Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - SCHEMA DI INTESA PER UNA STRATEGIA CONDIVISA E INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MONTAGNE ITALIANE

giovedì 12 luglio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 12 luglio 2007


SCHEMA DI INTESA PER UNA STRATEGIA CONDIVISA E INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MONTAGNE ITALIANE

 

 

 

 

 

fra

 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Le REGIONI e Province Autonome di Trento e Bolzano

 

UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

 

 

 

 

 

avente per oggetto

 

 

un programma integrato per lo sviluppo locale delle montagne italiane.

 

 

 

PREMESSO

 

 

·        che la legge 23 dicembre 1996 n. 662 all'articolo 2, commi 203, 204, 205, 206, 207, 209 e 214, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, prevede la possibilità di attuare un diffuso sistema di programmazione negoziata;

 

·        che la deliberazione C.I.P.E. del 21 marzo 1997 ha ridefinito l’assetto della programmazione negoziata nel senso di una semplificazione delle procedure al fine di favorire la più estesa applicazione degli istituti negoziali ‑ anche attraverso i processi di concertazione tra le forze sociali ‑ in vista di una crescita delle aree interessate, basata su politiche di sviluppo della competitività e dell'occupazione coerenti con le prospettive di sviluppo ecosostenibile;

 

·        che l’articolo 44 della Costituzione della Repubblica italiana dispone che la legge provveda alla valorizzazione delle zone montane;

 

·        che l’Intesa interistituzionale tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali del 20 giugno 2002, prevede accordi tra Governo, Regioni e Autonomie locali, incluse le Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

·        che l'obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo socio-economico deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo, Regioni, Province autonome ed autonomie locali al fine di consentire che le politiche di intervento di tali soggetti siano orientate verso una efficace realizzazione di interventi che costituiscano un sistema unitario.

 

 

·        che il sistema montano, con le sue specificità culturali, sociali, economiche e ambientali, costituisce una risorsa di preminente interesse nazionale per la cui salvaguardia, mantenimento e potenziamento sono tenuti a concorrere i soggetti attuatori di specifiche politiche per la montagna: Stato, Regioni, Istituzioni locali e altri soggetti pubblici e privati;

 

·        che le Comunità montane e le altre istituzioni locali costituiscono un sistema di governance della montagna volto a rimuovere gli ostacoli che impediscono il conseguimento di adeguati livelli di sviluppo sociale, civile ed economico;

 

·        che la Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali, costituisce un momento di coordinamento idoneo a coinvolgere nella proposta programmatica e nell’attuazione degli interventi gli Enti Parco interessati perché indirizzino le proprie risorse finanziarie;

 

·        che le zone di montagna necessitano di strategie specifiche per sostenere e promuovere le basi strutturali dello sviluppo durevole;

 

·        che l’attivazione di processi di crescita locale, così come raccomandato dalla Carta Europea della Montagna, richiede l’attivazione, oltre che degli strumenti di programmazione negoziata, di tutta la gamma di sistemi di perequazione e di aiuti, anche di natura fiscale;

 

·        che l’articolo III-220 del Trattato, che istituisce la Costituzione per l’Europa, indica all’Unione Europea di prestare un’attenzione particolare alle Regioni di montagna al fine di promuovere il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

 

·        che, come risulta dalla Terza relazione sulla coesione economica e sociale e dalle proposte di regolamento dei Fondi strutturali 2007-2013, la Commissione Europea ha riservato una particolare attenzione ad alcune aree svantaggiate, tra le quali le zone di montagna, prevedendo che lo stanziamento delle risorse a favore dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" tenga conto di tali realtà, attraverso la determinazione di criteri regionali e la maggiorazione dell'aliquota massima di finanziamento comunitario;

 

·        che in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione tali flussi finanziari dovranno essere ricondotti agli interventi di promozione dello sviluppo economico e di coesione secondo quanto previsto dal terzo e dal quinto comma del medesimo articolo;

 

·        che il capitolo 13 “Gestione degli ecosistemi fragili: sviluppo sostenibile delle zone montane” di Agenda XXI evidenzia il valore delle risorse della montagna: acqua, energia, biodiversità etc. riconoscendo agli ecosistemi montani un ruolo fondamentale per l’ecosistema planetario;

 

·        che i servizi pubblici, di interesse generale e locale, devono essere gestiti in condizioni di efficienza ed efficacia e in modalità flessibile, per il pieno godimento dei diritti fondamentali da parte dei cittadini e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

 

·        che il rilancio della strategia di Lisbona è di particolare rilevanza per conseguire obiettivi quali il sostegno delle risorse umane attraverso:

-         la qualificazione crescente della forza lavoro;

-         l’investimento pubblico e privato a favore dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell’integrazione tra ricerca e sistema imprenditoriale in una logica di sostenibilità sociale ed ambientale;

-         la competitività territoriale, costruita tramite la rimozione degli ostacoli di natura burocratica, e la creazione di condizioni di mercato favorevoli all’insediamento di nuove imprese;

-         l’eliminazione del divario digitale delle zone montane;

 

·        che il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, che descrive la strategia unitaria per la politica regionale decisa da Stato e Regioni e P.P. A.A., assume i seguenti quattro macro obiettivi, articolati in dieci priorità tematiche, come riferimento per la scelta delle linee di intervento più aderenti ed efficaci per orientare e qualificare l’azione della pubblica Amministrazione:

-         sviluppare i circuiti della conoscenza;

-         accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori;

-         potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza;

-         internazionalizzare e modernizzare l’economia, la società e le amministrazioni.

 

 

 

CONSIDERATO

 

 

che il territorio montano rappresenta un patrimonio di primaria importanza in una prospettiva globale, con profili antropici, culturali, ambientali ed economici tali da presentarsi come laboratorio dove sperimentare:

 

·        forme di sviluppo sostenibile, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle aree protette, delle biodiversità, delle risorse naturalistiche e ambientali, dell’assetto idrogeologico, del patrimonio delle professionalità del territorio, con particolare attenzione al recupero e alla promozione delle attività tipiche della montagna, anche attraverso un marchio comune che costituisca elemento distintivo delle attività e dei prodotti del sistema montagna italiana.

·        il mantenimento e la rivalutazione dell’identità culturale e delle tradizioni locali, anche al fine dell’incremento dell’attrattività turistica del territorio montano;

·        il rafforzamento in forma innovativa, associata e sostenibile dei servizi essenziali per la collettività e per le imprese, con lo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani, con particolare riguardo alla prestazione dei servizi socio-sanitari, scolastici e di prossimità;

·        l’incremento dell’accessibilità dei territori montani attraverso il miglioramento, anche dal punto di vista del loro impatto ambientale, delle infrastrutture di trasporto;

·        l’aumento della diffusione delle tecnologie innovative finalizzate alla prestazione di servizi più accessibili e di migliore qualità;

·        la microgenerazione distribuita valorizzando le fonti rinnovabili, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti in forme innovative;

·        forme di cooperazione transfrontaliera, come richiamato anche dalla Convenzione sulla protezione delle Alpi;

 

 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

E

 

Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

 

E

 

(UNCEM) Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

 

 

 

 

 

STIPULANO LA SEGUENTE INTESA PER UNA STRATEGIA CONDIVISA E INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE DELLE MONTAGNE ITALIANE

 

Art. 1

Recepimento delle premesse

 

 

Le premesse formano parte integrante del presente atto. La presente Intesa è definita ed attuata nel rispetto del principio di sussidiarietà, delle prerogative e delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali nonché delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

 

 

 

Articolo 2

Finalità e strumenti

 

 

1.            La presente Intesa è finalizzata a realizzare una strategia complessiva di difesa, conservazione e valorizzazione della natura, di sviluppo ecosostenibile e adeguamento infrastrutturale del sistema delle zone di montagna, ispirata ai principi e agli obiettivi della Carta Europea della Montagna e del Trattato che adotta la Costituzione per l’Europa, con particolare riferimento allo sviluppo del turismo, fondato sulla valorizzazione dei beni culturali, archeologici e ambientali e alla tutela del paesaggio e con il rilancio dell’artigianato locale, delle attività agrituristiche e agro silvo pastorali tradizionali.

 

2.            In particolare, la presente Intesa dà priorità al recupero e alla valorizzazione dell’ambiente attraverso le linee di intervento che saranno individuate nel DUPIMONT (Documento Unico di Programmazione Interregionale per la Montagna);

 

3.            Il Documento Unico di Programmazione Interregionale per la Montagna  (DUPIMONT) è redatto sulla base dei diversi programmi ,predisposti dalle Regioni e Province autonome in sinergia con Comuni, Comunità montane e Parchi. Il Documento, in conformità al principio di sussidiarietà, integra la programmazione regionale e locale ed è definito nel rispetto delle norme e dei piani regionali, delle province autonome e di quelli delle autonomie locali.

