Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - sanità: semplificazione autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie

giovedì 9 febbraio 2006


  CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  

 

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 13 OTTOBRE 2004 PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED IDONEITA’ SANITARIE

(IN ALLEGATO LA VERSIONE STAMPABILE IN PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 9 febbraio 2006

 


Proposta di semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie

 

INDICE

 

      Metodologia adottata dal gruppo

      di lavoro…………………………………………………………………………pag. 4

      Schede relative a procedure per le quali si propone

      la semplificazione:

  1. Certificato di sana e robusta costituzione………………………………………pag. 8
  2. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego………….pag. 10
  3. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro

personale di servizio nelle scuole ……………………………………………….pag. 12

  1. Certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario   ...................................pag.14
  2. Certificato per vendita dei generi di monopolio………………………………..pag. 15
  3. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti non

a rischio……………………………………………………………………………pag. 16

  1. Certificato per abilitazione alla conduzione di generatori

di vapore (caldaie)………………………………………………………………..pag. 18

  1. Certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici………………………………pag. 20
  2. Certificato per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica…………………….pag. 22
  3. Scheda sanitaria per colonie e centri estivi……………………………………..pag. 23
  4. Certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche…………..pag. 28
  5. Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti

professionali o corsi di formazione professionale………………………………pag. 30

  1. Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri……………………………….pag. 31

14.  Certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione…………..pag. 32

15.  Certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino………………………pag. 33

  1. Certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita…………………pag. 34
  2. Certificato per maestro di sci……………………………………………………pag. 36
  3. Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace……pag. 37
  4. Certificato di idoneità per i lavoratori extra-comunitari dello spettacolo……pag. 38
  5. Certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto

della retribuzione…………………………………………………………………pag. 39

 

  1. Abolizione degli obblighi in materia di medicina scolastica

21.1.        Obbligo della presenza del Medico scolastico………………………….pag. 41

21.2.        Obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica…………………pag. 41

21.3.        Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque

giorni di assenza………………………………………………………….pag. 41

21.4.        Obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni

degli ambienti scolastici…………………………………………………pag. 42

 

  1. Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale

“Parrucchieri, barbieri ed estetisti”……………………………………………pag. 43

  1. Abolizione dell’obbligo dell’RX torace per silicosi e asbestosi.

Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi………..pag. 44

 

  1. Procedure in ambito veterinario

                Isolamento di animali per il controllo dell’infezione rabbica…………pag. 45

                Sospensione, in via temporanea e sperimentale, della visita

    veterinaria prima del carico, con relativa attestazione

    sanitaria, dei suini domestici, da allevamento e da macello,

    da trasportare fuori comune…………………………………………….pag. 45

 

  1. Polizia mortuaria (Regolamento 26 marzo 1980, n. 327)

                 Trattamenti antiputrefattivi……….……………………………………pag. 48

                 Certificazione dello stato delle condizioni igieniche

dei carri funebri e dell’autorimessa per i carri funebri………………pag. 50

                 Certificato di trasporto da Comune a Comune……………………….pag. 52

                 Assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione………….pag. 53

                 Rilascio dei pareri per la costruzione di edicole funerarie e di

            sepolcri privati…………………………………………………………..pag. 55

                 Disposizioni in materia di cremazione. Obbligo di verifica

            della firma del sanitario certificatore………………………………….pag. 57

                 Delega ai medici di medicina generale della visita e certificato

            necroscopico……………………………………………………………..pag. 59

25.8     Certificato di conformità del feretro...………………………………....pag. 60

 

Metodologia adottata dal gruppo di lavoro

 

Premessa

La presenza all’interno della normativa statale di norme e regolamenti stratificatesi nel tempo, da cui derivano procedure, come certificazioni o autorizzazioni, prive di documentata efficacia, genera un uso non ottimale delle risorse, una perdita di credibilità del sistema di prevenzione, oltre a una mancanza di impatto sui problemi di salute.

A questo proposito le Linee Guida per la Prevenzione Sanitaria e per lo Svolgimento delle Attività del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, emanate dalla Conferenza Stato Regioni il 25 luglio 2002, rilevano che “…i Dipartimenti di Prevenzione continuano ad organizzarsi intorno a pratiche la cui efficacia ed appropriatezza non sempre sono provate o possono non essere attuali…”.

