Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - REGIONI SU PROFESSIONI TURISTICHE
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 14 giugno 2007
ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI
PROFESSIONI TURISTICHE
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Visto che la Legge n. 40/2007 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 7/2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), all’articolo 10, comma 4, recita: “…omissis…I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica”;
Considerato che il contenuto di tale disposizione potrebbe sovrapporsi alle disposizioni della Direttiva Europea 2005/36/CE (Riconoscimento delle qualifiche professionali), articolo 5, che dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il mese di ottobre 2007;
Visto che la Direttiva Europea 2005/36/CE (Riconoscimento delle qualifiche professionali), all’articolo 5 recita: “Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante”;
Considerato che, sulla scorta dell’articolo 10, comma 4 della Legge n. 40/2007 si potrebbe configurare un regime più favorevole delle guide turistiche provenienti dagli Stati membri dell’Unione Europea in rapporto alle guide turistiche italiane,
CHIEDE
un provvedimento normativo dello Stato che chiarisca il rapporto tra le due norme citate. Tale provvedimento dovrebbe stabilire che la guida turistica proveniente da uno Stato membro dell’Unione Europea possa svolgere attività occasionale e temporanea alle condizioni di cui alla suddetta Direttiva. Se intende svolgere l’attività in modo permanente, si adegua alle vigenti normative regionali, analogamente a quanto accade per le guide turistiche italiane.
Roma, 14 giugno 2007