Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sanità: trasporto animali, parere su D. Lgs. infrazioni regolamento 1/2005
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 15 marzo 2007
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
PARERE DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME IN MERITO AL DECRETO LEGISLATIVO PER IL SANZIONAMENTO DELLE INFRAZIONI AL REGOLAMENTO 1/2005, COME RIFORMULATE IN SEDE TECNICA E RITENUTE ACCOGLIBILI DAI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI INTERESSATE
Punto 2) Elenco A - Odg. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative, già formulate nella sede tecnica del 20 febbraio 2007.
Articolo 1
comma 3
comma 4
Articolo 2
comma 1
Articolo 3
comma 2
Articolo 5
comma 2, lettera c)
comma 2, lettera d
Articolo 7
comma 2, lettera a
comma 4, lettera d
comma 4 aggiungere lettera e)
comma 7
Articolo 8
- Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due o più violazioni nel periodo di tre anni di cui all’articolo 5, articolo 7, comma 2, lettere d), g), h), l), m), articolo 7, comma 4, lettere a) e b), è disposta la sospensione del certificato di omologazione per un periodo da uno a quattro mesi.
- Il trasportatore che commette nel periodo di tre anni cinque violazioni previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 del presente decreto è soggetto alla revoca dell’autorizzazione al trasporto. In tal caso, il trasportatore non può conseguire altra autorizzazione prima di sei mesi.
- In caso di accertamento delle violazioni di cui all’art. 7, comma 6 è sempre disposta la sospensione dell’autorizzazione del trasportatore per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto a revoca della stessa.
- attuale art. 8, comma 14
- attuale art. 8, comma 16
Articolo 8 bis
Violazioni commesse da trasportatori di altri Stati membri
Inserire in questo articolo le seguenti disposizioni del testo approvato dal Consiglio dei Ministri:
- Se le violazioni indicate nel presente decreto sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute può adottare, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell’art. 24 del regolamento, un provvedimento di interdizione ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale per un periodo da 1 a 4 mesi.
- attuale art. 8, comma 13, sostituendo comma 12 con comma precedente.
Articolo 9
comma 3
comma 4
Articolo 10
comma 1
Articolo 11
comma 1
comma 2
comma 3
Articolo 13
comma 2
comma 3
Allegato I
Aggiungere per gli operatori indicati: n. di telefono e mail
PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SU CUI I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE HANNO FATTO RISERVA DI VERIFICA POLITICA
Art. 12
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle amministrazioni dello Stato quando accertate dall’UVAC, ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.
Roma, 15 marzo 2007