quelli interenti le convenzioni con le farmacie pubbliche e private”
Art 79 (A.C. 1386 – Emendamento proposto dal Governo)
Al comma 1 bis sopprimere le lettere a) b) e c)
Le disposizioni dell’efficientamento del sistema e il conseguente contenimento della dinamica dei costi sono da prevedersi nella nuova intesa da sottoscriversi tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della Legge 131/2003 modificativa ed integrativa dell’Accordo 8 agosto 2001, dell’Intesa del 23 marzo 2005 e di quella del 5 ottobre 2006 che ha recepito il Patto.
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni di interesse sanitario
Articolo 24 – Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute delle Politiche Sociali
Il procedimento di riorganizzazione concernente l’ AGENAS e l’AIFA deve definirsi previa intesa di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003, rispettivamente in sede di in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato - regioni, mentre per quanto concerne il riordino degli IZS si ricorda la totale regionalizzazione di tali istituti che esclude la possibilità di adottare la procedura prevista nel ddl.
Al comma 2, occorre comunque per i restanti enti prevedere un’intesa in sede di Conferenza Stato – regioni nonché nella lettera c) eliminare la possibilità dell’emanazione di indirizzi e direttive da parte del ministero vigilante.
Per quanto concerne il comma 4, la previsione del riordino di organi ed organismi collegiali interviene senza nessun coinvolgimento delle regioni, attraverso la procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 400/88, assolutamente da escludere.
Art. 2 aggiuntivo all’A.C. 1386 – Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute delle Politiche Sociali
Emendamenti
Alla lettera c) dell’art. 1, dopo le parole “istituti vigilati.” sopprimere il periodo “prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: “degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali “.
Alla fine del comma 2 inserire “ Per quanto concerne la riorganizzazione dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e l’Agenzia Italiana del Farmaco previa intesa di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003 rispettivamente in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato - regioni.
Articoli aggiuntivi
Istituzione dei registri di patologia e di mortalità
Art.
(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità).
1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali, registri nominativi della cause di morte e registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità.
2. I registri sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.
3. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1, raccolgono dati anagrafici e le cause di morte, nonché dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. I registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità, di cui al comma 1, raccolgono dati anagrafici e dati sanitari relativi a tali soggetti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Con il provvedimento previsto dal comma 2 sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell’ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.
7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell’ambito dei registri sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
8. Al Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo della Malattie, istituito presso il Ministero della Salute ai sensi del decreto legge 29 marzo 2004 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004 n. 138, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 3, la valutazione dell’appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell’evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell’efficacia degli interventi di carattere preventivo, nonché la individuazione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi previsti.
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Agevolazioni fiscali per le esternalizzazioni
E’ necessario prevedere il reinserimento della norma che consente alla Aziende sanitarie di accedere alle agevolazioni fiscali per le esternalizzazioni di cui all’articolo 49 comma 1 del decreto legge 30 aprile 2003 convertito in legge con modifiche dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326, abrogato dall’articolo 5 comma 1 e 12 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93.
Art.
“Dall’elenco n. 1, allegato al decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 è soppressa la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla previsione dell’articolo 49 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni della legge n. 326 del 2003”
Le norme abrogate
Si tratta di un elenco cospicuo (3.574 leggi), sul quale per ora non si effettuano rilievi.
Strumenti di valutazione concertata
Si richiama l’attuazione della richiesta, condivisa con il ministro della Salute nell’incontro del 25 giugno, di istituire Tavoli misti Regioni Ministeri interessati in materia di
· Compartecipazione alla spesa
· Verifica dell’attuazione del DPCM 21 aprile 2008 sui Livelli Essenziali di Assistenza
· Investimenti ex art. 20: attivazione dei nuovi accordi di programma
Si chiede altresì di inserire tra le materie oggetto valutazione concertata anche la semplificazione degli adempimenti previsti ai tavoli di monitoraggio nazionale e la revisione della disciplina delle anticipazioni sui trasferimenti alle regioni.
