Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Codice ambientale: parere su correzioni e integrazioni
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 20 settembre 2007
PARERE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO 3 APRILE 2006 N. 152 RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE – Parti prima, seconda, terza e quarta
Approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 2007
Punto 14bis) Elenco A Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, esprime parere favorevole sullo schema di "Decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale", approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 2007, condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative oltre a quelle contenute nel documento presentato nella seduta della Conferenza Unificata del 29 marzo 2007 allegato al presente atto:
SULLA PARTE SECONDA
EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 1), COMMA 2 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA PARTE PRIMA E SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 5 - (Definizioni)
1) Comma 1, lettera m), eliminare la parola “sostanziale”
2) Comma 1, lett t), aggiungere nella lettera t), alla 2° riga, dopo la parola “amministrazioni”, quanto segue: “e gli enti pubblici”, in quanto potrebbero essere chiamate, ad es., le Autorità di bacino.
3) Comma 1, lettera q, sostituire come segue: “autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.”
Articolo 6 - (Oggetto della disciplina)
4) Comma 2, lett a), sostituire la parola "VI" con la seguente "IV".
5) Comma 3, lettera c) cancellare da “non elencati” a “presente decreto”
Motivazione: per dare un’interpretazione estensiva al termine”progetti” indicato genericamente nella Direttiva.
6) Comma 9 dopo le parole: “un incremento”, eliminare le parole: “o decremento delle soglie di cui all’allegato IV” e dopo le parole: “trenta per cento”, inserire le parole: “o un decremento delle soglie di cui all’allegato IV”
Motivazione: l’emendamento consente alle Regioni di applicare misure più restrittive a tutela dell’ambiente in aree predeterminate.
7) Comma 9, nel secondo periodo, eliminare “Sempre” e dopo le parole “ai progetti di cui all’allegato IV” aggiungere “qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette,”
Motivazione: Necessario per tener conto dell’atto di indirizzo e coordinamento (vedi art. 10, comma 3, dpr 12.04.96), evitando fraintendimenti: la possibilità di definire criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura non può valere per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in area protetta, in quanto “obbligatoriamente” sottoposti a valutazione.
Articolo 7 ( Le competenze)
8) Comma 2: inserire dopo la dicitura “in sede regionale” la dicitura “,secondo le disposizioni delle leggi regionali,”
9) Comma 4: inserire dopo la dicitura “in sede regionale” la dicitura “,secondo le disposizioni delle leggi regionali,”
10) Comma 7, lettera a) sostituire le parole: “province e comuni”, con le parole: “enti locali territoriali”
11) proposta di comma aggiuntivo (9):
“9. Previe specifiche intese tra il Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare ed una o più Regioni, la competenza in materia di VAS o di VIA relativamente a piani e programmi, la cui approvazione compete ad organi dello Stato, ed a progetti di cui all’allegato II al presente decreto, può essere attribuita alla Regione interessata.”
Articolo 9- (Norme procedurali generali)
12) Comma 1, sostituire le parole "previsti dagli articoli 7 e seguenti", con le parole: "di cui agli articoli da 7 a 10 ".
13) Comma 4 aggiuntivo, in sostituzione dell’art. 22, comma 6 (vedi emendamento n. 38):
“4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia”.
Motivazione: è necessario correlare il principio dell’accesso agli atti con il diritto alla riservatezza, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia, prevedendo la possibilità da parte del proponente di esercitare tale diritto anche con riferimento agli elaborati predisposti per la verifica di assoggettabilità e la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, diversamente da quanto previsto dall’art. 22, comma 6, che prevede tale diritto unicamente con riferimento agli elaborati presentati per la valutazione. (vedi emendamento n. 32 di soppressione dell’art. 22, comma 6).
Articolo 10 - (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)
14) Commi 1 e 2, sostituire le parole: “autorizzazione unica ambientale” al comma 1 e le parole “autorizzazione unica integrata” e “autorizzazione unica ambientale” al comma 2, con le parole: “autorizzazione integrata ambientale”;
Motivazione: allineamento con la denominazione corretta dell’autorizzazione di cui al d.lgs. 59/2005 che è “autorizzazione integrata ambientale”
15) Comma 3, dopo la dicitura “la valutazione dell’autorità competente dovrà essere estesa alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza” la dicitura “oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza”.
