Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sport: sicurezza per sci, emendamento Regioni
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 18 ottobre 2007
EMENDAMENTO ALL’ART. 15 DEL DDL RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 24.12.2003, N. 363, IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO.
Punto 1) Elenco B) o.d.g. Conferenza Stato - Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:
1-quinquies. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le Regioni definiscono singolarmente la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alle dimensioni degli impianti e all’affluenza degli sciatori e la comunicano al Ministero dell’Interno.
b)la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alle dimensione degli impianti e all’affluenza degli sciatori esclusivamente per le Regioni che non adempiono al disposto di cui al precedente comma 1-quinques.
Infine, gli ultimi due commi del comma 1 dell’articolo 15, 1-sexies e 1- septies, pur rimanendo invariati, cambiano di numerazione diventando rispettivamente i commi 1- septies e 1-octies.
Si propongono altresì i seguenti emendamenti necessari per salvaguardare le prerogative di autonomia speciale riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano:
Roma, 18 ottobre 2007