Negli scorsi anni, alcune Amministrazioni Regionali hanno provveduto, con proprie leggi, ad abolire ovvero semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie. Nei confronti di tali iniziative, il Governo ha sollevato di fronte alla Corte Costituzionale un dubbio di costituzionalità. La Corte, con sentenza n. 162 del 2004, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Di conseguenza, il Ministro della salute, con proprio decreto del 13/10/2004, ha costituito, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria,  un gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, della durata di sei mesi, con il compito di:

§         predisporre un elenco delle autorizzazioni sanitarie, idoneità sanitarie e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale;

§         valutare le prove di efficacia ai fini della salute della popolazione esistenti per ciascuna delle suddette procedure e classificarle in categorie: procedure certamente utili, procedure certamente non utili, procedure la cui utilità è incerta;

§         formulare proposte di modifica dell’attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali pratiche inutili.

 


Sanità Pubblica basata sulle prove di efficacia

La comunità scientifica internazionale, dall’inizio degli anni ’90, è impegnata nella ridefinizione delle basi teoriche delle pratiche sanitarie. Tali basi, tradizionalmente desunte partendo dai meccanismi fisio-patologici e da modelli sperimentali in vitro e su sistemi animali, dovrebbero essere affiancate da prove empiriche che ne dimostrino l’efficacia sull’uomo, prove il cui modello paradigmatico è rappresentato dalla sperimentazione clinica controllata. L’esigenza di dimostrazioni dell’efficacia degli interventi sanitari si sta diffondendo a tutti i livelli del sistema sanitario, con l’elaborazione di linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica (evidence based medicine).

Anche nel campo delle misure di prevenzione, sia che esse agiscano a livello del sistema regolatorio, a livello della comunità o del singolo individuo, la valutazione dell’efficacia dell’intervento, basata su prove empiriche, è ritenuto un requisito indispensabile (evidence based public health).

Nella Legislazione Italiana si sono stratificate nel tempo norme che impongono l’adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute, basate su idee dominanti nella comunità scientifica dell’epoca, ma attualmente non più ritenute valide[1], oppure basate sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali[2]. Nella pratica queste norme generano attività rituali percepite dai cittadini come un inutile aggravio burocratico. D’altra parte queste attività costituiscono uno spreco di risorse per la comunità e per il servizio sanitario, generando una perdita di credibilità per il servizio sanitario e il Ministero della Salute.

E’ necessario che le pratiche di prevenzione siano giustificate dalla esistenza di prove che dimostrino la loro efficacia. Tali prove possono essere rintracciate nella letteratura scientifica o possono essere raccolte promuovendo un programma di ricerca applicata di cui si sente l’urgenza e previsto dalle Linee Guida sui Dipartimenti di Prevenzione emanate dalla Conferenza Stato Regioni il 25 luglio 2002.

In via preliminare la Commissione ha preso in esame le procedure la cui inutilità si appalesa in base ai criteri di seguito espressi.

 

 

 

Criteri generali per una semplificazione delle procedure sanitarie

La Legislazione Europea con sempre maggior decisione promuove il superamento del regime di tipo «autorizzativo» con un sistema di autocontrollo che si concretizza attraverso dichiarazioni di notifica, denuncie di inizio attività, autocertificazioni, di cui la pubblica amministrazione può verificare la veridicità.

Si considerino, ad esempio, le direttive «riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» attuate col D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; le direttive «concernenti l’igiene dei prodotti alimentari», attuate con D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155; il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 «che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare…»; il regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 «sull’igiene dei prodotti alimentari», art. 6, punto 2.

In generale deve valere il principio che le nuove norme si armonizzino con le vecchie o altrimenti le superino esplicitamente (es. abrogando le precedenti nelle parti specificamente in contrasto). In particolare, per quanto riguarda i contrasti con la legislazione di origine europea, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1984 secondo cui il recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento nazionale produce l’effetto della disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento sono altresì allineate, a questi, tutte le norme dell’ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione delle direttive recepite. I Servizi di Prevenzione dovrebbero quindi rilasciare soltanto certificati esigiti da leggi in vigore: ciò ad evitare, come già accaduto, che si richiedano certificati previsti da leggi abrogate; ovvero che si richiedano certificati non previsti da alcuna legge, ma surrettiziamente dedotti per analogia (vedi il caso dei «libretti sanitari per barbieri e parrucchieri» oppure il caso dei certificati di «ammissione in comunità»).

            Nuovi obblighi di certificazione vanno introdotti solo se di provata utilità e solo dalla competente autorità sanitaria. È utile evidenziare le normative superate per l’adozione di successivi atti legislativi, ma non automaticamente abrogate: così il D. Lgs. 626/94 supera molte certificazioni di idoneità; e il D. Lgs. 155/97 è in contrasto esplicito con singole proposizioni e con l’impianto generale del DPR 327/80.