 

 

 

Art. 3

Obiettivi di sviluppo

 

 

1.            Per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, la presente Intesa individua – tra gli altri - i seguenti assi strategici, con particolare attenzione a privilegiarne la dimensione di rete, intraregionale, interregionale ed internazionale:

 

·              Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell’ambiente naturale ed antropico;

·              Miglioramento della qualità e quantità dei servizi al cittadino;

·              Promozione e sostegno dello sviluppo economico;

·              Sviluppo e ottimizzazione della produzione, gestione e distribuzione dell’energia;

·              Promozione e sviluppo di nuove tecnologie e reti immateriali.

 

 

 

Art. 4

Impegni dei soggetti promotori e attuatori

 

 

1.            I soggetti firmatari e attuatori della presente Intesa  si impegnano a condividerne le finalità  che saranno oggetto di specifico programma integrato delle Regioni e delle Provincie autonome e ad attuare tutte le azioni per il raggiungimento degli obiettivi dell’Intesa stessa anche attraverso  gli obiettivi e le priorità del Quadro Strategico Nazionale, e segnatamente:

 

·              a fare della coesione un mezzo per ridurre gli squilibri tra i livelli di sviluppo e per promuovere la parità e la tutela ambientale e ad adottare la compatibilità e la coerenza come requisito per individuare le misure di sviluppo più idonee per il territorio al fine di valutare la corrispondenza tra le misure ed i provvedimenti posti in essere;

 

·              a fare della valorizzazione delle risorse naturali e culturali uno strumento per costruire, intorno alla tutela, conservazione e valorizzazione più forti o nuovi sistemi di attività economiche;

 

·              a fare della programmazione un processo per individuare gli obiettivi, le aree, i beneficiari finali e l’autorità di gestione ed un mezzo per curare il coordinamento dei fondi strutturali tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari nazionali, regionali, locali e privati.

 

2.            In particolare:

 

·              il Governo si impegna ad individuare risorse aggiuntive pluriennali, specificatamente destinate all’attuazione della presente Intesa, a partire dalla legge finanziaria 2008;

 

·              le Regioni, le Province autonome e gli altri enti attuatori si impegnano alla realizzazione del programma con risorse proprie, attivando finanziamenti nazionali, comunitari e privati e assicurando la coerenza dei progetti con i documenti di programmazione comunitari 2007-2013;

 

 

 

Art. 5

Comitato di coordinamento

 

 

1.            E’ istituito un Comitato paritetico nazionale di coordinamento per l’attuazione e la verifica della presente  Intesa, composto da:

 

·              un rappresentante della Presidenza del Consiglio con funzioni di presidente e un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Sviluppo Economico, Economia e Finanze, Politiche agricole, Infrastrutture, Trasporti, Università e ricerca scientifica;

·              7 rappresentanti delle Regioni e Province autonome firmatarie della presente Intesa ;

·              3 rappresentanti dell’UNCEM;

·              1 rappresentante della Federazione Italiana dei Parchi e delle riserve naturali.

 

Al Comitato possono essere invitati a partecipare altri ministeri e soggetti a seconda degli argomenti da trattare.

 

 

Art. 6

Compiti del comitato di coordinamento

 

Il Comitato di coordinamento ha compiti di indirizzo teso a:

 

  • promuovere e migliorare lo sviluppo economico attraverso la promozione dell’imprenditorialità, del turismo e della cultura;
  • rafforzare il raccordo e collegamento tra le zone urbane e la montagna attraverso la riduzione dell’isolamento ed un migliore accesso alle reti materiali ed immateriali;
  • sviluppare l’utilizzo congiunto di infrastrutture in particolare nei settori della salute, cultura, turismo ed istruzione;
  • creare e sviluppare la cooperazione trasnazionale, trasfrontaliera ed interregionale;
  • promuovere la creazione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale dotato di capacità di agire, sulla base delle valutazioni effettuate a cura della cabina di regia.
  •  

     

     

    Art. 7

    Cabina di Regia

     

     

    1.            Ai fini dell’esecuzione della presente Intesa le Regioni e le Province autonome e, l’UNCEM costituiscono una cabina di regia di cinque componenti, di cui 4 in rappresentanza delle Regioni e Province autonome e 1 in rappresentanza dell’UNCEM.

     

    2.            La cabina di regia, successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa, valuterà e predisporrà gli atti per la presentazione di particolari linee di intervento, a valere sui finanziamenti nazionali, regionali e locali.

