Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Agricoltura: quote latte, parere negativo su decreto

giovedì 26 febbraio 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

09/010/SR/C10

 

 

 

 

 

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE

“MISURE URGENTI IN MATERIA DI PRODUZIONE LATTIERA E RATEIZZAZIONE DEL DEBITO NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO”

 

 

 

Punto 1 – Elenco B) OdG Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

 

 

            La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo sul Disegno di Legge in oggetto salvo l’accoglimento delle proposte di modifiche di cui all’allegata nota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 26 febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2009 , n. 4

 

  Misure  urgenti  in  materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza,  in vista dell’imminente avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile 2009 e di adottare disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonché per assicurare la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, in conformità alla normativa comunitaria;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

 

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Politiche agricole  alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle politiche europee ;

 

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGGE:

 

 

ART. 1

(Disposizioni in materia di quote latte)

 

1.      Dopo il comma 4, dell’articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

“4-bis L’esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009.”;

      “4-ter  A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni  di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo,  viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell’articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all’articolo 10, comma 18.

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.”.

“4-quater Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.”.

2.        Dopo l’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

 

 

 

 

 

 

 

ART. 10-bis

(Assegnazione quote latte)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gli aumenti  del quantitativo nazionale garantito di latte  di cui al regolamento (CE) n.248/2008 ed al Documento del Consiglio dell’Unione europea n. 16049/08  del  20 novembre 2008 sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende  che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di  assegnazione della quota.

2 In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo  2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell’assegnazione, la quota è resa disponibile anche all’affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota  torna nella disponibilità del titolare dell’azienda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate  rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/08 ed al netto dei quantitativi già riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota  ai sensi dell’articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta.

 

 

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini della presente disposizione l’adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a)  il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

 b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

 c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5,  sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all’articolo 10,  comma 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Le assegnazioni di cui al  presente  articolo sono  comunicate dalle Regioni e Province autonome alle aziende produttrici con le modalità ed i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, a valere per il periodo 2009/2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. I quantitativi assegnati ai sensi del presente articolo,   comma 4, lettera b) e c),  non possono essere oggetto di vendita o affitto  di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell’attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3.

 

 

 

 

 

3.                  Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n.157, convertito, con modifiche dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile  2009.

 

 

ART. 2

(Istituzione del Registro Nazionale dei Debiti)

 

1.                  Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’Unione europea, è unico nell’ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

 

 

2.  Ai fini dell’applicazione  del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 e del comma 16 dell’articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni, è istituito presso l’AGEA il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del SIAN, tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell’allegato 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n.885/2006, nonché quelli comunicati dalle Regioni e Province autonome di Trento e  di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

 

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

 

 

 

 

 

 

 

4.      L’iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati  come dovuti ai produttori agricoli, equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

 

 

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli Organismi pagatori, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l’esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro di cui al comma 2 del corrispondente importo, ai fini dell’estinzione del debito.

6. Al comma 16, dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: “gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni”.

 

7. L’AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l’attuazione dei comma da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

 

 

 

 

 

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5bis e 5ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

 

Articolo 3

 (Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                  Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese,  accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare  il  relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei  debiti  iscritti nel registro nazionale di cui all’articolo 2 del presente decreto, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte  per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.   

 

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

    a) per somme non inferiori a 25 mila euro;

    b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100mila  euro;

    c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100mila  e 300mila euro;

  d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300mila euro.

 

 

 

 

 

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d’ interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione Europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base;

b) per rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione Europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a  venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione Europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successive modificazioni, maggiorato di  260 punti base.

4. La misura del  tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione  2009/C 16/01.

 

Articolo 4

(Disposizioni integrative  per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’Agea, entro 45 giorni dalla data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il produttore interessato può presentare all’Agea, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, e le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. Agea provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

 

 

 

 

 

3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del  termine di cui al comma 6. 

 

 

 

 

 

4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l’Agea procede ai sensi del comma 1;  entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell’intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

 

 

 

 

 

 

 

5                    Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di Agea, assegna le quote di cui all’articolo 1, comma 2, definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario  provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l’accettazione della rateizzazione.  Con il decreto di nomina  è stabilito il  compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente  dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999.   A decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede Agea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Le quote assegnate ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n.119, sono revocate con la decorrenza prevista dall’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge nei seguenti casi:

a)      mancato pagamento del prelievo latte;

b)       omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;

c)      rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;

d)     rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.