Articolo 13 - (Redazione del rapporto ambientale)
16) Comma 5, dopo il punto finale aggiungere:
“La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale devono essere altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato che devono avere l’opportunità di esprimersi.”
Motivazione: Questa modifica è necessaria per un corretto recepimento della Direttiva 2001/42/CE che prevede la fattispecie ed in quanto manca la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato (previsto nelle definizioni).
Articolo 16 - (Decisione)
17) Aggiungere il seguente nuovo comma 2: “2. L’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma elabora una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto e del parere motivato e degli esiti delle consultazioni svolte, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.”
Motivazione: l'emendamento è necessario per un corretto recepimento della Direttiva 2001/42/CE
Non è chiaro quale sia il documento che sancisce l’esito della valutazione. Dall’articolo 14 si evince che tale documento è la dichiarazione di sintesi. Questo documento pertanto acquisisce una grande importanza e quindi non può essere introdotto in modo “implicito” come documentazione da fornire nell’informazione al pubblico sulla decisione.
Articolo 17 - (Informazione sulla decisione)
18) Comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) la dichiarazione di sintesi di cui all’art. 13, comma 2;”
Motivazione dell’emendamento: L’articolo viene decurtato della parte trasferita all’art. 16, comma 2, con l’emendamento n. 28 precedentemente proposto
Articolo 18 (Monitoraggio)
19) Comma 1: eliminare le parole: “avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali” e aggiungere dopo le parole: “le opportune misure correttive”, le parole: “; il monitoraggio è effettuato, anche, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali”;
20) Aggiungere un nuovo comma 1 bis che recita: “1. Bis) Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio.”
Articolo 20 - (Verifica di assoggettabilità)
21) Comma 5, eliminare le parole: “o non costituisca modifica sostanziale”
Motivazione: la sottoposizione a VIA delle modifiche di opere esistenti è già disciplinata:
- dall’art. 6, comma 6, lettera a), con riferimento alla categoria progettuale n. 19 dell’allegato II, per i progetti di competenza dello Stato, e con riferimento alla categoria progettuale lettera ag) dell’allegato III, per i progetti di competenza delle Regioni;
- dall’art. 6, comma 7, lettera b), per i progetti di competenza dello Stato, con riferimento alle categorie progettuali dell’allegato II;
- dall’art. 6, comma 7, lettera c), per i progetti di competenza delle Regioni, con riferimento alla categoria progettuale n. 8, lettera t), dell’allegato IV.
Articolo 21 - (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
22) Comma 2, eliminare le parole: “e, qualora tali elementi non sussistano, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione di progetto definitivo, i necessari atti di consenso,”.
Motivazione: tale adempimento, posto in capo all’autorità competente, sarebbe possibile unicamente a seguito dell’indizione di una conferenza di servizi in cui tutti i soggetti titolari del rilascio di atti autorizzativi comunque denominati si esprimono formalmente in merito (il comma 1, viceversa, prevede la consultazione soltanto dei soggetti competenti in materia ambientale).
23) Comma 2, alla fine eliminare le parole "la suddetta autorità" in quanto evidente refuso.
Articolo 22 - (Studio di impatto ambientale)
24) Comma 2, sostituire la parola "V" con la seguente: "VII".
25) Comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente nuova lettera e): “e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio”.
Motivazione: Affinché l’autorità competente non predisponga il piano di monitoraggio, ma si limiti a valutarlo come avviene per la VAS.
26) Comma 6, eliminare il comma 6, sostituito e generalizzato a tutta la VIA dall’art. 9, comma 4, il cui inserimento è stato proposto con l’emendamento n. 22;
Motivazione: è necessario correlare il principio dell’accesso agli atti con il diritto alla riservatezza, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia, prevedendo la possibilità da parte del proponente di esercitare tale diritto anche con riferimento agli elaborati predisposti per la verifica di assoggettabilità e la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, diversamente da quanto previsto dall’art. 22, comma 6, che prevede tale diritto unicamente con riferimento agli elaborati presentati per la valutazione.
