Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: protezione acque sotterranee, parere su decreto
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 22 gennaio 2009
09/001/CU/C5
PARERE RELATIVO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/118/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006, SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO E DAL DETERIORAMENTO
Punto 3) Elenco A Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:
1) Alle Premesse si propone di
· sostituire l’inciso “Vista la Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE” con il seguente inciso: “Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
· aggiungere dopo il quinto capoverso l’intero seguente inciso: “Visto il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”.
2) All’art. 1, si propone di aggiungere il seguente comma 3) “Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Treno e Bolzano, ferme restando per quest’ultime le disposizioni di cui all’art. 176, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, si applicano le norme dei rispettivi statuti, e delle relative norme di attuazione.”
3) All’art. 2, si propone di eliminare, alla lettera m) le parole “di porosità e”.
4) All’art. 3 si propone di:
· al comma 2, inserire dopo le parole “valori soglia” le parole “e gli standard di qualità”;
· sostituire il comma 4 con il seguente: “Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano restano valide le disposizioni di cui all’art. 82, comma 3, del decreto legislativo 152/2006”;
· al comma 5, sostituire la parola “Comunità” con la parola “Unione”;
· al comma 6, sostituire le parole “Le Autorità di bacino e le Regioni indicano, rispettivamente (…)” con “Le autorità competenti ai sensi del decreto 152/2006 riportano (…)”.
5) All’art. 4 si propone di:
· al comma 2, lettera c) n. 3, sostituire dopo le parole “loro qualità” le parole “per ridurre il” con le parole “o un aumento del”;
· al comma 4, sostituire le parole “Le Autorità di bacino e le Regioni riportano, rispettivamente (…)” con “Le autorità competenti ai sensi del decreto 152/2006 riportano (…)”.
6) All’art. 5, si propone di:
· al comma 1, all’inizio del capoverso, sostituire le parole “Le Autorità di Bacino e, per i bacini di rilievo regionale, le Regioni, sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, individuano (…),” con “Le Autorità di Bacino, le Regioni e le Province Autonome sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, individuano, conformemente all’Allegato 6, Parte A, (…)”
· al comma 3, sostituire le parole “Le Autorità di bacino e le Regioni riportano, rispettivamente (…)” con “Le autorità competenti ai sensi del decreto 152/2006 riportano (…)” e alla lettera a) eliminare le parole “in conformità a quanto riportato all’Allegato 7, Parte C”;
· al comma 4, all’ultimo periodo, la parola “riportati” con la parola “sintetizzati”.
7) All’articolo 6, si propone di:
· al comma 2, sostituire la parola “Comunità” con la parola “Unione”
· al comma 4 sostituire le parole “Le Autorità di bacino e le Regioni riportano, rispettivamente (…)” con “Le autorità competenti ai sensi del decreto 152/2006 riportano (…)”, e, dopo le parole “stato quantitativo” eliminare le parole “secondo le indicazioni di cui all’Allegato 7, Parte C”.
8) All’art. 7 si propone di:
“3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e per i giacimenti a terra le Regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.”.
9) All’art. 8, si propone di:
10) All’art. 9 si propone di sostituire la frase “Sono abrogati le lettere i) e hh) (…)” con la frase “È abrogata la lettera i) (…)”.
11) All’art. 10 si propone di:
12) Al paragrafo A.1, secondo capoverso, dopo le parole “secondo lo schema” inserire le parole “di massima, di seguito riportato” eliminando la parola “seguente”.
13) Al paragrafo A.2, quarto capoverso, si propone di sostituire le parole “gli strati geologici” con le parole “le unità stratigrafiche”.
14) Al paragrafo A.3 , primo capoverso, si propone di aggiungere, alla fine dell’ultimo periodo, le parole “ovvero corrispondere a più acquiferi diversi o loro porzioni”.
15) Al paragrafo A.4 , si propone di :
“I. Limiti geologici al flusso: possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici, a meno che la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali non richiedano una maggiore suddivisione.
II. Confini idraulici: Per un’ulteriore suddivisione, oppure quando non sia possibile identificare un limite geologico al flusso, si possono utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso” .
nel modo seguente: “Possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi in cui la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali richiedano una maggiore suddivisione ovvero non sia possibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso.”.
16) Al paragrafo B.2.1., si propone di:
17) All’Allegato 2, al paragrafo denominato “Elenco indicativo delle sostanze pericolose”, si propone di sostituire l’intero periodo “Si riporta di seguito un elenco indicativo minimo di sostanze denominate pericolose e che quindi presentano caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità.” con il seguente “Ai fini dell’attuazione dell’art. 7, comma 2, si riporta di seguito un elenco indicativo minimo di sostanze individuate come pericolose ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/105/CE”.
18) All’Allegato 3, si propone di:
19) All’Allegato 4 si propone di:
20) All’Allegato 6, si propone di:
21) Si propone di eliminare l’intero Allegato 7.
Roma, 22 gennaio 2009