Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sanità: Regolamento SISAC
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 11 giugno 2009
in allegato il documento in formato pdf
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Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il
personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre
professionalità sanitarie
(comma 27, articolo 52, Legge 27 dicembre 2002, n. 289)
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/053/CR/C7
Regolamento per il funzionamento della Struttura tecnica
interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
Art.1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento definisce il funzionamento della Struttura tecnica
interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata “Struttura
Interregionale Sanitari Convenzionati – SISAC”), istituita dal comma 27,
dell’articolo 52, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art.2
(Sede)
1. La SISAC ha sede in Roma.
Art.3
(Funzione e Composizione)
1. La SISAC, organismo interregionale dotato di autonomia organizzativa e
contabile, strumento della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano (d’ora in poi Conferenza), costituisce la
delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il
personale sanitario a rapporto convenzionale e, a tal fine, svolge le attività
definite con l’Accordo in sede di Conferenza permanente con i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo
degli accordi con il personale convenzionato con il S.S.N.”
2. La SISAC si articola nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome, nell’Ufficio di coordinamento e nel Collegio dei
revisori.
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Art.4
(Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome)
1. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome è
composto dai ventuno esperti designati uno per ciascuna Regione e
Provincia autonoma e nominati dalla Conferenza e da due rappresentanti
uno per ciascuno dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del
Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, designati dai rispettivi
Ministri e nominati dalla Conferenza.
2. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di uno o più
componenti del comitato, la Conferenza provvede alla loro sostituzione.
3. Il componente del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome decade in caso di assenza per tre riunioni consecutive
senza giustificato motivo. L’ufficio di coordinamento ne dà immediata
notizia alla Conferenza che provvede alla sostituzione su indicazione
della Regione proponente.
4. La Conferenza può, in ogni momento, revocare la nomina dei
rappresentanti regionali, provvedendo alla loro sostituzione.
5. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome:
a) individua, al suo interno, i rappresentanti che, con i membri dell’ufficio
di coordinamento, partecipano direttamente alla negoziazione con le
organizzazioni sindacali di categoria;
b) definisce il programma di lavoro; approva il preventivo e la
rendicontazione annuale dei fondi assegnati alla Sisac;
c) delibera sui documenti inerenti l’attività negoziale;
d) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dall’ufficio di
coordinamento;
e) assume ogni altra determinazione inerente ai compiti attribuiti dalla
Conferenza e dal Comitato di settore del comparto sanità.
6. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome
delibera a maggioranza dei presenti, le riunioni sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti.
7. Le riunioni sono convocate dal coordinatore con l’indicazione dell’ordine
del giorno e, salvo casi d’urgenza e successiva convalida del comitato,
con un minimo di cinque giorni di anticipo sulla data prevista. Ciascuno
dei componenti può chiedere l’iscrizione di un argomento all’ordine del
giorno e un terzo dei componenti può chiedere la convocazione del
comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome
specificando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno. In tal caso il
coordinatore cura che la convocazione avvenga entro dieci giorni dalla
formale richiesta. Per motivi d’urgenza l’ordine del giorno può essere
integrato dal comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza. L’attività
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di verbalizzatore del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome viene svolta a cura della segreteria tecnica dell’ufficio
di coordinamento o su nomina dello stesso ufficio di coordinamento da
un componente il comitato. Nel verbale delle riunioni, dovranno risultare
i nomi dei componenti il comitato presenti e assenti, per questi ultimi se
sono giustificati, l’ordine del giorno, una sintesi degli interventi e per
ciascun argomento le conclusioni a cui si è pervenuti, nonché il risultato
delle votazioni. I verbali delle riunioni approvati dal comitato dei
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritti al
coordinatore e dal verbalizzatore, sono conservati agli atti. Il voto è
sempre palese. Le deliberazioni del comitato dei rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome sono comunicate a firma del
coordinatore.
Art.5
(Ufficio di coordinamento)
1.L’ufficio di coordinamento resta in carica per il periodo stabilito dalla
Conferenza non superiore comunque a tre anni; è costituito dal coordinatore
che lo presiede, da un vice coordinatore e da cinque componenti individuati
secondo il criterio della rappresentatività territoriale. Il coordinatore svolge
altresì le funzioni di presidente del comitato dei rappresentanti delle Regioni
e delle Province autonome. I componenti dell’Ufficio di coordinamento sono
nominati dalla Conferenza tra i ventuno esperti regionali di cui al precedente
punto 4.