 

 

 

 

 

 

7.La mancata effettuazione del  versamento, anche per  una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui sia titolare assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

 

 

 

 

 

8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, l’Agea provvede alla riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

Articolo 5

(Disposizioni finali)

 

 

1                    Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per l’intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

 

 

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all’estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell’AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedentarie rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo,  per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo  stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all’accesso al credito di cui all’articolo 17, del decreto legislativo n. 102/2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all’entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma.

 

Premessa

Gli emendamenti di seguito proposti tendono a una riformulazione del decreto secondo principi di equità nei confronti dei produttori in regola con gli obblighi di versamento pur mantenendo l’impegno di attribuire nuovi quantitativi agli esuberi produttivi (che peraltro riguarda solo il bacino assegnato con il Reg 72/09 e non quello assegnato con il Reg. 248/08).

Il decreto inoltre deve limitare al minimo le modifiche alla 119/2003, circoscrivendole alla parte in cui si definiscono i criteri per l’attribuzione delle nuove assegnazioni e della rateizzazione e ad effetti direttamente derivanti da questi. Soprattutto non deve introdurre modifiche a regole già fissate per il periodo in corso.

 

 

 

 

EMENDAMENTI D.L. 5 febbraio 2009 n. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1

(Disposizioni in materia di quote latte)

 

Da abrogare  tutto il comma 1

 

Motivazione: è un articolo che attiene la restituzione e non le assegnazioni di quota quindi non è pertinente; l’attuale formulazione dell’art.9 consente l’adeguamento per l’applicazione dell’art.4, punti 13 e 15 del Reg. 72/09 in caso di produzione > 106% quota nazionale 08/09. Se ne propone l’abrogazione anche perché inserisce regole con effetto retroattivo. Anche il quattro quater, pur condivisibile nella filosofia, non rappresenta la risposta concreta che si chiede in termini di dotazione finanziaria (in questo senso si vedano le modifiche proposte per l’articolo 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ART. 10-bis

(Assegnazione quote latte)

 

    Sostituire il comma1 con il seguente:

 

Motivazione: I produttori che hanno venduto quota non sembra avessero l’esigenza di regolarizzare la loro produzione, anzi esistono situazioni in cui a seguito della vendita hanno perso anche assegnazioni gratuite effettuate dalle Regioni ai sensi della legge 79 e 118. Sembrano comportamenti in palese spregio della normativa.

“1. Gli aumenti  del quantitativo nazionale garantito di latte  di cui al regolamento (CE) n.72/2009 e  248/2008 sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi.

Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l’80%.”

 

Confermati il comma 2 e il comma 3

 

 

 

 

Sostituire il comma 4 con il seguente

 

Motivazione: viene introdotto tutto il taglio di B, non solo quello prodotto, in quanto la ripartizione riguarda anche il quantitativo (2% assegnato con il reg. (CE) 248/08) non vincolato a coprire l’aumento di produzione. In considerazione del fatto che la restituzione completa del taglio di quota B occuperebbe una consistente parte delle nuove quote assegnate all’Italia, riducendo fortemente lo spazio per coprire gli esuberi, in subordine, si potrebbe restituire la quota B prodotta e, per coloro la cui produzione non ha raggiunto il 50 % del taglio subito, si procede ad operare un’assegnazione fino a copertura del 50 % del taglio di cui sopra.

 

Si invertono inoltre le priorità fra affitti ed esuberi, in quanto se le produzioni non fossero state coperte da affitti sarebbero rientrate fra gli esuberi, l’affitto è una manifestazione della volontà del rispetto delle regole.

Le zone svantaggiate vengono tolte in quanto già prioritarie in fase di compensazione così come le aree di montagna. Viene inoltre tolto il limite di “accesso” del 5% prevedendo una assegnazione minima pari a 10 quintali.