E’ auspicabile che il riordino normativo avvenga di concerto  tra le diverse amministrazioni regionali e dello Stato, per garantire gli stessi elementi di diritto in tutto il territorio nazionale.

 

 

 

Criteri generali di lavoro della Commissione

In relazione al periodo di tempo definito per l’attività del gruppo di lavoro, si è scelto di concentrare il lavoro verso l’identificazione di un primo gruppo di norme da abolire che presentassero le seguenti caratteristiche:

§         rientrare nella categoria “ procedure certamente non utili” utilizzando i seguenti criteri:

­       non attualità: l’analisi preliminare dei determinanti storici, epidemiologici, sociali che hanno determinato l’emanazione delle procedure, mostra che i rischi o i pericoli, alla cui riduzione la pratica è preposta, non sono attuali;

­       presenza di duplicazioni: altre norme successive mirano a raggiungere più efficacemente o altrettanto efficacemente gli stessi obiettivi.

­       assenza di coerenza logica, intendendo per coerenza logica, la congruità tra obiettivi perseguiti dalla procedura e metodi per raggiungere tali obiettivi;

 

§         coprire l’intero arco di attività dei servizi compresi nei dipartimenti di prevenzione (igiene pubblica, igiene degli alimenti, tutela della salute nei luoghi li lavoro, attività di medicina veterinaria);

§         permettere al nostro Paese di adeguarsi alle direttive europee;

§         consentire la liberazione, all’interno dei dipartimenti di prevenzione, di risorse finanziarie ed umane da riutilizzare in interventi preventivi di provata efficacia;

§         essere già state affrontate, abolite o modificate,  in questi ultimi anni, almeno da una regione o provincia autonoma, senza che siano stati registrati effetti negativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Certificato di sana e robusta costituzione

 

Norma

Certificazione richiesta:

-         a impiegati civili e militari dello Stato, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 1;

-         a persone che devono iscriversi «al corso superiore dell’istituto magistrale» (R.D. 4 maggio 1925, n. 653, art.2);

-         per «l’ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere» (R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, art. 17);

-         a personale della Corte dei Conti (R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364, art. 1, punto 3);

-         a impiegati di Comuni, Province e Consorzi (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 221);

-         a ufficiali esattoriali (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla L. 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell’articolo 31 della L. 8 maggio 1998, n. 146. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5. (“8. Conseguimento dell’abilitazione. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall’A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all’estero, da un medico di fiducia dell’autorità diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l’idoneità psico-fisica all’impiego.”)

 

Scopo

Lo scopo all’origine di tale obbligo è esplicitato, ad esempio, all’art. 1, comma 2, del R.D. 653/1925 relativo ai maestri: «…deve essere allegato alla domanda un certificato medico dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l’assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento ai suoi doveri».

 

Pratica

L’obbligo si ritrova introdotto in bandi di concorso, bandi di ammissione, regolamenti e, per ricaduta o per analogia, è stato esteso a molti altri impieghi, professioni, corsi scolastici ed universitari, anche senza alcuna previsione di legge.

In campo scolastico il certificato è ancora largamente richiesto non solo per l’iscrizione all’Istituto Magistrale, quasi ovunque soppiantato dai licei psicopedagogici, in virtù di regolamenti interni o prassi consolidate: viene fatto obbligo di presentare detto certificato a tutti i supplenti, ad ogni inizio di anno scolastico, come pure prima dell’immissione in ruolo. Ciò vale anche per numerose figure impiegatizie, che debbono presentare il certificato, anche quando esplicitamente abolito.

 

Conflitto tra norme:

L. 5-2-1992, n. 104. Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(“22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. 1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.”).

L. 12-3-1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(“16. Concorsi presso le pubbliche amministrazioni. 3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.”).

D.P.R. 23-11-2000 n. 402.

C.M. 05/06/93, n.181. Iscrizione degli alunni alle Scuole Materne, Elementari e Secondarie di I e II grado. Abolizione del certificato di sana e robusta costituzione.

Decreto Legislativo 626/94: prevede specifiche norme in materia di idoneità specifica o generica al lavoro.

 

Commento

 

L’ampliamento della sfera dei diritti dei portatori di handicap e i soggetti affetti da menomazione e l’evoluzione dell’atteggiamento complessivo della società verso queste persone rendono non più attuale tale certificato.

Sotto il profilo sanitario, la collettività scolastica è comunque garantita dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro dettata dal decreto legislativo 626/94, che prevede specifiche norme in materia di idoneità specifica o generica al lavoro.

Nel caso dell’ammissione alle scuole convitto per infermiere, l’istituzione del diploma universitario – che sostituisce le scuole di formazione professionale – dovrebbe avere, di per sé, praticamente esaurito le richieste.

