TESTO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA |
TESTO EMENDATO DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
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MOTIVAZIONI |
Art. 3. (Esclusione di OGM).
1. La produzione biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati. 2. È altresì esclusa nei prodotti biologici la presenza per contaminazione accidentale di organismi geneticamente modificati. |
Art. 3. (Esclusione di OGM).
1. La produzione biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati. 2. È altresì esclusa nei prodotti biologici la presenza per contaminazione accidentale di organismi geneticamente modificati, ove per presenza si intende un livello quantitativamente rilevabile di OGM |
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TITOLO II AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI E ORGANISMI DI SETTORE
Art. 4. (Autorità nazionale).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché l'autorità competente responsabile dei controlli, di cui all'articolo 27 del regolamento. Il Ministero è altresì l'autorità nazionale competente per le attività inerenti all'attuazione del regolamento. 2. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle pertinenti disposizioni recate dal regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute. 3. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 paragrafo 1 del Regolamento CE 1788/2001, è l'Agenzia delle dogane.
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TITOLO II AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI E ORGANISMI DI SETTORE
Art. 4. (Autorità nazionale).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché l'autorità competente responsabile dei controlli, del sistema di controllo e vigilanza di cui all'articolo 27 del regolamento. Il Ministero è altresì l'autorità nazionale competente per le attività inerenti all'attuazione del regolamento. 2. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle pertinenti disposizioni recate dal regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute. 3. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 paragrafo 1 del Regolamento CE 1788/2001, è l'Agenzia delle dogane.
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Art. 11. (Logo nazionale).
1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche. Il logo di cui al presente comma prevede la dicitura «BIO ITALIA» o termine analogo. 2 L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo. 4. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero, con gli Organi competenti in materia, comminano una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico.
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Art. 11. (Logo nazionale).
1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche. Il logo di cui al presente comma prevede la dicitura «BIO ITALIA» o termine analogo. 2 L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo. 4. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero, con gli Organi competenti in materia, comminano una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi indebitamente il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico. |
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Art. 15. (Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica).
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica. 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme già assegnate al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che è soppresso. Al Fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi del comma 3, lettera f), dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 4. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università e centri di ricerca, soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno. 5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 4, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustri i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore ad un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo, con il decreto di cui al comma 4 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti ad un programma di ricerca che già ne sia stato destinatario. 6. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 5, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.
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Art. 15. (Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica).
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica. 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme già assegnate al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che è soppresso. Al Fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi del comma 3, lettera f), dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 4. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, e di prodotti biologici nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università e centri di ricerca, soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno.
5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 4, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustri i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore ad un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo, con il decreto di cui al comma 4 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti ad un programma di ricerca che già ne sia stato destinatario. 6. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 5, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.
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TITOLO VII SISTEMA DI CONTROLLO
Capo I ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
Art. 17. (Autorità responsabile dei controlli).
1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento. 2. Ai sensi del paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 27 del regolamento, il Ministero può delegare i compiti di controllo e di certificazione a uno o più organismi. A tal fine, il Ministero autorizza sia persone giuridiche di diritto pubblico sia società di capitali di diritto privato, di seguito denominate «organismi di controllo e certificazione», a svolgere attività di controllo e di certificazione sulla implementazione in azienda e sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati da un organismo riconosciuto nell'ambito dell'european cooperation for accredition (EA) o dell'international accredition forum (IAF) secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO/IEC Guide 65, «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti». 3. Il Ministero, le Regioni e le Province autonome provvedono mediante apposite strutture, in coordinamento e collaborazione fra loro ed entro i limiti delle proprie competenze, alla vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del comma 2 in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge. 4. Il Ministero, con proprio decreto da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il comitato di cui all'articolo 6 nonché la Conferenza Stato-Regioni, organizza l'attività di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplina il coordinamento e la strutturazione in ottemperanza al principio della sussidiarietà e della leale collaborazione istituzionale.
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TITOLO VII SISTEMA DI CONTROLLO
Capo I ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
Art. 17. (Autorità responsabile dei controlli).