Articolo 23 (Presentazione dell’istanza)
27) Comma 4: Sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. Entro trenta giorni, l’autorità competente verifica la completezza formale della documentazione. Qualora questa risulti incompleta, l’autorità competente indica gli elementi mancanti. In tal caso il procedimento si intende interrotto ed esso può essere riattivato, a seguito della presentazione della documentazione completa, tramite un nuovo deposito ai sensi del comma 3 ed un nuovo avvio della consultazione di cui all'articolo 24."
Articolo 24 (Consultazione)
28) Comma 6, dopo le parole "la consultazione avvenga" inserire la seguente parola "anche".
Motivazione: l'inchiesta pubblica può essere considerata esclusivamente come un forma di consultazione aggiuntiva e non sostitutiva delle altre forme previste.
29) Comma 4: dopo “chiunque” eliminare “abbia interesse”
30) Comma 10, sostituire la dicitura “tutta la documentazione istruttoria predisposta” con:“almeno la sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale”
Motivazione: l'emendamento serve a rendere obbligatoria almeno la pubblicazione della sintesi non tecnica, lasciando libere le singole autorità competenti di provvedere con ulteriori pubblicazioni, in considerazione del fatto che non tutti i siti web possono essere in grado di reggere a carichi di documentazione spesso enormi.
Articolo 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)
31) Comma 3:
- sostituire le parole “l’autorità competente, al fine di acquisirne le determinazioni, trasmette l’istanza, completa di allegati, al Ministero per i beni e le attività culturali ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale” con le seguenti:
“il proponente, affinché l’autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l’istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati”; e , dopo le parole: “comunque denominati in materia ambientale”, inserire le parole: “; per i progetti sottoposti a VIA di competenza dello Stato, il proponente trasmette l’istanza completa di allegati al Ministero per i beni e le attività culturali";
Motivazione: L’emendamento persegue un duplice scopo: da una parte accelerare e rendere più efficaci i tempi del procedimento, evitando una duplice spedizione degli elaborati; dall'altra rendere obbligatorio la trasmissione degli elaborati al Ministero per i beni e le attività culturali solo nel caso in cui esso abbia una competenza aggiuntiva da esprimere, cioè il concerto sul provvedimento di VIA per i progetti di competenza statale, mentre negli altri casi la competenza di tale ministero è coperta dalla parte iniziale dell'emendamento.
Articolo 26 - (Decisione)
32) Comma 2:
- nel primo periodo, dopo la parola “implica” inserire le seguenti:
“; per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale,”;
- dopo “Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni” inserire “vigenti in sede regionale”;
Articolo 28 - (Monitoraggio)
33) Comma 1: Inserire dopo “il monitoraggio assicura,” la parola “anche”
Articolo 29 - (Controlli e sanzioni)
34) Comma 1: sostituire le parole "annullabile per violazione di legge." con la seguente: "nulli."
Motivazione: L'emendamento ha l'obiettivo di assicurare maggiore certezza del diritto e, quindi, un minore numero di atti della pubblica amministrazione ed un minore rischio di contenzioso giudiziario, essendo sempre possibile l'annullabilità di un provvedimento per violazione di legge
35) Comma 2: sostituire la parola “vigila” con le parole “esercita il controllo”
36) Comma 2, ultimo capoverso: sostituire “si avvale” con la dicitura “può avvalersi”
37) Inserire un comma 2 bis come segue: “In sede statale si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Le regioni e le province autonome disciplinano con proprie norme i controlli e le sanzioni.
Articolo 31 (Impatti ambientali interregionali)
38) Comma 1: dopo le parole " Nel caso" inserire le seguenti: "di piani e programmi soggetti a VAS e"
39) Comma 2, dopo le parole " Nel caso" inserire le seguenti: "di piani e programmi soggetti a VAS e"
Articolo 35 - (Norme tecniche, organizzative e integrative)
40) Comma 8, dopo “il sistema di monitoraggio, su base regionale,” inserire “anche con le”
Articolo 36 (Disposizioni transitorie e finali)
41) Comma 1: sostituire “entro sei mesi” con la dicitura “entro dodici mesi” e dopo “in mancanza di norme vigenti” inserire la parola “regionali”
42) Inserire un nuovo comma 2 bis: “2.bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti”. Occorre di conseguenza eliminare dal testo il riferimento alle Province autonome nei seguenti articoli:
a. articolo 17, comma 1;
b. articolo 20, comma 2
c. articolo 27,
d. articolo 35, comma 4
e. articolo 36, commi 1e 2
43) Inserire un comma 3 come segue:
“3. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.”.
