Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Professioni intellettuali: parere su delega Governo

giovedì 10 maggio 2007


 

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE

“DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROFESSIONI INTELLETTUALI”

(contiene allegato)

 

Punto 1) Elenco A - O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

Premessa:

           

Con nota Prot. N. 207/07/1.4.4 del 18 gennaio 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di professioni intellettuali” alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome ai fini dell’acquisizione del parere della Conferenza Stato Regioni.

Le professioni rappresentano uno dei settori più importanti, vitali e qualificati della realtà produttiva italiana e le Regioni ritengono una priorità operare per la sua qualificazione e per il suo sviluppo. Tale impegno costituisce una delle maggiori sfide che il nostro paese ha di fronte in un orizzonte di competizione che è sempre più quello della globalizzazione, oltre che nel mercato del lavoro, anche nel mercato dei servizi professionali.

 

Le Regioni e le Province Autonome pongono quindi al tema delle Professioni una particolare attenzione, come peraltro già evidenziato nel documento di proposta programmatica “Strategie per  la valorizzazione della risorsa professionale nelle arti, mestieri e professioni” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 15 febbraio 2007. In questo senso, il disegno di legge di delega sulle professioni intellettuali assume una rilevanza strategica, soprattutto nella prospettiva di un giusto disegno delle competenze in materia, come sancito nell’art. 117 della Costituzione. Gli emendamenti formulati dalle Regioni, pertanto, anche alla luce della competenza esercitata nella materia dell’istruzione e della formazione professionale e nella volontà di svolgere un ruolo di interlocuzione attivo con le amministrazioni centrali nella materia a legislazione concorrente delle professioni, si pongono come proposte tese a rappresentare adeguatamente il ruolo regionale. In questo senso, detti emendamenti sono stati formulati in sede di coordinamento tecnico e condivisi politicamente in sede di IX Commissione il 26 aprile scorso. Per le considerazioni riportate in allegato 1 (cfr. Elementi di rilievo), essi sono, pertanto, ritenuti irrinunciabili ai fini dell’espressione di un parere favorevole sul testo del disegno di legge in oggetto.

 

Istruttoria:

 

Con tali premesse, a seguito del confronto in sede tecnica del 24 aprile scorso con i rappresentanti dei Ministeri interessati presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, è stato possibile addivenire alla condivisione di alcuni emendamenti, come precisato dal Ministero della Giustizia con nota Prot.n.87/07 del 2 maggio 2007 (cfr. allegato 2). Gli emendamenti delle Regioni che risultano accolti in sede tecnica sono:

 

Ø      Nell’articolo 1, comma 1, dopo le parole “nel rispetto delle competenze delle regioni” è aggiunta la seguente locuzione: “di cui all’art. 117, comma terzo, della Costituzione”.

Ø      Nell’art. 3, comma 1, lettera a) le parole “di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni” sono sostituite dalle seguenti: “promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni, anche territoriali,”.

 

Ø      Nell’art. 4, comma 1, lettera b), dopo le parole “singole professioni” aggiungere la locuzione “e della necessità di assicurare il raccordo con le singole regioni e province autonome”.

 

Ø      Nell’art. 8, comma 1 lettera e), fatta salva l’integrazione di cui alle ulteriori richieste che condizionano il presente parere favorevole, sostituire le parole “rilasciare attestati di competenza riguardanti” con la parola “attestare” e le parole “e le relative specializzazioni” con quelle “, le relative specializzazioni e l’accettazione delle clausole di cui alla lettera d)”.

 

Rispetto ad altre proposte di emendamento presentate dalle Regioni e Province Autonome, i Ministeri competenti non hanno accolto invece le necessarie modifiche.

 

A tal proposito, con la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Pubblica Istruzione del 27 aprile 2007, sono state espresse valutazioni interpretative dell’art.117 del Titolo V della Costituzione che si palesano chiaramente lesive della competenza esclusiva delle Regioni e Province autonome in materia di istruzione e formazione professionale, con l’assunto di sottrarvi le qualifiche professionali di livello superiore, affermando che “i percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) previsti dall’articolo 69 della legge n.144/1999 non farebbero parte dei percorsi di istruzione e formazione professionale attribuiti alla competenza regionale, ma apparterrebbero ad un diverso sistema formativo, di competenza statale, finalizzato a far conseguire i certificati di specializzazione tecnica di livello post secondario.”

 

 

Proposta di parere

 

Alla luce di quanto sopra e delle determinazioni assunte nella riunione della IX Commissione del 26 aprile scorso, si ribadiscono le ulteriori necessarie modifiche al disegno di legge:

 

1.      previsione dell’intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (intesa “debole”) per la stesura dei decreti attuativi della delega;

2.      previsione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, per la definizione dei criteri e modalità per l’iscrizione nel registro nazionale di cui all’articolo 8;

3.      individuazione di modalità di partecipazione delle Regioni al processo di individuazione delle nuove professioni intellettuali per attività che incidano su materie di competenza legislativa delle Regioni, anche mediante la stipula di eventuali accordi ai sensi del d. lgs. n. 281 del 1997;

4.      previsione del requisito della presenza di una referenza regionale delle associazioni che abbiano sede in singole Regioni;

5.      previsione del raccordo con i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, in vista del riconoscimento delle qualifiche tecniche superiori, secondo le tendente in atto in ambito comunitario.

 

 

 

Da tali premesse, deriva l’espressione di un parere favorevole al disegno di legge in esame, condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti, ritenuti irrinunciabili dalle Regioni e Province autonome:

 

Ø      Nel comma 2 dell’articolo 1 le parole “la Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle parole “previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella Conferenza Stato-Regioni”.

 

Ø      Nell’articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: <<5. L’individuazione di nuove professioni intellettuali che riguardino attività incidenti su materie di competenza legislativa regionale, è attuata assicurando la partecipazione delle Regioni e Province autonome al relativo procedimento, anche mediante accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Resta salvo quanto previsto dalla legge 1 febbraio 2006, n. 43.>>

 

Ø      Il comma 3 dell’articolo 6 concernente l’I.F.T.S. va confrontato con il successivo articolo 6 bis.

 

Ø      Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

“articolo 6 bis

(Raccordo con la normativa dell’istruzione e formazione professionale)

 

  1. Qualora siano istituite professioni intellettuali per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di istruzione e formazione professionale, nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, i decreti legislativi prevedono il raccordo con la normativa dell’istruzione e formazione professionale, previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella Conferenza Stato-Regioni, e sono adottati su proposta del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)      operare il raccordo fra i titoli di istruzione e formazione professionale e l’ammissione all’esercizio delle specifiche professioni regolamentate;

b)     prevedere la possibilità che il tirocinio professionale venga svolto anche nell’ambito del percorso formativo necessario per il conseguimento di ciascun titolo di istruzione e formazione professionale.”

 

Ø      All’art. 8 lett. c), dopo il termine “prevedere”, sono aggiunte le seguenti  “previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 nella Conferenza Stato-Regioni sui relativi criteri e modalità,”.

 

Ø      Nell'art. 8  lett. d) dopo le parole "…le stesse siano" sono aggiunte le parole "dotate di una referenza regionale nelle regioni in cui hanno sede e siano"

 

Ø      Nell’art. 8 lett. e), nel testo come sopra emendato, dopo la parola “attestare”, va aggiunta l’espressione “ferma restando la competenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di istruzione e formazione professionale”.

 

 

Roma, 10 maggio 2007

allegato_a_doc_professioni_intellettuali.doc