1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento. 2. Ai sensi del paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 27 del regolamento, il Ministero delega può delegare i compiti di controllo e di certificazione a uno o più organismi. A tal fine, il Ministero autorizza sia persone giuridiche di diritto pubblico sia società di capitali di diritto privato, di seguito denominate «organismi di controllo e certificazione», a svolgere attività di controllo e di certificazione sulla implementazione in azienda e sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori e sui prodotti ottenuti con tale metodo. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati, con lo specifico scopo di certificare prodotti provenienti da agricoltura biologica, da un organismo riconosciuto nell'ambito dell'european cooperation for accredition (EA) o dell'international accredition forum (IAF) secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO/IEC Guide 65, «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti». 3. Il Ministero, le Regioni e le Province autonome provvedono mediante apposite strutture, in coordinamento e collaborazione fra loro e per quanto di competenza esclusiva e concorrente ed entro i limiti delle proprie competenze, alla vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del comma 2 in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge. 4. Il Ministero, con proprio decreto da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il comitato di cui all'articolo 6 nonché la Conferenza Stato-Regioni, organizza l'attività di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplina il coordinamento e la strutturazione in ottemperanza al principio della sussidiarietà e della leale collaborazione istituzionale.
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(Con questa Legge lo stato membro sceglie il tipo di controllo, ed infatti tutto il DDL è volto a strutturarne il sistema basato sugli OdC, si ritiene, quindi, contraddittorio lasciare in questo comma l'ipotesi della scelta: si suggerisce la sostituzione della parola "può delegare" con "delega")
(L’emendamento è proposto al fine di dare esecuzione al dettato costituzionale circa il conferimento delle competenze esclusive delle Regioni – in particolare se a statuto speciale – e delle Province autonome in materia di agricoltura. La proposta e più corretta allocuzione “per quanto di competenza esclusiva o concorrente” (già inserita in tutte le altre precedenti versioni del DDL in esame) meglio contempera la competenza delle Autorità locali ai sensi del diritto interno con la circostanza che destinataria delle norme comunitarie è l’autorità statuale).
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Art. 18. (Comitato di valutazione).
1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, di cui al Decreto ministeriale 15 novembre 1995. Lo stesso Comitato è riformato a norma del comma 2 del presente articolo al fine di garantire la rappresentanza paritetica allo Stato e agli Enti locali. 2. Il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute e sei designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989 n. 418. 3. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti autorizzati al controllo degli operatori, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere con i quali gli operatori iscritti negli elenchi hanno rapporti ai fini dell'esercizio della propria attività. 4. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero. 5. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Il Comitato esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta pareri obbligatori e vincolanti in merito: a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione; b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione.
7. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi. 8. L'articolo 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2007 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 18. (Comitato di valutazione).
1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, di cui al Decreto ministeriale 15 novembre 1995. Lo stesso Comitato è riformato a norma del comma 2 del presente articolo al fine di garantire la rappresentanza paritetica allo Stato e agli Enti locali. 2. Il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute e sei designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989 n. 418. 3. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti autorizzati al controllo degli operatori, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere con i quali gli operatori iscritti negli elenchi hanno rapporti ai fini dell'esercizio della propria attività. 4. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero. 5. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Il Comitato esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta pareri obbligatori e vincolanti in merito: a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione; b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione
c) alle infrazione e relative sanzioni accessorie rilevate a carico degli organismi di controllo di cui agli art. 32 bis.
7. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi. 8. L'articolo 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2007 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 19. (Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione).
1. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 2, le persone giuridiche interessate devono presentare istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 2. L'istanza di cui al presente comma è corredata dallo statuto dell'organismo, dalla illustrazione della struttura, dal manuale della qualità, dalle procedure di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 21, dalla definizione delle procedure operative e dalle relative istruzioni, dall'organigramma nonché dalla certificazione dell'avvenuto accreditamento di cui all'articolo 17, comma 2. Con decreto del Ministro, da emanare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'ulteriore documentazione da allegare all'istanza. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti del personale che svolge attività di controllo per conto o alle dipendenze dell'organismo di controllo e certificazione. 2. Le persone giuridiche che presentano l'istanza di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita, in base al costo effettivo del servizio, la tariffa da applicare per la determinazione dell'importo dovuto. 3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, dalla presente legge e dal decreto di cui al comma 1. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione. 4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, previo parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 18. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico. 5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Tali organismi possono dotarsi di sedi periferiche a livello territoriale. 6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltà ad esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione.