Motivazione: generalizzazione della disposizione transitoria di salvaguardia a tutte le procedure di VIA e di VAS.
EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA PARTE PRIMA E SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE
Con riferimento agli allegati allo schema di d.lgs. in oggetto, sostitutivi degli allegati da I a V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, si propongono i seguenti emendamenti:
Allegato II
44) Punto 2), sopprimere il terzo trattino: “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza di concessione pari o superiore a 20 MW”
Motivazione: tenendo conto dei principi di cui all’art. 71 del d.lgs. 112/1998, la competenza in materia di VIA deve essere regionale in quanto le autorizzazioni inerenti tali impianti sono di competenza regionale
45) Punto 10), sopprimere il quarto trattino: “parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o regionali o facenti parte dei siti UNESCO”
Motivazione: tenendo conto dei principi di cui all’art. 71 del d.lgs. 112/1998, la competenza in materia di VIA deve essere regionale in quanto le autorizzazioni inerenti tali impianti sono di competenza regionale
46) Sopprimere il punto n. 12), inerente: “Porti turistici e da diporto classificati d’interesse nazionale ai sensi del DPCM 21 dicembre 1995”
Motivazione: tenendo conto dei principi di cui all’art. 71 del d.lgs. 112/1998, la competenza in materia di VIA deve essere regionale in quanto le autorizzazioni inerenti tali impianti sono di competenza regionale
Allegato III
47) Lettera m) , sostituire le parole: “di cui all’allegato B ed all’allegato C, lettere da R1 a R9” con le parole: “di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1”.
Motivazione: riallineamento alle disposizioni dell’allegato I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. inerenti gli impianti di smaltimento (e recupero) di rifiuti.
Infatti, gli impianti di smaltimento (da leggersi “e recupero” secondo la sentenza della corte) di rifiuti pericolosi considerati dalla categoria Allegato I, n. 9 della direttiva, per i quali è disposta la valutazione obbligatoria senza limiti stabiliti con soglia, sono relativi unicamente a quelli che effettuano smaltimento (e recupero) mediante:
- Incenerimento (D10, D11 e R1)
- Trattamento chimico (di cui all’operazione di smaltimento D9)
- Interramento (D1 e D5)
Inoltre, attualmente, le operazioni di smaltimento di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono già comprese senza soglia nella successiva lettera aa), già inserita in allegato A dell’Atto di indirizzo dallo Stato italiano. Conseguentemente, con l’emendamento si propone di suddividere la previsione attuale in due categorie sottoposte l’una a valutazione, l’altra a verifica (vedi emendamento n. 56 inerente l’aggiunta di una nuova categoria z.a all’allegato IV), limitando l’ambito di sottoposizione a valutazione a quanto espressamente previsto dalla direttiva europea.
48) Lettera n), sostituire le parole: “di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9”, con le parole: “di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1”.
Motivazione: riallineamento alle disposizioni dell’allegato I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. inerenti gli impianti di smaltimento (e recupero) di rifiuti .
Infatti, gli impianti di smaltimento (da leggersi “e recupero” secondo la sentenza della corte) di rifiuti non pericolosi considerati dalla categoria Allegato I, n. 10 della direttiva, per i quali è disposta la valutazione obbligatoria con limite di soglia, sono relativi unicamente a quelli che effettuano smaltimento (e recupero) mediante:
- Incenerimento (D10, D11 e R1)
- Trattamento chimico (di cui all’operazione di smaltimento D9)
Conseguentemente, si propone di suddividere la previsione attuale in due categorie sottoposte l’una a valutazione, l’altra a verifica (vedi emendamento n. 56 inerente l’aggiunta di una nuova categoria z.b all’allegato IV), limitando l’ambito di sottoposizione a valutazione a quanto espressamente previsto dalla direttiva .
Allegato IV
49) Punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, lettera c), dopo le parole “acqua calda” aggiungere le parole: “, che occupano una superficie superiore a 500 m², esclusi gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);”.
