Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Codice contratti pubblici: parere su decreto correzioni e integrazioni
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 10 luglio 2008
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL
D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE IL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, A NORMA DELL’ARTICOLO 25, COMMA 3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62
Punto 3) – Elenco B – Conferenza Unificata
(in allegato il testo in formato pdf)
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto con le seguenti proposte emendative e con la richiesta di attivare un Tavolo permanente Stato-Regioni per il monitoraggio dell’applicazione del Codice.
PROPOSTE DI EMENDAMENTO
A. Proposte di emendamento al Codice dei contratti pubblici non connesse allo schema di decreto legislativo in argomento.
1. Al comma 4 dell’articolo 5 dopo le parole “Consiglio superiore dei lavori pubblici” sono inserite le seguenti “e della Conferenza unificata”.
2. All’articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole “pubblici o” sono soppresse; le parole “di lavori pubblici. Tuttavia le” sono sostituite dalle parole “le”; le parole “di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali” sono sostituite dalle parole “ad altre amministrazioni aggiudicatrici”.
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3 bis. Le Regioni disciplinano i casi e le modalità di affidamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante”.
3. All’articolo 6 dopo il comma 13 è inserito il seguente:
“13. bis. L’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le Sezioni regionali dell’Osservatorio nella misura non inferiore al 10% delle proprie disponibilità di bilancio, il cui riparto è concertato in sede di Conferenza Stato-Regioni”.
B. Proposte di emendamento alle disposizioni di cui all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo.
Comma 1, lett. f)
La lettera g) del comma 1 dell’articolo 32 è sostituita dalla seguente:
“g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire presenti all'amministrazione medesima in sede di richiesta del premesso di costruire un progetto preliminare delle opere da eseguire. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori, e degli oneri della sicurezza”.
Non sembra corretto il riferimento che la modifica prevista dal Ministero fa alla figura del promotore, in quanto la fattispecie non riguarda il contratto di concessione di lavori pubblici; pertanto il richiamo all’art. 153 non appare pertinente. Sembra invece maggiormente aderente allo spirito della normativa comunitaria e alla logica di questo istituto il ricorso all’appalto di progettazione ed esecuzione, nei termini dell’emendamento presentato.
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Comma 1, lett. h)
Si propone di stralciare la modifica all’art. 37, comma 11, così come proposto all’articolo 1, comma 1, lett. h) dello schema presentato dal Ministero, ovvero, in subordine, di mantenere la modifica integrata con l’aggiunta del seguente periodo: “L’istanza di partecipazione alla gara deve indicare il nominativo del subappaltatore che deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”.
Per quanto attiene alle modifiche all’art. 37, comma 11, del Codice dei contratti, non si condividono le proposte formulate dal Ministero in quanto si ritiene corretta la norma attualmente in vigore, trattandosi di una disciplina dettata da prevalenti esigenze di ordine pubblico, indispensabile per contrastare fenomeni di infiltrazioni della malavita negli appalti. Si sottolinea inoltre che tra i “considerando” della Direttiva 2004/18/CE, è chiarito espressamente che la sua applicazione non pregiudica le misure di ordine pubblico stabilite dagli ordinamenti nazionali.
In subordine, si propone di integrare la proposta del Ministero con la specificazione che, in caso di subappalto di una opera specialistica, è necessario già in sede di gara identificare il subappaltatore qualificato per la categoria specialistica di appartenenza.
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Comma 1, lett. v)
La lettera v) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
Al comma 9 dell’articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’inizio sono inserite le parole: “Per lavori d’importo inferiore o pari a 2 milioni di euro;
b) dopo le parole “quando il numero delle offerte ammesse è “ le parole “inferiore a cinque” sono sostituite con le parole “inferiore a dieci”.
Comma 1, lett. w)
La lett. w) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
Al comma 8 dell’articolo 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’inizio sono inserite le parole: “Per servizi e forniture di importo inferiore a 100.000 euro”;
b) dopo le parole “quando il numero delle offerte ammesse è “ le parole “inferiore a cinque” sono sostituite con le parole “inferiore a dieci”.
A proposito dell’esclusione automatica dell’offerta anomala nei contratti sotto soglia, in attuazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia 15 maggio 2008, si ritiene che nel contesto italiano sia necessario – trattandosi di attuazione e on di esecuzione della sentenza - utilizzare tutti gli spazi lasciati dalla Corte di Giustizia stessa, per non arrivare ad una totale eliminazione delle esclusioni automatiche. Sul punto è necessario trovare un equilibrato recepimento dei principi comunitari, definendo a livello normativo, come consentito dalla stessa sentenza, la soglia dell’interesse transfrontaliero dell’appalto e individuando il numero delle offerte al di sopra del quale la verifica in contraddittorio aggraverebbe eccessivamente l’attività delle stazioni appaltanti.
C. Proposte di emendamento alle disposizioni di cui all’articolo 2 dello schema di decreto legislativo.
Comma 1, lettera c.1)
Nella lettera c.1) del comma 1 dopo le parole “sette anni”, sono inserite le seguenti: “sino all’approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti”.
Comma 1, lett. g)
Si propone di sopprimere la modifica apportata dal Ministero sub) g1 e g2.
Non si condivide l’ abolizione della Commissione consultiva presso l’Autorità di vigilanza prevista all’art. 40, in quanto esplica un ruolo utile, si propone invece al comma 3 di prevedere che la partecipazione dei componenti è senza costo per l’Autorità, introducendo un nuovo comma che superi il dettato del decreto Bersani.
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(All’art. 92 del Codice si preveda la possibilità di compenso e incentivo anche ai fini della sicurezza, per il responsabile dei lavori e per i coordinatori della sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase esecuzione, nonché per i validatori e verificatori del progetto. Sul punto, infatti, si crede che questi aspetti attengano alla sfera organizzativa delle amministrazioni e quindi non di competenza esclusiva dello Stato.)
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Comma 1 lett. r.4)
Al comma 1, lett. r.4) dopo le parole “per lavori è verificata” si propone di inserire le parole “dalla Cassa edile, sulla base di accordi stipulati a livello regionale da Inps e Inail”.
L’emendamento proposto serve a mantenere l’indicazione del soggetto competente ad effettuare la verifica del rispetto degli indici di congruità della manodopera. Si sottolinea peraltro che i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 sono stati abrogati dal D.L. 112/2008.
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Comma 1, lett. z)
Per omogeneità alla modifica proposta all’art. 120 del Codice, si propone di stralciare l’ultimo capoverso della modifica all’art. 141 (art. 2, comma 1, lett. z).
Roma, 10 luglio 2008