Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Federalismo fiscale: prime valutazioni su testo Commissioni

giovedì 22 gennaio 2009


09/004/CR/C2

 

VALUTAZIONI SUL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE, ALL’ESAME DELL’AULA

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

Il testo licenziato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, per quanto abbia mantenuto la struttura fondata sulla proposta delle Regioni del febbraio 2007, presenta delle modifiche rispetto alle posizioni acquisite con la bozza approvata dal Governo. Infatti, in modo diffuso anche se non sistematico, il testo presenta limitazioni alle prerogative regionali entrando in contraddizione relativamente ai contenuti di alcuni articoli. Premesso ciò, si evidenziano le questioni di maggior spessore come sotto indicate:

 

 

Art. 2 (Oggetto e finalità):

 

Comma 2

 

lett. f): il riferimento al rapporto tra numero di dipendenti dell’ente territoriale e numero dei residenti, è impropriamente collocato nel testo.

 

lett. s): viene previsto che i tributi erariali compartecipati “siano integralmente contabilizzati nei bilanci dello Stato”. Tale norma sembra rimarcare la forma del trasferimento di una quota di tributi che, pertanto, non assicurerebbero l’autonomia finanziaria. In contrasto con la lett. ee).

 

lett. u) e v): in tali lettere ciò che non appare condivisibile è l’intento  meramente punitivo con il quale perseguire gli sforamenti al sistema pattizio per il perseguimento dell’equilibrio di conti pubblici. Non viene fatta alcuna menzione a sistemi di premialità che assicurino al territorio il rispetto dei limiti stabiliti.

 

 

Art. 3 (Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale).

 

Viene istituita una “bicameralina” per il federalismo fiscale. Viene previsto il coordinamento con Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni attraverso un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali la cui composizione assicura una presenza dei rappresentanti delle Regioni.

 

 

Art. 7 (Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

 

Comma 1

 

lett. c): le deduzioni ed esenzioni possono essere stabiliti nei limiti della normativa comunitaria. Viene inserito il principio che la manovrabilità dei tributi sia coerente con la standardizzazione necessaria ad assicurare il funzionamento della perequazione nonché con la struttura di progressività del tributo erariale. Quest’ultima previsione limita nei fatti l’attuazione della autonomia tributaria regionale.

 

lett. l): viene previsto per i servizi quale luogo del consumo per l’attribuzione alle regioni del gettito di tributi istituiti dallo Stato e delle compartecipazioni a tributi erariali il domicilio del fruitore del servizio finale. Il principio sembra di difficile attuazione.

 

 

Art. 8 (Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento).

 

Comma 1

 

lett. h): la definizione delle modalità per la determinazione delle aliquote di tributi e di compartecipazioni destinati a finanziare le spese per sanità, assistenza e istruzione, sono stabilite al livello assoluto (precedentemente sufficiente)  di una sola regione.

 

Comma 2: La declinazione relativa alla materia istruzione è altamente critica. Occorre riproporre il testo della Conferenza dei Presidenti.

 

 

Articolo 11 (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane).

 

Comma 1

 

lett. g): sembra contraddire la volontà di premiare le aggregazioni dei comuni e qui, invece, viene prevista la riserva di risorse in relazione a determinati parametri con particolare riferimento ai piccoli comuni (criticità). La stessa riflessione è da estendere alla lett. f del comma 1 dell’art. 13.

 

 

Art. 18 (Patto di convergenza)

 

Viene introdotto il principio che il DPEF possa proporre anche il livello del ricorso al debito di Regioni ed enti locali. Tale livello sembra contrastare con la capacità di ciascun ente di programmare la propria finanza. Inoltre per quanto riguarda le Regioni e le Province autonome a Statuto speciale, questo non è coerente con l’autonomia costituzionale garantita, pertanto all’articolo 24, comma 1, andrebbero soppresse le parole “al patto di convergenza di cui all’articolo 17 e”.

 

Art. 20 (Norme transitorie per gli enti locali).

 

Comma 1, lett. d), n. 2): viene previsto che l’80% delle spese venga finanziato dall’autonomia finanziaria comprensiva delle compartecipazioni ai tributi erariali e per il 20% anche dalle compartecipazioni regionali. Tale ripartizione sembra realizzata esclusivamente per ridurre la possibilità per le Regioni di intervenire significativamente sul coordinamento della finanza locale. Inoltre tale formulazione rende inapplicabile la norma quando esiste “sovrapposizione” fra lettera m) e lettera p) in ordine alle funzioni rispettivamente regionali e comunali. (alta criticità).

 

 

Art. 22 (Roma capitale).

 

La norma proposta ha carattere ordinamentale e presenta una duplice criticità: in primis occorre evidenziare come il richiamo alla disciplina delle Città metropolitane nell’ambito della definizione delle competenze di Roma Capitale, potrebbe prefigurare una anticipazione di quanto più propriamente dovrebbe essere regolato nel Codice delle autonomie locali. Tale osservazione riguarda anche le altre norme del disegno di legge che richiamano le Città metropolitane.

In secondo luogo, la disciplina contenuta per Roma Capitale non si limita a regolare le modalità di finanziamento ma interviene in modo dettagliato sull’assetto ordinamentale che, anche in questo caso, troverebbe sede più opportuna in una legge organica. Nel merito, inoltre, ed esclusivamente come prima osservazione, va rilevato che mancano nell’articolo proposto i disciplina i necessari meccanismi di concertazione e di raccordo con la Regione Lazio, necessari per garantire le competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione.

 

Art. 25 (Salvaguardia finanziaria).

 

Comma 2

 

lett a): viene eliminato il riferimento che al trasferimento di funzioni si accompagni, in maniera assoluta, anche il corrispondente trasferimento del personale al fine di evitare duplicazioni di funzioni. La norma lascia spazio a forme di compensazione e quindi produttiva di duplicazioni di spese.

 

lett b): la previsione che il limite della pressione fiscale possa incidere anche sulla fiscalità locale costituisce un limite alle prerogative delle Regioni. Potrebbe comprimersi la libertà di azionare la leva fiscale. E’ incomprensibile soprattutto nel quadro delle sanzioni individuate nella delega.

 

 

 

Roma, 22 gennaio 2009

fed_fisc_testo_commissioni_220109.pdf