Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - DOCUMENTO SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006

giovedì 24 novembre 2005


DOCUMENTO SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006

 

 

Il Disegno di legge finanziaria si inserisce in un contesto generale caratterizzato da una situazione economica e finanziaria difficile a causa degli squilibri di finanza pubblica, della caduta di competitività del sistema produttivo e di bassi livelli di crescita.

Il DPEF 2006-2009 aveva già tracciato il percorso per ritrovare gli equilibri finanziari concordato con l’Unione europea, per rilanciare la crescita e assicurare aiuto alle famiglie più svantaggiate.

Le Regioni e le Province autonome consapevoli della necessità di rilanciare l’economia e di riequilibrare la finanza pubblica, nel sottolineare in particolare la necessità di promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo del Mezzogiorno, vogliono essere riconosciuti come soggetti attivi nel raggiungimento di questi obbiettivi assumendosi le loro responsabilità.

Di contro le Regioni constatano come sino ad ora la quasi totale assenza di collaborazione tra Governo e Regioni, non solo ha impedito di fare sistema nel modo stesso di impostare e definire da parte dello Stato questa manovra finanziaria, ma soprattutto compromette gli equilibri dei bilanci regionali rendendoli insostenibili e la stessa agibilità e autonomia delle scelte di governo delle singole Regioni.

Infatti riguardo al DDL Finanziaria 2006 le Regioni rilevano che, salvo il recepimento dell’accordo sul decreto legislativo 56/2000 e l’ampliamento dei margini per le politiche di investimento, le altre richieste regionali non sono state accolte per cui le stesse ripropongono il confronto sopra indicato nella fase che attiene l’iter parlamentare del disegno di legge.

 

Le Regioni e le Province Autonome, che già negli anni scorsi hanno dato il loro contributo alle politiche di finanza pubblica  rispettando il Patto di stabilità, nel sottolineare che questo in sintonia con quanto richiesto dall’Unione Europea agli Stati membri deve fare riferimento ai saldi finanziari e non ai tetti di spesa, come peraltro avvenuto fino al 2001, riconfermano la loro volontà di essere parte attiva con lo Stato nell’azione di contenimento del deficit pubblico, e rilevano che il comparto Regioni (sanità inclusa) – Enti locali contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione dell’indebitamento netto con 5,6 miliardi di riduzioni di spesa su 11,5 miliardi pari al 49 per cento circa.

Infatti la manovra derivante dal disegno di legge “Finanziaria 2006” riduce in termini reali le risorse e presenta aspetti di insostenibilità e di difficilissima realizzazione in quanto:

q              per la spesa corrente al netto del sociale, della sanità e del personale si fa riferimento a riduzioni consistenti (-3,8%) rispetto al 2004

q              per la spesa di personale si impone una riduzione dell’ 1% sempre sul 2004, che in alcune realtà potrebbe essere conseguita solo con pesanti e irrealistiche diminuzioni delle piante organiche effettive

q              per la sanità il disegno di legge dimensiona il fabbisogno 2006 ad un importo (circa 90 miliardi) lontano dal fabbisogno reale che è quantificato in 93,2 miliardi, ossia le risorse 2005 pari a 89,4 miliardi [1] incrementate del 4 %, percentuale che tiene conto dell’aumento dei costi per l’erogazione dei LEA ivi compresi gli accantonamenti per i nuovi contratti. Si introduce una quota di finanziamento, 1000 milioni di euro subordinandone la ripartizione a vincoli concessori, che saranno definiti con decreto interministeriale. Rispetto alla spesa prevista nel DPEF 2006/2009 per l’anno 2006 viene operato un taglio di 4,5 miliardi. Inoltre per i deficit pregressi vengono attribuiti solo 2 miliardi, che dovranno comunque essere ripartiti tra le Regioni sulla base delle quote di accesso come finora avvenuto, anziché i 4,5 miliardi quantificati dalle Regioni solo per l’anno 2004. A questo si aggiunge la dilazione a tempo indefinito nella erogazione  delle risorse per la sanità relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, pari a 12,7 miliardi.

A queste macropenalizzazioni si aggiungono, sia a seguito di misure adottate con la finanziaria 2006 che per il mancato accoglimento in passato di emendamenti proposti dalle Regioni, altre erosioni e perdite di risorse parte delle quali erano già state attribuite alle Regioni e già previste nei bilanci, quali:

a)      i proventi derivanti dalla retrocessione del 50% del gettito dell’imposta sostitutiva gravante sui proventi delle emissioni obbligazionarie

b)      il riconoscimento della effettiva perdita di entrate per accisa benzina non compensate dal gettito della tassa automobilistica

c)      copertura degli oneri relativi alle funzioni conferite in materia di salute umana e veterinaria

d)      il rimborso, effettuato con ritardo di anni, dei maggiori oneri sostenuti per l’applicazione dell’IVA sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e la limitazione di tale rimborso al solo triennio 2001 –2003.

Su tali questioni le Regioni e le Province autonome presentano specifici emendamenti al DDL Finanziaria 2006. In particolare, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avendo riferimenti costituzionali e legislativi specifici con gli emendamenti proposti intendono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica esclusivamente attraverso il patto di stabilità tra il Governo e la singola Regione a statuto speciale e Provincia autonoma senza, con ciò, aggravare in alcun modo la posizione delle Regioni a statuto ordinario.

 

A fronte di questi indirizzi estremamente penalizzanti per il sistema regionale, pur prendendo atto che con il 2006 torna nella piena disponibilità delle Regioni la autonomia fiscale che era stata bloccata dalle precedenti leggi finanziarie, rimangono elusi temi fondamentali quali:

q              l’attuazione dell’articolo 119: sta infatti concludendosi la legislatura senza che su questo punto vi sia stata da parte del Governo neanche la volontà di discutere con le Regioni e gli Enti locali il documento da questi proposto fin dal 2003 sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Le Regioni quindi sollecitano l’avvio del processo di attuazione del federalismo fiscale partendo dalla definizione di tali meccanismi, fermo restando che i documenti usciti dall’Alta Commissione, di cui le Regioni hanno appreso attraverso la stampa, ha per le Regioni carattere meramente ricognitivo e che per esse l’unico documento su cui si sentono impegnate è quello elaborato a Ravello nell’aprile 2003 che ha poi dato luogo nel giugno dello stesso anno al sopra richiamato documento congiunto con gli Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

q              la partecipazione delle Regioni alle azioni di contrasto all’evasione fiscale: infatti il DL 203/2005 associa solo i Comuni in questa iniziativa trascurando il ruolo delle Regioni;

q              il rispetto verso l’istituzione Regione e verso l’autonomia tributaria delle Regioni che lo Stato nega dal momento che non ha ancora versato alle Regioni il gettito, pari a circa 4 miliardi, delle manovre fiscali degli anni 2002, 2003, 2004 disposte dalle Regioni in piena legittimità e responsabilità verso i propri cittadini ma che, affluito allo Stato, risulta da esso ancora trattenuto.

 

Le Regioni in uno spirito di leale collaborazione interistituzionale nell’esclusivo interesse del Paese intendono contribuire a evitare conflittualità e rivendicazioni astratte di poteri, senza per questo rinunciare alla propria “sovranità”, allo scopo di realizzare i piani di investimento e riequilibrare la finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi europei. Le Regioni sono disponibili a discutere il modello di governo della spesa e a fare la loro parte, ma non a subire limitazioni indiscriminate e specifiche delle politiche di spesa. Per questo le Regioni in vista dell’esame parlamentare e dell’annunciata volontà del Governo di presentare un maxi emendamento di modifica chiedono al Governo e al Parlamento di  aprire un effettivo confronto per giungere alle modifiche da esse ritenute necessarie alla manovra e si dichiarano pronte a governare la spesa pubblica in funzione degli obbiettivi europei.

 

In particolare le Regioni e le Province autonome, qualora si verifichino le positive convergenze auspicate si dichiarano pronte, a concordare con il Governo:

·        Chi fa cosa per evitare sovrapposizioni dispendiose

·        Partecipare all’azione di governo della spesa corrente modificando i vincoli del Patto di stabilità

·        Aprire a tale scopo un “Tavolo” Governo – Regioni - Enti locali per attivare azioni concrete di contenimento di alcune tipologie di spesa.

 

Le Regioni quale proprio contributo alla definizione delle strategie finalizzate allo sviluppo indicano al Governo e al Parlamento tre grandi linee di intervento:

1. Innovazione e formazione per alimentare la competitività del Paese nel quadro degli obiettivi definiti a Lisbona. A tale scopo occorre:

·        Portare la spesa di investimento e quella per la realizzazione dei programmi comunitari fuori dal Patto di stabilità;

·        Modificare l’articolo 3 comma 18 della legge 350/2003 per includere tra le spese di investimento di cui all’articolo 119 della Costituzione anche gli oneri per interventi nei campi della ricerca e sviluppo, dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico.

2.      Territorio e ambiente. Vengono individuate tre priorità: Casa, TPL Aria, Infrastrutture. Le Regioni propongono di fare insieme allo Stato e agli Enti locali piani comuni di interventi e sono disponibili per questo ad aggiungere risorse proprie a quelle stanziate dalle altre Istituzioni.

3.      Welfare. Occorre innanzitutto il reintegro dei 500 milioni sul Fondo sociale nazionale 2005. Per la sanità le Regioni non intendono aprire un contenzioso sul fabbisogno 2005 purché il fabbisogno 2006 sia quantificato prendendo come base 2005 il totale concordato di 90 miliardi (88+2) e venga assicurato un incremento del 4% di tale base. Inoltre le Regioni chiedono che venga chiusa la sottostima del 2004 aggiungendo 4,5 miliardi.

 

Entrando nel merito delle specifiche disposizioni le Regioni e le Province autonome allegano:

1)      emendamenti al disegno di legge “Finanziaria 2006” e al decreto-legge 203/2005;

2)      documento ed emendamenti in materia di sanità;

3) osservazioni e proposte di modifica in materia di Trasporti;

4) osservazioni e richieste in materia di Agricoltura.

 

Per i motivi sopra esposti le Regioni e le Province autonome esprimono parere negativo.

 

 

 

Roma, 24 novembre 2005

 


 

EMENDAMENTI AL DDL FINANZIARIA 2006 NELLA VERSIONE PER IL TESTO CAMERA DEI DEPUTATI E AL DL 203/2005

 

q              Nuovo Patto di Stabilità Interno e disposizioni per le Regioni a statuto speciale

q              Emendamento delle Regioni Lombardia e Liguria sul nuovo Patto di stabilità

q              Spesa di investimento e indebitamento delle Regioni

q              Modificazioni al  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (durata Fondo di garanzia, proroga dei trasferimenti dello Stato per compensazione minori entrate accisa benzina)

q              Copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche

q              Differimento del termine entro il quale le Regioni sono tenute a modificare i propri provvedimenti legislativi in materia di tassa automobilistica e IRAP

q              Anticipazioni di cassa per il sistema sanitario

q              Regolamento finanziario sull’emissione obbligazionarie degli enti territoriali

q              Interventi in materia di demanio idrico. Semplificazione e razionalizzazione della gestione. Attribuzione della titolarità alle Regioni

q              IVA project finance

q              Modifica delle percentuali di attribuzione delle risorse derivanti dall’addizionale comunale sui diritti d’imbarco

q              Disposizioni in materia di Politiche Sociali

q              Disposizioni in materia di Attività Produttive

q              Stabilizzazione del fondo a sostegno dell’associazionismo intercomunale

q              Disposizioni in materia di personale e affari istituzionali

q              Interventi in materia di calamità naturali

 

 


 

 

NUOVO PATTO DI STABILITÀ INTERNO E DISPOSIZIONI PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

 

 

Nel comma 93 dell’articolo 1 sono soppresse le seguenti parole ”le province autonome di Trento e di Bolzano”;

 

Dopo il comma 93, dell’articolo 1 è aggiunto il seguente: “93 bis.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la Regione Valle d’Aosta e per la Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 – 2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell’andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.”;

 

Nel comma 96 dell’articolo 1 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

e) le spese per interessi;

f) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

g) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza

 

Nel secondo periodo del comma 94 dell’articolo 1 la cifra “6,9” è sostituita con la cifra “5,7 o comunque quanto occorre per dare copertura alle esclusioni dal Patto di stabilità interno delle spese di cui alle lett. e), f) e g) del comma 96 e c) e d) del comma 97.”.

