Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 30 novembre 2006
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA.
Punto 2 elenco A) odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole con la raccomandazione di recepire le modifiche di seguito riportate:
Art. 1 modifiche all’art 3 del decreto 192 : al comma 2 lett. c.1 alla fine aggiungere:”e lett. b)”;
al successivo punto 3. alla fine aggiungere :”per quanto la loro applicazione sia incompatibile con il bene tutelato”;
Art 2 modifica art. 6 :
comma 1 ter : modificare come segue :” A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di enti pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento del rendimento energetico dell’unità immobiliare o dell’intero edificio che comporti un contributo superiore a 3.000 €. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione della medesima;
comma 1 quater : modificare come segue :”A decorrere dal 1 giugno 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla . . . . . . . .della targa energetica”;
Art. 3 modifica art. 8 comma 2 : modificare come segue : “La conformità delle opere . . . .presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
Art. 4 : modifica art. 9 .
comma 3 bis . modificare come segue ;” Ai sensi dell’art. 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti :
a) la realizzazione di . . . . .;
b) idem;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo. e dei suoi provvedimento attuativi;
d) idem
e) idem
f) idem
comma 3 ter : modificare come segue : “Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3 bis, i comuni, nell’ambito delle leggi regionali in materia, della propria autonomia e degli accordi con le amministrazioni regionali, possono richiedere ai proprietari e agli . . . .(idem) . . . e di energia elettrica.
comma 3 quinquies : modificare come segue :”I dati di cui ai commi 3, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo;
Art. 5 : modifica art. 11 – si segnala che l’attestato di qualificazione energetica non è previsto dalla direttiva anche se qui ha una validità limitata nel tempo!
Art. 6 modifica art 15 : ai commi 1 e 2 sostituire la parola “Progettista” con “Professionista qualificato” nonché la parola “certificazione” con “certificazione o qualificazione”;
comma 4 : modificare come segue : “Il direttore dei lavori che presenta al comune la . . . . . o della relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”;
modificare il comma 4 bis coerentemente con le modifiche apportate al comma 4 :
Art. 7 : modifica all’art. 16 : prevedere il mantenimento dell’art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 limitatamente all’individuazione delle autorità competenti per le attività ispettive di cui all’allegato L punto 11;
Allegato A tra le definizioni inserire “il rendimento di produzione medio stagionale” richiamato all’allegato L punto 16 b); (provvederà il Ministero Sviluppo Economico)
punto 28 sostituire il valore “10 MJ per KWhe” con :”9 MJ per KWhe” ;
Allegato C :
Punto 1 : Tabelle - sul fabbisogno energetico annuo non c’è differenza tra zona E ed F; prevedere un fabbisogno più elevato per la zona climatica F (almeno con un caso per GG di 5.000); inoltre il titolo della tabella 3.1 va modificato come segue :”Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m2°K”;
Punto 4 : reintrodurre la tabella 4 b del testo vigente (commento : è utile per semplificare la progettazione;
Allegato I : punto 4 lettera a) è meglio far riferimento al carico del 100% per cui si propone di modificare come segue :”i nuovi generatori di calore a combustione abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza del carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 +2 log Pn, dove Pn è . . . . . .del generatore, espressa in KW;
punto 4 lettera b) : per le pompe di calore è meglio far riferimento al Coefficiente di Prestazione (COP) universalmente accettato per tale tipologia di impianto;
punto 4 lettera d) : modificare come segue :”siano presenti, salvo . . . . .almeno una centralina di termoregolazione per ogni generatore di calore nonché dispositivi modulanti per la regolazione . .. . (idem);
punto 6 lettere a), c) e d) : modificare coerentemente come punto 4 lettere a), b) e d);
Punto 9 : modificare il testo coerentemente con il reinserimento della tabella 4 b del’allegato C;
punto 10 : modificare come segue : “Per tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del DPR 26 agosto 1993 n. 412, ad eccezione della categoria E.8, da realizzarsi in zone climatiche C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale o orizzontale tra alloggi o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2°K”;
punto 12 lett. b) (230 kg/mq sembra troppo elevato - ripristinare vecchia dizione punto 11 dello stesso allegato);
punto 15 : alla fine aggiungere :”La copertura del 50% del fabbisogno può essere comunque raggiunta anche con l’ausilio di altre forme di energia rinnovabile”;
punto 16 : modificare come segue :”Nel caso di edifici . . . . .per la produzione di energia elettrica. Le modalità applicative, le caratteristiche tecniche . . . . . .,con i decreti di cui all’art. 4, comma 1;
punto 17 : alla fine aggiungere “a meno che il fabbisogno termico non sia già soddisfatto da fonti energetiche rinnovabili”;
punto 18 da eliminare : ripete quanto già detto al punto 15;
punto 21 : alla fine aggiungere :”Tali limiti possono comunque essere superati se le chiusure trasparenti, comprensive degli infissi, hanno un valore di trasmittanza termica inferiore almeno del 10% dei limiti riportati alla tab 4 dell’allegato C”;
Allegato L punto 4 : modificare come segue :”Nel caso in cui, per qualsiasi motivo . . . . .copia della documentazione originale. Ove questo non fosse possibile, il tecnico incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sulla base delle norme tecniche applicabili e della propria esperienza, definisce le modalità e la frequenza delle manutenzioni necessarie segnalandole al responsabile dell’esercizio dell’impianto e riportandole sul libretto di impianto o di centrale. In ogni caso le operazioni di manutenzione dovranno essere effettuate con cadenza almeno biennale.
Roma, 30 novembre 2006