7. L'autorizzazione non è trasferibile, è valida per quattro anni ed è rinnovabile. 8. Gli organismi di controllo e certificazione, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 4, trasmettono al Ministero istanza di rinnovo, corredata dalla documentazione necessaria ad attestare la validità e l'attualità dei documenti prodotti in sede di prima richiesta dell'autorizzazione e da ogni altro documento necessario per dimostrare il perdurare dei requisiti richiesti. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere favorevole del comitato di valutazione di cui all'articolo 18, il Ministro, con apposito decreto da adottarsi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, rinnova l'autorizzazione di cui al comma 4 se ricorrono i presupposti di cui alla presente legge. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attività svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolarità e infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere non succintamente motivato. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare anche dopo il termine di 180 giorni di cui al precedente periodo. 9. Gli organismi di controllo e certificazione, già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a operare ai sensi dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi da detta data. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine tali organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1. 10. Qualora un organismo di controllo e certificazione cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, di propria iniziativa o su motivata proposta della regione o della provincia autonoma nel cui territorio l'organismo opera, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella diffida medesima, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato, l'organismo interessato non dimostra di aver regolarizzato la propria situazione, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 18, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero. 11. Gli organismi di controllo e certificazione, nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono qualificati quali soggetti incaricati di un pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.
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Art. 19. (Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione).
1. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 2, le persone giuridiche interessate devono presentare istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 2. L'istanza di cui al presente comma è corredata dallo statuto dell'organismo, dalla illustrazione della struttura, dal manuale della qualità, dalle procedure di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 21, dalla definizione delle procedure operative e dalle relative istruzioni, dall'organigramma nonché dalla certificazione dell'avvenuto accreditamento di cui all'articolo 17, comma 2. Con decreto del Ministro, da emanare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'ulteriore documentazione da allegare all'istanza. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti del personale che svolge attività di controllo per conto o alle dipendenze dell'organismo di controllo e certificazione. 1bis. : Nell'impossibilità motivata a corredare l’istanza di cui al comma 1 con la certificazione dell’avvenuto accreditamento di cui all’art. 17, comma 2, il Ministero – previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 18 – può adottare ugualmente il decreto di autorizzazione di cui al comma 4 obbligando la persona giuridica istante a corredare detta istanza a completamento dell’iter di accreditamento e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui al comma 4.
2. Le persone giuridiche che presentano l'istanza di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita, in base al costo effettivo del servizio, la tariffa da applicare per la determinazione dell'importo dovuto. 3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, dalla presente legge e dal decreto di cui al comma 1. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione. 4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, previo parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 18. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministero L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata. dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico. 5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Tali organismi possono dotarsi di sedi periferiche a livello territoriale. 6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltà ad esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione.
7. L'autorizzazione non è trasferibile, è valida per quattro anni ed è rinnovabile. 8. Gli organismi di controllo e certificazione, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 4, trasmettono al Ministero istanza di rinnovo, corredata dalla documentazione necessaria ad attestare la validità e l'attualità dei documenti prodotti in sede di prima richiesta dell'autorizzazione e da ogni altro documento necessario per dimostrare il perdurare dei requisiti richiesti. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere favorevole del comitato di valutazione di cui all'articolo 18, il Ministro, con apposito decreto da adottarsi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, rinnova l'autorizzazione di cui al comma 4 se ricorrono i presupposti di cui alla presente legge. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attività svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolarità e infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere non succintamente motivato. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare anche dopo il termine di 180 giorni di cui al precedente periodo. 9. Gli organismi di controllo e certificazione, già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a operare ai sensi dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi da detta data. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine tali organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1. 10. Qualora un organismo di controllo e certificazione cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, di propria iniziativa o su motivata proposta della regione o della provincia autonoma nel cui territorio l'organismo opera, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella diffida medesima, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato, l'organismo interessato non dimostra di aver regolarizzato la propria situazione, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 18, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero. 11. Gli organismi di controllo e certificazione, nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono qualificati quali soggetti incaricati di un pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.