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

Si propone l’eliminazione.

 

 

  1. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego

 

Norma

DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, “Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che possiedono i seguenti requisiti: (…) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.”.

 

Norma ribadita in successivi atti regolamentari:

-         DPR 3 maggio 1957, n. 686, in Suppl. Ord. alla G.U. n. 200 del 12 agosto;

-         norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e DPR 9/5/1994, n. 487 (in Suppl. Ord. alla G.U. n. 185 del 9/8/94).

-         Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

 

Scopo

La norma attiene ad un regime di controlli che differenziava lo status del dipendente pubblico nei confronti di quello privato.

 

Pratica

La facoltà per l’Amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo l’assumendo diviene nella prassi obbligo di presentare una certificazione all’atto dell’assunzione. Spesso le Amministrazioni richiedono che nel certificato vengano riportate formule atte a documentare ”l’assenza di menomazioni che potrebbero impedire o limitare le mansioni a cui l’individuo è destinato”, aggiungendo anche che eventuali limitazioni funzionali vengano esplicitamente indicate nel certificato stesso.

 

Conflitto tra norme

In base al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i lavoratori del pubblico impiego sono soggetti a sorveglianza a cura del medico competente; pertanto debbono nuovamente sottoporsi ad accertamento di idoneità effettuato da quest’ultimo.

 

Commento

Il certificato, acquisito presso l’ASL, è attualmente un inutile doppione. Non si rilevano ragioni logiche per prevedere un regime di controlli sanitari differente nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati nelle medesime posizioni lavorative.

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

SI PROPONE L’ELIMINAZIONE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti e altro personale di servizio nelle   scuole

 

Norma

Tale certificazione è richiesta per l’immissione in ruolo e veniva altresì prodotta da tutto il personale scolastico – compresi cioè i bidelli, prima dipendenti comunali e attualmente dipendenti statali – all’atto del conferimento di ogni incarico provvisorio.

Attualmente dunque il personale precario, ad ogni cambiamento di incarico, anche con cadenze sub-annuali, presenta detto certificato. Tuttavia con l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i lavoratori del pubblico impiego soggetti a sorveglianza a cura del medico competente debbono nuovamente sottoporsi ad accertamento di idoneità effettuato da quest’ultimo: il precedente certificato, acquisito presso l’ASL, si rivela dunque un inutile doppione.

 

Scopo

Escludere dall’insegnamento persone che avessero disabilità ed handicap fisici.

 

Pratica

Nel decreto della Direzione generale dell’istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione del 2 aprile 1999, all’art. 15 (Documenti di rito), comma 3, viene precisato che per effetto dell’art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è più richiesta, ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica e viene altresì stabilito che, alla luce di tale previsione di legge, è sufficiente che la certificazione sanitaria prodotta dai vincitori del concorso per l’accesso ai ruoli degli insegnanti elementari, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, rechi l’esplicita attestazione del possesso da parte dell’interessato dell’idoneità fisica per l’assolvimento della funzione di insegnante di scuola elementare. Lo stesso comma 3 dell’art. 15 della citata legge dispone peraltro che il Provveditore agli studi ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica, essendo tenuto, in base all’esito di detta visita, a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei all’ufficio di insegnante di scuola elementare.

 

Conflitto tra norme

Non esiste una vera e propria conflittualità tra norme, anche se andrebbero meglio chiariti lo spirito e la lettera, nonché i relativi ambiti di applicazione, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a titolo: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, che, all’art. 2 (Requisiti generali), comma 1, punto 3, contempla, per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito generale dell’idoneità fisica all’impiego, con facoltà dell’amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, i vincitori di concorso, con riferimento a quanto previsto:

·        dalla la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che, all’art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato), prevede che “ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica”;

·        dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che, all’art. 16 (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni), comma 3, stabilisce che “salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.

 

Commento

La legge n. 104/1992, cui viene fatto riferimento nel suddetto decreto dirigenziale del 2 aprile 1999, norma la materia relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone handicappate ed esclude la necessità del certificato di sana e robusta costituzione fisica per l’assunzione al lavoro pubblico e privato. La successiva affermazione della necessità che ci sia un certificato di idoneità fisica all’insegnamento prefigura una visita di idoneità pre-assuntiva di dubbia liceità e comunque inefficace a qualsiasi uso (non si specifica chi debba effettuarla, non si prevede che possa essere negativa, viene riservato all’amministrazione il diritto, non il dovere, di verificarne le conclusioni mediante apposita commissione medica, successivamente all’assunzione).