 

Nel comma 97 dell’articolo 1 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

c) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale

d) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Nel primo periodo del comma 99 dell’articolo 1 sono soppresse le parole: “ per quanto riguarda le spese di personale,”.

Nel comma 138 dell’articolo 1 le parole: “per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,” sono sostituite dalle seguenti: “per le regioni a statuto ordinario”;

 

Nel secondo periodo del comma 193 dell’articolo 1 sono soppresse le parole: “e le province autonome”;

Nel terzo periodo del comma 195 dell’articolo 1 sono soppresse le parole: “e alle province autonome”;

Dopo il comma 195 dell’articolo 1  è aggiunto il seguente comma 195 bis: “ Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

Motivazione

 

Il patto di stabilità interno viene modificato in maniera da recepire nel campo delle esclusioni dallo stesso alcune tipologie di spesa corrente e di investimento quali i programmi comunitari e le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per dare copertura alle esclusioni delle spese di cui sopra dal Patto di Stabilità interno si propone di ridurre l’incremento della spesa in conto capitale rispetto all’analoga spesa 2004 dal 6,9 per cento ad un importo inferiore in misura tale da rendere neutre le suddette esclusioni dal Patto.

Vengono inoltre ridefinite le disposizioni relative alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

 

 


 

 

EMENDAMENTO DELLE REGIONI LOMBARDIA E LIGURIA SUL NUOVO PATTO DI STABILITÀ

 

Dopo il comma 103 è inserito il seguente comma 103 bis:

I limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario sono determinati in maniera più favorevole  sulla base di  parametri di efficienza e di efficacia stabiliti per ciascuna regione a statuto ordinario con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Motivazione

Come per gli Enti Locali anche per le Regioni si propone di introdurre un  sistema premiale per incentivare comportamenti virtuosi delle Regioni. La disposizione si propone di differenziare i tetti programmatici di spesa corrente, al netto della spesa sanitaria, monitorata e controllata con i meccanismi vigenti e concordati ad hoc al fine di migliorare la qualità della spesa.


  SPESA DI INVESTIMENTO E INDEBITAMENTO DELLE REGIONI

 

Nell’articolo 1 dopo il comma 103 bis è inserito il seguente comma 103 ter:

“Nell’articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24/12/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera g) sopprimere le parole “a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni”;

dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico”

 

Motivazione

L’obiettivo è recuperare  per le Regioni la possibilità di stanziare e impiegare risorse, reperendole anche con l’indebitamento, per erogare contributi in conto capitale per gli investimenti anche dei soggetti privati (famiglie e imprese) nel pieno rispetto del patto di stabilità interno, modificando in tal senso l’articolo 3 comma 18 della legge 350/2003 (legge finanziaria dello Stato per il 2004). Inoltre considerato che la finanziaria 2004 ha introdotto un’ elencazione, da considerarsi tassativa, degli interventi che costituiscono investimenti, si rende opportuno ampliare tali categorie includendo anche le spese per ricerca e innovazione tecnologica e le spese per l’alta formazione, tutela ambientale e del risparmio energetico.

 


 

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2000, N. 56

 

Nel comma 224 dell’articolo 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a) bis:

 

a bis) Fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione si garantiranno i trasferimenti  alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e i trasferimenti a compensazione della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tassa automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di € 477.747.522,73. Alla ripartizione fra le regioni si provvede con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell’anno 2006 saranno erogate le somme relative alle annualità 2003, 2004 e 2005.

 

 

Nel comma 224 dell’articolo 1 nella  lettera b) le parole “ Per il periodo 2001 – 2005” sono sostituite con le seguenti “fino all’ anno successivo all’attuazione delle aliquote definitive di cui all’articolo 5 comma 3 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000”.

Nel comma 224dell’articolo 1 nella  lettera e) le parole “per gli anni 2004 e 2005” sono sostituite con le parole “fino all’ anno successivo all’attuazione delle aliquote definitive di cui all’articolo 5 comma 3 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000”.

 

 

Il comma 225 dell’articolo 1 è soppresso.

 

Motivazioni

Con i commi suddetti sono stati prorogati i trasferimenti relativi alle funzioni del decentramento amministrativo ex leggi “Bassanini”, mentre non risultano adottate misure analoghe per le somme relative alla compensazione della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tassa automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ammonta  nella misura complessiva annua di € 477.747.522,73. Al contempo viene chiesto di erogare nell’anno 2006 le somme arretrate fin dal 2003.

 

Le Regioni prendono positivamente atto delle misure relative al Fondo di garanzia di cui all’art. 13 del D. Lgs. 56/2000 disposte con i commi suddetti. Ritengono e propongono che tali disposizioni restino valide fino all’anno successivo all’attuazione delle aliquote definitive di cui all’art. 5 comma 3 del D. Lgs. 56/2000 in modo da offrire copertura per tutto il periodo di durata delle aliquote provvisorie al rischio di minor gettito dell’Irap e della addizionale Irpef 0,9%.

 

Infine per quanto riguarda lo sblocco delle somme non ancora erogate per circa 12,7 miliardi e relative al fabbisogno sanitario per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 le Regioni, che per questi ritardi hanno subìto aggravi di costi e difficoltà operative, chiedono che venga soppresso il comma 225 che introduce un improprio principio di gradualità triennale come si evince dalla relazione tecnica, in quanto le Regioni hanno titolo a ricevere tali risorse senza ulteriori condizioni limitative e dilatorie.


 

ALIQUOTE DEFINITIVE DECRETO LEGISLATIVO 56/2000

 

Nell’art. 1 è soppresso il comma 226

 

 

Motivazione

 

Il comma 226 stabilisce che nel 2006 vengono determinate le aliquote definitive di cui al D.Lgs 56/00. Tale determinazione, ancorché giustificata dall’impianto generale del Decreto Legislativo che prevede la definizione delle aliquote definitive, non è coerente con le finalità dell’Accordo di Santa Trada del 20 luglio scorso che dava al Decreto una valenza temporanea limitata agli anni 2002/2005 e richiedeva nel 2006 l’attuazione dell’Art. 119.

 


 

 

DISPOSIZIONI IN MERITO AI DISAVANZI SANITARI

 

Dopo il comma 191 dell’art. 1 è inserito il seguente comma 191 bis:

“Limitatamente ai disavanzi sanitari sino al 31 dicembre 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato, sono considerate idonee anche le misure che danno luogo a maggiori entrate ovvero a minori spese i cui effetti finanziari siano distribuiti in un periodo pluriennale.

Le Regioni dovranno prevedere nel proprio bilancio annuale  e pluriennale apposito stanziamento destinato alle finalità sopra indicate.

 

 

Motivazione

 

La disposizione, che reitera misure analoghe disposte negli anni precedenti, mira a consentire alle Regioni di intervenire a ripiano di disavanzi pregressi nel settore sanitario con una più ampia gamma di strumenti e soluzioni nell’ambito dei principi di autonomia finanziaria.

 


 

 

COPERTURA DELLE MAGGIORI PERDITE DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, PER IL PERIODO 1998-2002, DERIVANTE DALLA RIDUZIONE DELL’ACCISA SULLA BENZINA A LIRE 242 A LITRO, NON COMPENSATE DAL MAGGIOR GETTITO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

 

 

Dopo il comma 103 ter dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 103 quater:

 

Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l’anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

Motivazioni

 

L’importo della compensazione statale per le minori entrate tassa automobilistica – accisa è rimasto fisso dal 1998 al 2002, determinato sulla base delle perdite registrate nel primo anno di entrata in vigore della legge 449/97. Si è quindi creato uno squilibrio fra compensazione e effettivo ammontare delle perdite delle regioni.

L’articolo è finalizzato a compensare la ulteriore perdita residua realizzata dalle Regioni e non compensate dal trasferimento statale.

 


 

DIFFERIMENTO DEL TERMINE ENTRO IL QUALE LE REGIONI SONO TENUTE A MODIFICARE I PROPRI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA E IRAP

 

 

Dopo il comma 103 quater dell’articolo 1  è inserito il seguente comma 103 quinquies:

 

All’art. 2, comma 22 della legge 350 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio 2007” sono sostituite dalle parole “fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio del primo anno di attuazione dell’art. 119 della Costituzione”.

 

 

Motivazione

 

Per le Regioni a statuto ordinario che hanno adottato normative fiscali in materie di tasse automobilistiche e IRAP, disponendo misure di imposta o esenzioni in difformità rispetto a quanto stabilito dalla leggi statali di riferimento, si manifesta la necessità di un differimento del termine entro il quale tale disposizioni devono essere revocate, sia in considerazione della tipologia dei destinatari delle norme agevolative regionali, sia in considerazione dell’opportunità che ciò avvenga in un quadro di completa manifestazione dell’autonomia tributaria delle Regioni.


 

ANTICIPAZIONI DI CASSA PER IL SISTEMA SANITARIO

 

 

Dopo il comma 190 dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 190 bis:

 

Alla lettera d), comma 184, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 sono abrogate le parole “e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56”.

La delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall’intesa stato Regioni e Province Autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario nazionale. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un DPCM”

 

 

Motivazione

 

L’emendamento mira ad assicurare l’ordinato finanziamento del sistema sanitario, attenuando le forti criticità venutesi a creare con le norme in vigore a causa della minore liquidità resa disponibile al sistema, generando altresì contenziosi ed oneri aggiuntivi. Tenuto conto delle difficoltà applicative del dlgs. 56/2000, l’emendamento prevede che l’erogazione del 95% delle somme spettanti alla Sanità secondo il riparto del fabbisogno sia vincolato soltanto alla deliberazione del CIPE e alla stipula dell’intesa di cui al comma 173 della legge 311/2004 relativa agli adempimenti del settore sanitario.

 


 

REGOLAMENTO FINANZIARIO SULLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI

 

 

      Al comma 109 dell’articolo 1 dopo la parola “…emessi” aggiungere le seguenti “successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,”.

 

 

Motivazione

 

La norma indica genericamente “proventi dei titoli obbligazionari” senza salvaguardare le emissioni già effettuate e, quindi, l’effetto della disposizione così proposta impatta sui proventi futuri anche di emissioni obbligazionarie già collocate.

 

Pur dando atto che, alla luce dell’attuale normativa, la retrocessione d’imposta può costituire un costo netto per lo Stato, occorre anche considerare che la portata della norma in questione può compromettere i calcoli di convenienza economica effettuati al momento della scelta della forma d’indebitamento più vantaggiosa per il finanziamento di spese o rinegoziazione di prestiti.

 

A maggior ragione, nel caso di rinegoziazione di passività, il mancato gettito della retrocessione dell’imposta prevista dall’attuale normativa, può far venir meno la condizione prevista dall’art. 41 della legge 448/2001, riguardante l’effettiva riduzione del valore finanziario della passività. 

 

 

 

 

 

 


 

INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO. SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE. ATTRIBUZIONE DELLA TITOLARITÀ ALLE REGIONI

 

 

Dopo il comma 103 quinquies dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 103 sexies :

 

“Dopo la lettera i) dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 112/1998 è aggiunto il seguente periodo:

 “ lett. i – bis) alla determinazione dei sovracanoni di cui alla Legge 925/1980 e ai relativi adempimenti previsti per legge; fino all’emanazione di diversa disciplina regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, detti sovracanoni continuano ad essere determinati a norma dall’art. 27, comma 10 della L. n. 448/2001;”

Il comma 4 dell’art. 26, del DLGS 152/99 è sostituito dal seguente:

 “4. La riduzione del canone prevista dall’art. 18, comma 1, lett. a) e d), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si applica, per gli anni successivi al 2000, fino a quando le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ne abbiano definito i limiti e le modalità di attuazione”.

All’art. 89, comma 1, del d.lgs 112/1998 è aggiunta la lettera:

 “m) alla vigilanza sui consorzi di regolazione dei laghi. A tal fine le Regioni disciplinano le modalità, i principi ed i termini di adeguamento degli statuti dei consorzi”.

“Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”

 

 

Motivazioni

La determinazione e la revisione dei sovracanoni annui a carico dei concessionari di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico (sovracanoni “BIM” e sovracanoni Comuni Rivieraschi e Province, di cui agli artt. 1 e 2 della L. 925/80) , e di tutti gli adempimenti ad essi collegati (individuazione, perimetrazione ed aggiornamento dei Bacini Imbriferi Montani, approvazione degli statuti dei Consorzi BIM, ripartizione dei sovracannoni, ratifica degli accordi tra Comuni e Province beneficiarie, ecc.) è di nuovo posta in capo allo Stato con l’art. 27, co. 10, della L. 448/01 (Regione ER ha perso il ricorso alla Consulta per invasiva competenza legislativa -Sentenza CC 261/2004). Tuttavia, considerato che alle Regioni compete complessivamente la gestione del demanio idrico e quindi il rilascio delle concessioni e l’individuazione degli enti locali beneficiari dei sovracanoni, e soprattutto potestà (art. 5, L. 925/80) di sciogliere i Consorzi BIM trasferendo funzioni e beni alle Comunità Montane, la norma in Finanziaria 2002 appare incongrua e consente un regime gestionale misto tra Stato e Regioni. Pertanto, dato atto della recente sentenza della CC, occorre un intervento legislativo a favore delle Regioni.

“ Il comma 1 dell’art. 822, del Codice Civile, è sostituito dal seguente :

“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti e le opere destinate alla difesa nazionale.

Appartengono alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano e fanno parte del demanio regionale, i torrenti, i fiumi, i laghi e le relative spiagge e rade dei porti, nonché le acque definite pubbliche dalle leggi in materia”.

Il dispositivo di cui all’art. 26 del D. Lgs. 152/99 (peraltro successivo al DLGS 112/98) rimanda ad un DM l’eventuale dimezzamento del canone nei casi di restituzione acqua derivata. Si tratta di una norma invasiva delle competenze attribuite alle Regioni.

L’attività di vigilanza dovrebbe essere, per effetto del D. Lgs. 112/98 che si sovrappone alla L. 70/75, in capo alle Regioni (in RL Consorzi Ticino, Adda e Oglio). Nel 2003 ai fini di un chiarimento erano stati presi accordi con il Capo Gabinetto del MATT Prof. Togni per la costituzione di tavoli tecnico-giuridici mai attivati, tant’è che veniva eliminato dal PDL 300 (ora LR 26/03) la previsione di esercitare la vigilanza sui Consorzi.

Infine l’abrogazione dei commi 38, 39, 40, 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è motivata dalla considerazione che la materia è di competenza regionale già attribuita con il D. Lgs. 112/98 e che i canoni sono introitati dalle Regioni; tale devoluzione si può già fare con legge regionale. Si ricorda tra l’altro che fin dal 2001 alcune regioni già riconoscono alle province una quota dei canoni riscossi per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni

Come già avvenuto con i porti lacuali e le foreste ai sensi dell’art. 11 della L. 281/1970, viene attribuita la proprietà del demanio idrico (ovvero i fiumi e i laghi e le sponde con i relativi immobili di pertinenza, nonché le acque pubbliche) e conseguentemente la titolarità piena sulla materia.

La gestione di tali beni è già in capo alle Regioni per effetto dell’art. 89 del D.Lgs 112/98.


 

PREVISIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI SUI CONTRATTI DI FINANZA DI PROGETTO NEL SETTORE SANITARIO

 

 

Dopo il comma 195 dell’articolo 1  è inserito il seguente comma 195  bis:

 

“Le operazioni di finanza di progetto relative ad interventi di edilizia sanitaria avviate a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni sia per i servizi che per la disponibilità dell’opera sono assoggettate ai fini IVA ad un’aliquota agevolata del 10%.”

 

 

Motivazioni

Al fine di agevolare lo sviluppo delle operazioni di project finance e di collaborazione pubblico privato nel settore sanitario si chiede un regime speciale, che permetta di restituire alle aziende sanitarie l’IVA versata sui corrispettivi previsti nelle operazioni di finanza di progetto (sia corrispettivi per i servizi che per la disponibilità dell’opera) avviate ai sensi della l. 109/94 e ss.mm.ii. (sia PF ad iniziativa pubblica ex art. 20, co. 2 che PF ad iniziativa privata ex art. 37 bis e ss. o procedura del promotore) e che costituisce un gettito aggiuntivo per lo Stato.

Tale aspetto potrebbe essere esplicitamente disciplinato nell’ambito del decreto attuativo del MEF (ancora da emanare) che andrà a regolare le procedure e le modalità di funzionamento del fondo previsto dall’art. 49 della l. 326/2003. 

 


 

MODIFICA DELLE PERCENTUALI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALL’ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D’IMBARCO

 

 

Dopo il comma 103 sexies dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 103 septies:

 

Al comma 11, dell’art. 2, della L. 350/2003 sono apportate le seguenti modifiche :

la lettera a) è così sostituita : “a) il 20% del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali : percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime, percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;”

la lettera b) è così sostituita : “b) il 35% del totale a favore del Ministero dell’Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie,”

dopo la lett. b) vengono aggiunte le seguenti lettere :

“c) il 40% del totale, da ripartirsi in parti uguali, a favore dei comuni sul territorio dei quali è ubicata l’aerostazione passeggeri, cargo o charter al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall’adozione delle misure a sostegno della sicurezza urbana, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto;

 d) il restante 5% del totale a favore delle province nel cui territorio sono ubicate l’aerostazione passeggeri, cargo o charter, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto, onde favorire le iniziative a sostegno della sicurezza pubblica;”.

 

 

Motivazione

 

I Comuni aeroportuali attraverso l’ANCAI e l’ANCI si sono sempre battuti per ottenere il riconoscimento in termini di sicurezza urbana dell’aumento dei flussi di merci e persone e conseguenti servizi suppletivi che gravano sul territorio comunale e provinciale.

L’art. 2, co. 11, L. 350/2003 come modificato (emendamento Bianchi - LN) dal DL 7/05 (convertito con L. 43/05), prevede, oltre la soglia dei 30 meuro trattenuta al MEF, una quota a favore dei comuni e del Ministero Interno, come segue :

40% (prima era 20%) ai Comuni da ripartirsi secondo la media delle seguenti percentuali : superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale e superficie del comune nel limite max di 100 kmq.

60% (prima era 80%) al Min. Interno per il finanziamento misure di prevenzione e sicurezza negli aeroporti e stazioni ferroviarie.

Si intende puntare su una migliore ripartizione degli interventi in termini di “sicurezza” riducendo la quota del Min. Interno, da 60% al 35%, e rafforzando quella dei Comuni e Province. In questa fase non si ritiene di modificare invece la quota fissa dei 30 meuro destinata al MEF. Allo stato attuale la proposta è ferma al parere favorevole in Commissione Stato-Città della Conferenza Stato Regioni. La rimodulazione è così articolata :

20% Comuni : comprende anche quelli confinanti e su un ambito territoriale di max  100 kmq (senza vincolo di destinazione).

35% Ministero Interno destinato (come nel testo vigente) per il finanziamento misure di prevenzione e sicurezza negli aeroporti e stazioni ferroviarie.

40% Comuni : da ripartirsi in parti uguali a favore degli enti sul territorio dei quali è ubicata l’aerostazione e da destinarsi alla sicurezza urbana.

5% Province nel cui territorio sono ubicate le aerostazioni : da destinarsi ad iniziative di sicurezza pubblica. Il gettito della TP stimato per il 2005 è di circa 55 meuro, di cui 30 sono trattenuti al MEF, e i restanti 25 meuro vengono a loro volta suddivisi rispetto il traffico passeggeri delle singole aerostazioni.  Il 33% dei passeggeri, pari a 8 meuro, si imbarca nei 4 scali lombardi. In proporzione al traffico passeggeri: meuro 4,5 Malpensa, 2,5 Linate, 0,8 Orio e 0,2 Brescia. Tali importi sono da ripartirsi tra i soggetti e le percentuali di cui sopra : ad es. per Lonate Pozzolo circa 1,5 meuro, per Ferno 1 meuro.


DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

 

Dopo il comma 233 dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 233 bis:

1.      Il Fondo per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

2.      L’entità del Fondo stabilita alla tabella C) della presente legge, viene così modificata anno 2006 euro 1.757.753.273, anno 2007 euro 1.770.000.000, 2008 1.770.000.000.

 

Motivazioni

Il Fondo, sul quale è prevista  la separazione tra il finanziamento regionale e la parte riservata ai diritti soggettivi come già in precedenza determinato dai Presidenti, è ripristinato secondo il finanziamento 2004 incrementato del 2%  come era stato richiesto dai Presidenti nel luglio scorso. Per rafforzare la consistenza dell’entità del Fondo viene anche modificata la tabella C)  che reca gli importi del Fondo per il Triennio.

 

Dopo il comma 233 bis dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 233 ter:

1.      Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge,  il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto dall’articolo 117,  lettera m della Costituzione, determina i Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per il  sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2.      A partire dall’esercizio  2006,  il Fondo Nazionale per le Politiche sociali è incrementato annualmente, per un quinquennio, dal tasso di inflazione programmata e da un’aliquota aggiuntiva collegata all’avvio graduale dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle Regioni.

 

Motivazioni

Per rendere credibile “il sistema” si fissa un termine per l’emanazione del Decreto sui LIVEAS, anche in base alle proposte già formulate dalle Regioni. Si coglie anche occasione per iniziare un graduale allineamento del finanziamento nazionale per le  politiche sociali, alle percentuali europee che raggiungono e superano il 2% del PIL. Anche se non sarà facile ottenere quanto richiesto, la proposta rappresenta comunque un forte segnale politico anche per il nuovo ciclo di governo che si insedierà  nel secondo semestre 2006.

 


Dopo il comma 233 ter dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 233 quater:

 

“All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008”

 

Motivazioni

Molte regioni non hanno ancora completato la trasformazione delle IPAB in Aziende di servizi alla persona. La proroga consente di non creare disparità tra le istituzioni trasformate e quelle in via di trasformazione.

 

                                         Dopo il comma 233 quater dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 233 quinquies:

 

                                         “Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e  nel rispetto della lettera m), secondo comma dell’articolo 117 e del quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, per garantire alle persone non autosufficienti,  unitamente al diritto alla salute anche  il diritto alle prestazioni assistenziali, è  istituito con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza.

La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite Unità Multidisciplinari costituite dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un’intesa con il Ministero della Salute ed il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali,  approvata  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Fondo è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione  e in base ad indicatori concordati tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nell’intesa richiamata al secondo comma.”

 

                                         Motivazioni

                                         L’istituzione del Fondo per la non autosufficienza è stata ripetutamente richiesta dalle Regioni in svariate occasioni nei Documenti di Programmazione Economica e nelle Finanziarie dell’ultimo triennio. La proposta del Governo che sembra essere inserita nella Finanziaria 2006 pare voler attribuire un “bonus” per gli ultrasettantenni. Al fine di evitare forme “estemporanee” per affrontare il grave problema della non autosufficienza  le Regioni avanzano la proposta del Fondo, anche come elemento di negoziazione, qualora il “bonus” richiamato sia davvero inserito nella prossima Finanziaria. A ciò si aggiunge l’impegno del Presidente Errani, a nome delle Regioni, nell’incontro con i Sindacati del 27 settembre u.s.

 

 


 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

 

Commi da 263 a 268 (Distretti)

 

Si richiede che in materia di distretti produttivi, trattandosi di materia che riguarda la competenza legislativa esclusiva delle Regioni e Province Autonome tutti gli atti da emanarsi vengano assunti d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

 

 


 

STABILIZZAZIONE DEL FONDO A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

 

 

Dopo il comma 109 dell’articolo 1  è inserito il seguente comma 109 bis:

 

A decorrere dall’anno 2006, è costituito presso il Ministero dell’Interno un Fondo di 57milioni di Euro annui per il sostegno dell’associazionismo intercomunale. Le risorse del Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento in favore degli enti locali. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le Regioni nel territorio delle quali sono presenti forme associative già destinatarie dei contributi statali di cui al d.m. 318/2000 come modificato. I criteri di riparto sono regolati da apposita intesa sancita dalla Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Le Regioni alle quali sono attribuite risorse del Fondo provveduto alla concessione di contributi a favore delle forme associative secondo le rispettive normative. L’intesa stabilisce, tra l’altro la quota di risorse che continua a essere gestite dallo Stato per l’incentivazione delle fusioni di comuni realizzatesi nell’anno precedente e delle gestioni associate in materia di esclusiva competenza statale; l’intesa può prevedere che il trasferimento delle risorse operi solo nei confronti delle Regioni da essa individuate e che nei territori delle altre Regioni permanga, in via transitoria, la gestione unitaria da parte dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2006, sono ricompresse nel Fondo le risorse destinate all’associazionismo intercomunale previste dal comma 164 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 e dal comma 10 dell’art. 53 della legge n. 388 del 2000. In sede di prima applicazione per il solo anno 2006 le risorse di cui al presente fondo possono essere diversamente ripartite in ambito regionale d’intesa con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, in sede di Conferenza Regioni-autonomie locali.