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[Si propone l’inserimento dei commi 1/bis al fine di regolamentare le ipotesi di impossibilità di accreditamento per non ancora iniziata attività nello specifico campo (agricoltura biologica). Le procedure di accreditamento UNI CEI EN 45011, infatti, prevedono che possano essere accreditati organismi già operativi (cioè che abbiano emesso dei certificati per lo scopo accreditando); e però, nella stretta applicazione del comma 1, gli organismi non possono emettere certificati se non prima autorizzati. Ciò determina una evidente sperequazione tra gli organismi di controllo oggi già operanti e quelli che in futuro possano decidere di proporre l’istanza di cui al comma 1 con effetti di chiusura del mercato ed inevitabile censura della UE.]
E’ il Ministero che approva la documentazione per cui la ufficialità dei documenti da trasmesso dallo stesso |
TITOLO IX SANZIONI
Capo I SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
Art. 32. (Definizioni delle non conformità degli organismi di controllo e certificazione e norme procedurali).
1. Le violazioni della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione, ove non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito penale da altra disposizione di legge, determinano due livelli di non conformità della condotta posta in essere dagli organismi di controllo e certificazione rispetto alla più corretta applicazione del metodo di produzione biologico, ossia: infrazioni ed irregolarità. Tali non conformità determinano le sanzioni di cui agli articoli 32-bis e 33.
2. Costituiscono infrazioni la inadempienza di aspetti sostanziali del processo di produzione e del sistema di controllo o la assenza della documentazione necessaria, la violazione di norme prolungata nel tempo o connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, per costituire un'infrazione una violazione di norme deve essere tale da inficiare o far venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione
3. Costituiscono irregolarità la inadempienza di aspetti formali del processo di produzione e del sistema di controllo o attinenti la documentazione, la violazione di norme non prolungata nel tempo e non connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolarità una violazione di norme tale da non inficiare l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione
4. Le non conformità di cui ai commi 2 e 3, ove non costituiscono più gravi violazioni ai sensi della normativa vigente, o se il fatto non è previsto come illecito da altra disposizione di legge, determinano sanzioni di natura amministrativa. È esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per violazioni imputabili ad altri soggetti. 5. Ai fini della concreta irrogazione della sanzione deve tenersi conto della gravità della violazione posta in essere dal destinatario della stessa così come può desumersi: a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi adoperati, dalla durata e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione compiuta; b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato a persone o cose;
c) dal nocumento arrecato all'integrità ed efficacia del sistema di controllo; d) dalla intensità della volontà di contravvenire o dal grado della colpa con il quale si è contravvenuto alla norma violata.
6. Con riguardo alla sussistenza e alla valutazione della colpa, le sanzioni per fatti colposi sono escluse qualora le violazioni o le omissioni di un soggetto siano state determinate da altre violazioni o omissioni poste in essere da terzi e da questi occultate con artifizi, raggiri o mezzi fraudolenti, purchè il soggetto non abbia potuto avere cognizione in altro modo della vietata condotta dei terzi.
7. I provvedimenti che irrogano sanzioni devono essere motivati e contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione nonché l'esposizione compiuta dell'interesse tutelato.
8. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli irroganti la revoca dell'autorizzazione ministeriale, implicano per l'organismo di controllo e certificazione l'obbligo di rimuovere le non conformità secondo quanto previsto dal proprio sistema qualità, salvo diversa prescrizione da parte del Ministero.
9. L'inadempimento agli obblighi di cui al comma 7 determina la irrogazione di nuova sanzione di rango immediatamente superiore a quella non adempiuta.
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TITOLO IX SANZIONI
Capo I SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
Art. 32. (Definizioni delle non conformità degli organismi di controllo e certificazione e norme procedurali).