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

Si propone l’abolizione del certificato di idoneità fisica.

 

 

 

 

 

 

4. Certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario

 

Norma

D. Lvo. 5 Aprile 2002, n. 77, art. 3, c. 1.

 

Commento

In sostanza si tratta di un certificato generico di sana e robusta costituzione che rende idonei allo stesso modo soggetti che verranno impiegati in campi molto diversi (dal lavoro amministrativo a lavori fisicamente molto impegnativi).

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

sI PROPONE L’Abolizione del certificato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Certificato per vendita dei generi di monopolio

 

Norma

Legge n. 1293 del 22/12/1957, art. 6, comma 5: “chi aspiri ad ottenere l’attribuzione di un magazzino di vendita deve produrre un certificato che escluda la non immunità a malattie infettive o contagiose”.

 

Scopo

Lo scopo dell’esclusione delle malattie infettive è presumibilmente da addebitare alla vendita di prodotti sfusi, che nel 1957 ancora si verificava.

 

Commento

Tale finalità non ha oggi più alcun significato, sia in ragione del fatto che i generi di monopolio sono inscatolati, sia perché la trasmissione di eventuali infezioni non rientrerebbe in alcuna delle operazioni normalmente svolte dal venditore.

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

SI PROPONE L’Eliminazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e/o apprendisti non a rischio

 

Norma

Due sono i filoni normativi che presiedono a questo adempimento. Da una parte, il recepimento della direttiva europea in materia di protezione dei giovani sul lavoro, D. Lgs. 345/1999, art. 9, comma 8 e le successive disposizioni correttive (D. Lgs. 262/2000, art. 2, comma 1), hanno modificato le pratiche di sorveglianza sanitaria per i minori svolte fino a quel momento dai medici dei Servizi di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro (PISLL) delle Azienda Sanitarie, affidando sostanzialmente tale sorveglianza sanitaria ai medici competenti aziendali. Il cambiamento normativo però non ha compreso i minori avviati in lavorazioni per le quali non è prevista la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente; in questi casi la sorveglianza sanitaria rimane a carico dei medici del servizio sanitario pubblico. Su di un altro piano, quello della normativa che regola l’apprendistato, la legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 4 ed il DPR 30 dicembre 1956, n. 1668, art. 9, prevedono che «l’assunzione dell’apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare le sue condizioni fisiche che ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto». Al momento della stesura di questa normativa, apprendisti erano i giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 20, essendo allora la maggiore età raggiunta a 21 anni e l’obbligo scolastico non ancora elevato ai 15 anni. In seguito, con ulteriori interventi legislativi, tale limite è stato portato fino a 29 anni. La sovrapposizione di campo d’applicazione fra i due filoni normativi è evidente.

 

Scopo

In origine, circa 120 anni fa, si voleva tutelare il minore da rischi lavorativi che lo rendevano inadatto, per il suo grado di sviluppo psico-fisico, all’espletamento della mansione prevista. Sul versante della normativa relativa all’apprendistato, si voleva invece aiutare il giovane a scegliere un lavoro confacente ala sua “vocazione” anche attraverso un “consiglio di orientamento” da effettuarsi in occasione della visita di avviamento al lavoro. Ambedue questi scopi sono superati dall’evoluzione del quadro epidemiologico e sociale.

 

Conflitto tra norme

Il D. Lgs. 345/99 ha prodotto una prima semplificazione, riguardante i lavoratori minorenni, che – se impiegati in attività che comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lvo. 626/94 e modifiche segg. – vengono visitati dal «medico competente».

Le leggi in capo a questo paragrafo restano dunque in vigore solo per gli apprendisti, maggiorenni o minorenni, che vengono ancora visitati dalla struttura pubblica. A rigor di termini ed in assenza di accordi locali basati sul buon senso, un giovane minorenne, apprendista, che va a lavorare in un settore a rischio dovrebbe essere visitato dal medico competente aziendale ai sensi della normativa n. 345/1999 e dal servizio di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi della normativa n. 25/1955.

 

Pratica

Al momento resta obbligatorio per i minori e/o apprendisti, maggiorenni o minorenni, «non a rischio», che vengono visitati dalla struttura pubblica. In pratica, sanissimi ragazzi sono esaminati e ricevono un certificato per poter svolgere, anche per soli due mesi, l’apprendista come «commesso», «banconiere», «cameriere» ecc.

 

Commento

Per definizione, in questo caso, non c’è rischio specifico lavorativo. Pertanto non sarebbe necessaria una visita «preventiva».

