Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - industria - “ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI D’AREA E AI PATTI TERRITORIALI”
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 26 gennaio 2006
PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
“ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI D’AREA E AI PATTI TERRITORIALI”
Punto 10) Odg Conferenza Stato-Regioni
Il Tavolo di lavoro ha evidenziato la necessità di porre in essere interventi correttivi nelle modalità di erogazione delle agevolazioni relative ai Patti territoriali e ai Contratti d’area disciplinate dal regolamento del 31 luglio 2000, n. 320.
Le Regioni e le Province autonome, esaminata la proposta di regolamento del Ministero delle Attività Produttive, hanno chiesto:
- l’aggiunta, all’art. 3 del seguente comma:
comma 3 “Per le iniziative il cui valore economico è superiore al 1,5 milioni di euro di costo totale degli investimenti e il cui programma di realizzazione rappresenta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi da parte delle Province Autonome competenti, i 48 mesi decorrono dalla data di rilascio da parte della Provincia Autonoma competente dell’ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l’inizio dei lavori”.
- integrazione del comma 1 dell’art. 4 come segue:
“Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e i contratti d’area, qualora nell’esercizio a regime, ovvero nell’esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell’obiettivo occupazionale, la revoca delle agevolazioni concesse è totale se lo scostamento eccede gli 80 punti percentuali in diminuzione. Non si provvede a revoca per gli scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e la soglia di franchigia di 30 punti. Qualora sia intervenuta una riduzione dell’investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l’investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell’obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata”.
- l’aggiunta, sempre all’art. 4, dei seguenti commi:
Comma 2: “Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui sopra sono elevate a 100 e 50”.
Comma 3: “Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal Dlgs 276/03”.
Tali richieste sono state accolte nella Riunione tecnica Stato-Regioni del 18 gennaio 2006. E’ stato quindi predisposto e inviato un nuovo testo di schema di regolamento integrato con le modifiche sopra evidenziate.
Parere
Le Regioni e le Province autonome esprimono parere favorevole allo schema di regolamento con le modifiche sopra evidenziate, richiedendo contestualmente, in considerazione della regionalizzazione dei Patti territoriali, un approfondimento giuridico in ordine alle modalità e procedure di applicazione delle nuove disposizioni regolamentari.
Roma 26 gennaio 2006