Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Riforme: SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA P) DELLA COSTITUZIONE, PER L’ISTITUZIONE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E PER L’ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 118, COMMI PRIMO E SECONDO DELLA COSTITUZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER L’ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N.3
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 7 marzo 2007
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
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Conferenza Unificata
8 marzo 2007
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA P) DELLA COSTITUZIONE, PER L’ISTITUZIONE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E PER L’ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 118, COMMI PRIMO E SECONDO DELLA COSTITUZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER L’ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N.3”
All’art. 1, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera “e) riordino e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione diretta, indiretta e strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di ciascun livello di governo, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni,anche per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione.
All’art. 2 , comma 3, let. i) , sostituire l’intera lettera con la seguente: “indicare i principi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell’unificazione per livelli dimensionali ottimali attraverso l’eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle Unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani”.
All’art.2, comma 4, lettera a), numero 1 aggiungere alla fine la seguente frase: “garantendo un equilibrio dei poteri fra assemblea e organi esecutivi”.
All’articolo 2, comma 4, lett.a), numero 2), dopo le parole “abitanti” aggiungere le parole “salva diversa previsione statutaria”.
All’articolo 2, comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera: “ c bis) revisione della normativa vigente sui limiti di mandato per sindaci e presidenti di province”.
All’art. 2, comma 4, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente lettera: “prevedere una funzione apicale che garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l’amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell’azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione”.
All’art. 5, comma 2, sostituire la let. e) con la seguente “e) previsione che alla Capitale sia conferito un potere regolamentare in deroga a disposizioni di normazione primaria statale e regionale, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, nel rispetto, comunque, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento e dei principi fondamentali delle leggi statali, nonché dei principi fondamentali delle leggi regionali nelle materie di competenza legislativa esclusiva regionale, per materie tassative ovvero per ipotesi connotate da necessità ed urgenza, o da straordinaria peculiarità connesse alla posizione di Capitale della Repubblica”.
All’art. 6, comma 3, sostituire l’intero comma con il seguente: “ La legge regionale disciplina tenuto conto dei principi di cui all’art.2, comma 3, let. i), altresì le forme e le modalità di associazionismo comunale; nonché l’eventuale esercizio in forma associata di alcune funzioni provinciali, previo accordo con le Province qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell’esercizio delle funzioni”.
All’art.7, comma 2, sostituire il termine parere con “intesa”.
Si ritiene opportuno lo spostamento del comma 5 dell’articolo 2 all’articolo 8 dello schema del presente provvedimento con una minima riformulazione:
“Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”
Roma 8 marzo 2007