PROPOSTA CONCLUSIVA

Si propone di abrogare l’art. 4 della L. 19 gennaio 1955, n. 25 e l’art. 9 del DPR 30 dicembre 1956, n. 1668. Va eliminato l’obbligo di visita per i minori che si impieghino in settori non “a rischio” (quelli per i quali non è prevista la sorveglianza sanitaria del medico competente ai sensi del D. lvo. 626/94 e modifiche segg.) attraverso una riformulazione dell’articolo 9, comma 8, del D. Lgs. 345/1999 e DELle successive disposizioni correttive (D. Lgs. 262/2000 art. 2, comma 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)

 

Norma

Con il D.M. del 1° marzo 1974 si stabilisce che gli aspiranti debbano produrre “certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore …”.

 

Scopo

Verificare le capacità psico-fisiche allo svolgimento di questo compito da parte degli addetti, al fine di ridurre gli incidenti, una volta frequenti.

 

Pratica

Se colui/colei il quale effettua tale compito di lavoro risulta dipendente di un’azienda, allora è sottoposto per il tipo di lavoro svolto alla sorveglianza sanitaria del medico competente. In questo caso effettua due controlli, uno per il rilascio o la conferma del patentino da parte della AUSL, uno con periodicità diversa, ma più frequente, da parte del medico competente.

 

Conflitto con altre Norme

In base al D. Lvo. 626/94 e modifiche segg., la responsabilità è in capo al datore di lavoro che si avvale del medico competente per l'espletamento di tale funzione. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, tutti i lavoratori sono soggetti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente e devono dunque nuovamente sottoporsi ad accertamento di idoneità effettuato da quest’ultimo: il precedente certificato, acquisito presso l’ASL, si rivela dunque un inutile doppione.

 

Commento

Si tratta di una normativa riferita ad un periodo in cui le caldaie rappresentavano un pericolo elevatissimo per addetti e pubblico, essendo apparecchiature delicate e difficili da condurre. L'allarme sociale determinato dal frequente accadimento di incidenti devastanti spinse il Legislatore di allora a tutelare la salute pubblica garantendo almeno le condizioni minime indispensabili per la gestione di tali ordigni, attraverso la verifica, tra l’altro, delle capacità psico-fisiche allo svolgimento di questo compito da parte degli addetti.

Volendo fare un paragone con la situazione attuale, si potrebbe  pensare a ciò che prevede la normativa  per la conduzione di un automezzo per il trasporto pubblico.

Da allora lo scenario è completamente cambiato e attualmente i compiti in capo a questi lavoratori non differiscono sostanzialmente da quelli dei lavoratori genericamente addetti alla manutenzione elettrica e meccanica di apparecchiature industriali. In ogni caso le procedure per il rilascio del patentino prevedono già l’accertamento delle capacità (conoscenze teoriche e pratiche) atte ad effettuare il compito in modo sicuro. Da queste considerazioni discende l'ingiustificabilità di richiedere per questi lavoratori un regime di controllo delle condizioni psico-fisiche differente da quello previsto dalla normativa valida per tutti gli altri lavoratori.

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

SI PROPONE L’Abolizione del certificato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici

 

Norma

Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante: “Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici”, stabilisce, all’art. 27, che per ottenere il certificato di idoneità all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici è necessario corredare la relativa istanza di in certificato medico dal quale risulti che il richiedente:

·        non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego di gas tossici;

·        non presenta segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;

·        ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;

·        percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

·        possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10. 

 

Scopo

In origine per garantire che persone con caratteristiche adeguate manipolassero sostanze di grande pericolosità.

 

Conflitto tra norme

Con il decreto legislativo n. 626/1994, che detta particolari disposizioni in tema di idoneità specifica o generica al lavoro.

 

Commento

Questo accertamento sanitario fu concepito in un contesto socio-epidemiologico di natura completamente differente da quello attuale. L’affidamento al medico competente di tutte le attività sanitarie per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro ha di fatto superato l’impostazione di carattere autorizzativo scelta per questo come per altri certificati. L’anacronismo di questa pratica è anche testimoniato dal carattere farraginoso della procedura esistente: ogni anno lo Stato deve emanare un apposito decreto nel quale vengono dichiarate decadute le autorizzazioni rilasciate cinque anni prima e diviene quindi necessario per gli interessati avviare l’iter per il rinnovo che peraltro è dappertutto demandato alle autorità locali, in genere quelle sanitarie. Quanto poi agli esami previsti dalla normativa, si sconta l’obsolescenza della norma. Ai fini del rilascio del certificato, è previsto di rilevare alcuni parametri fisiologici, sopra richiamati, anacronistici, alla luce delle moderne tecniche diagnostiche anche di primo livello. Sull’interpretazione da dare all’esame del visus si verificarono polemiche intense alcuni anni fa, data la difficoltà per soggetti di età matura di rispondere ai requisiti allora citati nella norma. Il problema era particolarmente grave per i titolari di aziende galvaniche, addetti all’uso di sostanze tossiche a base di cianuri, i quali avevano necessità di manipolare tali prodotti, peraltro da molti anni forniti in confezioni di piena sicurezza. Una circolare dell’Istituto superiore di sanità corresse le interpretazioni più restrittive che avevano creato un grave allarme sociale tra questi lavoratori. Il tutto senza che si sia mai verificato alcun problema né prima, né dopo le modifiche introdotte ai requisiti di questo esame.