VARIAZIONE DEL QUADRO DEMOGRAFICO
Variazioni assolute
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2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
NORD OVEST |
14.936.446 |
15.033.085 |
15.216.525 |
15.438.441 |
15.551.047 |
15.630.959 | |
NORD EST |
10.638.518 |
10.749.711 |
10.884.029 |
11.030.650 |
11.119.276 |
11.204.123 | |
CENTRO |
10.911.436 |
10.980.912 |
11.124.059 |
11.245.959 |
11.321.337 |
11.540.584 | |
SUD-ISOLE |
20.507.342 |
20.557.362 |
20.663.632 |
20.747.325 |
20.760.051 |
20.755.621 | |
ITALIA |
56.993.742 |
57.321.070 |
57.888.245 |
58.462.375 |
58.751.711 |
59.131.287 | |
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VARIAZIONI ASSOLUTE SU 2002 |
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2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| |
NORD OVEST |
96.639 |
280.079 |
501.995 |
614.601 |
694.513 |
| |
NORD EST |
111.193 |
245.511 |
392.132 |
480.758 |
565.605 |
| |
CENTRO |
69.476 |
212.623 |
334.523 |
409.901 |
629.148 |
| |
SUD-ISOLE |
50.020 |
156.290 |
239.983 |
252.709 |
248.279 |
| |
ITALIA |
327.328 |
894.503 |
1.468.633 |
1.757.969 |
2.137.545 |
| |
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VARIAZIONI ASSOLUTE ANNUE |
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2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| |
NORD OVEST |
96.639 |
183.440 |
221.916 |
112.606 |
79.912 |
| |
NORD EST |
111.193 |
134.318 |
146.621 |
88.626 |
84.847 |
| |
CENTRO |
69.476 |
143.147 |
121.900 |
75.378 |
219.247 |
| |
SUD-ISOLE |
50.020 |
106.270 |
83.693 |
12.726 |
-4.430 |
| |
ITALIA |
327.328 |
567.175 |
574.130 |
289.336 |
379.576 |
| |
VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUE |
|
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2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| |
NORD OVEST |
0,65 |
1,22 |
1,46 |
0,73 |
0,51 |
| |
NORD EST |
1,05 |
1,25 |
1,35 |
0,80 |
0,76 |
| |
CENTRO |
0,64 |
1,30 |
1,10 |
0,67 |
1,94 |
| |
SUD-ISOLE |
0,24 |
0,52 |
0,41 |
0,06 |
-0,02 |
| |
ITALIA |
0,57 |
0,99 |
0,99 |
0,49 |
0,65 |
| |
Variazioni rispetto all’anno 2002
|
|
|
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2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
NORD OVEST |
100,00 |
100,65 |
101,88 |
103,36 |
104,11 |
104,65 | |
NORD EST |
100,00 |
101,05 |
102,31 |
103,69 |
104,52 |
105,32 | |
CENTRO |
100,00 |
100,64 |
101,95 |
103,07 |
103,76 |
105,77 | |
SUD-ISOLE |
100,00 |
100,24 |
100,76 |
101,17 |
101,23 |
101,21 | |
ITALIA |
100,00 |
100,57 |
101,57 |
102,58 |
103,08 |
103,75 | |
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FINANZIAMENTO E SPESA DEL SSN anni 2000-2011 |
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valori in milioni di euro |
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Accordo |
Accordo 8 agosto 2001 |
L.F. 2005 |
Patto per la Salute - ottobre 2006 |
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Anni |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||||||||||||||
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| ||||||||||||||
Finanziamento (vedi note) |
64.292 |
71.271 |
75.597 |
78.564 |
81.275 |
88.195 |
93.173 |
97.551 |
101.427 |
103.383 |
103.945 |
106.265 | ||||||||||||||
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Aumenti % annui Finanziamento |
|
10,86 |
6,07 |
3,93 |
3,45 |
8,51 |
5,64 |
4,70 |
3,97 |
1,93 |
0,54 |
2,23 | ||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||
Spesa (*) |
70.173 |
76.230 |
79.549 |
82.220 |
90.349 |
97.163 |
99.648 |
102.519 |
|
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| ||||||||||||||
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| ||||||||||||||
Aumenti % annui Spesa |
|
8,63 |
4,35 |
3,36 |
9,89 |
7,54 |
2,56 |
2,88 |
|
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(*) Fonte :Relazione Generale sulla situazione economica del Paese |
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NOTE: |
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Per l' anno 2005 la LF 2005 ha inoltre stanziato 2.000 mln a ripiano 2001, 2002, 2003. |
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| |||||||||||||||||||
Per l'anno 2006 la LF 2006 ha inoltre stanziato 2.000 mln a ripiano per gli anni 2002, 2003, 2004. |
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| |||||||||||||||||||||
Sono compresi 2.000 mln di euro quale integrazione del finanziamento disposta dalla LF 2007 a seguito del Patto per la Salute. |
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Per l'anno 2007 : prevista manovra per 2 miliardi ulteriori al finanziamento a copertura spesa, di cui 811 per quota fissa 10 euro,finanziati in corso d'anno per 511 | ||||||||||||||||||||||||||
Previsto fondo transitorio per le regioni in difficoltà: 1.000 mln per il 2007, 850 mln per il 2008, 700 mln per il 2009 |
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Per l'anno 2008: sono compresi 834 mln per eliminazione anno 2008 quota fissa 10 euro, 850 mln per fondo transitorio e 661 mln per rinnovo contratto | ||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||
Per l'anno 2009: sono compresi 102.285 quale previsione del DL 112/2008 + 700 per fondo transitorio+ 398 per il rinnovo contratto |
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| ||||||||||||||||||||||||
per un totale di 103.383 mln di euro; la differenza con la previsione del DL 112 è pari al fondo transitorio |
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FINANZIAMENTO E SPESA DEL SSN anni 2000-2011 |
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valori in milioni di euro |
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2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
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Finanziamento |
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| |||||||||||||
64.292 |
71.271 |
75.597 |
78.564 |
81.275 |
88.195 |
93.173 |
97.551 |
101.427 |
103.383 |
103.945 |
106.265 |
| ||||||||||||||
Spesa |
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70.173 |
76.230 |
79.549 |
82.220 |
90.349 |
97.163 |
99.648 |
102.519 |
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Allegato
Infrastrutture e Trasporti
Emergono le seguenti criticità relative sia al decreto-legge che al disegno di legge recante "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria":
1. Articolo 57 del decreto-legge 112/2008
Abrogare l’articolo 57 del decreto-legge.
