Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: protezione acque sotterranee, parere su decreto

giovedì 22 gennaio 2009


09/001/CU/C5

 

PARERE RELATIVO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/118/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006, SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO E DAL DETERIORAMENTO

 

Punto 3) Elenco A Conferenza Unificata

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:

 

 

1)      Alle Premesse si propone di

·         sostituire l’inciso “Vista la Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE” con il seguente inciso: “Vista la direttiva 2008/105/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

·         aggiungere dopo il quinto capoverso l’intero seguente inciso: “Visto il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”.

 

2)      All’art. 1, si propone di aggiungere il seguente comma 3) “Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Treno e Bolzano, ferme restando per quest’ultime le disposizioni di cui all’art. 176, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, si applicano le norme dei rispettivi statuti, e delle relative norme di attuazione.

 

3)       All’art. 2, si propone di eliminare, alla lettera m) le  parole “di porosità e”.

 

4)      All’art. 3 si propone di:

·         al comma 2, inserire dopo le parole “valori soglia” le parole “e gli standard di qualità”;

·         sostituire il comma 4 con il seguente: “Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per l’estrazione di acqua  destinata al consumo umano restano valide le disposizioni di cui all’art. 82, comma 3, del decreto legislativo 152/2006”;

·         al comma 5, sostituire la parola “Comunità” con la parola “Unione”;

·         al comma 6, sostituire le parole “Le Autorità di bacino e le Regioni indicano, rispettivamente (…)” con “Le autorità competenti ai sensi del decreto 152/2006 riportano (…)”.

5)      All’art. 4 si propone  di:

  • al comma 2, lettera c) n. 1, eliminare dopo le parole “della valutazione” la parola “rischio”;
  • ·         al comma 2, lettera c) n. 3, sostituire dopo le parole “loro qualità” le parole “per ridurre il” con le parole “o un aumento del”;

    ·         al comma 4, sostituire le parole “Le Autorità di bacino e le Regioni riportano, rispettivamente (…)” con “Le autorità competenti ai sensi del decreto 152/2006 riportano (…)”.

    6)      All’art. 5, si propone di:

    ·         al comma 1, all’inizio del capoverso, sostituire le parole “Le Autorità di Bacino e, per i bacini di rilievo regionale, le Regioni, sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, individuano (…),” con “Le Autorità di Bacino, le Regioni e le Province Autonome sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, individuano, conformemente all’Allegato 6, Parte A, (…)”

    ·         al comma 3, sostituire le parole “Le Autorità di bacino e le Regioni riportano, rispettivamente (…)” conLe autorità competenti ai sensi del decreto 152/2006 riportano (…)” e alla lettera a) eliminare le parole “in conformità a quanto riportato all’Allegato 7, Parte C”;

    ·         al comma 4, all’ultimo periodo, la parola  “riportati” con la parola  “sintetizzati”.

     

    7)      All’articolo 6, si propone di:

    ·         al comma 2, sostituire la parola “Comunità” con la parola “Unione

    ·         al comma 4 sostituire le parole “Le Autorità di bacino e le Regioni riportano, rispettivamente (…)” conLe autorità competenti ai sensi del decreto 152/2006 riportano (…)”, e, dopo le parole “stato quantitativo”  eliminare le parole “secondo le indicazioni di cui all’Allegato 7, Parte C”.

     

    8)      All’art. 7 si propone di:

  • al comma 1 sostituire la frase “Fermi restando i divieti di scarico sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee  e le deroghe previste agli articoli 103 e 104 del decreto n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, in attuazione degli articoli (…)”  con la frase “Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e perseguire gli obiettivi di cui agli articoli (...)”;
  • al comma 1, 1ettera a), dopo le parole “misure necessariesostituire le parole “ad eliminare” con le parole “a prevenire” e dopo le parole “gruppi di inquinanti” sostituire le parole “di cui all’” con le parole “tra quelle dell’”;
  • al comma 2, dopo le parole “elenco indicativo” aggiungere la parola “minimo”;
  • al comma 3  dopo le parole “di cui al comma 1” inserire le parole “gli scarichi e” e dopo le parole “le immissioni” inserire la parola “indirette”;
  •  inserire l’intero comma 6 “Il comma 3 dell’articolo 104 del decreto legislativo 152/2006 è sostituito dal seguente:
  •  “3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e per i giacimenti a terra le Regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.”.

     

    9)      All’art. 8, si propone di:

  • ai commi 2 e 3, sostituire il richiamo alla modifica “dell’Allegato 3” con il richiamo alla modifica “degli Allegati tecnici di cui al presente decreto legislativo”;
  • al comma 3, sostituire le parole “Autorità di bacino e dalle Regioni, rispettivamente (…)” conautorità competenti ai sensi del decreto 152/2006”.
  •  

    10)  All’art. 9 si propone di sostituire la frase “Sono abrogati le lettere i) e hh) (…)” con la frase “È abrogata la lettera i) (…)”.

     

    11)  All’art. 10 si propone di:

  • al comma 1, dopo le parole “22 dicembre 2013” sostituire la frase “sono subordinati almeno al rispetto delle disposizioni degli (…)” con la frase  “tengono conto delle disposizioni di cui agli (…)”; 
  • eliminare l’intero comma 2.
  •  

    12)  Al paragrafo A.1, secondo capoverso, dopo le parole “secondo lo schema” inserire le parole “di massima, di seguito riportato” eliminando la parola “seguente”.

     

    13)  Al paragrafo A.2, quarto capoverso, si propone di sostituire le parole “gli strati geologici” con le parole “le unità stratigrafiche”.

     

    14)  Al paragrafo A.3 , primo capoverso, si propone di aggiungere, alla fine dell’ultimo periodo, le parole “ovvero corrispondere a più acquiferi diversi o loro porzioni”.