In realtà ciò che è importante per la salute di questi lavoratori e per la sicurezza sul lavoro e nei confronti dell’ambiente esterno è l’addestramento teorico e pratico.

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

Eliminazione del certificato e sua sostituzione con formazione all’uso sicuro per gli addetti e l’ambiente, in analogia con quanto proposto per il libretto sanitario per gli alimentaristi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Certificato per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica

 

Norma

Il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione – D. Lgs. 297 del 16/4/1994 – all’art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche – prevede che “…Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previa gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale… L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale”.

 

Pratica

Gli istituti scolastici richiedono una certificazione rilasciata dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che di fatto convalidano semplicemente quanto certificato dal medico curante o dal medico specialista.

 

Commento

Questo certificato si rivela dunque un inutile ed oneroso doppione, tenuto conto, tra l’altro, che il medico di base opera in un rapporto di convenzione con l’ASL che esercita funzioni di controllo e di indirizzo sulla sua attività e il medico specialista di una azienda sanitaria è operatore della ex unità sanitaria locale e quindi abilitato al rilascio della certificazione richiesta.

Certificato già abolito dalla Regione Lombardia. Non risultano recrudescenze di alcun tipo di fenomeno avverso per la salute dei ragazzi.

 

PROPOSTA CONCLUSIVA

Si propone l’eliminazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Scheda sanitaria per colonie e centri estivi

 

Questa certificazione non è prevista da norme di legge ma da circolari ministeriali, che, anche recentemente, hanno recepito l’inutilità di parte degli accertamenti. Alcune Regioni inoltre ne hanno ulteriormente semplificato lo schema, prevedendo quasi esclusivamente autocertificazioni da parte dei genitori, che sono da ritenersi più che sufficienti alla tutela del soggetto e della collettività. Del tutto inutile invece è da ritenersi il certificato di idoneità richiesto per i centri estivi non residenziali (centri diurni comunali), in quanto, in questo caso, la tutela della salute è comunque garantita dalla rete sanitaria esistente (medico di base o pediatra libera scelta).

 

Certificato già abolito dalla Regione Lombardia. Si segnala e si riporta una circolare ministeriale (Ministero della salute) perché pertinente all’argomento in oggetto. Vi si può riconoscere in nuce l’impostazione di EBP (Evidence Based Prevention), ma poi la Circolare si perde nel tentativo di far quadrare il cerchio (cerchiobottismo).

 

Circolare n. 6 del 20 aprile 2000

Soggiorni di vacanza per minori: misure sanitarie per l’ammissione

 

La situazione epidemiologica corrente ed alcune modifiche intervenute di recente nel quadro normativo riguardante le misure di profilassi in sanità pubblica, suggeriscono l’opportunità di procedere ad un aggiornamento delle indicazioni fornite con la Circolare n. 25 del 24 giugno 1992, sia per quanto riguarda i minori ospitati nei centri di vacanza che per quanto riguarda il personale impegnato nella gestione dei centri stessi.

 

1 . Aspetti normativi ed epidemiologici

1. 1 Minori ospiti dei soggiorni di vacanza

a) vaccinazioni. Il D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, concernente le modifiche al D.P.R. 1518/67, prevede l’ammissione alla frequenza scolastica, anche in assenza di certificazioni di avvenuta vaccinazione o di dichiarazioni sostitutive ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; si ritiene che tali disposizioni possano essere considerate valide anche ai fini dell’ammissione ad altre collettività.

