Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - informatica - CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE.
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 26 gennaio 2006
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N.82, A NORMA DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE DELEGA 29 LUGLIO 2003, N. 229, RECANTE “CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE.
PARERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 3 E 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281
Punto 22) ODG Conferenza Unificata
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 .
L’articolo 3 del decreto legislativo integrativo e correttivo è sostituito dal seguente:
“ Art. 3
(Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole pubbliche amministrazioni è soppressa la parola “centrali”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 è introdotto il seguente: “1 bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.”.
3. Dopo il comma 1bis dell’articolo 3, è inserito il seguente:
“2. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.”.
Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo integrativo e correttivo del codice è aggiunto il seguente:
“ 4bis.
(modifica all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Dopo il comma 3 dell’articolo 14 è inserito il seguente:
“4.Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.”.
L’art. 17 del decreto legislativo integrativo e correttivo è sostituito dal seguente:
“Art. 17
1. Al comma 1 dell’art. 54 dopo le parole “I siti delle pubbliche amministrazioni” è soppressa la parola: “centrali”.
2. Al comma 2 dell’art. 54 dopo le parole ”Le amministrazioni” sono inserite le seguenti:”centrali”.
3. Dopo il comma 2 dell’art. 54 è inserito il seguente: “ 2.bis Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 54 è aggiunto il seguente: “5. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità costitutiva nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.”.
All’articolo 18 del decreto legislativo integrativo e correttivo dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“ 2. Dopo il comma 7 dell’art. 59 è inserito il seguente: “8 bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del Territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall’art. 50, il direttore dell’Agenzia del Territorio di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006 in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.”.
All’articolo 22 del decreto legislativo integrativo e correttivo, nella parte relativa alla formulazione dell’art. 72 del codice, al comma 1, lettera e) dopo le parole “per garantire l’integrazione” inserire le parole “dei metadati”.
Roma, 26 gennaio 2006.