 

 

Motivazione

 

E’ necessaria la norma di legge per la regionalizzazione del fondo anche a seguito di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata.

 


 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

 

 

Nel  comma 6 dell’articolo 1, dopo le parole: “superiore al cinquanta per cento di quella”, sostituire la parola “sostenuta” con la parola “impegnata”.

Nel comma 7 dell’articolo 1 sostituire la parola “sostenuta” con la parola “impegnata”.

Nel  comma 8 dell’articolo 1 sostituire la parola “sostenuta”  con la parola “impegnata”.

 

 

Motivazione

 

La proposta è finalizzata a specificare quanto già illustrato nella relazione tecnica, al tenore della quale si precisa che “il riferimento effettuato nella normativa alla “spesa sostenuta” è da intendersi come riferimento alla “spesa impegnata””.

 

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Dopo il primo periodo del comma 6 dell’articolo 1 aggiungere il seguente periodo: “Eventuali riduzioni di spesa superiori al cinquanta per cento possono essere utilizzati per le finalità previste dall’articolo 30, comma 2 bis”.

 

 

Motivazione

 

La proposta è finalizzata a consentire agli Enti di imputare i maggiori risparmi conseguiti oltre la percentuale prevista, ai fini di cui all’articolo 30, comma 1 (riduzione dell’1% delle spese di personale). Ciò consente agli Enti di conseguire con maggiore elasticità l’obiettivo di riduzione indicato dalla Finanziaria.

 

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Sopprimere il comma 128 dell’articolo 1.

 

 

Motivazione

 

Si propone la soppressione del comma in quanto la disciplina in materia di fondo per la contrattazione decentrata è già dettagliatamente contenuta nei CCNL.


 

 

Abrogare l’inciso nel primo periodo del comma 132 dell’articolo 1 dalle parole “fermo restando” sino a “legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

 

Inserire il seguente periodo :

 

“Sono abrogati i commi 98 e 107 della Legge 311 del 2004. Resta comunque inteso che i maggiori risparmi conseguiti in applicazione del comma 98 dell’articolo 1 della Legge 311 del 2004 relativamente all’anno 2005, derivante dall’applicazione del d.p.c.m. attuativo del comma 98 emanato sulla base dell’intesa della Conferenza Unificata del 28 luglio 2005, concorrono all’obiettivo di cui al presente articolo”

 

 

Motivazione

 

L’emendamento si rende  necessario in quanto il meccanismo seguito dalla Legge Finanziaria 2005, che ancora non ha concluso il suo iter, ha dimostrato nei fatti la sua impraticabilità. E’necessario inoltre inserire una norma che permetta il recupero dei maggiori risparmi conseguito, proprio a seguito dei ritardi nel 2005, per il 2006.

 

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Dopo il comma 133 dell’articolo 1 inserire il seguente comma 133 bis:

”Possono, inoltre, essere utilizzati per spese di personale gli importi che costituiscono una ulteriore riduzione della spesa di cui all’articolo 3, comma 2, per la misura eccedente la riduzione del 50%.”

 

 

Motivazione

 

Il nuovo comma ha lo scopo di omogeneizzare il testo con quanto previsto da precedenti emendamenti

 

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Dopo il comma 139 dell’articolo 1  è inserito il seguente comma 139 bis :

 

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle amministrazioni regionali e agli enti locali per i quali vi siano provvedimenti che dichiarano lo stato di calamità nell’anno 2005.

 

 

Motivazione

L’emendamento proposto introduce una deroga al tetto di spesa per il personale relativamente alle Regioni e Enti locali colpiti da calamità naturali.


 

 

 

Nel comma 141 dell’articolo 1 sostituire le parole “oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione” con le parole “oneri riflessi a carico delle Amministrazione e l’IRAP”

 

Aggiungere alla fine del comma 142 dell’articolo 1 le parole: “e dell’IRAP”.

 

 

Motivazione

 

Le modifiche proposte hanno lo scopo di uniformare il dettato normativo del comma 141 e comma 142 rispetto a quanto previsto nel comma 132 dell’articolo 1.


 

CALAMITA’ NATURALI

 

Dopo il comma 69 dell’articolo 1 inserire il seguente comma 69 bis:

 

“Per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori della Regione Molise colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2006. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad erogare i corrispondenti contributi al Commissario delegato – Presidente della Regione Molise.”

 

Motivazioni

 

Nel comma 69 dell’articolo 1 del DDL Finanziaria 2006 viene autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006.

Il fondo così costituito, nella disponibilità della protezione civile, è indistinto ed evidentemente finalizzato ad interventi per calamità pregresse e per quelle che, malauguratamente, dovessero intervenire.

Relativamente alla Regione Molise, colpita nel 2002 da un devastante terremoto, sia nell’articolato che nelle tabelle allegate non compare alcuna indicazione normativa o finanziaria per la ricostruzione che deve ancora iniziare.

In relazione allo stato di emergenza proclamato a seguito di calamità naturale sono state concesse agevolazioni tributarie ai contribuenti residenti nei territori colpiti. In particolare ci si riferisce alla sospensione del pagamento degli oneri contributivi da parte di lavoratori e datori di lavoro e alla loro considerazione ai fini reddituali. Generalmente nel passato anche recente, con norme intervenute in periodi successivi alle calamità, si è disciplinata la restituzione in periodi temporali adeguatamente lunghi e senza interessi, escludendo la sospensione contributiva ai fini reddituali.

 

 

 

 

Dopo il comma 88 dell’articolo 1 inserire i seguenti commi:

 

88 bis – Per i soggetti della Regione Molise colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 destinatari, a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi e contributi, la restituzione del dovuto è effettuata, in rate semestrali gravate degli interessi legali, per un periodo di venti anni a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.

 

88 ter -  Le disposizioni di cui all’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applicano ai soggetti delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997,1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

 

88 quater -  La sospensione del pagamento dei contributi di cui ai commi precedenti non rileva ai fini della determinazione della base imponibile annuale dei contribuenti.

 

Motivazioni

 

Attesa l’esigenza di garantire ai territori del Molise, dell’Umbria e delle Marche colpiti da calamità identica agevolazione si richiede di inserire all’art. 21 “Proroghe di agevolazioni fiscali” i seguenti commi:


DECRETO LEGGE 203/2005

 

q              Proposta di emendamento in materia di tassa automobilistica

q              Disposizione per le Regioni a statuto speciale e Province autonome

 

 

Soppressione del secondo comma dell’art. 9 decreto legge n. 203/2005

 

Il secondo  comma dell’art 9 è soppresso

 

 

Motivazione

 

La norma con efficacia immediata interviene a esercizio finanziario 2005 in fase di conclusione per cui la norma risulta inapplicabile.


  PROPOSTA DI EMENDAMENTO IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA PER IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 5 DEL DECRETO–LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N. 953, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N. 53 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

 

Dopo l’articolo 9 del decreto legge 203 del 2005 è inserito il seguente articolo 9 bis:

 

“In deroga all’articolo 3, comma 3 , della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 5 del decreto–legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, relativi ai rimborsi e ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per l’anno 2002 e dei relativi interessi e sanzioni, per effetto dell’iscrizione dei veicoli nei pubblici registri, sono differiti al 31 dicembre 2006.”

 

 

Motivazione

 

A decorrere dal primo gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 449/1997, è a carico delle regioni a statuto ordinario l’espletamento delle funzioni tributarie connesse alla gestione delle tasse automobilistiche, quali: la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo.

L’attribuzione alle regioni della gestione delle tasse automobilistiche e il conseguente trasferimento di competenze con la creazione di un nuovo archivio delle tasse automobilistiche ha comportato dei ritardi nella attività di controllo dei pagamenti.

Si rende,  pertanto, necessario provvedere al differimento dei termini per l’invio degli avvisi di accertamento.

Per l’anno d’imposta 2002 il termine naturale per l’invio degli atti di accertamento scadrebbe il 31 dicembre 2005, con il presente articolo di legge esso viene differito al  31 dicembre 2006.

In questo modo viene consentito agli uffici regionali competenti di avviare quelle attività (come l’invio di comunicazioni bonarie o di controlli incrociati) che consentono di ridurre l’invio delle così dette “cartelle pazze”.

Peraltro già gli anni d’imposta 2000 e 2001 sono stai differiti per l’accertamento al 31 dicembre 2005 in base all’articolo 37 del  decreto legge 30 settembre 2003convertito nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 .

Inoltre si ricorda che  proroghe analoghe sono ormai  da anni approvate per l’ICI a favore dei comuni.

 


 

DISPOSIZIONE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

 

 

Dopo il comma 2 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

 

“Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall’articolo 13 del D. Lgs. 268 del 1992”

 

 

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente 11bis:

 

"Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”


 

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

 

 

Dopo il comma 2 dell’art. 1 del D.L. 29 settembre 2005 n. 203 è aggiunto il seguente comma 3:

 

Previa intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, le Direzioni Regionali delle Entrate competenti per territorio, disciplinano con proprio provvedimento le partecipazioni regionali all’attività di accertamento di cui al precedente comma 1, nonché lo scambio, tra uffici finanziari statali e regionali, di dati e informazioni concernenti il gettito dei tributi erariali compartecipati.

 

 

Motivazione

 

La tempestiva messa a disposizione delle informazioni concernenti le dinamiche tributarie e la puntuale trasmissione dei dati necessari alla stima del gettito in corso di formazione nel territorio regionale consentirebbe una migliore programmazione e un più efficace utilizzo delle risorse statutariamente spettanti alle Regioni. Il presente emendamento consentirebbe di fare chiarezza nei rapporti tra i vari uffici finanziari statali e quelli regionali stabilendo preventivamente un concordato ed esaustivo flusso di elementi informativi. Sarebbe inoltre possibile verificare le correttezza delle operazioni di contabilizzazione e riversamento nelle casse regionali da parte degli agenti della riscossione cui talvolta non pervengono le opportune disposizioni in merito alle specificità derivanti dall’operare in Regioni ad autonomia differenziata

ALLEGATO 2 SANITA’

 

 

La Commissione salute già in vista della presentazione delle linee guida sul DPEF da parte del Governo ed in considerazione della rilevanza che la questione Sanità riveste per la tenuta generale del “sistema Regioni”, aveva presentato un proprio documento, considerato che anche questo anno è mancata qualsiasi interlocuzione con il Governo sul tema e non sono state attuate forme di collaborazione, più volte sollecitate dalle Regioni, già nella fase di elaborazione del Documento di programmazione e, quindi, a maggior ragione nella fase di elaborazione della finanziaria.

Il Governo nel presentare la Legge Finanziaria per l’anno 2005 e il decreto legge che la precede ha evidenziato, anche con una campagna mediatica notevole, che non ci sono stati tagli alla sanità. In concreto invece questa legge Finanziaria opera un taglio di ben 4,5 miliardi di euro sulla sanità.

Si evidenzia, inoltre, che la legge finanziaria non ha tenuto conto dei costi effettivi dei Lea, come più volte sottolineato dalle Regioni e Province Autonome, e non ha provveduto a finanziare con la fiscalità generale l’effettivo fabbisogno sanitario e a dare copertura totale anche alle partite pregresse relative al 2004, consolidando cosi la sottostima del fondo sanitario nazionale.

La leva fiscale delle Regioni, che dal 2006 torna nella loro piena e autonoma disponibilità come stabilito dalla legge finanziaria 2005, deve costituire uno strumento con il quale le Regioni, se lo ritengono, possano finanziare servizi aggiuntivi.

Da un punto di vista generale, si evidenzia che la legge finanziaria presenta alcune peculiarità:

                                  1.   in molti punti è invasiva delle competenze regionali (ad esempio individuazione delle tipologie di servizi comma 10 art. 39);

                                  2.   innesca una procedura assolutamente non condivisibile in quanto lega la disponibilità di risorse per la copertura di disavanzi a futuri obblighi da parte delle Regioni, quali quelli relativi alle liste di liste di attese, che nulla hanno a che vedere con i disavanzi pregressi (attribuzione dei 2 miliardi di cui all’art. 38 comma1);

                                  3.   introduce, per una quota di finanziamento (1000 milioni di euro di cui all’art. 37 comma 2), un vincolo concessorio legandolo a precisi adempimenti senza specificare che tutte le Regioni hanno accesso a quel fondo, il che significa che tale quota di risorse non può essere considerata quale parte integrante delle risorse disponibili per l’anno  2006.

