Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Demanio idrico: OdG su gestione
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 27 giugno 2007
ORDINE DEL GIORNO
GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
Premesso
- che la gestione dei beni del demanio idrico è parte fondamentale delle politiche di messa in sicurezza dei territori e di prevenzione delle calamità naturali;
- che l’elevata antropizzazione dei territori, mutamenti climatici, l’estremizzazione degli eventi metereologici, richiedono politiche sempre più mirate alla sicurezza e alla preservazione dei beni e delle persone;
- che tali politiche richiedono continuità ed organicità tra strategie di lungo e breve periodo;
- che l’articolo 86 del decreto legislativo 112/1998 ha demandato alle Regioni e agli Enti locali competenti per territorio la gestione dei beni del demanio idrico, disponendo che i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico siano introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino;
Richiamato il testo dell’accordo repertorio n. 583/CU del 20 giugno 2002, sancito in quanto, in sede di verifica dell’attuazione dell’articolo 86 del ricordato decreto legislativo n. 112 del 1998, erano già emersi problemi connessi alla piena e corretta attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 86;
Considerato che il monitoraggio sull’attuazione del federalismo amministrativo è stato affidato ad un Commissario Straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, tuttavia, da oltre due anni non ha effettuato alcuna verifica sui problemi che pertanto rimangono ancora “aperti”, nonostante la richiesta di alcune Regioni
CHIEDE
l’apertura di un tavolo politico stato regioni che dia soluzione alle seguenti questioni ancora aperte:
A) Liquidazione degli importi dovuti alle Regioni per i canoni da concessioni sul demanio idrico accertati e riscossi dalla Stato.
1) Il trasferimento si è bloccato all’anno 2003 con il trasferimento a favore delle Regioni di circa l’83% delle somme ancora introitate dallo Stato, per quanto riguarda i canoni sulle concessioni d’uso del demanio;
2) Attesa la necessità di completare il trasferimento del saldo sui primi tre anni della riforma (2001, 2002 e 2003) è necessaria una verifica su eventuali ulteriori versamenti effettuati dai diversi Concessionari a favore dello Stato, anziché a favore delle regioni;
3) Parimenti dovrebbero essere trasferiti alle diverse Regioni eventuali introiti dello Stato derivanti dalle quote di aumenti dei canoni.
B) Trasferimenti alle Regioni, da parte delle Agenzie del Demanio e del ministero del’Ambiente, degli archivi concernenti i titolari di concessioni e gli utilizzatori del bene – a qualsiasi titolo – per la riscossione dei canoni dovuti.
1) Le attività di trasferimento degli archivi non si sono ancora concluse, salvo che gli archivi dell’ex ministero dei LL.PP. E’ stato parzialmente completato il trasferimento degli archivi del demanio, mancano gli archivi dei B.I.M. e dei Comuni rivieraschi che si trovano presso il Ministero dell’Ambiente.
C) Pieno e concreto conferimento delle funzioni alle Regioni ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 112/1998.
1) Contrariamente agli impegni assunti con l’Accordo Stato-Regioni repertorio n. 583/CU del 20.06.2002, lo Stato ha ad oggi adottato attraverso i propri uffici diversi provvedimenti in materia (Leggi 448/2001, 289/2002, 290/2003, 350/2003, 266/2005 e diversi decreti ministeriali) vero è che la sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 2004, in materia di canoni e sovracanoni per le derivazioni d’acqua, ha ritenuto “tuttora spettante al legislatore nazionale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti” con ciò inficiando il parere reso alle regioni dal Ministero dell’economia e delle Finanze (prot. 26359 del 25.11.2001), ma tutto ciò ha determinato una assenza di gestione del settore causato dalla sovrapposizione di provvedimenti nazionali e regionali, che richiede l’adozione di misure legislative in grado di restituire coerenza alle normative in vigore.
2) Contrariamente alle disposizioni del decreto legislativo 112/1998, con i commi dal 483 al 492, articolo 1 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) è stato modificato il decreto legislativo 16.03.1999, n. 79 prorogando per ulteriori 10 anni le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, a fronte di un esborso “una tantum” per quattro anni pari a 50 milioni di euro a favore dello Stato e di 10 milioni di euro a favore dei “Comuni interessati” (poi individuati come “Comuni rivieraschi”) ed a fronte di non meglio definiti “congrui interventi di ammodernamento degli impianti finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto”
D) Trasferimento di risorse umane e finanziarie
1. La tabella B allegata al DPCM 13.11.2000, di attuazione del d.lgs. 112/98, prevede il trasferimento di 104 unità di personale, ma ad oggi si registrano pochissimi trasferimenti
2. L’articolo 4, comma 38 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha disposto il trasferimento da parte delle Regioni alle Province montane dei canoni per l’uso dell’acqua pubblica (coinvolte 6 Regioni); le risorse trasferite, oltre 20 mln di euro, dovevano essere “compensate” con 2 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Ad oggi sono state trasferite solo le somme relative agli anni 2004 e 2005. L’articolo 1, comma 700 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha inoltre abrogato la norma introdotta con la legge finanziaria 2004.
Roma, 27 giugno 2007