Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Spese personale: proposte per DPCM su criteri "virtuosità"

mercoledì 8 aprile 2009


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE P

ROVINCE AUTONOME

09/025/CR/C1

 

 

 

PROPOSTA DELLE REGIONI PER L’ELABORAZIONE DEL

 DPCM EX ART. 76 LEGGE 133/2008

 

8  APRILE 2009

 

 

 

1. Oggetto

 

1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e tenuto conto dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di conferenza unificata il --------------- tra governo, regioni e autonomie locali, individua i parametri e i criteri di virtuosità per le amministrazioni regionali, sottoposte al patto di stabilità interno, tenuto conto delle indicazioni prescritte.

2. Per le regioni a statuto ordinario gli indicatori di virtuosità di cui al comma 1 sono individuati negli indici di equilibrio economico-finanziario e dimensionale, come definiti negli articoli 2 e 3 (facoltativo: da cui si ricavano le regole vincolanti per i singoli enti.)

 

2. Indice di equilibrio economico-finanziario

 

1. E’ definito indice di equilibrio economico-finanziario il rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti depurate della spesa sanitaria.

2. Il parametro dell’indice di equilibrio economico-finanziario è fissato per il triennio 2009-2011 nella misura del 14%; in deroga, per le regioni con una popolazione residente fino ad un milione di abitanti tale misura massima è aumentata di una percentuale pari al 30% rispetto al valore di riferimento (18,2) .

3. Le regioni calcolano l’indice di equilibrio economico-finanziario per l’anno 2009 sulla base dei dati relativi alle spese di personale del conto annuale 2007, rilevati secondo i criteri di cui all’articolo 5 e come specificato nella scheda tecnica n. 1 contenuta nell’allegato al presente decreto, e dei dati per cassa relativi alle spese correnti, al netto della spesa sanitaria, del rendiconto generale dell’anno 2007.

4. Le regioni, il cui indice di equilibrio economico-finanziario supera il parametro di riferimento di cui al comma 2, sono obbligate, entro il triennio, a ridurre la propria spesa di personale di un percentuali pari alla differenza tra il proprio indice di equilibrio economico finanziario e l’indice di cui al comma 2. Le stesse regioni sono obbligate, ogni anno, a ridurre la propria spesa di personale rispetto a quella rilevata nel conto annuale 2007 di almeno un terzo della percentuale di cui sopra. Tali misure devono essere coerenti con i vincoli previsti per il rispetto del patto di stabilità interno.

5. Per il triennio 2012-2014 il parametro massimo dell’indice di equilibrio economico-finanziario viene individuato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in sede di conferenza unificata tra governo, regioni e autonomie locali. Nella determinazione di tale parametro si tiene anche conto del valore dell’indice medio di equilibrio economico-finanziario delle regioni rilevato alla fine del triennio precedente, dato dalla media degli indici di equilibrio economico-finanziario calcolati da ciascuna regione sulla base dei dati del conto annuale, come specificato al comma 3, e del rendiconto generale dell’anno 2011.

 

 

 

3. Indice di equilibrio dimensionale

 

1. E’ definito indice di equilibrio dimensionale il rapporto tra spese di personale e popolazione residente.

2. Il parametro dell’indice di equilibrio dimensionale è fissato per il triennio 2009-2011 nella misura massima di 55 euro; in deroga, per le regioni con una popolazione residente fino ad un milione di abitanti tale misura massima è aumentata di una percentuale pari al 30% rispetto al valore di riferimento (71,5) .

3. Le regioni calcolano l’indice di equilibrio dimensionale per l’anno 2009 sulla base dei dati relativi alle spese di personale del conto annuale 2007, rilevati secondo i criteri di cui all’articolo 5 e con le specificazioni riportate nella scheda tecnica n. 1 contenuta nell’allegato al presente decreto, e dei dati ufficiali ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2007.

4. Le regioni, il cui indice di equilibrio dimensionale supera il parametro di riferimento di cui al comma 2, sono obbligate, entro il triennio, a ridurre la spesa di personale rilevata nel 2007 nella misura di ameno l’1%. Tali misure devono essere coerenti con i vincoli previsti per il rispetto del patto di stabilità interno.

5. Per il triennio 2012-2014 il parametro massimo dell’indice di equilibrio dimensionale viene individuato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in sede di conferenza unificata tra governo, regioni e autonomie locali. Nella determinazione di tale parametro si tiene anche conto del valore dell’indice medio di equilibrio dimensionale delle regioni rilevato alla fine del triennio precedente, dato dalla media degli indici di equilibrio dimensionale calcolati da ciascuna regione sulla base dei dati del conto annuale 2011, come specificato al comma 3, e dei dati ufficiali ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2011.