Motivazione: estensione della deroga prevista dal decreto 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”, fuori dalle aree naturali protette, agli impianti fotovoltaici non integrati che occupano una superficie inferiore o uguale a 500 m² (gli impianti fotovoltaici integrati, totalmente o parzialmente, sono già esclusi senza alcuna soglia limite), nelle aree naturali protette, agli impianti fotovoltaici non integrati che occupano una superficie inferiore o uguale a 250 m² e, attraverso l’esclusione esplicitamente richiamata nella categoria progettuale, a tutti gli impianti integrati (totalmente o parzialmente).
50) Punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, lettera e), dopo le parole “del vento” aggiungere le parole: “, esclusi, indipendentemente dalla localizzazione, gli impianti con potenza installata inferiore o uguale a 20 kW;”
Motivazione: esclusione degli impianti minori che rientrano nelle previsioni dell’art. 52 del d.lgs. 504/1995 (impianti la cui energia prodotta non è sottoposta ad imposta).
51) Punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera m), aggiungere la nuova lettera n) seguente: “n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.”.
Motivazione: allineamento delle competenze VIA e IPPC in materia di impianti di gassificazione e liquefazione del carbone (categoria progettuale presente in allegato I al d.lgs. 59/2005 e assente in allegato II direttiva VIA )
52) Punto 7. Progetti di infrastrutture, dopo la lettera z), inserire le seguenti nuove lettere z.a) e z.b):
“z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Motivazione: riallineamento alle disposizioni dell’allegato I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. inerenti gli impianti di smaltimento (e recupero) di rifiuti. L’emendamento è correlato agli emendamenti inerenti le lettere m ed n dell’allegato III (emend. n. 51 e n. 52) alle cui motivazioni si rimanda per la spiegazione di dettaglio.
ALLEGATO VI
53) lettera i) aggiungere alla fine del punto la seguente dicitura: “definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.”
Motivazione dell’emendamento: L’efficacia del monitoraggio risiede anche nel fatto che questo si basa sull’esplicitazione della presenza di uno specifico documento di riferimento che definisce le modalità di attuazione del monitoraggio stesso e le cadenze dei controlli.
ALLEGATO VII
54) Dopo il punto 5 aggiungere il seguente punto 5. bis.: “5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio”
Motivazione: Affinché l’autorità competente non predisponga il piano di monitoraggio, ma si limiti a valutarlo come avviene per la VAS.
EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 4 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA PARTE PRIMA E SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE
55) Comma 1: eliminare
56)
SULLA PARTE TERZA E QUARTA
EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 2 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA PARTE PRIMA E SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE
1 – Abrogare l’art. 2, comma 13:
“All’art. 147, comma 2, lettera b) e all’art. 150, comma 1, dopo le parole “unitarietà della gestione” inserire” fatti salvi i provvedimenti regionali, che ne prevedono l’unicità”.
2- Sostituire l'articolo 2, comma 14 con il seguente:
"14. L'articolo 148, comma 5 è abrogato."
3 - Sostituire l'articolo 2, comma 15 con il seguente:
"15. L'articolo 161 è sostituito dal seguente:
Art. 161
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio nazionale di quanto previsto dagli articoli 147, 148, 149 e 150, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, di seguito definito Comitato.
2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponili a legislazione vigente.
5. Il Comitato definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
4 – Integrare l’articolo 2, comma 18, correttivo dell’art 181 comma 3, dopo la parola “recupero” aggiungere le parole “che si realizza quanto non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti contenuti possono essere usati come materie prime secondarie”.
5 – Integrare l’art. 2 comma 18 dello schema in esame, inserendo un nuovo comma 3 bis: “La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti, da individuarsi con decreto interministeriale, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri ….., d’intesa con la Conferenza Unificata, che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie fin dall’origine, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene.”.
Conseguentemente, all’art. 265 (norme transitorie) del d.lgs 152 del 2006, integrare il testo con il seguente nuovo comma:
“Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’ art. 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 5bis, inserito dall’art. 1, comma 18 del presente decreto, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.”.
