Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: costa Mediterraneo, parere su protocollo gestione integrata
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 18 ottobre 2007
PARERE SUL PROGETTO DI PROTOCOLLO SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLA ZONA COSTIERA NEL MEDITERRANEO (PROTOCOLLO ICZM DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA) CHE VERRÀ APPROVATO A GENNAIO 2008 A MADRID.
Punto 6) Elenco B) o.d.g. Conferenza Unificata
L’attuazione di un sistema di gestione integrata delle zone costiere rappresenta uno strumento essenziale per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree litoranee, che per loro natura, costituiscono sistemi ambientali in delicato equilibrio, sui quali le attività umane si contendono spazi vitali, entrando in conflitto tra loro e con le esigenze di tutela degli ambienti naturali e del paesaggio, con significative conseguenze sociali, economiche ed ecologiche.
Il Progetto di protocollo in esame, prefiggendosi l’obiettivo di raggiungere per l’appunto un approccio integrato e multisettoriale nella strategia di gestione integrate delle zone costiere, attraverso la definizione di un quadro comune di riferimento per l’intera regione Mediterranea, rappresenta una fase fondamentale del processo, in quanto è nella definizione di una strategia del Mediterraneo unitaria, che risiede la garanzia dell'efficacia delle scelte adottate ad ogni livello decisionale, sia nazionale, che territoriale. Un obiettivo strategico, dunque, che le regioni accolgono positivamente, in quanto all’approccio integrato e multisettoriale dovrà conformarsi lo sviluppo delle attività che insistono sulla costa, influenzando positivamente l'insieme dei fattori che dall'entroterra e dal mare premono su questa area.
Occorre, tuttavia, rilevare che le aree costiere risentono anche degli effetti di politiche che riguardano territori diversi, anche distanti dal mare, quali le politiche agricole, le politiche volte ad influenzare l'efficienza economica delle zone montane ovvero il sistema di gestione dei bacini imbriferi.
Ciò detto, le Regioni ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE SULLO SCHEMA DI PROTOCOLLO IN OGGETTO, con l’accoglimento delle seguenti proposte emendative e osservazioni già discusse e condivise in sede tecnica dalle amministrazioni centrali competenti.
- all'articolo 3, comma l), - condividendo la riserva formulata dallo Stato Italiano concernente l'ambito geografico di applicazione del Protocollo – modificare la lett. b) aggiungendo dopo la frase “il limite della parte terrestre della zona costiera, rappresentato dal confine dei competenti soggetti amministrativi costieri le parole “che hanno affaccio diretto al mare e quelli siti in seconda fila, rispetto alla linea di costa, direttamente coinvolti nel sistema costiero”. Si ritiene, infatti, che il limite dell'amministrazione territoriale non sia idoneo per l'individuazione della zona costiera e che questa debba essere definita anche sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dell'area e mediante un approccio di tipo ecosistemico, oltre che in riferimento a considerazioni di carattere sociale ed economico;
- all’art. 7, comma 1, lett. b), dopo le parole “sia per le aree a terra”, aggiungere le parole “per bacini idrografici”, e dopo le parole “sia per le aree a mare”, le parole “per unità fisiografica”.
Occorre, infatti, prevedere anche un coordinamento tra la gestione delle zone costiere e la gestione dei bacini idrografici, laddove i due ambiti siano strettamente interdipendenti;
- all'articolo 8, comma 2, modificare lettera a), come segue: “devono stabilire, a partire dal livello superiore di marea invernale, una fascia di rispetto, che non può essere inferiore a 100 metri e comunque deve comprendere il limite massimo dell’intero sistema morfologico dell’ambiente litorale rappresentato dagli elementi spiaggia, dune costiere e aree umide di retroduna, considerando, inter alia, le aree direttamente e negativamente interessate dai cambiamenti climatici e delle dinamiche evolutive plurisecolari; sono fatte salve le disposizioni nazionali più restrittive nella determinazione della suddetta misura”;
A tal proposito si ritiene, infatti, che l'individuazione del limite di una fascia di rispetto pari a 100 metri possa essere non cautelativo dell' ambiente costiero e che debba essere adottato un approccio geomorfologico ed ecosistemico, che tenga conto anche delle caratteristiche fisiche dell'area, delle pressioni su di essa esistenti, nonché delle naturali dinamiche evolutive.
Inoltre, si rileva che in presenza di ambiti già assoggettati a Concessione Demaniale Marittima per usi turistico ricreativi tale limite è inadeguato nella maggior parte dei casi perché già concesso in uso per attrezzature mobili d'ombreggio ed in altri perché non c'è la profondità di spiaggia disponibile a causa dell' erosione.
- all’art. 9, comma 2, lett. e), aggiungere un nuovo punto iv) del seguente tenore: “di regolamentare l’utilizzo della risorsa acqua nei bacini idrografici e promuovere azioni di tutela dei bacini al fine di mantenere il naturale equilibrio sedimentario costiero o ripristinare lo stesso ove questo sia stato compromesso”.
Occorre, infatti, analogamente a quanto già rappresentato all’art. 7, comma 1, lett. b), prevedere anche un coordinamento tra la gestione delle zone costiere e la gestione dei bacini idrografici laddove i due ambiti siano strettamente interdipendenti;
- all’art. 9, comma 2, modificare la lettera g), come segue: “g) di svolgere le attività marittime, comprendenti il trasporto navale esercitato in ambiti anche non nazionali, in modo da garantire la conservazione degli ecosistemi costieri, impedire e/o ridurre gli effetti derivanti da tali attività, in conformità con le norme, gli standards e le procedure delle pertinenti convenzioni internazionali e, ove queste fossero carenti, sviluppare specifiche linee di intervento”.
E’ necessario, infatti, includere specificatamente tra le attività marittime, che devono essere svolte in modo da garantire la conservazione degli ecosistemi costieri, in conformità con le norme, gli standards e le procedure delle pertinenti convenzioni internazionali, anche l’attività di trasporto navale; ciò in quanto alcune regioni risentono delle conseguenze negative del rilascio di sostanze inquinanti, dovuti al trasporto navale esercitato in ambiti anche non nazionali;
- all’art. 10, comma 2, lett. b), dopo le parole “habitat marini” aggiungere le parole: “e specie autoctone, adottando misure contro le specie invasive ed i loro impatto”, assicurando così una specifica tutela alle specie marine autoctone.
Le Regioni, infine, con riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del progetto di Protocollo in esame, sottolineano l’importanza di un adeguato coinvolgimento degli enti regionali nel processo di definizione della strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere riconoscendo nella concertazione una scelta strategica che valorizza le esperienze e le conoscenze locali.
Roma, 18 ottobre 2007