b) vaccinazione antitifica. La Circolare n. 25 del 1992 rimetteva alla prudente valutazione delle Regioni la decisione di richiedere o meno la vaccinazione antitifica sulla base della situazione epidemiologica locale. L’esame dell’epidemiologia della febbre tifoide relativa all’ultimo decennio (tabella 1) mostra, a partire dal 1993, un trend in decremento su tutto il territorio nazionale, con l’eccezione di un lieve aumento nel 1996; l’incidenza della febbre tifoide, negli ultimi 5 anni, è stata inferiore a 2 casi per 100.000 abitanti. Nel 1998 in nessuna Regione è stato superato il tasso di incidenza di 5 casi per 100.000 abitanti, tasso al di sopra del quale si può ritenere motivata la richiesta della vaccinazione antitifica. L’esame del trend decennale, per tutto il Paese, mostra la relazione lineare con l’età, relazione, peraltro, inversa, essendo la classe d’età più giovane la più colpita (figura 1).

c) Test di screening per la malattia tubercolare. Il Documento di Linee Guida per il controllo della malattia tubercolare (Provvedimento 17 dicembre 1998) indica l’opportunità di effettuare test di screening solo nelle situazioni epidemiologiche caratterizzate da incidenza di malattia tubercolare superiore a 50 casi per 100000 abitanti; poiché in Italia si rileva, nell’ultimo decennio, un’incidenza costantemente inferiore a 10 casi per 100.000 abitanti (figura 2) non si ritiene opportuno che venga richiesto il risultato del Tine test ai fini dell’ammissione ai centri di vacanza.

 

 


Tabella 1 - Febbre Tifoide: Tassi di incidenza (* 100.000) per Regione e per anno

 

 

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 Piemonte

        1,3

        2,0

        0,2

        0,8

        0,5

        0,5

        0,3

        0,6

        0,3

        0,4

 Valle d'Aosta

          - 

          - 

          - 

          -  

          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

 Lombardia

        0,8

        0,5

        0,6

        0,4

        0,4

        0,4

        0,2

        0,1

        0,2

        0,2

 Bolzano

        0,2

          - 

        0,7

        0,2

        0,2

          - 

          - 

        0,2

          - 

        0,4

 Trento

        0,9

        0,9

        0,2

        0,4

          - 

        0,4

          - 

        0,6

        0,2

        0,6

 Veneto

        0,8

        1,0

        0,7

        0,4

        0,4

        0,4

        0,3

        0,2

        0,3

        0,1

 Friuli-Venezia Giulia

        0,1

        0,3

        0,3

        0,2

        0,8

        0,3

        0,2

        0,1

          - 

        0,1

 Liguria

        0,9

        0,1

        1,0

        1,7

        0,5

        0,9

        0,4

        0,2

        0,2

          - 

 Emilia-Romagna

        0,5

        0,5

        0,5

        0,2

        0,3

        0,3

        0,3

        0,3

        0,2

        0,2

 Toscana

        1,5

        1,1

        0,5

        0,3

        0,2

        0,3

        0,1

        0,3

        0,3

        0,2

 Umbria

        2,2

        1,6

        1,0

        0,9

        0,2

        0,2

        0,4

        0,4

        0,2

        0,1

 Marche

        1,4

        1,7

        2,2

        3,0

        0,6

        0,9

        0,2

        0,3

        0,3

        0,3

 Lazio

        1,5

        1,7

        1,4

        1,8

        1,5

        1,7

        2,7

        2,4

        1,0

        0,6

 Abruzzo

        2,4

        0,4

        0,9

        2,2

        2,1

        3,1

        1,6

        1,3

        1,0

        0,5

 Molise

        5,8

        4,5

        3,9

        5,1

        1,2

        2,7

        0,6

          - 

          - 

        1,5

 Campania

        0,7

        5,6

        6,6

        5,9

        5,4

        4,6

        4,5

        5,6

        3,8

        3,1

 Puglia

      11,1

      12,5

      10,9

      12,0

        7,5

        6,3

        4,8

        6,3

        5,1

        4,4

 Basilicata

        3,3

        5,7

        8,0

        6,1

        3,6

        3,3

        3,3

        2,8

        1,2

        1,6

 Calabria

        1,2

        1,8

        2,6

        6,7

        5,6

        2,6

        2,9

        3,2

        3,2

        1,1

 Sicilia

        2,5

        6,0

        3,3

        4,3

        3,6

        3,7

        3,5

        3,4

        2,7

        3,0

 Sardegna

        2,4

        2,5

        1,6

        3,0

        1,9

        1,3

        2,4

        1,8

        1,6

        0,9

 ITALIA

        2,0

        2,8

        2,4

        2,8

        2,1

        1,8

        1,7

        1,9

        1,4

        1,1

 NB: in grassetto sono evidenziati i tassi di incidenza maggiori del 5 per 100.000

 

 

 

 

 

    Figura 1 - Febbre tifoide: trend decennale per classi d'età

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2 - Tubercolosi: incidenza nel decennio 1989-1998 sul territorio nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semplificazione_procedure_sanitarie.pdf