Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - CODICE COMUNITARIO CONCERNENTE I MEDICINALI PER USO UMANO
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 1 agosto 2007
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2006, N. 219 RECANTE: “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE (E SUCCESSIVE DIRETTIVE DI MODIFICA) RELATIVA AD UN CODICE COMUNITARIO CONCERNENTE I MEDICINALI PER USO UMANO, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2003/94/CE”
Punto 2) Elenco B – Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto, salvo l’accoglimento in sede politica dei seguenti emendamenti ritenuti accoglibili in sede tecnica:
- sostituire il comma 12 con il seguente: “12. All’articolo 88, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonché le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 o dall’articolo 89.”;
- sostituire il comma 14 con il seguente: “14. Dopo l’articolo 98 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 98 bis
Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali
1. Il Ministero della salute può autorizzare, previo parere favorevole della Regione interessata, sperimentazioni sulle modalità di fornitura di medicinali in deroga alle disposizioni del presente titolo, stabilendo comunque condizioni e limiti da rispettare ai fini della tutela della salute pubblica. Il parere favorevole della Regioni si intende comunque acquisito trascorsi trenta giorni dalla richiesta del Ministero della salute.”
- al comma 15, sub 1 ter, inserire dopo le parole “E’ fatto divieto” le seguenti “al produttore e”;
- al comma 19, sub 1 bis, inserire dopo le parole “magazzino annesso” le seguenti “, funzionale”;
- inserire il seguente comma 27 bis: “All’articolo 147, comma 3, dopo le parole “o confermata” aggiungere le parole “ovvero è stata sospesa o revocata,”;
- al comma 29, sostituire il punto sub a) con il seguente: “a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Sono abrogati l’art. 3, comma 9, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112 e l’articolo 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.”.
Roma, 1 agosto 2007