Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Intesa sulla definizione per l'anno 2006 di criteri e modalità concessive della somma di 1000 mln euro art.1 comma 278 legge 266/05

martedì 28 marzo 2006


Ministero della Salute

DI CONCERTO CON

 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

 

VISTO l’articolo 1, comma 278 della legge 23 dicembre 2005, n.266, il quale prevede, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274 del medesimo articolo , che:

- il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006;

-l'incremento è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

-tali criteri e modalità prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo;

 

VISTO  l’articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l’altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

 

RITENUTO  che per definire i criteri con i quali procedere alla ripartizione tra le Regioni si debbano escludere quelle a statuto speciale che per legge finanziano la spesa sanitaria senza alcun concorso dello Stato;

 

 

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che in tal senso si è espressa nella seduta del…..;

 

D E C R E T A

 

Articolo 1

 

1.      L’importo di 1000 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 278 , ultimo periodo della legge 23 dicembre 2005, n. 266  è utilizzato, per l’anno 2006, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Articolo 2

 

1.      L’accesso alle risorse di cui all’articolo 1 è riservato alle Regioni che, nel periodo 2001-2004, abbiano fatto registrare un disavanzo medio annuo pari o superiore al 5 per cento del finanziamento spettante alla regione in base alle risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti.

 

2.      Le Regioni interessate debbono produrre ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione alle risorse di cui all’articolo 1 e di sottoscrizione  a tal fine di specifico accordo diretto al conseguimento di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo. La richiesta deve essere corredata da un documento contenente:

a)      una valutazione analitica delle cause strutturali del disavanzo registrato nel periodo considerato;

b)      la formulazione di proposte per la  correzione delle diseconomie strutturali;

c)      la riformulazione, ove necessario, del programma regionale di edilizia sanitaria , in attuazione dell’articolo 20 della legge n.67/1988;

d)      elementi per il coordinamento con gli eventuali accordi che la medesima Regione abbia già stipulato o intenda stipulare in applicazione dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero in applicazione dell’articolo 1, comma 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

3.      Sulla base delle richieste pervenute ai sensi del comma 2 si provvede:

 

a)      entro 15 giorni dal termine di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, al riparto fra le regioni delle  risorse di cui all’articolo 1;

b)      entro 60 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui alla lettera a), alla sottoscrizione degli specifici accordi.

 

Articolo 3

 

1.      In presenza di eventuali disponibilità residue le somme sono riassegnate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni interessate che abbiamo richiesto l’ammissione al riparto e abbiano sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 .

 

2.       All’erogazione delle risorse, conseguente alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 2, comma 3, provvede con proprio decreto il Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito della stipula degli accordi  di cui all’articolo 2, comma 2 secondo le seguenti modalità:

a)    30 per cento all’atto della  sottoscrizione dell’accordo;

b)   un ulteriore 30% a condizione che siano stati rispettati gli obiettivi intermedi contenuti nell’accordo e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti;

c)    il saldo a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi finali contenuti nell’accordo e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti.

3.      La verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere b) e c) costituisce condizione per la sospensione dell’erogazione delle somme e per il recupero di quanto già versato.

 

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

 

Roma,

 

 

 

          Il Ministro dell’economia                                  Il Ministro della salute

                 e delle finanze