6 – Abrogare l’art. 2, comma 20, lettera cc), eliminare il secondo periodo "La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
7 - Abrogare all’articolo 2, comma 20, lettera p), dello schema correttivo in esame, relativo alla definizione di sottoprodotto l’ultimo periodo “Con decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministero dello sviluppo economico, sono definite per alcune categorie di sottoprodotti le modalità di uso che ne garantiscono la tracciabilità e la certezza dell’impiego”.
8 – Sostituire all’art. 2 comma 23 che sostituisce l’art 186 al comma 1 punto e) con il seguente “sia accertato che provengano da siti non contaminati e non sottoposti ad interventi di bonifica”
9 – Integrare all’articolo 2, comma 23, dello schema in esame, aggiungendo al comma 2 dell’articolo 186, dopo le parole “relativo procedimento.” l’intero inciso: “In caso di varianti non sostanziali a progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Ambientale Integrata che non richiedono una nuova procedura, l’Autorità competente è individuata nella autorità che approva la variante stessa”
10 - Al comma 43 bis dello schema di decreto sostituire l’ultima frase “riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto" con "quelli contenuti nel manuale APAT “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”".
11 - Al comma 43 ter dello schema di decreto:
1. Al comma 1 dell’articolo 252 bis dopo le parole: “Trento e Bolzano,” inserire le parole: ”sulla base di criteri precedentemente definiti con la stesse modalità,”
2. Al comma 1 dell’articolo 252 bis eliminare le parole:“Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate”
3. Al comma 5 dell’articolo 252 bis: modificare il comma come segue:
“I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di una conferenza di servizi, aventi ad oggetto l'intervento di bonifica l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi sono è indetta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n . 241 e ad essa partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1 . L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi. Alla conferenza dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma .”
4. Al comma 8 dell’articolo 252 bis: sostituire il comma con il seguente:
“gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque e gli interventi relativi sono stabiliti secondo i criteri tecnici previsti dal titolo V della parte quarta del presente decreto.”
12 - All. Art. 2 2, comma 45 modificativo dell’ art. 265 del D.Lgs 152/2006 inserire il seguente comma 5 “Le disposizioni del Titolo V della Parte IV del presente decreto si applicano anche alle procedure di bonifica già avviate e che non abbiano ancora raggiunto l’approvazione del progetto definitivo di bonifica.”
Si segnala inoltre che:
- all’articolo 2, comma 20, lettera f) dello schema correttivo riguardante la raccolta differenziata si segnala che non è opportuno inserire il criterio tecnico riguardante i contenitori da utilizzare per la raccolta differenziata, in quanto troppo vincolante.
- all’articolo 2, comma 20, lettera dd) dello correttivo schema in esame, la definizione di “spazzamento delle strade come attività di pulizia delle strade” non è corretta si suggerisce di sostituirla con la seguente “attività di pulizia delle strade”.
Si raccomanda, comunque, sulla parte seconda la valutazione sulle seguenti proposte avanzate in sede tecnica e non accolte:
Articolo 5 - (Definizioni)
1) Comma 1, lettera c), eliminare “di piani o programmi o”
Motivazione: La definizione deve valere solo per i progetti.
2) Comma 1, lett. n), inserire tra “possono avere” e “sull’ambiente”: “effetti o impatti significativi”
3) Comma 1, lett o), sostituire il testo della lettera o) con quanto segue: “o) provvedimento di verifica: atto che conclude la verifica di assoggettabilità”
Articolo 6 - (Oggetto della disciplina)
4) Comma 1 e Comma 3 sostituire “impatti” con “effetti”.
5) Comma 2, dopo “programmi” aggiungere: “e rispettive modifiche”.
6) Comma 3, eliminare autorità competente e modificare come segue: “qualora secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 12, si valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente.”
Articolo 7 ( Le competenze)
7) aggiungere comma 3 bis “Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome sono sottoposte a VIA regionale i progetti di cui all’allegato II la cui approvazione finale compete alle Regioni o alle province autonome”
8) aggiungere comma 5 bis. “Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, con competenza esclusiva in materia di beni culturali ed ambientali, il provvedimento statale di VIA è espresso di concerto con le medesime”
Articolo 9- (Norme procedurali generali)
9) Comma 2, sostituire le parole: “L’autorità competente, ove ritenuto utile, indice” con le parole: “Nell’ambito del processo di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti è
indetta, ove ritenuto utile” e sostituire le parole “una o più conferenze” con le parole “una conferenza”.
