Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Parere su "Milleproroghe"

giovedì 24 gennaio 2008


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 RECANTE: “PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA” (A.C. 3324)

 

Punto 1) Elenco A - Conferenza Unificata

 

 

Il d.l. multiproroghe è diventato ormai una costante del panorama normativo, considerata la frequenza con la quale vi si ricorre. 

Come sempre, si tratta di un testo di difficile lettura, per il susseguirsi di continui rinvii normativi (oltre cento).

Di più: in diversi casi, le disposizioni richiamate, rinviano - a loro volta - ad altre disposizioni, trattandosi di proroghe reiterate.

 

Si aggiunga che le proroghe riguardano anche disposizioni considerate ab origine urgenti e, quindi, indifferibili.

 

Ciò premesso, si evidenziano le disposizioni rilevanti per le Regioni, su alcune delle quali si allegano delle proposte emendative (Allegato A)

 

Sanità

art. 8

i) per finalità di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria si integra la disposizione di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 concernente la stipula di accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale;

 

ii) si prevede, inoltre, l’adeguamento (entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto) alla nuova previsione normativa degli accordi eventualmente già sottoscritti per l’anno 2008;

 

iii) si modifica l’art.1, comma 170, della finanziaria 2005 nella parte relativa all’aggiornamento delle tariffe massime.

 

IV) si prevede per l’anno 2007 nelle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico finanziario previsti dagli specifici piani di rientro, non si applicano le aliquote IRAP e Addizionale IRPEF oltre i limiti max della legislazione vigente così come previsto nella legge finanziaria 2007 limitatamente all’importo corrispondente alle misure adottate entro il 31 dicembre 2007;

 

art. 9: sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 “gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi” dei farmaci, con contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA.

 

Arbitrati

art. 15: si applicano dal 1° luglio 2008 le disposizioni appena varate in finanziaria relative alla materia degli arbitrati e al divieto di clausole compromissorie nei contratti della pubblica amministrazione.

 

 

Trasporti

art. 17: è differito al 31 dicembre 2008 il termine per l’adozione del decreto ministeriale relativo ai nuovi canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.

 

 

 

Personale delle pubbliche amministrazioni

sono state appena introdotte, con la finanziaria 2008, restrizioni all’utilizzo di forme di lavoro flessibile; ecco che già si prevedono delle eccezioni per il personale dei Ministeri:

 

- la prima deroga riguarda il Ministero del commercio internazionale, autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2010 (per esigenze di promozione del “made in Italy”) di personale a tempo determinato in servizio alla data del 28 settembre 2007   (v. art. 24, comma 1);

 

- l’altra deroga riguarda il Ministero della salute, autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2009 (per l’assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare esigenze straordinarie) di personale medico assunto a tempo determinato in occasione del Giubileo del 2000 (v. art. 24, comma 3);

 

 

Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

Art. 20.

 

Il comma 1. è sostituito dai seguenti:

 

1.      Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del  decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.[1]

2.      A seguito dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all’articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all’applicazione della suddetta revisione generale è possibile l’applicazione del D.M. Min. LL.PP. 14 settembre 2005 oppure dei Decreti del Ministero dei  LL.PP. del 20 novembre 1987; 3 dicembre 1987; 11 marzo 1988; 4 maggio 1990; 9 gennaio 1996; 16 gennaio 1996.[2]

3.      Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo.[3]  

4.      Con l’entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume  rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale  collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.[4]

5.      Le verifiche tecniche di cui all’art. 2, comma 3 dell’ O.P.C.M. n. 3274/03 ,  ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.[5]

6.      Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, nel periodo di cui al comma 1, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si renderanno necessari, previa intesa con la Conferenza unificata, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.[6]

 

 

Art. 23 - Disagio abitativo

 

Il comma 1 dell’articolo 23 è abrogato. Con tale richiesta si mantiene il disposto del comma 444 dell’articolo 2 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) che costituisce lo strumento giuridico già utilizzato per gli accordi di programma tra le Regioni e i Comuni.

 

 

 Estensione del giudicato

art. 25 : è prorogato al 31 dicembre 2008 il divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle pubbliche amministrazioni.

 

 

Art. 25 –bis  Stabilizzazione personale:

il termine per l’adozione del decreto del PCM per la disciplina dei requisiti e modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione è prorogato al 30 giugno 2008 (anziché marzo 2008)

 

 

Ambiente

art. 30: sono prorogati i termini di cui al d.lgs. 151/2005 in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

 

art. 32: è prolungato da tre a cinque anni il termine per l’adeguamento degli impianti e delle attività in esercizio alle disposizioni sulle emissioni in atmosfera;

 

art. 33: è prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l’adozione - da parte dei comuni della Regione Campania - delle “iniziative urgenti” per assicurare che, per un periodo di cinque anni, siano applicate (in deroga alle disposizioni del d.lgs. 152/2006) “misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.”

 

 

Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi

art. 35: è prorogato al 31 dicembre 2008 il termine a decorrere al quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

 

Art. 35 bis  Forme associative enti locali

La Finanziaria 2008 ha previsto che dal 01.04.2008 l’ente locale può partecipare ad una sola delle forme associative previste dal TUEL. Dopo tale data se permane l’adozione multipla vi è nullità degli atti assunti. Il termine è prorogato al 30 settembre.

 

Finanze 

art. 36:

la cartella di pagamento dovrà recare l’indicazione del responsabile del procedimento di iscriione al ruolo, di quello del procedimento di emissione e notificazione della cartella

 

art. 40: è rinviato al 31 dicembre 2008 il termine per il pagamento - da parte dei comuni in dissesto - dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006.

