Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Rischi rumore e amianto
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 26 gennaio 2006
Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2003/10/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e 2003/18/CE di modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all’amianto durante il lavoro
Punto 12) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l’accoglimento dei seguenti emendamenti:
AMIANTO:
Art. 59 bis, comma 1.
Dopo le parole “il rischio di esposizione” inserire “per i lavoratori”; dopo le parole “ad amianto, quali manutenzione”, inserire “incapsulamento, confinamento,”.
Art. 59 quaterdecies, comma 3.
Dopo le parole “Possono essere addetti alla” inserire ”manutenzione, incapsulamento, confinamento, rimozione, dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti”.
Art. 59 quinquies, comma 2.
Dopo le parole “superato nell’aria dell’ambiente di lavoro”, inserire “non si applicano gli articoli 59 - quindecies e 59 - sexdecies, comma 2,”.
Art. 59 quinquies, comma 2 bis.
inserire il seguente comma 2.bis:
”Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio stabilisce, previa consultazione delle parti sociali ed in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al comma 2.”.
Art. 59 sexies, comma 1.
Dopo le parole “Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 59 – bis” inserire “e 59 quinquies comma 2,”.
Art. 59 octies, comma 3, punto c)
Alla fine del comma inserire le parole “e adeguati dispositivi di protezione individuale”.
Art. 59 octies, comma 3, punto g)
Sopprimere le parole “l’equipaggiamento protettivo” e sostituire con “i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in locali a tale scopo destinati e controllati e puliti dopo ogni utilizzazione”;
sopprimere l’ultimo periodo e sostituire con “siano prese misure per riparare o sostituire i dispositivi di protezione individuale difettosi prima di ogni utilizzazione, come richiamato dal Titolo IV “Uso dei dispositivi di protezione individuale”.
Art. 59 duodecies, comma 4, punto c)
Alla fine del comma inserire: ”in matrice friabile e dell’amianto in matrice compatta in ambiente confinato secondo le modalità tecniche previste dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994”;
Art. 59 duodecies, comma 5.
Sopprimere il comma e sostituire con il seguente:
“Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, per una valutazione preventiva, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se l’organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro 30 giorni dall’invio della documentazione di cui al comma 2, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni del presente Decreto.”.
Art. 59 quindecies, comma 2, punto b)
Sostituire le parole “almeno una volta ogni tre anni” con le parole: “almeno una volta all’anno”.
Art. 4, comma 1, punto b)
Dopo le parole: “11, primo periodo;” aggiungere le seguenti: “59 - quinquies, comma 1 e 4”
Art. 4, comma 1, punto c).
Sostituire le parole “commi da 1 a 4” con le parole “commi da 1 a 5”.
RUMORE:
Art. 49 septies comma 2
Sopprimere e sostituire con il seguente: “Nel caso in cui il superamento dei valori limite di esposizione non possa essere evitato con le misure di cui all’art. 49 sexies, il datore di lavora verifica che l’effettiva attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuali dell’udito tenuto conto delle reali modalità di impiego da parte dei lavoratori sia sufficiente a rispettare, tenuto conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi individuali dell’udito, i valori limite di esposizione”.
Art. 4 Sanzioni:
al comma 2, lettera a), dopo le parole “49 sexties” sopprimere “comma 2”;
al comma 2, lettera a) dopo le parole “49 septies” sopprimere “comma 1”.
Roma, 26 gennaio 2006
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