     

    3.            La cabina di regia ha i seguenti compiti:

     

    a)   rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

    b)   promuovere e sostenere il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’Intesa, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla loro esecuzione;

    c)   promuovere, di concerto con i responsabili degli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi concordati tra i soggetti sottoscrittori dell’Intesa;

    d)   garantire il monitoraggio semestrale sullo stato d’attuazione dell’Intesa, trasmettendo ai soggetti firmatari e al Comitato di coordinamento gli esiti per ciascun intervento;

    e)   presentare al Comitato di coordinamento una relazione semestrale di attuazione dell’Intesa evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolti;

    f)        segnalare al Comitato di coordinamento eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell’attuazione della presente Intesa ed avanzare proposte di soluzione del problema;

    g)      promuovere e sostenere, in accordo con i sottoscrittori dell’Intesa, attività di animazione economica per favorire una programmazione integrata negli obiettivi e nelle fonti finanziarie e nei soggetti pubblici e privati;

    h)      promuovere l’integrazione interregionale ed europea per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e l’integrazione con altri programmi di intervento sia nazionali che comunitari;

    i)        individuare le azioni che possano essere oggetto di iniziative di cooperazione europea e nazionale;

    j)        verificare e promuovere le modalità attraverso cui poter utilizzare, ai fini dell’Intesa, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), previsto dal Regolamento CE n. 1082/2006.

     

    4.            La Cabina di regia procederà all’elaborazione del DUPIMONT entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Intesa.

     

     

     

    Art. 8

    Procedure

     

     

    1.            Nel rispetto dei principi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli atti d’esecuzione della presente intesa possono, ove le parti concordino, derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della legislazione regionale e delle provincie autonome e della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale.

     

    2.            Determinazioni congiunte, adottate dai soggetti pubblici interessati, territorialmente e per competenze istituzionali in materia urbanistica, possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici.

     

    3.            I soggetti sottoscrittori si impegnano in particolare:

     

    ·              a dare attuazione all’art. 1 comma 1 bis della legge 11 febbraio 2005, n. 15;

     

    ·              a rispettare i termini concordati per ciascun intervento;

     

    ·              ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

     

    ·              ad utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa previsti dalla normativa vigente, anche in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, ove previsto dalle norme regionali e delle provincie autonome;

     

    ·              a procedere, periodicamente, alla verifica della presente Intesa e, se necessario, a proporne gli eventuali aggiornamenti al Comitato di coordinamento;

     

    ·              ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel DUPIMONT per la realizzazione degli interventi programmati;

     

    ·              a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione della presente Intesa.

     

    4.            Si impegnano, inoltre, a perseguire forme di cooperazione e di progetti unitari con le aree montane d’Europa, in una visione di sviluppo economico europeo integrato.

     

    5.            Si impegnano a realizzare tutte le forme di integrazione finanziaria non solo pubblica, ma anche privata.

     

     

     

    Art. 9

    Monitoraggio e verifica

     

     

    1.            Sulla base della relazione resa dalla cabina di regia, il Comitato di coordinamento procederà alla verifica semestrale dell’attuazione del DUPIMONT.

     

    2.            Ove necessario, il Comitato di coordinamento, su indicazione della cabina di regia, può prevedere integrazioni ed eventuali riprogrammazioni con priorità nell’area interessata o eventualmente in altre aree.

     

     

    Art. 10

     

    Procedimenti di conciliazione o di definizione dei conflitti tra i soggetti coinvolti nell’attuazione dell’ intesa

     

    1.            La cabina di regia, responsabile dell’attuazione della presente Intesa , interviene a dirimere eventuali controversie in ordine all’esecuzione di obbligazioni assunte nella realizzazione degli interventi.

     

    2.            Nel caso di mancata composizione, la controversia è definita utilizzando, per quanto compatibili, le tecniche di ADR (Alternative Dispute Resolution) previste dal titolo VI del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 in tema di procedimento di conciliazione.

     

    3.            Gli eventuali conflitti insorti tra i soggetti attuatori della presente Intesa e le imprese che realizzano  gli interventi vanno composti in base alle disposizioni specificamente previste nei relativi contratti di appalto, o se unitariamente concordato, attraverso le procedure di cui al punto 2.

     

     

     

    Art. 11

    Disposizioni generali

     

     

    1.            La presente Intesa è vincolante per i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell’Intesa stessa sono successivi.

     

    2.            La durata dell’Intesa coincide con il periodo di Programmazione 2007/2013  , è prorogabile e può essere modificato o integrato, per concorde volontà dei partecipanti, attraverso atto integrativo sottoscritto dai soggetti promotori. Alla scadenza dell’Intesa  la cabina di regia è incaricata delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

     

    3.            Possono aderire alla presente Intesa, successivamente alla stipula dello stessa e previo consenso unanime dei partecipanti, altri soggetti la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi dell’Intesa.