Si rileva, inoltre, la riproposizione di procedure, quale la procedura di adozione del Piano sanitario nazionale prevista dal decreto 502 del 1992 e successive modifiche, che devono considerarsi non più attuali alla luce delle modifiche legislative sopravvenute e la emanazione di decreto ministeriale per definire i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende, non previsti dalla normativa vigente (comma 7 art. 39).

Infine si evidenzia che vengono normate modalità che attengono a rapporti tra stato e regioni (comma 1 dell’art. 39 individuazione di un numero minimo di posti letto per l’utilizzo delle risorse dell’art. 20, comma. 2 art. 39 obbligo di cessione delle attrezzature dimesse attraverso l’associazione di Alleanza degli ospedali italiani nel mondo senza tenere conto delle analoghe iniziative già avviate dalle Regioni.


 

A: FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

                                  1.   Finanziamento anno 2006

 

La legge finanziaria 2005 prevede per il servizio sanitario nazionale nel il triennio 2005-2007 i seguenti fabbisogni finanziari (milioni di euro):

2005: 88.195 + 2.000 (disposti nominalmente per la copertura dei disavanzi degli anni pregressi 2001/2003 ma in realtà da attribuire per la competenza 2005)

2006:   89.960

2007:   91.759

con un tasso di crescita annuo del 2%.

Per l’anno 2005 la stima del fabbisogno finanziario per assicurare l’erogazione dei LEA si è attestata intorno ai 91 miliardi di euro. Si ricorda  che, durante il confronto in sede di finanziaria 2005, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha valutato i 2 miliardi di euro stanziati per la copertura dei disavanzi come effettivo fabbisogno 2005 e si è impegnato a rivedere, annualmente,  per il settore Sanità l’incremento di crescita del 2% annuo.

Il Governo nel DPEF, presentato a luglio, ha individuato per la sanità una spesa tendenziale per il 2006 pari a 95.600 milioni di euro.

Il Disegno di legge finanziaria 2006, invece, prevede l’attribuzione di 89.960 milioni di euro ai quali sono da aggiungere i 1000 milioni con modalità vincolate per un totale di circa 91.000 milioni di euro.

Le Regioni, responsabilmente, propongono di prevedere, per il fabbisogno relativo all’anno 2006, un aumento che assuma come base di calcolo il totale erogato nell’anno 2005 e considerato quale finanziamento dell’anno 2005 da Ministero e Regioni, 88 miliardi + 1400 milioni( si escludono dai fondi a disposizione i 550 milioni di euro accantonati dal Ministero della salute specificamene per i disavanzi degli IRCCS e dei Policlinici universitari). Su questo ammontare calcolare una percentuale di incremento del 4%, che tiene conto dell’aumento dei costi per l’erogazione dei LEA, ivi compresi gli accantonamenti per i nuovi contratti, per cui le risorse da attribuire nell’anno 2006 ammonterebbero a 93.200 milioni circa.

 

                                  2.   Sospesi anno 2004

 

Pregiudiziale resta la definizione di alcune partite ancora aperte dell’anno 2004. Di recente, i Presidenti delle Regioni hanno sollecitato al Governo nelle sedi ufficiali l’apertura del tavolo di confronto sulle questioni finanziarie ancora aperte relative all’anno 2004. In particolare, da quanto concordato con il Ministero dell’Economia durante la discussione della Finanziaria 2005, è rimasto da definire  il problema della copertura degli oneri delle convenzioni e dei contratti nell’ambito del pieno finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, dal momento che lo specifico Tavolo di monitoraggio ex punto 15 dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 si sarebbe dovuto esprimere proprio sulla congruità del finanziamento dei LEA. Da una prima stima regionale il valore delle voci sospese ammonterebbero a circa 4,5 miliardi di euro, dovuti in particolare ai maggiori costi dei Lea per l’anno 2004 con riferimento alla dinamica dei costi dei rinnovi contrattuali scaduti e già maturati indipendentemente dall’anno di loro effettiva imputazione. Sul punto il gruppo di lavoro interregionale ha elaborato un documento relativo al fabbisogno finanziario.

Inoltre è necessario rivedere le regole per la verifica al tavolo di monitoraggio 2004 perché non sia tenuto conto, ai fini delle misure regionali di copertura del deficit, dei costi contrattuali effettivamente contabilizzati dalle Regioni nelle risultanze al IV trimestre 2004 e dei costi da attribuire allo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica rispetto al tetto di legge, in considerazione della questione ancora aperta relativa alla copertura da parte dell’industria del 60%.

E’ rimasta, invece, non definita la questione della copertura dei disavanzi degli IRCCS, dei policlinici universitari e delle  aziende miste per l’anno 2004.

Per quanto riguarda le Aziende miste, inoltre, vanno considerati anche i disavanzi relativi agli anni dal 2001 al 2003 in quanto il decreto di riparto dei disavanzi non tiene conto delle Aziende miste.

 

                                  3.   Erogazioni di cassa

Le Regioni ribadiscono con forza la richiesta, avanzata nel parere al DPEF dello scorso anno e ribadita nel parere sul DPEF del 2005, relativa all’erogazione delle somme non inferiori al 95% delle risorse previste in finanziaria per il Servizio Sanitario Nazionale senza sottostare ad alcuna condizione e che il restante 5% sia subordinato alla verifica degli adempimenti di parte regionale monitorati dallo specifico tavolo.

Inoltre, si fa presente che le Regioni vantano un arretrato maturato negli anni 2002-2005 pari a circa 12,7 miliardi di euro.

 

4. Richieste di natura fiscale

Le Regioni chiedono che venga applicato al settore sanitario (Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) un regime di esenzione dell’imposta Iva sulle forniture e sui farmaci.

 

5. Risorse per gli investimenti

Si richiede il pieno utilizzo dei fondi INAIL per evitare la sospensione dei finanziamenti già definiti nei piani sottoscritti fra Regioni ed INAIL a favore degli investimenti sulla rete delle strutture sanitarie. Inoltre si richiede la revisione degli attuali criteri di  utilizzazione dei fondi INAIL destinando in modo prioritario tali risorse alla sanità .

Si richiede il completo utilizzo degli stanziamenti previsti dall’art. 20 ex legge 67/88, anche prevedendo la possibilità di un diverso riutilizzo dei fondi, e la copertura integrale degli impegni assunti con Delibera CIPE relativi all’ex art. 20 legge 67/88.

Si chiede la previsione di un fondo di almeno tre miliardi di euro per la ripresa degli investimenti e il per il rinnovamento tecnologico anche legato alla possibilità di dismissione delle attrezzature obsolete.

 

6. Piano straordinario per Regioni in particolari difficoltà

si richiede un finanziamento straordinario a sostegno delle regioni in particolari difficoltà  che contempli il rientro programmato all’equilibrio di bilancio con un piano almeno triennale

 


 

B: PROBLEMATICHE DI CARATTERE ECONOMICO GENERALE

 

1. Trasferimento delle risorse in materia di medicina penitenziaria

È necessario definire il problema rispetto alle risorse necessarie per garantire la medicina penitenziaria atteso che allo stato, non è stato dato seguito a quanto previsto dalla normativa, a seguito della sperimentazione relativa al passaggio di competenze alle regioni. Tale situazione determina che le Regioni devono farsi carico di moltissimi oneri che di fatti sarebbero a carico della giustizia.

 

2. Finanziamento del contratto lavoro dei medici specializzandi

È ancora aperto il problema relativo al finanziamento dei contratti lavoro per i medici specializzandi, anche alla luce del Disegno di legge presentato in Parlamento C3687 ed abbinate

 

3. Individuazione fabbisogno formativo professioni sanitarie e scuole di specializzazione

È necessario prevedere una modifica legislativa per permettere di concordare con il Ministero dell’Università in CSR la proposta di offerta formativa per le professioni sanitarie non mediche e per le specialità mediche anche in considerazione alle esigenze dei diversi Servizi sanitari regionali. Attualmente si concorda con il Ministero della salute il fabbisogno ma il decreto di offerta del MIUR non è concordato con le Regioni.


 

EMENDAMENTI IN MATERIA DI SANITA’

 

 

Comma 137

Se ne propone l’abrogazione.

 

Motivazione

Si tratta di un ulteriore onere per le regioni che già producono al Tavolo di monitoraggio ampia documentazione dalla quale si può facilmente desumere l’adempimento richiesto.


 

Comma 203

 

Si propone l’abrogazione del periodo “viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità” e la sostituzione con il seguente:” le Regioni disciplinano con accordi bilaterali le regole della mobilità interregionale, con priorità per la mobilità tra Regioni confinanti, anche prevedendo tetti massimi regionali di rimborsabilità e di compensabilità entro i quali le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono comunque escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle relative alle prestazioni di ricovero di alta specialità”.

 

Motivazione

La materia della mobilità sanitaria interregionale è di specifica ed esclusiva competenza delle Regioni

 


 

Abrogazione del comma 211

 

Motivazione

 

Trattandosi di farmaci da banco è necessario garantire la possibilità per i cittadini di avere confezioni ottimali

 


 

Abrogazione del comma 212

 

Motivazione

La norma è invasiva delle competenze dell’Ente relativamente alla gestione del personale e lede le prerogative dello stesso in considerazione del fatto che opera quale supporto tecnico del Ministero e delle Regioni

 


 

Abrogazione del comma 213

 

Motivazione

Non si ritiene opportuno modificare le regole solo per un ente specifico al termine della legislatura

 


 

Comma 214

Si propone la soppressione del seguente periodo “decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa” e sostituire con” sono integrati e/o aggiornati, nei tempi di attuazione e nell’entità degli importi, purché compresi nella quota già assegnata alle singole regioni e province autonome, limitatamente alla parte relativa agli interventi, per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi stessi

Alla fine del comma si propone di inserire il seguente periodo: “Gli Accordi si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa a tali interventi, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, qualora l’aggiornamento degli Accordi stessi non sia effettuato entro sei mesi dalla scadenza dei termini sopraesposti”

 

Motivazione

Si ritiene che la risoluzione degli accordi di programmi mette a rischio la sicurezza di effettiva disponibilità degli importi a favore di interventi, quali quelli di edilizia ospedaliera, che richiedono oltre che costi di investimento considerevoli lunghi tempi di impostazione e progettazione. Inoltre, considerato che non sono messe in discussione le quote già attribuite alle regioni, si propone che in caso di impedimento attuativi gli accordi possano essere semplicemente aggiornati nella tempistica e negli importi o integrati con nuove opere.

 


 

Comma 216

 

Se ne propone l’abrogazione e la sostituzione con il seguente:” In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma. 214 si applicano dal 1 luglio 2006. Modalità e contenuti dell’integrazione e/o aggiornamento degli Accordi in atto e dei nuovi Accordi da sottoscrivere ai sensi del comma 215 sono definiti entro il 30 giugno 2006 con Decreto del Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato Regioni. Fino a tale data per gli interventi, facenti parte di opere previste negli Accordi già sottoscritti e confermate dalla programmazione sanitaria regionale, anche se rientranti nelle condizioni di cui al comma 214, le regioni e le province autonome interessate possono formulare richiesta di ammissione a finanziamento proponendo contestualmente l’eventuale relativo aggiornamento degli Accordi stessi nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modifiche”

 

Motivazione

Coerentemente con quanto proposto per il comma 214 si propone la previsione di un congruo lasso temporale dall’entrata in vigore della norma (sei mesi) per l’integrazione e l’aggiornamento degli accordi

 


 

Comma 218

Dopo le parole :” il comitato coordinatore;” aggiungere le seguenti: ”coerenza delle linee di ricerca e sperimentazione con gli obiettivi di qualificazione del Servizio Sanitario Nazionale”

 

Motivazione

Si prevede che la valutazione delle attività di ricerca e sperimentazione oggetto degli accordi con l’AIFA avvenga anche in relazione alla coerenza con obiettivi condivisi di miglioramento del Servizio Sanitario nazionale

 


 

Dopo il comma 196 è aggiunto il seguente196 bis:

 

1.        A seguito della ricognizione effettata delle Regioni sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell’economia e delle finanze relative agli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla Legge N°210/92, con riferimento all’esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dal dlgs 112/98 in materia di salute umana e sanità veterinaria, è assunta a carico del bilancio statale la spesa nella misura complessiva annua di 188,634 milioni di euro a decorrere dal 2006.

