Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Scuola - RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI IN USCITA DAI PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI DI CUI ALL’ACCORDO DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 19 GIUGNO 2003

giovedì 24 novembre 2005


ACCORDO TRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI IN USCITA DAI PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI DI CUI ALL’ACCORDO DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 19 GIUGNO 2003

 

 

 

Premessa

 

L’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 tra le singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole Regioni e Direzioni Scolastiche Regionali ed i successivi protocolli d’intesa siglati, hanno reso possibile la realizzazione a partire dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. Alla luce del quadro normativo delineato dalla L. 53/03, un successivo Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004, ha portato alla definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base richiesti ai fini della validità e della spendibilità dei titoli in esito agli stessi percorsi sia in ambito nazionale, sia nell’ambito della Unione europea.

 

Tutto ciò si colloca entro uno scenario come quello attuale, che vede la persona al centro dei sistemi di Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, e che pone la necessità di risolvere la frammentazione istituzionale che ha caratterizzato fino ad oggi il nostro Paese e deve garantire alle persone l’opportunità di transitare tra differenti sistemi e territori, optando per una strategia di azione volta alla trasparenza e alla leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei percorsi di studio e di lavoro.

 

Pertanto per evitare che il patrimonio delle acquisizioni e delle competenze delle persone venga disperso, le Regioni adottano una soluzione che, rimanendo rispettosa delle specificità territoriali, garantisca il diritto della persona al riconoscimento ed alla valorizzazione delle proprie competenze.

 

Il quadro normativo attuale, nel recepire gli indirizzi e gli orientamenti fissati in ambito europeo, è improntato alla salvaguardia dell’unitarietà del sistema educativo di istruzione e formazione. A garanzia di tale salvaguardia sono già stati formalizzati dispositivi di certificazione condivisi che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettono il riconoscimento delle stesse in termini di crediti. (Accordo in C.U. del 28/10/2004).

 

L’approccio delle Regioni si fonda sulla necessità di costruire un quadro di riferimento condiviso a livello nazionale di standard professionali, imperniato sulla definizione ed individuazione delle figure professionali, rispetto al quale i sistemi dell'educazione e del lavoro declinano i propri specifici dispositivi, con una visione sistemica integrata nell’ottica del lifelong learning, inquadrando in tale ottica anche l’attuazione del diritto-dovere fino a 18 anni. Entro tale cornice deve collocarsi anche il processo di definizione di standard relativi alle competenze tecnico-professionali, ai fini della riconoscibilità/spendibilità dei titoli di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

Le Regioni e le Province Autonome, ad oggi impegnate nel percorso di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, con questo Accordo manifestano la volontà di attuare una ulteriore tappa nella direzione della costruzione delle condizioni a livello nazionale della riconoscibilità e spendibilità dei titoli professionali in esito ai percorsi, salvaguardando – in questa fase transitoria – la persona, rendendo riconoscibili e trasparenti le competenze acquisite, e quindi utilizzabili, soprattutto in “situazioni di transito” e cambiamento nel contesto di formazione o di lavoro.

Le Regioni e le Province autonome scelgono  l’Accordo come strumento per garantire la mobilità delle persone, utilizzando i diversi dispositivi attraverso i quali i sistemi regionali  regolamentano i processi di certificazione delle competenze e della  loro validazione.

 

Visto

 

il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali”;

 

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

 

la legge 17 maggio 1999,  n. 144 e, in particolare, l’art. 68 concernente l’obbligo di frequenza ad attività formative;

 

gli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;

 

il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell’art. 68 della citata legge n. 144/99;

 

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

 

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

 

la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

 

- l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e i successivi protocolli d’intesa siglati tra le singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole Regioni e Direzioni Scolastiche Regionali;

 

- l’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

 

- l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

 

la Decisione del 15.12.2004 relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)”

 

-  il decreto legislativo  15 aprile  2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";

 

il decreto legislativo  15 aprile  2005 n. 77, recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

 

- il libretto formativo del cittadino, approvato in Conferenza Unificata in data 14 luglio 2005, previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 276/2003;

 

 

Considerato

 

il percorso avviato dalle Regioni e Province Autonome, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno del Tavolo di partenariato istituzionale, per la realizzazione dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo del 19 giugno 2003;

la necessità di consentire agli allievi dei percorsi sperimentali triennali di cui all’Accordo del 19 giugno 2003 di vedersi riconosciute le competenze di base e tecnico-professionali ed i relativi titoli di qualifica acquisiti, nel caso di trasferimento in altre Regioni;

la necessità di definire un sistema di standard delle competenze tecnico-professionali per i percorsi sperimentali triennali di cui sopra, all’interno di un quadro complessivo di riferimento per il sistema-paese , superandone la definizione per filiera formativa.

 

Convengono

 

1.di utilizzare i dispositivi approvati con l’Accordo del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi (modelli A, B e C), come format omogeneo a livello interregionale.

In riferimento ai dispositivi introdotti dal citato accordo, si prevede l’utilizzo:

del modello A per la certificazione finale in esito ai percorsi sperimentali triennali, rilasciato agli studenti che concludono i  citati percorsi, con riferimento particolare alla sezione 5.2;

del modello B per la certificazione intermedia delle competenze acquisite, rilasciato agli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione prima del conseguimento della qualifica, con riferimento particolare alla sezione 3.2;

del modello C per il riconoscimento dei crediti in ingresso.

 

2. di garantire al singolo soggetto la mobilità nei e tra i diversi sistemi e territori vedendosi riconosciuti gli apprendimenti acquisiti e le relative competenze, per effetto della presenza di elementi minimi, validati e riconoscibili da tutte le Regioni e Province Autonome, nei modelli sopra elencati; 

 

3. di assicurare, con riferimento alla futura declinazione europea dei livelli (EQF), il medesimo livello a tutti i percorsi di cui al presente accordo, comunque equivalente a quello del terzo anno dell’IPS;

 

4. di dare piena valorizzazione agli apprendimenti acquisiti dall’allievo nel contesto formativo di provenienza, nonché, nel contesto formativo di destinazione, di riconoscere le competenze acquisite, sia in esito ad un percorso di istruzione e formazione sia nel caso di interruzione dello stesso.

 

 

 

Roma, 24 novembre 2005