Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Editoria: parere su testo unico riordino legislazione

giovedì 20 settembre 2007


PARERE IN ORDINE ALLO SCHEMA DI  DDL RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DELL’EDITORIA E DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO SUL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE EDITORIALE

 

P.to 1) Elenco A – O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

Le Regioni, in relazione al parere da rendere in ordine allo schema di disegno di legge in oggetto sottolineano in premessa come la competenza esclusiva in materia di disciplina della distribuzione della stampa quotidiana e periodica sia, a far data dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, posta in capo alle Regioni che, nell’esercizio della loro potestà legislativa, dovranno certamente tenere conto dell’obbligo della parità di trattamento delle diverse testate al fine di garantire il pluralismo informativo.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono pertanto certamente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” che trasversalmente interessa la materia del commercio di competenza residuale delle Regioni. E, di conseguenza, dette disposizioni statali costituiscono limite alla potestà legislativa regionale solo ed in quanto disposizioni funzionali al mantenimento della concorrenza per la tutela dei consumatori e non già quale espressione di una volontà di disciplina e regolamentazione del settore della diffusione della stampa quotidiana e periodica che come tale va ascritta alla competenza esclusiva delle Regioni.

Tutto ciò premesso le Regioni esprimono parere favorevole sullo schema di disegno di legge a condizione che vengano accolti i seguenti emendamenti:

 

all’art. 29, comma 2, prevedere l’intesa con la Conferenza Unificata, in luogo del mero parere;

 

all’art. 12 inserire il seguente comma:

 

“7. Al fine di favorire una maggiore diffusione della stampa, di garantire la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti editoriali è fatto divieto agli operatori economici di stipulare clausole contrattuali o di imporre condizioni di esclusiva territoriale nella distribuzione intermedia di quotidiani e periodici”.

 

 

Roma, 20 settembre 2007