2.        Gli oneri arretrati relativi agli anni 2003, 2004 e 2005,  per il pagamento degli indennizzi di cui alla Legge N°210/92, con riferimento all’esercizio delle funzioni conferite alle regioni dal dlgs 112/98 in materia di salute umana e sanità veterinaria, certificati dalle Regioni in complessivi 116,611 milioni di euro, per ciascuno degli anni, sono assunti a carico del bilancio dello Stato ed erogati nell’anno 2006

3.         “la somma integrativa di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, non è soggetta a rivalutazioni”

 

Motivazioni

I primi due emendamenti  sono motivati dal fatto che la legge 210/92 prevede che vengano erogate agli aventi diritto le risorse relative agli indennizzi e al beneficio a regime. Tali risorse sono state quantizzate in un primo DPCM ma dalle rendicontazioni effettate dalle Regioni si è evidenziato che le risorse necessarie sono molto più consistenti. Le Regioni, pur in presenza di rosse non adeguate, hanno provveduto ad erogare i benefici agli aventi diritto accumulando crediti verso lo Stato. Con l’emendamento si prevede di coprire i credi maturati e di iscrivere a  regime, a far data dall’anno 2006, delle risorse necessarie.

Il terso emendamento tende a sanare una situazione anomala determinatasi a seguito della sentenza del TAR di Nola che, con sentenza del 24.9.2004, ha condannato il Ministero per mancata rivalutazione della “somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale”, così come prevista al comma 2 dell’art. 2 della legge 210/92. Dal 1995 ad oggi  a valere per tutte le pratiche - così come disposto al comma 1 dell’art. 2 e ribadito dal Ministero del Tesoro nella circolare n. 13NC dell’ 11 marzo 1996 e nelle recenti linee Guida – si è operata solo “sull’assegno di categoria” di cui al cennato comma 1, anche in considerazione della particolarità dell’indennizzo: esentasse, cumulabile, quota di solidarietà ecc.


Dopo il comma 196 è inserito il seguente 196 ter:

 

  1. al comma 169 della legge 311 del 2004 sono abrogate le parole da “ anche al fine di garantire che le modalità di erogazione …….” Fino alla fine del comma.
  2.  Al comma 169 della legge 311 del 2004 dopo le parole” … nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale .33 dell’8 febbraio 2002  successive modificazioni” inserire: “anche al fine di promuovere a livello regionale l’efficienza e l’efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n.131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un DPCM, con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli standard di riferimento relativi ai livelli essenziali di assistenza.”
  3.   il comma 170 della legge 311 del 2004 è abrogato e sostituito con il seguente: “Per garantire la congruità del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un DPCM, saranno individuate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali e delle prestazioni della mobilità interregionale. Nella determinazione delle tariffe si terrà conto dei costi standard di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell’assistenza. Importi tariffari superiori stabiliti dalla singole Regioni non possono comportare disequilibri a carico delle risorse sanitarie delle stesse. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe”.

 

Motivazioni

Gli emendamenti sanano la situazione di incostituzionalità che ha previsto l’adozione di regolamenti e decreti da parte del Ministero su materie di competenza regionale. Inoltre sono finalizzai ad armonizzare a livello nazionale attraverso lo strumento dell’intesa ai sensi della legge 131 del 2003 le procedure per l’individuazione di standard e tariffe.

 

 


Dopo il comma 196 il seguente 196 quater:

1.      Alla fine del  comma 10 dell’art. 50 del dl 30/9/2003 n. 269 convertito in legge dall’art. 1 della L. 24 novembre 2003 n. 236 e successive variazioni e modificazioni è aggiunto il seguente testo: “Per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione verso il ministero dell’economia e delle finanze. Il protocollo eventualmente attuato viene adeguato in base alla presente disposizione.”

Motivazioni

L’emendamento è finalizzato a consentire anche alle Regioni di poter ricevere dal Ministero dell’economia e delle finanze i dati con il codice fiscale dell’assistito e del prescrittore. La modalità prevista dall’art.50, infatti, non permette alle Regioni di effettuare i controlli finalizzati a verificare l’uso efficiente ed efficace delle risorse sanitarie.

 


 

Individuazione fabbisogno formativo professioni sanitarie

Dopo il comma 3 dell'art. 6 ter del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma: comma 3bis: “ il Ministero della Università e della ricerca scientifica provvede ad emanare i relativi decreti di individuazione dell’offerta formativa per le professioni sanitarie di cui al DM 29.03.2001 e di laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al DM 2.04.2001, nonché dell’offerta formativa relativa alle scuole di specializzazioni tenendo conto del fabbisogno individuato dal Ministero della Salute e previo intesa ai sensi dell’art. 8 della legge 131 del 2003 da sancirsi in sede di Conferenza Stato Regioni”.

 

Motivazioni

Tale articolo prevede che "entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità. determini con uno o più decreti il fabbisogno per il servizio sanitario nazionale ai soli fini della programmazione da parte del MIUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, ai corsi di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario”. Dopo le modifiche del Titolo V della Costituzione, il Ministero della salute procede con un accordo in sede di Conferenza Stato Regioni ad individuare il fabbisogno formativo. I decreti del MIUR, invece, non tengono conto delle esigenze delle Regioni che individuano il loro fabbisogno in modo da garantire la erogazione dei LEA sul territorio nazionale. La stipula di una intesa prima dell’emanazione dei decreti permette di legare l’offerta formativa al fabbisogno.

 


 

Abrogazione della lettera a) del comma 189

 

Motivazioni

Trattandosi di contenuti condivisi in una intesa tra Governo e Regioni, la proposizione nella legge comporterebbe che eventuali modifiche migliorative della intesa debbano avvenire con provvedimento legislativo

 

 


 

Al comma 204, lettera a) dopo le parole “il Ministro della salute promuove” aggiungere “previa intesa, ai sensi dell’articolo 8 della legge 131 del 2003, con le Regioni da stipularsi in sede di Conferenza Stato Regioni”

 

Motivazioni

Trattandosi di modalità erogative di LEA di competenza delle Regioni si chiede che venga stabilito con un’intesa la condivisione di un eventuale cambiamento delle modalità erogative delle prestazioni.

 


 

Abrogazione del comma 202

 

Motivazioni

Si richiede una certificazione dei bilanci che può essere operata solo da un soggetto terzo, se invece per certificazione si intende la garanzia da parte della Regioni esistono attualmente gli strumenti di verifica perché i dati prodotti dalla Regione al tavolo di monitoraggio siano verificati. Va sottolineato, però, che la verifica deve avvenire sempre sul totale complessivo e non sulla singola azienda che, invece, risponde alla programmazione regionale.

 


 

Abrogazione del comma 199

 

Motivazioni

Si tratta di costituire un ulteriore organismo per la verifica con costi aggiuntivi e contemporaneamente con attività sovrapponibili a quelle del tavolo di monitoraggio ex art. 12 dell’intesa 23 marzo 2005.

Inoltre non è accettabile la connotazione puramente ispettiva del nucleo sulle attività poste in essere dalle Regioni e dalle aziende atteso che all’organismo così costituito dovrebbero essere ricondotte le attività di monitoraggio del sistema già attualmente svolte dai tavoli previsti dalla normativa.

 


 

Al comma 197 dopo le parole “ di seguito denominata Alleanza” aggiungere “ solo laddove le Regioni non abbiano già attivato per lo scopo proprie strutture”.

 

Motivazioni

Non si tiene conto che molte Regioni hanno attivato in proprio un flusso per l’attribuzione del materiale dismesso utilizzando allo scopo proprie strutture. Inoltre tale struttura non è una struttura condivisa dalle Regioni

 


 

Abrogazione del comma 196

 

Motivazioni

Non si tiene conto che le Regioni hanno già attivato i cantieri con i fondi ex art. 20 legge 67 dell’88 per cui dovrebbero essere rivisti tutti i progetti già predisposti ed approvati

 


 

Il comma 194  è così modificato:

 

“al fine di valutare l’appropriatezza delle prestazioni e la garanzia dei LEA Governo e Regioni convengono di dare mandato alla Commissione di cui all’articolo 9 dell’intesa del 23 marzo 2005 di attivare al proprio interno un sottogruppo per il monitoraggio delle attività poste in essere a livello regionale per valutare l’appropriatezza e l’adesione alle linee guida secondo i protocolli stabiliti da ogni singola Regione”

 

Motivazioni

La valutazione dell’appropriatezza delle prescrizioni è una attività che può essere svolta, per essere realmente incisiva, solo  a livello regionale. A livello nazionale si può verificare se sono state attivate procedure per la valutazione dell’appropriatezza a livello delle singole Regioni

 


 

Alla lettera e) del comma 192 sono soppresse le seguenti parole: “che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’art. 3, comma 6  dell’intesa del 23 marzo 2005”

 

Motivazioni

Si tratta di un ulteriore onere per le regioni che, pur in presenza di un flusso non ancora definito, sarebbero penalizzate in termini di eventuale inadempienza all’obbligo.

 


 

Abrogazione del comma 209

 

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Al comma 6 dopo le parole “gli enti di ricerca, gli organismi equiparati” aggiungere le parole: “e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale limitatamente alle spese per i soli incarichi di consulenza sanitaria”

 

Motivazioni

Dal punto di vista dell’interesse pubblico complessivo e del contributo fornito direttamente incidente sul funzionamento del settore, le consulenze di area sanitaria devono essere assimilate alle attività e alle aree che la norma, nella sua versione originaria, non assoggettava alle politiche di risparmio (università, enti di ricerca, etc.)

 

 


 

Al comma 113 dopo le parole “dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro” aggiungere le parole “entro centottanta giorni”;

 

al comma 113 le parole “entro centottanta giorni “ sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni” ;

 

al comma 113 dopo le parole “di concerto con il Ministero per la funzione pubblica” inserire le parole “pubblica e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.”.

 

Motivazioni

Tale riformulazione permette di programmare non solo la definizione dei criteri di riparto, ma anche tempi certi per l’effettiva messa a disposizione delle risorse. Inoltre viene previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei criteri di riparto che appare idoneo a meglio garantire una condivisa applicazione della norma.

 

 


 

Al comma 116 sostituire le parole “213 milioni” con le seguenti “215 milioni”

 

Motivazioni

Correzione materiale riferibile ad un errata indicazione di quanto contenuto nel comma 98 art. 1 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005).

 


 

Al comma 133 è aggiunta la seguente lettera c) :

 

“Limitatamente agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, della quota percentuale di risparmio già conseguita, a livello regionale negli anni 2003 e 2004 rispetto alla spesa di personale di cui al comma 1 registrata nell’anno 2002 così come certificata dagli organi di controllo di ciascuna azienda”.

 

Motivazioni

Con l’aggiunta della lettera c) vengono valorizzati i comportamenti virtuosi già posti in essere dalle regioni che hanno correttamente applicato le disposizioni delle precedenti finanziarie

 


 

Al comma 252 dopo le parole “n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici” inserire le parole “di aziende e enti e fondazioni del servizio sanitario nazionale”

Motivazioni

Gli enti sanitari fanno ricerca per cui gli stessi benefici vanno estesi anche a questi ultimi

 


 

"Aliquota dell’IVA sui farmaci"

“Per le cessioni e le importazioni di farmaci appartenenti alla classe a) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.

La medesima aliquota si applica per le cessioni i farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale quando utilizzati in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (classe H).”

 

Motivazioni

L’aliquota IVA per i farmaci a carico del S.S.N. attualmente fissata al 10% si traduce in un significativo aumento della spesa pubblica. Per le Aziende sanitarie in quanto consumatori finali l’IVA rappresenta un costo, non trasferibile: tenuto conto che la maggior parte dei farmaci viene utilizzato per l’attività istituzionale, l’IVA sugli acquisti non costituisce un credito nei confronti dell’Erario.

Diversi Paesi europei applicano aliquote molto più contenute, tra “zero” e sei per cento (Regno Unito, Irlanda, Francia, Svizzera, Spagna).