“4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate  rispettando le seguenti priorità:

a)             aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del 50% del quantitativo ridotto al netto dei quantitativi già riassegnati, qualora inferiore al quantitativo effettivamente prodotto;

b)            aziende ubicate in zone di pianura, svantaggiate e montagna che, nel periodo 2006/2007 e 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota  ai sensi dell’articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata; l’assegnazione non può essere inferiore a 10 quintali.

c)             aziende ubicate in zone di montagna, svantaggiate e pianura che abbiano prodotto oltre la propria quota; l’assegnazione non può essere inferiore a 10 quintali

 

 

Confermati i comma 5 e 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituire il comma 7 con il seguente

 

Motivazione: I quantitativi sono ripartiti secondo i criteri definiti, ma assegnati solo ai produttori in regola con i versamenti. Le assegnazioni previste per i produttori con prelievo supplementare non versato rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui al seguente articolo 3 e 4. A seguito dell’avvenuta adesione alla rateizzazione Agea comunica l’assegnazione a decorrere dalla campagna in corso. L’assegnazione aggiuntiva e la relativa comunicazione devono essere autonome rispetto alla comunicazione di quota di inizio periodo. Non è necessario attribuire la competenza al commissario in quanto si basa su dati già nella disponibilità di Agea.

 

7. “AGEA ripartisce tra i produttori i quantitativi della riserva nazionale secondo i criteri di cui al comma 4) e provvede ad assegnarli e comunicarli esclusivamente ai produttori che risultano in regola con gli obblighi di versamento del prelievo, anche ai sensi dei successivi articoli 3 e 4 del presente decreto.

Le assegnazioni di cui al presente articolo hanno effetto per il periodo in cui vengono comunicate.

 

Si introduce il comma 7 bis

 

7.bis. AGEA, in accordo con le Regioni, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per le operazioni di cui al precedente punto.”

 

 

Sostituire il comma 8 con il seguente

 

Motivazione: le quote revocate devono rientrare nel bacino di riserva regionale.

 

“8. I quantitativi assegnati ai sensi del presente articolo, comma 4, lettera b) e c), non possono essere oggetto di vendita di solo quota fino al 31 marzo 2015. Qualora il produttore beneficiario delle assegnazioni venda od affitti separatamente dall’azienda, tutte o parte delle quote di cui è titolare, ed in caso di cessazione dell’attività, i quantitativi ad esso assegnati ai sensi del presente articolo, punto 4, lettera b) e c), confluiscono nella riserva nazionale per essere posti nelle disponibilità delle regioni cui afferivano. Le quote sono revocate con la decorrenza di cui all’art.3, comma 6, della L.119/03”.

 

Confermato il comma 3

 

 

 

 

 

 

ART. 2

(Istituzione del Registro Nazionale dei Debiti)

 

Confermato il comma 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituire il comma 2 con il seguente

 

2: Ai fini dell’applicazione  del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 e del comma 16 dell’articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni, è istituito il Registro unico dei debiti, in cui sono inseriti, mediante i servizi del SIAN, tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli iscritti nei registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell’allegato 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n.885/2006. I debiti sono iscritti nel registro unico di cui al comma precedente a cura degli organismi pagatori riconosciuti competenti per l’accertamento e la riscossione del debito.

 

 

 

Confermato il comma 3

 

 

 

 

Si introduce il comma 3 bis

 

3 bis: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano iscrivono inoltre nel Registro di cui al comma 2 mediante i servizi SIAN i debiti connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

 

 

Sostituire il comma 4 con il seguente

 

4: L’iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati  come dovuti dai produttori agricoli, equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero

 

 

 

 

Confermati i commi  5 e 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituire il comma 7 con il seguente

 

7: L'AGEA, sentite le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli organismi pagatori riconosciuti,   istituiti   ai   sensi dell'allegato  1,  paragrafo  2,  lettera e), del regolamento (CE) n.885/2006, definisce con propri provvedimenti le modalità tecnicheper  l'attuazione  dei  commi  da  1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi  di  estinzione  dei  debiti  relativi agli aiuti agricolicomunitari da parte degli organismi pagatori.

 

 

 

Confermato il comma 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3

 (Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)

 

Sostituire il comma 1 e 2 con i seguenti

 

Motivazione: La rinuncia al contenzioso è’ un vincolo necessario innanzitutto per ridurre il contenzioso e per ripristinare l’equilibrio nei confronti dei produttori che hanno sempre versato il prelievo, anche attraverso la rateizzazione di cui alla legge 119/2003. Viene inoltro introdotto un valore minimo della rata per equità nei confronti di chi ha debiti inferiori a 25.000 euro e che deve versare tutto in un’unica soluzione

 

“1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese,  accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare  il  relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione di tutto il prelievo supplementare imputato dal periodo 1995/96 [per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.].

