Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sanità: parere su riforma LEA, livelli essenziali di assistenza

giovedì 20 marzo 2008


(in allegato versione stampabile)

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RECANTE

“NUOVA DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA”

 

 

Punto 9) Elenco A – Odg Conferenza Stato -Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime l’Intesa condizionata all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:

 

 

Nell'articolo 17 al comma 3 e' abrogata la lettera d).

 

 

Nell'articolo 17 aggiungere il seguente comma :

5. Qualora, d'intesa con l'assistito sia necessario prescrivere un dispositivo appartenente ad una delle tipologie negli elenchi allegati con caratteristiche tecniche superiori o innovative rispetto a quelle ivi descritte, il servizio sanitario ne garantisce la fornitura. La differenza di prezzo tra il dispositivo fornito e quello descritto negli elenchi rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste.

 

Sostituire l’articolo 19 con il seguente:

Art. 19

Modalità di erogazione dell’assistenza protesica

 

1. I principi generali relativi alla procedura di erogazione dell’assistenza protesica e alle modalità di individuazione degli erogatori nonchè le disposizioni in vigore fino all’emanazione del repertorio dei dispositivi di serie di cui all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati con intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 8 giugno 2003, n. 131 .

 

 

Sostituire l’articolo 56 con il seguente:

 

Art. 56

Norme finali e transitorie

 

1. Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni, anche ai fini delle valutazioni economiche di cui al punto 2.3 dell' Intesa Stato Regioni del 5 ottobre 2006 concernente il nuovo Patto sulla salute.

 

2. Fatta salva l’erogazione dei comunicatori e i connessi dispositivi di ingresso e di comando per i soggetti affetti da gravi malattie neurologiche e progressive, le disposizioni in materia di assistenza protesica, di cui agli articoli 17, 18 e 19 e relativi allegati, entrano in vigore  dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni e, comunque, ad avvenuta stipula dell’intesa di cui all’articolo 19, comma 1, anche ai fini delle valutazioni economiche di cui al punto 2.3 dell' Intesa Stato Regioni del 5 ottobre 2006 concernente il nuovo Patto sulla salute.

 

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante la Definizione dei livelli essenziali di assistenza e successive integrazioni e modificazioni è abrogato, fermo restando che le relative disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica conservano la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni rispettivamente di cui agli articoli 15 e 16 e di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente provvedimento.

 

 

Abrogare l'allegato 5A

 

 

Roma, 20 marzo 2008

doc_p_9a_sr_lea_200308.pdf