6. A decorrere dell’entrata in vigore del presente decreto l’osservanza dei parametri e criteri ivi previsti soddisfa il rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dalla normativa di cui all’art. 1, comma 1.

 

4. Sistema di monitoraggio degli indici, condizione di virtuosità e suoi effetti, conseguenze del mancato rispetto dei piani di rientro

 

1. I Presidenti delle Giunte regionali provvedono a trasmettere entro la fine di luglio di ciascun anno del triennio 2009-2011 alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai fini del monitoraggio dell’Accordo da parte della Conferenza Unificata da effettuarsi entro il settembre successivo, copia conforme degli atti adottati dagli organi preposti attestanti il valore degli indici delle regioni e, in caso di mancato possesso della condizione di virtuosità di cui al comma 2, l’attuazione dei piani di rientro annuali di cui agli articoli 2 e 3.

2. La condizione di virtuosità per il singolo ente è determinata dal rispetto dei parametri dei due indici stabiliti per il triennio di riferimento.

3. Nei confronti delle regioni che si trovano nella condizione di virtuosità, secondo quanto previsto al comma 2, non trova applicazione l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pertanto le stesse possono incrementare la spesa per la contrattazione decentrata integrativa.

4. Le Regioni che  attuano i piani di rientro possono incrementare la spesa per la contrattazione integrativa limitatamente alla quota variabile delle relative risorse e non sono soggette all’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Alle Regioni non in possesso della condizione di virtuosità e che non attuano i piani di rientro di cui agli articoli 2 e 3 è fatto obbligo di osservare i vincoli di spesa del personale previsti dall’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle stesse regioni è fatto, altresì, divieto di aumentare la spesa per la contrattazione integrativa per la parte variabile.

 

 

 

5. Criteri di quantificazione delle spese di personale

 

1. Costituiscono componenti di spesa da considerare per la determinazione delle spese di personale:

a)      retribuzioni lorde – trattamento fisso ed accessorio corrisposto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comprese le categorie protette, a tempo determinato, di formazione e lavoro, al personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi ricevuti per il personale comandato presso altre amministrazioni;

b)      compensi corrisposti alle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c)      spese  per contratti di somministrazione di lavoro;

d)     emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;

e)      oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;

f)       IRAP;

g)      assegni per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo;

h)      oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

2. I riferimenti alle spese di personale contenuti nel presente provvedimento vanno intesi riferiti alla spesa calcolata secondo i criteri di cui al comma precedente, con le specificazioni riportate nella scheda tecnica n. 1 contenuta nell’allegato al presente decreto.

3. La percentuale di aumento dell’indice di equilibrio economico-finanziario e di quello dimensionale rispetto al parametro massimo di riferimento del triennio, dovuta esclusivamente all’incidenza della voce di spesa di cui alla lettera h) del comma 1, si neutralizza al momento del monitoraggio di cui all’art. 5 e non comporta, pertanto, l’attuazione di appositi piani di rientro ai sensi degli articoli 2 e 3.

4. Non sono conteggiate nella spesa di personale le voci di cui al comma 1 per la parte finanziata con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, comunitarie o private.

 

6. Ambito di applicazione

 

1. Ai fini del rispetto del parametro massimo dell’indice di equilibrio economico-finanziario di cui all’articolo 2, le Regioni a statuto ordinario possono computare nell’ambito delle proprie spese di personale e spese correnti quelle rispettivamente sostenute da enti ed organismi strumentali esplicitamente individuati dalle medesime; in tal caso la misura stabilita al comma 2 del suddetto articolo aumenta di un punto percentuale. Ai fini del rispetto del parametro massimo dell’indice di equilibrio dimensionale di cui all’art. 3, le Regioni a statuto ordinario possono sommare al valore del proprio indice di equilibrio dimensionale quello dell’indice medio di equilibrio dimensionale di enti ed organismi strumentali esplicitamente individuati dalle medesime; in tal caso la misura stabilita al comma 2 del suddetto articolo aumenta di un euro.

2. Agli enti ed organismi strumentali non esplicitamente individuati dalle regioni ai sensi del comma 1 sono estesi automaticamente i parametri ed i criteri di virtuosità generali determinati dal presente decreto.

