Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Trasporto pubblico locale: linee guida per applicazione Finanziaria

giovedì 20 marzo 2008


in allegato il testo in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

Linee di indirizzo generali per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008 in materia di risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano osservano preliminarmente che il sistema delineato dalla legge finanziaria per il 2008, e segnatamente dall'articolo 1, commi 295 e seguenti, per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale costituisce la prima misura organica e strutturale direttamente ed in via esclusiva dedicata a tale ambito.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a tale riguardo ritengono opportuno, a titolo meramente ricognitivo, rendere ancor più evidenti due peculiari aspetti di siffatta misura organica e strutturale che concorrono a delinearne i fondamenti.

 

1. Destinazione diretta ed esclusiva, nei confronti del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, del sistema di risorse finanziarie previsto dall'articolo 1, commi 295 e seguenti della legge finanziaria 2008.

 

Va osservato, in primo luogo, che le norme che la compongono dispongono espressamente ed inequivocabilmente la loro diretta ed esclusiva destinazione nei confronti del trasporto pubblico di interesse regionale e locale. Non vi è quindi spazio alcuno, sia sotto il profilo semantico che sotto quello logico-sistematico, per ipotesi interpretative di diverso avviso.

 

In secondo luogo, va ricordato che l'impianto normativo di cui si tratta è frutto, oltre che dell'iniziativa regionale, dapprima di un fitto e proficuo lavoro congiunto tra le Regioni ed il Governo e, successivamente, del sostegno di entrambi nella fase parlamentare.

 

Il tutto con la finalità, integralmente realizzata, di giungere, in piena condivisione, alla adozione di siffatto impianto normativo. Condivisione peraltro confermata anche dall'assenza di qualsivoglia impugnazione delle norme di cui si tratta per violazione delle prerogative regionali costituzionalmente garantite. Pertanto, anche sotto il profilo storico-ricostruttivo, non vi è spazio alcuno per ipotesi interpretative di diverso avviso.

 

2. Capacità del sistema di risorse finanziarie previsto dall'articolo 1, commi 295 e seguenti della legge finanziaria 2008 di sostenere il settore del trasporto pubblico di interesse regionale e locale (prescindendo quindi da interventi esterni al sistema stesso), inclusi gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli addetti al settore.

 

E' noto infatti che i reiterati interventi finanziari pubblici che in tale tematica vi sono stati hanno avuto la loro causa nella inidoneità strutturale del sistema economico del trasporto pubblico di interesse regionale e locale a rinvenire in sé stesso le risorse di cui necessita e, al contempo, nella assenza o insufficienza della immissione delle risorse finanziarie pubbliche previste per legge.

 

Gli interventi tampone che nella tematica dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli addetti al settore vi sono stati negli anni, se da un lato sono stati resi inevitabili da siffatte deficienze, dall'altro hanno contaminato un contesto che naturalmente dovrebbe vedere la risoluzione delle proprie questioni esclusivamente nell'ambito, squisitamente giuslavoristico, del rapporto tra imprenditori e lavoratori.

 

Orbene, l'impianto normativo recato dalla legge finanziaria 2008, conferendo al sistema economico del trasporto pubblico di interesse regionale e locale la capacità di autosostenersi integralmente - proprio in quanto il sistema delle risorse che la legge finanziaria 2008 prevede è destinato in via esclusiva al trasporto pubblico di interesse regionale e locale -  consente di ricondurre il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli addetti al settore nel suo alveo naturale, con ciò evitando qualsiasi tentativo di coinvolgimento finanziario delle regioni su tale  tema.

 

In buona sostanza, gli interessi delle imprese e dei lavoratori del settore saranno composti esclusivamente nel loro contesto, come peraltro avviene in ogni altro ambito.

 

Conclusioni

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le presenti linee generali di indirizzo affinché ciascuna Regione le faccia proprie e le rispetti e faccia rispettare nei rapporti che ad essa fanno capo.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano chiedono al Governo di esprimere la propria condivisione sulle presenti Linee generali di indirizzo.

 

20 marzo 2008

tpl_20_03_08.pdf