Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - DELITTI CONTRO LA PERSONA NELL’AMBITO DELLA FAMIGLIA
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 29 marzo 2007
DDL RECANTE MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE, NONCHÉ REPRESSIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA NELL’AMBITO DELLA FAMIGLIA, PER L’ORIENTAMENTO SESSUALE, L’IDENTITÀ DI GENERE ED OGNI ALTRA CAUSA DI DISCRIMINAZIONE
Punto 4) Elenco A – Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle province autonome nella riunione del 29 marzo 2007 ha formulato le seguenti osservazioni in merito al disegno di legge in esame che tengono conto degli esiti istruttori delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza Unificata nei giorni 15 febbraio u.s. e 19 marzo u.s..
In merito all’Art.3 “Principi e strumenti nel sistema sanitario”, si segnala l’importanza che i programmi di sensibilizzazione e di formazione siano rivolti anche agli operatori socio-assistenziali e non soltanto al personale sanitario.
In merito all’Art. 5 “Statistiche sulla violenza”,si concorda sull’importanza di progettare e realizzare un sistema di monitoraggio del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti, che possa costituire una base di confronto a livello centrale, regionale e locale con riferimento alle diverse politiche di prevenzione e contrasto adottate.
Data la delicatezza del tema trattato, in ogni caso, appare opportuno prevedere, come già sperimentato per altri settori di rilevazione, un flusso informativo dai servizi territoriali alle Regioni, in quanto questa soluzione appare maggiormente rispondente alle competenze assegnate ai diversi livelli istituzionali di governo del territorio dalla normativa vigente e consentirebbe, inoltre, una prima verifica dei dati da parte dell’Istituzione (la Regione) più vicina ai servizi preposti alla rilevazione.
Le Regioni hanno evidenziato, inoltre, che il DDL, per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9, non sembra rispettare il ruolo assegnato alle Regioni, come stabilito dal vigente articolo 117 della Costituzione.
L’art. 7, che prevede la creazione di un registro nazionale dei centri antiviolenza, è lesivo delle competenze regionali, in quanto stabilisce l’iscrizione a tale registro, in base a criteri stabiliti dallo Stato, di centri la cui attività rientra nella competenza esclusiva delle Regioni. La creazione di tale registro, inoltre, risulta essere di dubbia utilità, in quanto la non corrispondenza tra criteri statali e regionali comporterebbe la conseguente incompletezza del registro statale.
L’art. 8, che integra un’anticipazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS), all’interno di un settore, sia pure importante, del ben più ampio ambito delle “politiche sociali”, comporta una parcellizzazione dei livelli, che vengono fissati in momenti diversi e senza la dovuta ottica d’insieme. Si evidenzia altresì che la qualificazione di un servizio come connesso a un livello essenziale lo rende diritto esigibile da parte del cittadino con la necessità di assicurarne anche il finanziamento.
Si contesta, inoltre, la elencazione delle lettere a), b), c), d) e), f) e g). Le definizioni in esse contenute non costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, piuttosto risultano configurarsi come modalità operative o processi organizzativi.
L’art. 9, che prevede l’equiparazione delle Amministrazioni regionali ai Centri antiviolenza ai fini della presentazione di progetti finanziati a livello statale, oltre a non riconoscere, come si è già anticipato in premessa, il ruolo istituzionale delle Regioni, prevede il finanziamento di attività non necessariamente coordinate con altre azioni realizzate sul territorio regionale, che si iscrivono nell’ambito delle competenze esclusive delle Regioni per quanto riguarda la programmazione degli interventi e la rilevazione dei bisogni.
Si fa, infine, riferimento a quanto richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 febbraio u.s., ai Ministri Ferrero, Bindi, Melandri, Pollastrini, e Lanzillotta.. In quella occasione la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, auspicava la ripresa di un dialogo stabile con il Governo per affrontare i problemi delle politiche sociali sotto tre profili: il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, la definizione organica delle risorse e degli indirizzi di programmazione ed un’intesa immediata per il 2007 per una prima individuazione di Piani e finanziamenti finalizzata ai livelli uniformi.
Sulla scorta di quanto già evidenziato la Conferenza delle Regioni e delle province autonome esprime parere negativo salvo l’accoglimento delle seguenti proposte emendative.
- sopprimere l’articolo 7 e l’articolo 9
- sostituire l’articolo 8 con il seguente:
Art 8
(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime del reato)
1. Le prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609 octies, del codice penale, sono stabilite, insieme con le connesse risorse finanziarie, dalla legge di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, nonché dai provvedimenti normativi emanati in attuazione del secondo comma, lettera m), art. 117 della Costituzione, d’intesa con la Conferenza Unificata.
Roma, 29 marzo 2007