3. Resta ferma la facoltà delle regioni di escludere dagli enti ed organismi strumentali quelli cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità riconducendoli al rispetto di quanto stabilito dal citato decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008, in materia di spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Il rispetto dei parametri e criteri di virtuosità stabiliti dal presente provvedimento è assicurato unitariamente dalla Regione mediante certificazione del Presidente della Giunta regionale. Qualora, in presenza di  autonomia consiliare derivante dall’attuazione di specifiche disposizioni statutarie, il mancato rispetto dei parametri e criteri definiti dal presente decreto è imputabile ad una sola delle due strutture organizzative (Giunta e Consiglio regionale), alla struttura organizzativa che ha causato il non rispetto degli stessi è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Analoga sanzione è applicata nei confronti del Consiglio regionale in caso di mancata trasmissione dei relativi dati ai fini della certificazione unitaria del rispetto dei parametri e dei criteri di virtuosità da parte del Presidente della Giunta regionale.

 

 

7. Ulteriore parametro qualitativo di virtuosità

 

1. Un indicatore di qualità dell’organizzazione è individuato per le Regioni a statuto ordinario nell’indice di equilibrio organizzativo, definito quale rapporto tra personale delle categorie in servizio a tempo indeterminato e determinato e personale di qualifica dirigenziale parimenti in servizio a tempo indeterminato e determinato.

2. Alla fine del triennio 2009-2011 l’indice di equilibrio organizzativo delle regioni dovrà tendere ad un parametro minimo pari a 15.

3. Le regioni calcolano l’indice di equilibrio organizzativo all’inizio del triennio 2009-2011 sulla base dei dati del personale di qualifica dirigenziale e del personale delle categorie, presenti nel conto annuale 2007, con le specificazioni riportate nella scheda tecnica n. 2 contenuta nell’allegato al presente decreto.

4. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 2 le Regioni intraprendono nel corso del triennio eventuali percorsi di razionalizzazione organizzativa finalizzati alla riduzione delle posizioni dirigenziali in organico; a tal fine possono far riferimento anche ai criteri dettati dalla normativa vigente per il riassetto organizzativo delle amministrazioni statali.

5. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le regioni a statuto ordinario possono calcolare l’indice di equilibrio organizzativo di riferimento per il triennio 2009-2011 come media tra il valore del proprio indice di equilibrio organizzativo e quello di enti ed organismi esplicitamente individuati dalle medesime. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6, per gli enti ed organismi strumentali non esplicitamente individuati dalle regioni vale quanto stabilito ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

 

 

8. Obiettivi di virtuosità per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

 

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma attuano i principi e perseguono gli obiettivi previsti dall'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 6 agosto 2008, nell'ambito di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali ed agli enti del Servizio sanitario regionale e per le Province autonome, la Regione Valle d’Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali afferenti al rispettivo territorio.


ALLEGATO

 

SCHEDA TECNICA N. 1 – QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E DELL’INDICE DI EQUILIBRIO DIMENSIONALE

 

I dati delle spese di personale presenti nel conto annuale da considerare in applicazione dei criteri di cui all’articolo 6 del presente decreto sono quelli contenuti nelle tabelle 12, 13 e 14, da ricavare in base alle indicazioni di seguito specificate.

 

TABELLA 12 – oneri annui per voci retributive a carattere “stipendiale” corrisposte al personale in servizio

 

Dal totale di colonna 9 di detta tabella vanno decurtati:

-          il totale della colonna 7 – “arretrati anni precedenti”;

-          gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, comunitarie e private.

 

TABELLA 13 – oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposte al personale in servizio

 

Dalla colonna “Totale” di detta tabella vanno decurtati:

-          il totale della colonna S998 – “arretrati anni precedenti”;

-          gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, comunitarie e private.

 

TABELLA 14 – altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

 

Di detta tabella vanno presi in considerazione gli importi relativi alle seguenti voci:

-          codice L005 – “assegni per il nucleo familiare”;

-          codice L011 – “erogazione buoni pasto”;

-          codice L100 – “equo indennizzo al personale”;

-          codice L105 – “somme corrisposte all’agenzia di somministrazione (interinale)”;

-          codice L108 – “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, per la quota riferita a co.co.co. diverse rispetto a quelle di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-          codice P015 – “retribuzioni del personale a tempo determinato”;

-          codice P016 – “retribuzione del personale con contratto di formazione e lavoro”;

-          codice P055 – “contributi a carico dell’amministrazione su competenze fisse ed accessorie”;

-          codice P058 – “quote annue di accantonamento del TFR o altre indennità di fine servizio”;

-          codice P061 – “IRAP”;

-          codice P062 – “oneri per i contratti di somministrazione (interinali)”;

-          codice P065 – “compensi per il personale ai lavori socialmente utili”;

-          la differenza tra l’importo della voce con codice P071 – “somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale” e l’importo della voce con codice P090 – “rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale”.