 

Art. 42 bis Consigli circoscrizionali

La norma prevista in legge finaziaria si applica a decorrere dalle elezioni successive all’entrata in vigore della legge di conversione

 

Esenzioni imposte:

proroga al 31 dicembre 2008 delle esenzioni dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull’incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva sugli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (D.Lgs 04.05.2001 n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenzae beneficienza, a norma dell’art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”.

 

 

 

 

 

Roma, 24 gennaio 2008


ALLEGATO A

Trasformazione IPAB in fondazione

All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla conclusione dei processi di riordino disciplinati dalle leggi regionali».

Evita di anno in anno (e' cosi' dal 2003) di chiedere di inserire l'emendamento in finanziaria ed evita soprattutto possibili dimenticanze; a meno che il problema non sia che in in materia tributaria e fiscale occorre che le agevolazioni abbiano riferimenti temporali certi.

 

Trasporti:

Emendamento presentato da Assessore Cascetta alle Commssioni I  V della Camere

“All’art. 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e succssive modificazioni, le parole : “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti  “31 dicembre 3008” .L’esercizio della facoltà di mantenere li attuali affidamenti, ai sensi del citato articolo 18, comma 3 bis del D.LGS n. 422/97, può comportare, per i servizi di cui all’art. 9 del medesimo decreto legislativo, eventuali aggiornamenti delle prestazioni contrattauli”

 

Orario di lavoro infermieri

L’Art. 24 ter è abrogato

“Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell’ar. 17 del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall’art. 3 , comma 85, della legge 24.12.07 n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009”

La norma inserita in Finanziaria 2008 era stata oggeto di un accordo tra Conferenza delle Regiioni e il Governo (MEF e Funzione Pubblica).

 

 

Sviluppo economico

art. 28: “Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA”

Oltre a differire al 30 giugno 2008 il termine per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione di cui all’art. 1, c. 461, secondo periodo della l. 296/2006, introduce ulteriori disposizioni che hanno un forte contenuto innovativo e destano alcune perplessità.

Si prevede, infatti, che al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuino a svolgere le attività relative ai contratti di servizio con l’Agenzia, relativi ai titoli I e II del d. lgs. 185/2000, e  vigenti al momento del trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell’esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli.

La norma prevede poi che con decreto da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte dall’Agenzia in relazione ai medesimi titoli, da completarsi entro il 2010.

 

Si propone di stralciare dalla norma le disposizioni di cui sopra lasciando esclusivamente il differimento del termine 30 giugno 2008 per la cessione delle partecipazioni alle regioni stesse.

 

Art 29 “incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione dei veicoli usati”

La norma non ha previsto la necessaria compensazione del mancato gettito, rinvio all’art. 1 commi 230/234 della Legge 296/06; si propone pertanto l’estensione anche al comma 235 dell’art. 1 della Legge 296/06

 

Imprenditoria femminile

Emendamento, approvato in Commissione Attività Produttive 16 gennaio, al  comma 183 della L. 244/07

 

Il comma 183 della L. 244/07 è così sostituito:

 

1.      Le risorse derivanti dalle economie a valere sugli incentivi concessi ai sensi della L.215/92 e successive modificazioni sono iscritte all’entrata di bilancio dello Stato per essere assegnate al “Fondo per la competitività” di cui al comma 841 dell’art.1 della L. 296/2006.

 

2.      Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con……….., e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma 1 fra le Regioni secondo i criteri e le modalità definite dal DPCM 23 dicembre 2003.

 

3.      Entro il 30 settembre di ogni anno con  Decreto del Ministero Sviluppo Economico viene definita d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la quota del Fondo di cui al comma 1 da destinarsi alle iniziative a sostegno dell’imprenditoria femminile. Tali risorse vengono ripartite tra le Regioni secondo le modalità di cui al comma 2.

 

4.      Il D.P.R. 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.

 

 

Proroga bollo auto

 

Il comma 167, art. 1 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) è sostituito dal seguente:

All’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: 1° gennaio 2007” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”.

 

 

Disagio abitativo

 

Il comma 1 dell’articolo 23 è abrogato.



[1]       Ripreso da 20.6 (Mariani-Giovanelli), con stessa data “30 giugno 2009” (per scadenza regime transitorio) proposta anche da: 20.1 (Di Gioia-Mancini-Dato), 20.2 (Misiti) e 20.4 / 20.5 (Giudice-Zorzato-Napoli).

[2]       Riscritto, in sostituzione del comma 2 proposto da 20.6 (Mariani-Giovanelli), in quanto diversamente la citazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996 (presumibilmente quello relativo a Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, in attuazione dell’art. 3 della legge n. 64/19974) implica dover citare anche sia il decreto ministeriale 9 gennaio 1996 (in attuazione dell’art. 21 della legge n. 1086/1971 e sia altri cinque decreti ministeriali (in attuazione dell’art. 1 della legge n. 64/1974).

[3]       Ripreso da una riscrittura in data 16 gennaio 2007 predisposta dall’On. Mariani a integrazione del proprio emendamento.

[4]       Ripreso (con leggere modifiche) da 20.4 / 20.5 (Giudice-Zorzato-Napoli) e da 20.6 (Mariani-Giovanelli).

[5]       Ripreso da 20.4 / 20.5 (Giudice-Zorzato-Napoli).

[6]       Ripreso (con leggere modifiche) da 20.1 (Di Gioia-Mancini-Dato).