Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente; gestione rifiuti industria estrattiva
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 26 marzo 2008
OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE, PREDISPOSTO SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE EUROPEE, DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
Punto 6) O.d.g. Stato-Regioni
Le Regioni, preliminarmente, rilevano come lo schema di decreto non sembra esser stato calibrato sulla realtà italiana, e in particolare su quella regionale, che presenta rispetto a quella europea differenze quali-quantitative delle attività estrattive.
Ciò premesso esprimono parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:
Art. 3 comma 1 lett. c),
dopo la parola 'significativa' e il punto, aggiungere "Sono da intendersi come rifiuti inerti anche i limi derivanti da attività di lavaggio di ghiaie e sabbie, derivanti da attività estrattive, ed anche le terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 comma 5 del D.lgs. 152\06".
All’art. 3 dopo la lettera “p” si propone di aggiungere la lettera “q’” come segue
Acque di drenaggio di miniera: intese come le acque fuoriuscenti da quelle gallerie realizzate in fase di costruzione delle miniere allo scopo di garantire la sicurezza dei minatori e la stabilità dell’area di coltivazione;
Art. 7 comma 1, secondo periodo
Nella seconda riga dopo “L’autorizzazione “ inserire “,rilasciata mediante apposita conferenza di servizi,”
All’art. 13 dopo il comma 2 si propone di aggiungere il seguente comma “2bis”
“Con riferimento alle acque di drenaggio di miniera, in fase di chiusura delle attività minerarie e prima dell’ottenimento alla rinuncia del titolo minerario l’operatore dovrà presentare uno studio, tenuto conto delle caratteristiche geologiche naturali dell’area, in conformità a quanto disposto dalla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/06 e relativi allegati e s.m.i., atto a dimostrare la compatibilità ambientale degli interventi proposti per la mitigazione degli effetti sull’ambiente. La valutazione dello studio e degli interventi di mitigazione proposti è effettuata dalle Agenzie regionali di protezione ambientale.”
Roma, 26 marzo 2008