 

Dall’ammontare delle voci con codice L105, L108, P015, P055, P061 e P062 vanno decurtati gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, comunitarie e private.

Dall’ammontare delle voci con codice P015, P016, P055, P061, P062 e P065 vanno decurtati gli importi corrisposti a titolo di arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti.

 

Dall’ammontare delle voci con codice P055 e P061 vanno, infine, decurtati gli importi relativi ad oneri riflessi ed Irap riferiti alle somme a loro volta decurtate dai totali delle tabelle 12 e 13.

 

I risultati ottenuti per ciascuna tabella in base alle operazioni sopra descritte vanno quindi sommati tra loro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SCHEDA TECNICA N. 2 – QUANTIFICAZIONE DELLE UNITA’ DI PERSONALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI EQUILIBRIO ORGANIZZATIVO

 

 

I dati del personale delle categorie e del personale di qualifica dirigenziale in servizio a tempo indeterminato e determinato presenti nel conto annuale da considerare ai fini della determinazione dell’indice di equilibrio organizzativo sono quelli contenuti nelle tabelle 1, 2 e 3 e nella scheda informativa 1, da ricavare in base alle indicazioni di seguito specificate.

 

 

PERSONALE DELLE CATEGORIE

 

A) Tempo indeterminato

Vanno sommati i risultati di cui alle seguenti lettere a) e b):

a)      somma delle unità della colonna “presenti al 31/12/2007 (uomini/donne)” dalla riga “posizione economica D6 profilo accesso D3” alla riga “collaboratori a tempo determinato” della TABELLA 1 - personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre; da tale risultato parziale vanno escluse:

-                      le unità di personale in aspettativa;

-                      le unità “comandati/distaccati (uomini/donne)” e le unità “fuori ruolo (uomini/donne)” indicate nella colonna “personale dell’amministrazione” della TABELLA 3 – personale in posizione di comando/distacco e fuori ruolo al 31 dicembre;

-                      le unità di personale il cui costo è finanziato con risorse comunitarie, statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, e private;

b)       totale delle unità “comandati/distaccati (uomini/donne)” e le unità “fuori ruolo (uomini/donne)” indicate nella colonna “personale esterno” della TABELLA 3 – personale in posizione di comando/distacco e fuori ruolo al 31 dicembre.

 

B) Tempo determinato

Vanno sommati i risultati di cui alle seguenti lettere a) e b):

a)      somma delle unità indicate nelle colonne “a tempo determinato (uomini/donne)”, “formazione lavoro (uomini/donne)”, “contratti di somministrazione – ex interinale (uomini/donne)” e “L.S.U. (uomini/donne)” della TABELLA 2 – personale con rapporto di lavoro “flessibile”; da tale risultato parziale vanno escluse:

-                      le unità di personale in aspettativa;

-                      le unità di personale il cui costo è finanziato con risorse comunitarie, statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, e private.

b)      totale delle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui alla domanda n. 6 della scheda informativa 1, escluse quelle il cui costo è finanziato con risorse comunitarie, statali, limitatamente al Fondo per le Aree Sottoutilizzate, e private.

 

 

PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

 

Vanno sommate le unità della colonna “presenti al 31/12/2007 (uomini/donne)” relative alle righe “qualifica dirigenziale a tempo indeterminato” (cod. 0D0100) e “qualifica dirigenziale a tempo determinato” (cod. 0D0099)” della TABELLA 1 - personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre; da tale risultato parziale vanno escluse le unità di personale in aspettativa, le unità “comandati/distaccati (uomini/donne)” e le unità “fuori ruolo (uomini/donne)” indicate nella colonna “personale dell’amministrazione” della TABELLA 3 – personale in posizione di comando/distacco e fuori ruolo al 31 dicembre, ed aggiunte le unità “comandati/distaccati (uomini/donne)” e le unità “fuori ruolo (uomini/donne)” indicate nella colonna “personale esterno” della medesima tabella.

 

 

 

 

 

Roma, 8 aprile 2009

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