Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

giovedì 30 novembre 2006


PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA.

 

 

Punto 2 elenco A) odg Conferenza Unificata

 

 

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole con la raccomandazione di recepire le modifiche di seguito riportate:

 

Art. 1 modifiche all’art 3 del decreto 192 : al comma 2 lett. c.1  alla fine aggiungere:”e  lett. b)”;

al successivo punto 3. alla fine aggiungere :”per quanto la loro applicazione sia incompatibile con il bene tutelato”;

Art 2 modifica art. 6 :

comma 1 ter  : modificare come segue :” A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di enti pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento del rendimento energetico dell’unità immobiliare o dell’intero edificio che comporti un contributo superiore a 3.000 €. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione della medesima;

 

comma 1 quater : modificare come segue :”A decorrere dal 1 giugno 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla . . . . . . . .della targa energetica”;

 

Art. 3  modifica art. 8 comma 2 : modificare come segue : “La conformità delle opere  . . . .presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata da tale documentazione  asseverata.

Art. 4 : modifica art. 9 .

comma 3 bis . modificare come segue ;” Ai sensi dell’art. 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti :

a)      la realizzazione di . . . . .;

b)      idem;

c)      l’applicazione di un  sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo. e dei suoi provvedimento attuativi;

d)      idem

e)      idem

f)       idem

comma 3 ter : modificare come segue : “Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3 bis, i comuni, nell’ambito delle leggi regionali in materia, della propria autonomia e degli accordi con le amministrazioni regionali, possono richiedere ai proprietari e agli . . . .(idem) . . . e di energia elettrica.

comma 3 quinquies : modificare come segue :”I dati di cui ai commi 3, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo;

 

Art. 5 : modifica art. 11si segnala che l’attestato di qualificazione energetica non è previsto dalla direttiva anche se qui ha una validità limitata nel tempo!

Art. 6  modifica art 15 : ai commi 1 e 2 sostituire la parola “Progettista” con “Professionista qualificato” nonché la parola “certificazione” con “certificazione o qualificazione”;

comma 4 : modificare come segue : “Il direttore dei lavori che presenta al comune la  . . . . .   o della relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”;

modificare il comma 4 bis coerentemente con le modifiche apportate al comma 4 :

Art. 7 : modifica all’art. 16 : prevedere il mantenimento dell’art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 limitatamente all’individuazione delle autorità competenti per le attività ispettive di cui all’allegato L punto 11;

 

Allegato A   tra le definizioni inserire “il rendimento di produzione medio stagionale” richiamato all’allegato L punto 16 b); (provvederà il Ministero Sviluppo Economico)

punto 28  sostituire il valore “10 MJ per KWhe” con :”9 MJ per KWhe” ;

Allegato C :

Punto 1 : Tabelle - sul fabbisogno energetico annuo non c’è differenza tra zona E ed F; prevedere un fabbisogno più elevato per la zona climatica F (almeno con un caso per GG di 5.000); inoltre il titolo della tabella 3.1 va modificato come segue :”Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m2°K”;

Punto 4 : reintrodurre la tabella 4 b del testo vigente (commento : è utile per semplificare la progettazione;

 

Allegato I : punto 4 lettera a) è meglio far riferimento al carico del 100% per cui si propone di modificare come segue :”i nuovi generatori di calore a combustione abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza del carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 +2 log Pn, dove Pn è  . . . . . .del generatore, espressa in KW;

 punto 4 lettera b) : per le pompe di calore è meglio far riferimento al Coefficiente di Prestazione (COP) universalmente accettato per tale tipologia di impianto;

punto 4 lettera d) : modificare come segue :”siano presenti, salvo . . . . .almeno una centralina di termoregolazione per ogni generatore di calore nonché dispositivi modulanti per la regolazione  . .. . (idem);

punto 6 lettere a), c) e d) : modificare coerentemente come punto 4 lettere a), b) e d);

Punto 9 : modificare il testo coerentemente con il reinserimento della tabella 4 b del’allegato C;

punto 10 : modificare come segue : “Per tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del DPR 26 agosto 1993 n. 412, ad eccezione della categoria E.8, da realizzarsi in zone climatiche C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale o orizzontale tra alloggi o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2°K”;

punto 12 lett. b) (230 kg/mq sembra troppo elevato -  ripristinare vecchia dizione punto 11 dello stesso allegato);

punto 15 : alla fine aggiungere :”La copertura del 50% del fabbisogno può essere comunque raggiunta anche con l’ausilio di altre forme di energia rinnovabile”;

punto 16 : modificare come segue :”Nel caso di edifici  . . . . .per la produzione di energia elettrica. Le modalità applicative, le caratteristiche tecniche . . . . . .,con i decreti di cui all’art. 4, comma 1;

punto 17 : alla fine aggiungere “a meno che il fabbisogno termico non sia già soddisfatto da fonti energetiche rinnovabili”;

punto 18 da eliminare : ripete quanto già detto al punto 15;

punto 21 : alla fine aggiungere  :”Tali limiti possono comunque essere superati se le chiusure trasparenti, comprensive degli infissi, hanno un valore di trasmittanza termica inferiore almeno del 10% dei limiti riportati alla tab 4 dell’allegato C”;

 

Allegato L punto 4 : modificare come segue :”Nel caso in cui, per qualsiasi motivo  . . . . .copia della documentazione originale. Ove questo non fosse possibile, il tecnico incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sulla base delle norme tecniche applicabili e della propria esperienza, definisce le modalità e la frequenza delle manutenzioni necessarie segnalandole al responsabile dell’esercizio dell’impianto e riportandole sul libretto di impianto o di centrale. In ogni caso le operazioni di manutenzione dovranno essere effettuate con cadenza almeno biennale.

 

 

 

Roma, 30 novembre 2006

 

doc.p.2a) cu301106.doc