     

    15)  Al paragrafo A.4 , si propone di :

     

  • al secondo capoverso, alla lettera a) eliminare i due sottoinsiemi definiti dalle parole: “I limiti geologici al flusso (limiti di permeabilità) - II. confini idraulici (linee di flusso, limiti di potenziale idraulico);
  • sostituire il sotto paragrafo denominato CRITERIO a)
  • “I.  Limiti geologici al flusso: possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici, a meno che la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali non richiedano una maggiore suddivisione.

    II.  Confini idraulici: Per un’ulteriore suddivisione, oppure quando non sia possibile identificare un limite geologico al flusso, si possono  utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso” .

    nel modo seguente: “Possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi in cui la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali richiedano una maggiore suddivisione ovvero non sia possibile identificare un limite geologico, si possono  utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso.”.

     

    16)  Al paragrafo B.2.1., si propone di:

  • inserire alla fine del periodo contenuto nella lettera a) le parole “limitatamente alle sostanze chimiche”;
  • eliminare la lettera b) con conseguente correzione delle lettere seguenti;
  • alla lettera c) sostituire le parole “ubicati in” con le parole “correlati a”;
  • inserire dopo la lettera d), fuori dalla elencazione suddetta, l’intero seguente capoverso “Possono essere identificati altresì come a rischio i corpi idrici sotterranei connessi a corpi idrici superficiali dichiarati come aree sensibili ai sensi dell’art. 91 del decreto n. 152/2006.
  •  

    17)  All’Allegato 2, al paragrafo denominato “Elenco indicativo  delle sostanze pericolose”, si propone di sostituire l’intero periodo “Si riporta di seguito un elenco indicativo minimo di sostanze denominate pericolose e che quindi presentano caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità.” con il seguente “Ai fini dell’attuazione dell’art. 7, comma 2, si riporta di seguito un elenco indicativo minimo di sostanze individuate come pericolose ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/105/CE”.

     

    18)  All’Allegato 3, si propone di:

  • al secondo punto della tabella 1, colonna “Stato Buono”, eliminare il refuso “di cui”;
  • nella “Parte B  - Stato quantitativo” dopo la Tabella 4 e fuori da essa, si propone di inserire il seguente intero periodo “La media annua dell’estrazione a lungo termine di acque sotterranee è da ritenersi tale da non esaurirne le risorse idriche qualora non si delineino diminuzioni significative, ovvero trend negativi significativi, delle medesime risorse.”
  •  

    19)  All’Allegato 4 si propone di:

  • alla fine del paragrafo denominato “Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei” modificare l’ultimo capoverso sostituendo l’intero seguente periodo  “Resta fermo che  i risultati del primo monitoraggio di sorveglianza ed operativo vanno effettuati nel periodo 2008-2009 e i risultati sono utilizzati per la predisposizione del primo piano di gestione da pubblicare entro il 22 dicembre 2009” con il seguente “Resta fermo che  i risultati del monitoraggio effettuato nel periodo 2008 ai sensi del decreto 152/2006 sono utilizzati per la predisposizione del primo piano di gestione da pubblicare entro il 22 dicembre 2009”;
  • al paragrafo denominato “Caratteristiche dei siti per il monitoraggio chimico e per il monitoraggio quantitativo”, al secondo capoverso, dopo le parole “nel sito di monitoraggio”  sostituire le parole “si campionano di solito” con le parole  “vengono campionati”, al quarto capoverso, alla lettera c) della elencazione denominata “Per la selezione dei siti del monitoraggio quantitativo si riportano le seguenti indicazioni”, dopo le parole “essere utilizzate” eliminare la parola “grandi” e dopo la stessa l’elencazione e fuori da essa,  aggiungere  l’intero seguente capoverso: “Ove non vi siano alternative, i dati provenienti da siti che fungono da pozzi di estrazione continua, possono essere ritenuti accettabili solo se vi siano opportune correlazioni tra il livello statico ed il livello dinamico”;
  • al paragrafo 4.1, alla fine del terzo capoverso, dopo le parole “sufficiente a rappresentarli” eliminare la seguente frase “rispettare i requisiti del monitoraggio operativo, di sorveglianza, quantitativo ovvero di quello riferito alle aree protette.”
  • al paragrafo 4.2.1, penultimo capoverso, eliminare la parole “Inoltre” all’inizio del capoverso e dopo le parole “del livello” sostituire “idrico” con la parola “piezometrico” e al sottoparagrafo denominato “Frequenza di monitoraggio” alla Tabella 2, eliminare il refuso alla prima colonna, ultima riga “Parametri addizionale”, sostituendo la parola “addizionale” in “addizionali”.
  •  

    20)  All’Allegato 6, si propone di:

  • alla Parte A – denominata “Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento”, all’inizio del primo capoverso sostituire le parole “Le Autorità di Bacino e, per i bacini di rilievo regionale, le Regioni  (…)” con le parole “Le Autorità di Bacino, le Regioni  e le Province autonome (…)”;
  • alla Parte B - Punti di partenza per l'inversione di tendenza all’inizio del primo capoverso sostituire l’intero seguente periodo “Le Regioni, al fine di invertire le tendenze significative e durature all’aumento in ottemperanza all’articolo 5, tengono conto dei seguenti requisiti:” con il periodo “Al fine di invertire le tendenze significative e durature all'aumento in ottemperanza all'articolo 5, le Autorità di Bacino, le Regioni e le Province autonome determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza, tenendo conto dei seguenti requisiti:”.
  •  

    21)  Si propone di eliminare l’intero Allegato 7.

     

     

     

     

    Roma, 22 gennaio 2009

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