2. L’ufficio di coordinamento:
a) predispone e coordina quanto necessario per dare attuazione all’Accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla disciplina del procedimento
di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale
convenzionato con il S.S.N.”;
b) cura i rapporti con la Conferenza, con il Comitato di settore del comparto
sanità e con i Ministeri competenti;
c) predispone le direttive e gli indirizzi per lo svolgimento dell’attività della
SISAC previa determinazione del comitato dei rappresentanti delle Regioni e
delle Province autonome;
d) istituisce una segreteria tecnica di cui si avvale nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali definendone la consistenza organica e individuando il
contratto collettivo di lavoro da applicare;
e) esercita ogni potere ad esso espressamente attribuito dalla Conferenza e dal
Comitato di settore del comparto sanità.
3. Per il funzionamento dell’ufficio di coordinamento si rinvia alla disciplina
generale sugli organi collegiali. Il coordinatore dà attuazione agli atti
dell’ufficio di coordinamento.
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4. In caso di inerzia dell’ufficio di coordinamento i compiti sono esercitati dal
Comitato di settore per il comparto sanità, sino alla sostituzione dei
componenti l’ufficio di coordinamento.
Art.6
(Collaborazioni e Partecipazioni)
1. Per l’attuazione della propria attività la SISAC può richiedere la collaborazione
di amministrazioni ed altri soggetti pubblici o privati.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti la SISAC può avvalersi anche di
collaborazioni libero-professionali definite dall’ufficio di coordinamento
sentito il Comitato di settore del comparto sanità;
3. Il Comitato di settore del comparto sanità individua tre esperti che partecipano,
senza diritto di voto, alle riunioni del comitato dei rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome e alle fasi della negoziazione con le
organizzazioni sindacali di categoria.
Art.7
(Trattamento economico)
1. Il rapporto di lavoro del coordinatore e del Vice coordinatore è a tempo pieno;
dura per il periodo stabilito dalla Conferenza non superiore comunque a tre
anni ed è rinnovabile. Il rapporto di lavoro del Coordinatore e del Vice
coordinatore decade nel caso previsto dall’art.4 comma 4). Al coordinatore è
riconosciuto un compenso parametrato al trattamento apicale previsto dal
contratto dei dirigenti del comparto delle Regioni e degli enti locali
incrementato del 20%. Al Vice coordinatore è riconosciuto un compenso
pari al 65% del trattamento economico del Coordinatore.
Il rapporto di lavoro del Coordinatore è costituito dal Segretario generale
della Conferenza.
2. Ai componenti l’ufficio di coordinamento spetta il trattamento di missione
secondo le disposizioni dell’ente pubblico di appartenenza. Nel caso in cui il
componente non sia dipendente di un ente pubblico si applicano le regole
della pubblica amministrazione in materia di trattamento di missione.
Art.8
(Costituzione dei rapporti giuridici, gestione economico-patrimoniale e
contabile)
1. Il Coordinatore quale rappresentante legale della Sisac:
- provvede alla gestione economico-patrimoniale e contabile nonché alla
costituzione dei rapporti giuridici necessari al suo funzionamento;
- cura l’assunzione e la gestione del personale;
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- predispone il preventivo e la rendicontazione annuale dei fondi assegnati alla
Sisac, nei termini previsti dalla apposita convenzione con il Ministero della
Salute, da sottoporre al comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome.
Art.9
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente, designato dalla Conferenza,
da un componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da
uno designato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
Dura in carica tre anni.
2. Il Collegio dei revisori svolge il controllo sull’attività della Sisac a norma
degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Al Collegio
compente, altresì, il controllo contabile della Sisac.
3. I revisori dei conti devono garantire la riservatezza dei fatti e dei documenti di
cui hanno conoscenza per ragioni di ufficio.
4. Il Collegio dei revisori dei conti ha accesso agli atti e ai documenti della Sisac
ed i suoi componenti possono partecipare alle sedute dell’Ufficio di
coordinamento, senza diritto di voto.
5. Al Presidente del Collegio dei revisori è riconosciuto un compenso pari al 5%
del compenso del coordinatore della Sisac; agli altri componenti è
riconosciuto un compenso pari al 80% del compenso del Presidente del
Collegio dei revisori.
6. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta
dei componenti, ogni qual volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno
ogni trimestre.
7. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il
proprio dissenso.
8. Delle sedute del Collegio è redatto apposito verbale, sottoscritto dagli
intervenuti, che viene trascritto nel libro dei verbali del Collegio, custodito
presso la Sisac.
9. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere confermati.
Art.10
(Finanziamento)
Gli oneri per il funzionamento della SISAC sono a carico del finanziamento
statale a tale scopo assegnato con il comma 27, dell’articolo 52, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
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Art.11
(Disposizione transitoria)
Tutti i rapporti giuridici posti in essere dal Cinsedo per conto della Sisac
dovranno essere trasferiti quando sarà perfezionata la nomina del coordinatore ai
sensi degli artt. 5 comma 1 e 7 comma 1.
Resta inteso che tali rapporti proseguiranno sino alla scadenza naturale degli
stessi.
Roma 11 giugno 2009