L’articolo in questione mira infatti a disciplinare la transizione, dall’ambito statale a quello regionale, delle competenze relative al servizio pubblico di cabotaggio marittimo, con particolare riferimento a quello esercito dalle società regionali del gruppo Tirrenia.
L’operazione in questione – in disparte ogni più che ovvia considerazione in punto di urgenza – si colloca sulla scia di quanto già in passato operato con i servizi di trasporto ferroviario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
La competenza regionale in materia, in uno con la complessità tecnica e finanziaria dell’intera operazione, richiede una indefettibile e ponderata partecipazione delle Regioni interessate, senza dubbio non compatibile – oltre che nei fatti non avvenuta – con l’utilizzo di uno strumento di urgenza quale è il decreto-legge.
Le Regioni si dichiarano quindi immediatamente disponibili all’apertura di un confronto che conduca ad un attento esame della questione ed alla conseguente adozione delle più idonee soluzioni.
2. Articolo 63, comma 4 del decreto-legge 112/2008.
Le Regioni chiedono preliminarmente che dei trecento milioni di euro stanziati, non meno di duecentocinquanta milioni siano destinati al servizio di trasporto ferroviario regionale.
Tale misura finanziaria, unita a quella che ha stanziato pochi mesi or sono ottanta milioni sempre per il trasporto ferroviario regionale, conduce per il 2008 ad una disponibilità di trecentotrenta milioni di euro, consentendo così finalmente la sottoscrizione dei contratti di servizio tra ciascuna Regione e Trenitalia.
Tuttavia, il fatto che le risorse in questione siano previste per il solo 2008, non consente la sottoscrizione di contratti che, per la loro funzione, hanno durata necessariamente pluriennale.
Per questo motivo, le Regioni chiedono che la spesa di trecentotrenta milioni al predetto fine sia autorizzata in via continuativa.
Le Regioni chiedono inoltre che – proprio in virtù delle loro rispettive posizioni di contraenti – l’intero ammontare di cui sopra sia assegnato alle Regioni medesime e non trasferito direttamente a Trenitalia.
3. Articolo 26 del decreto-legge 112/2008.
Le Regioni chiedono con forza che le Autorità portuali siano escluse dall’applicazione dell’articolo in questione.
Le tematiche riguardanti tali Enti, per le peculiarità loro proprie, vanno infatti rinviate al tavolo che le Regioni auspicano venga immediatamente attivato sul riordino della legislazione in materia portuale.
4. Articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008 – Articolo 21 del disegno di legge recante "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
Le Regioni chiedono con forza che il settore del trasporto pubblico di interesse regionale locale sia espressamente escluso dalla emananda disciplina, come peraltro già fatto nel 2004 rispetto alle norme sui servizi pubblici locali di cui all’articolo 113 del T.U.E.L..
Quanto innanzi – oltre che per le peculiarità che lo caratterizzano e che lo hanno sempre visto disciplinato da una propria normativa settoriale – anche in virtù del complesso disegno di riforma già delineato nel corso della precedente legislatura in seno al Tavolo interistituzionale per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale, a suo tempo istituito presso la Presidenza del Consiglio, che le Regioni auspicano sia al più presto riattivato nel contesto del “patto di stabilità tra Stato e Regioni dedicato al trasporto pubblico locale” previsto nel Programma Infrastrutture Strategiche giugno 2008, allegato al D.P.E.F. 2009-2013.
5. Articoli 1 e 2 del disegno di legge recante "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
Si esprime forte preoccupazione per il rischio concreto che vengano vanificate le attività di negoziazione con l’Unione Europea e di programmazione con le Regioni in ragione del fatto che le norme in questione mettono in discussione risorse finanziarie già destinate sulle quali è anche maturato un pubblico affidamento.
Le Regioni auspicano quindi che nel dibattito parlamentare si raggiunga la giusta composizione degli interessi tra le esigenze territoriali e la visione d’insieme di carattere nazionale in modo tale da garantire una equilibrata intesa tra gli interventi della singola realtà regionale e quelli della intera infrastrutturazione organica del Paese.
In questa ottica, le Regioni chiedono che sia rispettato il disposto di cui all’articolo1, comma 863 della legge finanziaria per il 2007 nella parte in cui riserva risorse FAS alle regioni del Mezzogiorno, provvedendo altresì alla rapida costituzione della Cabina di Regia prevista dal successivo comma 864.