 

 


 

ALLEGATO 3) OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL SETTORE TRASPORTI

 

1)         OSSERVAZIONI

 

A) Adeguamento del trasferimento delle risorse per i servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, ai sensi dell’articolo 20 dello stesso d. lgs. 422/97 e del D.P.C.M. 16 novembre 2000:

 

 

            70 milioni di euro per i servizi di interesse regionale e locale non in concessione a FS;

 

            97 milioni di euro per i servizi di interesse regionale e locale in concessione a FS

 

 

B) Riconoscimento dell’incremento dei trasferimenti di risorse per i maggiori servizi ferroviari, resi dalle imprese regionali e da Trenitalia, conseguenti ai potenziamenti della rete realizzati ed alle maggiori tracce disponibili per l’avvio dell’Alta Velocità / Alta Capacità:

 

            per i maggiori servizi resi dalle imprese regionali:

                        60 milioni di euro per il 2006;

                        70 milioni di euro per il 2007;

                        90 milioni di euro per il 2008.

 

            per i maggiori servizi resi da Trenitalia:

                        40 milioni di euro per il 2006;

                        90 milioni di euro per il 2007;

                        110 milioni di euro per il 2008.

 

 

C) Ripristino dei limiti di impegno di cui alla legge n. 194 del 1998 ed alla legge n. 166 del 2002, in materia di acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone, decurtati in tabella “E” del ddl Finanziaria (AS 3613 – pag. 493) nella misura di 40.200.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 


2)                 PROPOSTE DI EMENDAMENTI

 

 

ARTicolo Aggiuntivo

 

“L’Agenzia del Territorio fornisce senza oneri, tramite supporti informatici e telematici, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici interessati, per i fini istituzionali di lotta all’evasione fiscale e di governo del territorio, copia dei propri archivi alfanumerici e cartografici, e dei loro aggiornamenti continui, relativi ai terreni ed agli altri immobili nonché alla proprietà ed agli altri diritti sugli stessi. Le modalità di fornitura sono stabilite entro 60 giorni, previo parere favorevole della Conferenza unificata, con decreto del direttore generale dell’Agenzia del Territorio sulla base delle esperienze già realizzate con i progetti del Piano e-governement nazionale.”.

 

MOTIVAZIONE

             

            La necessità di disporre di archivi alfanumerici e cartografici dell’Agenzia del Territorio, relativi ai terreni ed agli altri immobili nonché alla proprietà ed agli altri diritti sugli stessi - i cui dati non siano risalenti al momento dell’acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni interessate ma siano continuamente aggiornati in modo tale da avere un’informazione catastale sempre attuale -  si inquadra nell’ottica di costruire una informazione geografica complessiva e aggiornata, rappresentativa della dinamicità con cui il territorio cambia.

            Una componente fondamentale per l’efficacia  del sistema della informazione territoriale, inteso come supporto alle scelte di “governo del territorio”, così come alle attività intese a fronteggiare l’evasione fiscale, è costituita infatti anche dal livello di aggiornamento dei dati e dal complesso delle procedure definite per la sua costante alimentazione e manutenzione.

           


 

 

Dopo il comma 65 sono aggiunti i seguenti:

 

65 bis. Ai fini dell’adeguamento delle risorse finanziarie trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono trasferiti alle regioni medesime, ulteriori 70 milioni di euro.

 

65 ter. Ai fini dell’adeguamento delle risorse finanziarie trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 9 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono trasferiti alle regioni medesime, ulteriori 97 milioni di euro.

 

65 quater. Le risorse finanziarie trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 8, 9 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adeguate ai sensi dei commi 2 e 3, sono annualmente incrementate in ragione dell’inflazione programmata.

 

65 quinquies. Per l’incremento dei servizi di trasporto ferroviario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono trasferiti alle regioni ulteriori 60 milioni di euro per il 2006, 70 milioni di euro per il 2007 e 90 milioni di euro per il 2008.

 

65 sexies. Per l’incremento dei servizi di trasporto ferroviario di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono trasferiti alle regioni ulteriori 40 milioni di euro per il 2006, 90 milioni di euro per il 2007 e 110 milioni di euro per il 2008.

 

MOTIVAZIONE

 

L’emendamento ha la finalità di procedere ad un riequilibrio fra i compiti trasferiti alle regioni, in materia di trasporto ferroviario ai sensi del d. lgs. n. 422 del 1997, e le relative risorse finanziarie, cristallizzate nel loro ammontare al 1999.              

            Più precisamente, i commi 2 e 3, rispettivamente per i servizi ferroviari non in concessione ad FS S.p.A. (secondo la terminologia del citato decreto legislativo n. 422 del 1997) e per quelli in concessione a FS S.p.A., procedono all’adeguamento delle risorse in parola in conseguenza dell’inflazione.

            Il comma 4 prevede poi l’adeguamento automatico annuale delle predette risorse, sulla base dell’inflazione programmata.

            I commi 5 e 6, infine prevedono l’incremento delle risorse di cui si tratta in ragione dell’aumento dei servizi ferroviari reso possibile dai potenziamenti della rete realizzati e dalle maggiori tracce disponibili per l’avvio dell’AV/AC (alta velocità/alta capacità). 


 

In tabella E, in corrispondenza della legge n. 194 del 1998 (interventi nel settore dei trasporti), articolo 2, comma 5 (acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone), nelle colonne 2006, 2007 e 2008, l’importo “- 40.200” è sostituito dall’importo “0”.

 

MOTIVAZIONE

             

            L’emendamento ha la finalità di sottrarre dalle riduzioni di spesa disposte dall’articolo 67, comma 4 i finanziamenti previsti dalla legge n. 194 del 1998 – per l’acquisto di autobus e di altri mezzi per il trasporto pubblico – che peraltro hanno attivato investimenti già in corso.

            La riduzione di risorse che si intende emendare si pone in evidente contraddizione con le iniziative, sia a livello nazionale che comunitario, intese a sviluppare - per una mobilità sostenibile, per la sicurezza della circolazione, per l’ambiente e per il miglioramento delle condizioni di vivibilità dei centri urbani – il trasporto pubblico.

           


 

ARTicolo aggiuntivo

 

  1. L’utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è esteso alle regioni per iniziative in materia di sicurezza stradale; i predetti fondi si configurano quali contributi pluriennali dello Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

MOTIVAZIONE

 

            Con l’emendamento proposto, che non comporta impegni per la finanza pubblica, si intende dare risposta all’esigenza fortemente rappresentata dalle regioni e dagli enti locali di estendere e nel contempo semplificare l'accesso ai finanziamenti già stanziati per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

L'attuale formulazione dell'articolo 56 della legge 488 del 1999 limita agli enti proprietari delle strade l'accesso ai fondi per interventi ed iniziative in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi Annuali del Piano Nazionale della sicurezza stradale, previsti al comma 3, dell’articolo 32, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Tale limitazione, inserita in un periodo in cui si pensava ad interventi prevalentemente di tipo infrastrutturale o attuati. esclusivamente dagli enti proprietari di strade, impedisce l'accesso ai fondi dell’articolo 56 alle Regioni. che, in molti casi, avendo ceduto alle province del proprio territorio la proprietà  della rete stradale di interesse regionale, già a loro trasferita dall' ANAS in attuazione del D.P.C.M. 21.2.2000, non sono più proprietarie di strade.

Inoltre, dopo l’emanazione della legge 488 del 1999, nell'ambito del Piano Nazionale della sicurezza stradale e dei Programmi annuali di attuazione, è maturata l'esigenza dì non limitare le iniziative di sicurezza stradale ad interventi infrastrutturali, da parte degli enti proprietari di strade, ma di estendere tali iniziative anche ad azioni di monitoraggio, da sviluppare a diversi livelli territoriali, individuando nel livello regionale quello più i significativo per svolgere tale attività.

Tale esigenza ha trovato riscontro nel 2° Programma di attuazione del PNSS ove è previsto che il 25% delle risorse del programma stesso sia destinato ad interventi strategici per il miglioramento della sicurezza stradale gestiti a livello nazionale in accordo con Regioni  Province e Comuni.

 In particolare al punto 2.4.1 è prevista la creazione di centri regionali di monitoraggio della sicurezza stradale raccordati con centri di monitoraggio provinciali e comunali.

Al punto 3.2 dello stesso Programma è inoltre previsto che le risorse da utilizzare per il tutto il programma, compresi gli interventi strategici, sono quelle rese disponibili dall'articolo 56 della legge 488 del 1999 e che ai finanziamenti possono accedere le Regioni, le Province ed i Comuni.

Il  2° Programma a cui si è fin qui fatto riferimento è stato approvato dal CIPE con la delibera n. 81 del 13 novembre 2003, previo parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 2 ottobre 2003.

Successivamente sono state avviate tutte le fasi concorsuali per l' allocazione delle risorse relative ai Centri regionali di monitoraggio, svolte di intesa e con la partecipazione, anche nella Commissione di valutazione, di rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali e concluse con l'approvazione delle graduatorie dei soggetti ammessi ai cofinanziamenti.

L'emendamento ora proposto intende consentire l'attuazione della parte del secondo programma annuale relativa agli interventi strategici, ampiamente condivisa da Regioni ed Enti locali e su cui si sono già espressi favorevolmente sia il CIPE che la Conferenza Unificata.

In particolare con tale emendamento si intende estendere 1'accessibilità ai mutui previsti dalla legge 488 del 1999 anche alle Regioni, in considerazione dell'importante ruolo di coordinamento che le stesse svolgono nel campo della sicurezza stradale.


 

 

ARticolo aggiuntivo

 

All’articolo 1, comma 75 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunto il seguente periodo: “La presente disposizione non si applica all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.”.

 

MOTIVAZIONE

             

            Le Regioni, in relazione a quanto previsto dal "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Azioni Prioritarie" e dai "Programmi Annuali di Attuazione 2002 e 2003", hanno provveduto ad approvare Bandi di gara, rivolti ai Comuni e alle Province, per la formazione di graduatorie di proposte progettuali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle strade comunali e/o provinciali in ambito urbano, a valere appunto sui cofinanziamenti statali di cui al Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale ­l ° e 2° Programma Annuale d'Attuazione – 2ª linea di finanziamento.

Tuttavia, l'articolo l, comma 75 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha stabilito che "Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato".

        Ciò comporta, evidentemente, un diverso sistema di erogazione delle risorse finanziarie e di ammortamento della quota parte di mutuo rientrante nei finanziamenti di cui al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, in contraddizione con quanto previsto dai programmi attuativi del P.N.S.S. e dagli stessi bandi regionali, che prevedono l' erogazione diretta da parte della Regione del 50% delle quote di ammortamento ai comuni e/o Province. Ciò pare abbia causato difficoltà nell’erogazione dei mutui da parte della Cassa DD. e PP. che sembra abbia sospeso le relative attività.

 

 


 

ARTicolo aggiuntivO

 

All’articolo 1, comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole “fondazioni di diritto privato” sono aggiunte le parole “, delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni,”.

 

MOTIVAZIONE

 

L’emendamento ha la finalità di escludere le autorità portuali dal novero degli enti pubblici interessati ai limiti di spesa imposti dall’articolo 1, comma 57 della legge n. 311 del 2004.

Quanto innanzi in considerazione del fatto che, in ragione dei grandi processi di globalizzazione, il Mediterraneo ha nuovamente assunto, negli ultimi anni, una significativa centralità nei commerci internazionali con la conseguenza di una grandissima crescita del traffico attraverso i porti del nostro Paese che hanno recuperato peso, capacità produttiva, competitività, rispetto ai grandi scali europei.

La misura in questione tende quindi ad evitare perdite di competitività che risulterebbero deleterie per il sistema produttivo italiano ed a scongiurare il pericolo di vanificare gli impegni già in atto.

 


  ARTicolo aggiuntivO

 

Al comma 96, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

 

e) spese riguardanti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.”.

 

MOTIVAZIONE

 

      L’emendamento è volto a sottrarre le spese riguardanti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale dalle limitazioni imposte dalle esigenze connesse al rispetto del patto di stabilità.