 

 

 

 

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita, a seguito di esplicita rinuncia da parte del produttore interessato a tutto il contenzioso in essere:

    a) per somme non inferiori a 25 mila euro

    b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100mila  euro;

    c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro;

  d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300mila euro;

Il valore minimo della rata deve comunque essere pari a € 25.000

 

 

Confermati il comma 3 e il comma 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

(Disposizioni integrative  per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

 

Sostituire il comma 1con il seguente

 

Motivazione: si ritiene che, al fine di dare natura di atto impugnabile al “resoconto” del debito predisposto da AGEA lo stesso debba avere la natura della comunicazione e non della intimazione (il rischio è quello dell’instaurarsi di un nuovo contenzioso sulle suddette “intimazioni”); inoltre, di conseguenza a quanto stabilito nell’articolo 3, si prevede che AGEA comunichi tutto il prelievo supplementare no ancora versato.

 

1. L’Agea, entro 45 giorni dalla data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica a ciascun debitore l’importo del prelievo supplementare imputato e non versato, dal periodo 1995/96.

 

 

 

Sostituire il comma 2con il seguente

 

Motivazione: sono stati ridotti i termini per concludere prima il procedimento, ed è stata chiesta espressa rinuncia al contenzioso in coerenza con gli emendamenti di cui ai commi 1 e 2.

 

2. Il produttore interessato può presentare all’Agea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione contestualmente all’accettazione delle imputazioni  e degli importi dovuti a titolo di prelievo ed alla rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, e le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. Agea e le Regioni, provvedono alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza

 

 

Confermato il comma 3

 

 

 

 

 

 

Sostituire il comma 4con il seguente

 

Motivazione: in coerenza con il comma 2

 

4. Per le somme derivanti da successivi aggiornamenti della posizione debitoria, l’Agea procede ai sensi del comma 1;  entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione

 

Sostituire il comma 5 con il seguente

 

Motivazione: è previsto un coinvolgimento delle Regioni per definire le modalità di applicazione dei commi 3 e 4. Sono state inoltre fornite indicazioni precise in merito ad alcune modalità (scadenza pagamento rata, costo dello sgravio di eventuale contenzioso)

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario. Il Commissario, avvalendosi degli uffici competenti di Agea, definisce, in accordo con le regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario  provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l’importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l’accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque  non oltre il 31/12/2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti degli interessati sono a carico del produttore medesimo. Con il decreto di nomina  è stabilito il  compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente  dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999.   A decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede Agea.

Si introduce il comma 5 bis

 

5.bis Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.

 

Da abrogare  tutto il comma 6

 

Motivazione: è conseguenza degli emendamenti proposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituire il comma 7 con il seguente

 

Motivazione: è sufficiente un decreto ministeriale in accordo con le Regioni.

7. La mancata effettuazione del  versamento del prelievo, anche per  una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui sia titolare assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con Decreto del Ministro all’Agricoltura d’intesa con le regioni.  Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all’art.3, comma 6, della L.119/03 e confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nelle disponibilità delle regioni cui afferivano.

 

Confermato il comma 8

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5

(Disposizioni finali)

Confermato l’articolo unico

 

1.Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili fono al  periodo della campagna lattiera 2008-2009

 

 

 

 

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

Sostituire il comma 1 con il seguente

 

 

Motivazione: il fondo dedicato ai produttori di latte che hanno rispettato le regole, in particolare per coloro che hanno acquistato quote nei periodi precedenti, deve essere alimentato con urgenza e prevedere una parte destinata esclusivamente a tale intervento, di immediata operatività. I criteri di gestione dei fondi sono concordati fra Stato e Regioni.

1                      Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere versate prioritariamente, fino ad un importo di 500.000.000, dal predetto conto di tesoreria all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo  stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all’accesso al credito di cui all’articolo 17, del decreto legislativo n. 102/2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria saranno destinate all’estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell’AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo.

Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all’entrata del bilancio statale.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse.

 Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma.

 

Si introduce il comma 1bis

 

1 bis Al fine di consentire l’immediato avvio degli interventi a favore del settore lattiero-caseario, nel predetto conto di tesoreria, a titolo di anticipazione, viene assegnata la somma di 200.000.000 da attribuire  allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 

 

 

 

 

 

quotelatte260209.pdf