Motivazione: La modifica è necessaria se si vuole tenere l’impostazione del testo delle Regioni che consente anche all’autorità procedente di indire una conferenza di pianificazione-valutazione.
Articolo 12 - (Verifica di assoggettabilità)
10) Comma 2, Sostituire “L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente” con il testo seguente “L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente”
11) Comma 4, sostituire con il seguente:
“L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, tenuto conto dei contributi pervenuti, conclude con la decisione di sottoporre a Valutazione il piano o programma ovvero di escluderlo dalla medesima.”
Articolo 20 - (Verifica di assoggettabilità)
12) Comma 2, inserire dopo le parole: “Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma per i progetti di rispettiva competenza”, le parole: “o su un quotidiano diffuso nell’ambito interessato dal progetto”;
Articolo 23 (Presentazione dell’istanza)
13) Comma 4 Abolire il comma 4;
Articolo 24 (Consultazione)
14) Comma 9 eliminare l’ultimo periodo “Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”
Motivazione: l'obbligo di comunicazione del pubblico deriva direttamente dalla Direttiva 337/85/CEE e successive modifiche e non può essere escluso a causa dei limiti delle risorse finanziarie.
Articolo 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)
15) Comma 2 sostituire “sessanta giorni” con “centoventi giorni", computando le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute,”
Motivazione: E' utile e necessario che le Regioni siano a conoscenza delle osservazioni presentate e delle eventuali integrazioni inviate dal proponente al fine di rendere un parere fondato e completo.
16) Comma 3:
- sostituire “sessanta giorni” con “centoventi giorni, computando le eventuali sospensioni,”;
Motivazione: E' utile che i soggetti competenti in materia ambientale siano a conoscenza delle osservazioni presentate e delle eventuali integrazioni inviate dal proponente al fine di rendere un parere fondato e completo
- sopprimere le parole: “Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.”.
Motivazione: La modifica ha la stessa finalità indicata alla lettera a).
Articolo 26 - (Decisione)
17) Comma 3: nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni”.
Motivazione: Il termine di 60 giorni può risultare troppo penalizzante per i proponenti (in relazione a integrazioni di particolare complessità o necessitanti di tempi più lunghi per la loro predisposizione).
18) Comma 5 eliminare quanto segue “Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti”
19) Comma 6 – Eliminare il comma 6.
20) Comma 7: Sostituire il comma 7 con il seguente: “Il provvedimento di VIA ha efficacia per la durata in esso prevista e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni dalla sua emanazione . Su richiesta motivata del proponente, l’autorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il suddetto termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il procedimento di VIA deve essere rinnovato.”
Motivazione: Si tratta di una riformulazione che tenta di tenere conto che esistono numerosi progetti che hanno necessariamente tempi di realizzazione superiori ai 5 anni.
Articolo 29 - (Controlli e sanzioni)
21) Eliminare i commi 3, 4 e 5
Articolo 30 ( Deposito cauzionale)
22) Eliminare l’articolo 30.
Motivazione: Appare di difficile applicazione e determina un notevole appesantimento e sovrapposizione con cauzioni già previste e che hanno incontrato in questi anni difficoltà di applicazione. Appare una procedura che a fronte di un notevole dispendio economico non offre sufficienti garanzie e richiede una idonea struttura dedicata alla la gestione di questa problematica. Non risulta in questi anni che progetti o interventi sottoposti a fideiussione non abbiano avuto effetti negativi ambientali. Inoltre molte attività dispiegano i loro effetti in un arco di tempo molto prolungato cosicché risulta difficile definire i termini temporali della durata della fideiussione.
Articolo 35 - (Norme tecniche, organizzative e integrative)
23) Comma 1, sostituire le parole: “previo parere della”, con le parole: “previa intesa da conseguire nella”;
Motivazione: la maggioranza dei progetti e degli strumenti di programmazione e pianificazione sottoposti a valutazione ambientale sono di competenza delle Regioni, conseguentemente è imprescindibile una collaborazione sostanziale tra Stato e Regioni nella stesura dei regolamenti inerenti norme tecniche in materia.
Roma, 20 Settembre 2007