1. Le violazioni della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione, ove non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito penale da altra disposizione di legge, determinano due livelli di non conformità della condotta posta in essere dagli organismi di controllo e certificazione rispetto alla più corretta applicazione del metodo di produzione biologico, ossia: infrazioni ed irregolarità. Tali non conformità determinano le sanzioni di cui agli articoli 32-bis e 33.
2. Costituiscono infrazioni la inadempienza di aspetti sostanziali del processo di produzione e del sistema di controllo o la assenza della documentazione necessaria o la violazione di norme prolungata nel tempo. o connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, per costituire un'infrazione una violazione di norme deve essere tale da inficiare o far venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione
3. Costituiscono irregolarità la inadempienza di aspetti formali del processo di produzione e del sistema di controllo o attinenti la documentazione o la violazione di norme non prolungata nel tempo. e non connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolarità una violazione di norme tale da non inficiare l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.
4. Le non conformità di cui ai commi 2 e 3, ove non costituiscono più gravi violazioni ai sensi della normativa vigente, o se il fatto non è previsto come illecito da altra disposizione di legge, determinano sanzioni di natura amministrativa, sulla base di quanti previsto agli art. 32bis e 33.) È esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per violazioni imputabili ad altri soggetti.
5. Ai fini della concreta irrogazione della sanzione deve tenersi conto della gravità della violazione posta in essere dal destinatario della stessa così come può desumersi:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi adoperati, dalla durata e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione compiuta;
b) b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato a persone o cose;
c) dal nocumento arrecato all'integrità ed efficacia del sistema di controllo; d) dalla intensità della volontà di contravvenire o dal grado della colpa con il quale si è contravvenuto alla norma violata.
6. Con riguardo alla sussistenza e alla valutazione della colpa, le sanzioni per fatti colposi sono escluse qualora le violazioni o le omissioni di un soggetto siano state determinate da altre violazioni o omissioni poste in essere da terzi e da questi occultate con artifizi, raggiri o mezzi fraudolenti, purchè il soggetto non abbia potuto avere cognizione in altro modo della vietata condotta dei terzi.
7. I provvedimenti che irrogano sanzioni devono essere motivati e contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione nonché l'esposizione compiuta dell'interesse tutelato.
8. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli irroganti la revoca dell'autorizzazione ministeriale, implicano per l'organismo di controllo e certificazione L’accertamento di violazioni a carico del’orgnismo di controllo e certificazione implica, per l’organismo stesso l'obbligo di rimuovere le non conformità secondo quanto previsto dal proprio sistema qualità, salvo diversa prescrizione da parte del Ministero delle autorità competenti.
9. L'inadempimento agli obblighi derivanti da provvedimenti sanzionatori agli obblighi di cui al comma 7 determina la irrogazione di nuova sanzione di rango immediatamente superiore a quella non adempiuta.
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(e un refuso le infrazioni non del processo di produzione ma del sistema di controllo che l’organismo verifica)
(Va eliminata poiché tali definizioni sono ridondanti e forviante in quanto ogni possibile violazione è già definita ed elencata negli articoli successivi e che sono sufficientemente in grado di individuare e sanzionare gli specifici comportamenti non conformi)
(per coerenza con comma 1 art 32 bis
(Già previsti da diritto vigente)
(Da eliminare in quanto la legge 698/81 stabilisce i principi e i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative per cui il comma diventa ridondante)
(Da eliminare in quanto la legge 698/81 stabilisce i principi e i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative per cui il comma diventa ridondante)
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Art. 32-bis. (Infrazioni commesse dagli organismi di controllo e certificazione).
1. Si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria fino alla revoca definitiva dell'autorizzazione per infrazioni consistenti in: a) rilascio di attestazioni o certificazioni in situazioni di non conformità aziendale determinato da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo; b) deliberato mancato svolgimento delle attività e violazione della procedura di controllo o nel piano annuale di controllo che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione; c) deliberato mancato adeguamento della propria struttura o della propria procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle competenti autorità; d) deliberata mancata segnalazione all'autorità competente della sospensione o ritiro della certificazione di conformità.
