Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sanità: problematiche Ccnl 2002.5 area dirigenza Ssn

giovedì 15 dicembre 2005


 

Documento sulle problematiche attuative del CCNL 2002-2005 delle Aree della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale

 

Il presente documento riporta in modo sintetico ed organico i punti critici, già segnalati dal Comitato di settore all’ARAN prima della sottoscrizione del contratto, sottolineati nella nota del Presidente del Comitato di settore al Coordinatore della Commissione salute.

Tali specificazioni servono per permettere una omogenea applicazione del CCNL tra le Regioni e all’interno della stessa Regione considerata la possibile difficoltà interpretativa di alcuni punti contrattuali, la cui corretta comprensione è possibile legando il testo contrattuale alla  posizione espressa dalle Regioni in sede di parere.

Il Presidente del Comitato di settore con una nota del 25 luglio 2005 inviata al Presidente dell’ARAN chiariva alcuni punti che definivano la posizione delle Regioni nell’espressione del parere positivo alla stipula del contratto a parte dell’ARAN.

 

Il CCNL, poiché definito molto tardi rispetto alle scadenze naturali, ha dovuto dare risposta alle pressanti richieste del Sindacato di allineamento dello stipendio base della Dirigenza del SSN a quello delle altre aree della Dirigenza della Pubblica Amministrazione.

Per realizzare questo allineamento è stato necessario impegnare tutte le risorse del rinnovo contrattuale, operando una scelta non certo favorita dal Comitato di Settore il quale ha anzi evidenziato in più occasioni come la destinazione di tutta la percentuale di incremento alle sole voci stipendiali fisse rappresenti, di fatto, un arresto del processo di valorizzazione della contrattazione integrativa aziendale e un limite alle possibilità di incentivare il pieno esercizio della responsabilità dirigenziale.

In cambio di questa scelta pregiudiziale è stata negoziata la garanzia di un maggiore impegno di lavoro da parte dei dirigenti per contribuire alla soluzione del cruciale problema della riduzione delle liste di attesa, impegno che si è concretizzato in alcuni passaggi del testo contrattuale e in particolare nella conversione ad attività assistenziali di una quota delle ore settimanali destinate ad attività formative e didattiche per un totale di 26 ore annue individuali.

Il principale punto di interesse del CCNL, nell’ottica dell’azione regionale, è costituito dall’articolo 9 che sancisce un forte ruolo di coordinamento da parte delle regioni mediante l’opportuna emanazione – entro 120 giorni dall’entrata in vigore del contratto, di linee di indirizzo che rappresentano un presupposto vincolante per l’apertura della successiva fase di contrattazione aziendale. Tali linee di indirizzo, elaborate mediante il confronto sindacale, intervengono su temi rilevanti che hanno un impatto diretto sulla destinazione delle risorse economiche regionali (0,32% dei monte salari nazionale,) sulla formazione, sulla valutazione dei dirigenti e sull’organizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla continuità assistenziale e all’area dell’emergenza urgenza e al rapporto tra l’esercizio della libera professione intramoenia e l’andamento delle liste di attesa.

Per assicurare un governo regionale dell’applicazione del CCNL occorre prestare attenzione ai seguenti punti, che il Comitato di Settore ha segnalato all’ARAN con la nota di approvazione all’ipotesi di accordo sopra richiamata:

1.     Il tetto di spesa complessivo è fissato a regime al 5,98% (5,66% + 0,32% di risorse regionali) del monte salari 2001, certificato dai Presidenti di ciascuna Regione nel corso del 2003; dai calcoli effettuati a livello nazionale questa percentuale corrisponde ad una spesa complessiva a regime per le due aree della dirigenza pari a 641,98 milioni di euro annui, comprensivi degli oneri riflessi;

2.     Le risorse economiche regionali di cui all’art. 57 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria e all’art. 53 del CCNL per la dirigenza sanitaria (0,2%) sono gestite a livello regionale, ivi compresa la facoltà, ove necessario di procedere a compensazioni tra Aziende ed Enti;

3.     L’utilizzo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato ai fini del finanziamento dell’adeguamento del tabellare, in caso di insufficiente copertura delle risorse necessarie dovrà avere una compensazione dinamica negli esercizi successivi, con esaurimento di ulteriori impieghi della ria;

4.     Analogamente a quanto chiarito con riguardo al CCNL del 19 aprile 2004 per il personale del comparto, quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera d in ordine alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa, non va applicato come automatismo nell’aumento della consistenza dei fondi;

5.     La remunerazione di prestazioni con tariffe libero - professionali costituisce una spesa che non attinge dai fondi contrattuali ma dalle risorse dei bilanci aziendali e pertanto deve trovare capienza negli stessi. È necessario che a livello aziendale sia attentamente valutata la sostenibilità economica di questa modalità di remunerazione avendo come riferimento la spesa complessiva per il personale e in particolare quanto già investito a livello aziendale per l’applicazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000.

 

Si ricorda che l’applicazione  delle tariffe libero professionali per l’effettuazione dei turni di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali contrattate in sede di budget non deve costituire una modalità né ordinaria né automatica in quanto devono essere soddisfatte le seguenti condizioni previste dal testo contrattuale:

·        La preventiva razionalizzazione dei servizi ospedalieri interni per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale: in tal senso a livello aziendale vanno analizzate le attuali modalità di effettuazione dei turni di guardia notturna, verificando la piena applicazione di logiche dipartimentali interdivisionali e di aree omogenee, che consentono di evitare ridondanze e duplicazione di servizi;

·        La richiesta deve partire dall’azienda ed è attivabile solo dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti retributivi contrattuali (lavoro straordinario, recupero compensativo, retribuzione di risultato);

·        La remunerazione mediante la tariffa libero professionale a corpo di 480 euro lordi per turno notturno può interessare al massimo il 12% dei turni di guardia notturna;

·        Si tratta di una innovazione organizzativa che ha carattere sperimentale e deve essere costantemente verificata nei suoi effetti di miglioramento della copertura dei servizi e di compatibilità con le risorse economiche disponibili.

 

Il Comitato di settore ha dichiarato la disponibilità, attraverso i tecnici del Comitato di settore ed anche in sede di coordinamento tecnico interregionale, che può all’uopo essere costituito, per l’affiancamento costante nel processo di applicazione del CCNL.

 

 

Roma, 15 dicembre 2005