2. Si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a un massimo di due anni per infrazioni consistenti in:
a) mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso determinata da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo; b) dolosa mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, tracciabilità e separazione delle produzioni presso l'operatore che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione; c) dolosa mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 9.000 euro per infrazioni consistenti in: a) mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;
b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI CEI EN 45011; c) nella ricorrenza della colpa grave nei casi di cui ai commi 1, lettere b), c), e) e 2, lettere b), c).
4. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di certificazione e di controllo delle infrazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione. 5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 4.500 euro per infrazioni consistenti in: a) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione determinata da omissioni nell'attività di controllo; b) mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti dall'autorità competente nazionale o territoriale; c) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.
6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 3.000 euro per infrazioni consistenti in: a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico determinata da omissioni nell'attività di controllo; b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti determinata da omissioni nell'attività di controllo.
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Art. 32-bis. (Infrazioni commesse dagli organismi di controllo e certificazione).
1. Si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e se del caso la sanzione accessoria fino alla revoca definitiva dell'autorizzazione per infrazioni consistenti in:
a) rilascio di attestazioni o certificazioni in situazioni di non conformità aziendale determinato da gravi) errori o omissioni nell'attività di controllo; b) deliberato mancato svolgimento delle attività e violazione della procedura di controllo o nel piano annuale di controllo che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione; c) deliberato mancato adeguamento della propria struttura o della propria procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle competenti autorità; d) deliberata mancata segnalazione all'autorità competente della sospensione o ritiro della certificazione di conformità.
2. Si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e se del caso la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a un massimo di due anni per infrazioni consistenti in:
a) mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso determinata da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo; b) dolosa mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, tracciabilità e separazione delle produzioni presso l'operatore che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione; c) dolosa mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 9.000 euro per infrazioni consistenti in: a) mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;
b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI CEI EN 45011; c) nella ricorrenza della colpa grave nei casi di cui ai commi 1, lettere b), c), e) e 2, lettere b), c).
4. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di certificazione e di controllo delle infrazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione. 5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 4.500 euro per infrazioni consistenti in: a) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione determinata da omissioni nell'attività di controllo; b) mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti dall'autorità competente nazionale o territoriale; c) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.
6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 3.000 euro per infrazioni consistenti in: a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico determinata da omissioni nell'attività di controllo; b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti determinata da omissioni nell'attività di controllo.
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(il determinarsi di una non conformità è sempre dovuta a gravi errori od omissioni nell’attività di controllo siano essi dolosi o colposi
(non ha più riferimenti con commi in quanto eliminato la parola deliberato e doloso) |
Art. 33. (Irregolarità commesse dagli organismi di controllo e certificazione).
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1.800 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in: a) omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unità produttive convenzionali e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse; b) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva; c) omissioni, carenze o comportamenti non conformi nell'applicazione della procedura di controllo prevista o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionali e territoriali.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 900 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in: a) omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti; b) omissioni o carenze nella gestione della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata; c) omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in: a) omissioni nella rilevazione di errori o omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali; b) omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attività di controllo esercitata.
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Art. 33. (Irregolarità commesse dagli organismi di controllo e certificazione).
1. Le irregolarità non danno direttamente origine ad una sanzione amministrativa, ma la loro gestione rientra nella normale organizzazione dell’attività di vigilanza. Nel caso in cui un organismo di controllo sia recidivo nel commettere una irregolarità, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei successivi paragrafi.
1. 2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1.800 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in: a) omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unità produttive convenzionali e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse; b) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva; c) omissioni, carenze o comportamenti non conformi nell'applicazione della procedura di controllo prevista o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionali e territoriali.
2. 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 900 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in: a) omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti; b) omissioni o carenze nella gestione della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata; c) omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.
3. 4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in: a) omissioni nella rilevazione di errori o omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali; b) omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attività di controllo esercitata.
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Si ritiene per le tipologie di vigilanza e di possibili sistemazioni gestionali di procedere alle sanzioni in forma graduale e non diretta |