      Quanto innanzi al fine di evitare che il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto delle predette esigenze sia ottenuto pregiudicando l’erogazione di servizi fondamentali per le comunità, quali sono i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

      A tale riguardo va peraltro osservato che la mancata sottrazione delle spese riguardanti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale dalle limitazioni funzionali al rispetto del patto di stabilità sarebbe connotata da contraddittorietà rispetto alle consolidate tendenze, sia a livello comunitario che nazionale, volte ad incentivare il trasporto pubblico per i benefici effetti trasversali in punto di decongestionamento del traffico nei centri urbani, di tutela dell’ambiente e della salute e di miglioramento delle condizioni generali di vivibilità.


ARTICOLO AGGIUNTIVO

 

All’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 3503,ge 247 dell, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

“Agli effetti del medesimo articolo 119, non costituisce inoltre indebitamento l’assunzione di mutui conseguenti alla concessione di contributi dello Stato con vincolo di destinazione .”.n costituiscono

 

MOTIVAZIONE

 

L’emendamento ha la finalità di chiarire che l’indebitamento cui si riferisce la norma costituzionale è solo quello avente carattere sostanziale, in cui, in pratica, il debitore peggiora la propria situazione patrimoniale. Restano pertanto escluse dalla predetta nozione di indebitamento quelle assunzioni di obbligazioni, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3 comma 16 della legge 350 del 2003, in cui il peso economico del debito resta in capo allo Stato.


ARTICOLO AGGIUNTIVO

 

All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“12-bis. Alle regioni è altresì attribuita una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione nella misura di 0,10 euro per ciascun litro distribuito nei rispettivi territori. L’ammontare della predetta quota è versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa secondo le modalità stabilite al comma 12. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.”. 

 

MOTIVAZIONE

 

            La legge n. 549 del 1995, nel disporre la cessazione dei finanziamenti alle regioni per taluni settori di intervento, fra cui quello del trasporto pubblico, stabilì in sostituzione l’attribuzione di un tributo proprio, a favore delle medesime regioni, consistente in una quota dell’accisa sulla benzina nella misura di 350 vecchie lire per ciascun litro di quel carburante consumato nei rispettivi territori.

            Nel corso del tempo, sulle entrate derivanti dal predetto tributo proprio hanno inciso negativamente, da un lato, un progressivo calo dei consumi di benzina a fronte di un aumento dei consumi di gasolio per autotrazione; dall’altro, la riduzione, operata dalla legge n. 449 del 1997, della quota dell’accisa da trasferire alle regioni dalle ricordate vecchie 350 lire a 242 lire per litro di benzina.

            L’emendamento si propone quindi di riequilibrare i gettiti riconducibili al tributo proprio regionale di cui si tratta attraverso l’estensione della compartecipazione regionale anche all’accisa sul gasolio.


ARTICOLO AGGIUNTIVO

 

Al comma 4 dell’articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo le parole “il bilancio dello Stato.” sono aggiunte le seguenti: “La determinazione degli importi dell’I.V.A. da rimborsare alle regioni ed agli enti locali interessati è effettuata, a decorrere dall’anno 2004, al lordo delle quote dell’I.V.A. spettanti alle regioni in base alla normativa vigente.”.

 

MOTIVAZIONE

             

            Il decreto del Ministero dell’interno 22 dicembre 2000 - riguardante le “Procedure e modalità per l’attribuzione di contributi erariali a favore delle Regioni ed enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell’art.9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n.472” - prevede un rimborso alle Regioni da parte dello Stato per i maggiori oneri sostenuti per l’applicazione dell’IVA sui contratti di servizio.

            Il comma 25 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 prevede il rimborso alle Regioni, a carico dei bilanci dello Stato 2004-2005-2006, dell’IVA al lordo delle quote IVA spettanti alle Regioni in base al decreto legislativo n. 56 del 2000 e relative, rispettivamente, agli anni 2001-2002-2003.

            L’emendamento ha la finalità di rendere permanente il riconoscimento di tale rimborso al lordo delle quote IVA spettanti in base alle norme sul cd. federalismo fiscale.

            Quanto innanzi in considerazione del fatto che, diversamente operando, si determinerebbe  per le Regioni una perdita netta di risorse e si contrasterebbe con i principi su cui si fondano i meccanismi di compartecipazione all’IVA ai sensi del decreto legislativo n. 56 del 2000.


 

ARTICOLO AGGIUNTIVO

 

Dopo il comma 104 è inserito il seguente 104 bis:

 

Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole “Fino al 31 dicembre 2003” sono soppresse.

Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo “E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001 – 2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.” è sostituito dal seguente: “E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per ristorare gli oneri dei predetti enti”.

 

MOTIVAZIONE

 

Il decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2000 inerente le “Procedure e modalità per l’attribuzione di contributi erariali a favore delle Regioni ed enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell’art.9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n.472” prevede un rimborso alle Regioni da parte dello Stato per i maggiori oneri sostenuti per l’applicazione dell’IVA sui contratti di servizio. Il comma 25 dell’articolo 3 della Legge 350/2003 prevede il rimborso alle Regioni, a carico dei bilanci dello Stato 2004-2005-2006, dell’IVA al lordo delle quote IVA spettanti alle Regioni in base al DLGS 56/200 e relative, rispettivamente, agli anni 2001-2002-2003. Per rendere permanente tale riconoscimento al lordo viene presentato questo emendamento. Infatti non è corretto negare tale riconoscimento dal momento che la compartecipazione IVA ex DLGS 56/2000 è stata rideterminata ogni anno in modo da sostituire esattamente i trasferimenti soppressi.Altrimenti  la detrazione operata sui contributi per i trasporti determina per le Regioni una perdita netta di risorse. L’emendamento mira a ripristinare la misura dei contributi nell’importo complessivo spettante.


ARTICOLO AGGIUNTIVO

 

“1. Ai soggetti tenuti al pagamento dell’IRPEG, nonché alle altre imprese anche in forma consortile o cooperativa, che concludano con gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale accordi per l’acquisto di titoli di viaggio destinati ai propri dipendenti e soci, è riconosciuto un credito d’imposta corrispondente al 20% dell’importo pagato per l’acquisto di detti titoli di viaggio.

2. La conclusione degli accordi di cui al comma 1 rientra tra gli elementi da valutarsi ai fini del rilascio della certificazione ambientale ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS)”.

 

MOTIVAZIONE

 

L’emendamento mira, attraverso la leva fiscale, ad incentivare le iniziative delle imprese appartenenti a tutte le categorie produttive intese a promuovere l’uso del trasporto pubblico da parte dei loro dipendenti e soci.

           


ARTICOLO AGGIUNTIVO

 

All’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

“ 1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute, per sé o per le persone fiscalmente a carico, per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico.”

 

 

MOTIVAZIONE

 

 

L’emendamento si propone di incentivare, attraverso la leva fiscale, l’utilizzo del trasporto pubblico
ALLEGATO 4: OSSERVAZIONE E RICHIESTE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

 

1.      Fondo di Solidarietà  Nazionale: E’ evidente che le somme annualmente stanziate nel bilancio dello Stato per far fronte alle occorrenze finanziarie conseguenti alle avversità atmosferiche dichiarate, con decreto, di carattere eccezionale, sono insufficienti per soddisfare le richieste formulate dalla imprese agricole. Gli ultimi provvedimenti di riparto hanno chiaramente evidenziato che per la concessione degli interventi compensativi sono state erogate alle Regioni somme di importo pari al 10% e al 7% delle occorrenze, con impatto negativo sulle imprese e sulle Regioni, le quali hanno acquisito le domande (nei 45 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di declaratoria), ma non sono nelle condizioni di soddisfarle pienamente per l’elevata insufficienza delle disponibilità finanziarie. D’altra parte, il Decreto Legislativo n. 102/2004 ha modificato le modalità di riconoscimento dell’intervento compensativo (da ricostituzione dei capitali perduti a riconoscimento dell’ammontare del danno fino all’80% dello stesso). E’ pur vero che la norma prevede che l’intervento compensativo sia riconosciuto ed erogato “fino all’80% del danno riconosciuto”, ma è altrettanto vero che l’erogazione del 10 o del 7% è molto distante dal limite massimo.  Né la situazione si presenta migliore per l’intervento pubblico sul premio di assicurazione da eventi avversi, che nello spirito della norma doveva pian piano sostituire gli interventi compensativi. Di fatto, da un lato non si è registrato alcun tangibile incremento del valore della produzione assicurata e dall’altro, il contributo pubblico sulle assicurazioni agevolate è stato di importo notevolmente inferiore a quello massimo previsto dalla normativa. Infatti, l’Asnacodi e i Consorzi di Difesa hanno manifestato lo stato di forte disagio in cui si trovano i produttori agricoli, in quanto non hanno ricevuto il saldo contributivo per la campagna 2004 e, per la insufficiente dotazione finanziaria del bilancio 2005, la situazione si ripresenterà negli stessi termini per la campagna 2005, per la quale, fra l’altro, non si è provveduto ad erogare ancora l’anticipo del 50%, pur avendo provveduto i Consorzi ad inviare al MIPAF i dati statistici e contabili entro il 15 luglio del corrente anno. Si osserva che nelle tabelle che accompagnano il d.d.l. relativo alla Finanziaria 2006, sarebbero riportate riduzioni agli stanziamenti degli scorsi anni sia per gli interventi compensativi che per i contributi per le assicurazioni agevolate.

 

2.      Emergenze e lotta alle fitopatie e epizoozie: le risorse finanziarie recate dall’articolo 129 della legge 3882000 (Finanziaria 2001) hanno consentito di mettere a disposizione delle imprese agricole, attraverso le Regioni, risorse finanziarie per la lotta a fitopatie (per es. Sharka, erwinia, flavescenza dorata,ecc.) ed epizoozie (per. es. blue tongue). Tuttavia alcune di queste emergenze non sono state debellate totalmente, per cui è indispensabile il rifinanziamento delle azioni di lotta, per consentire alle imprese di poter apportare i necessari miglioramenti strutturali capaci di eliminare i focolai.

 

3.      Programmi interregionali: Negli scorsi anni sono stati approvati e realizzati importanti azioni nell’ambito dei diversi programmi interregionali finanziati, in origine, dalla legge n. 499/99. Fino all’anno 2004 sono state messe a disposizione importanti risorse finanziarie cha hanno consentito di affrontare tematiche importanti ed attuali (Tracciabilità delle produzioni agricole; Monitoraggio ed attuazione della Direttiva Nitrati; Servizi di Sviluppo Agricolo; Piano Cementiero e Piano Proteine Vegetali; Innovazione e Ricerca, ecc.). Diversi programmi sono ancora attuali, anzi in previsione dell’attuazione dei nuovi regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale, potrebbero rappresentare un insieme di attività complementari. Si ritiene quindi di estrema utilità il rifinanziamento di alcuni programmi, con un approfondimento sulle procedure di attuazione, tenendo anche conto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

 

4.      Interventi per il risparmio idrico: La legge n. 268/2003, di conversione in legge del D.L. n. 192/2003, aveva disposto uno specifico Fondo per il risparmio idrico ed energetico. Sull’argomento, in diversi incontri fra rappresentanti del Ministero e delle Regioni, si stavano definendo le modalità operative per il miglior utilizzo delle risorse finanziarie recate dal Fondo. Prima di giungere alla formulazione del documento di attuazione dello specifico intervento, il D.L. n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, ha soppresso questa linea di finanziamento. Considerata l’importanza del razionale utilizzo della risorsa idrica anche in agricoltura, si chiede di ripristinare, in sede di Finanziaria 2006, la dotazione finanziaria del Fondo, che era pari a 54 milioni di euro. Inoltre, si rileva che lo stanziamento previsto in Finanziaria 2005 per l’anno 2006, relativo all’attuazione del Piano Irriguo Nazionale sarebbe di fatto slittato al 2008. Si chiede, quindi, che lo stanziamento del limite di impegno di 30 milioni di euro venga ripristinato, al fine di avviare a realizzazione un elevato numero di progetti e di soddisfare le esigenze manifestate per la manutenzione e l’ampliamento delle reti irrigue.

 

5.      Settore biologico: considerata l’importanza dell’agricoltura biologica ed agroambientale, si ritiene utile ripristinare quanto previsto dall’articolo 59 della legge n. 388/99 (Finanziaria 2000) per realizzare azioni di sistema concertate fra lo Stato e le Regioni per interventi che consentano di affermare i vantaggi di questa tipologia di intervento in agricoltura.

 

6.      Disposizioni varie: trattasi di approfondire gli aspetti relativi alle disposizioni fiscali per le imprese, in particolare per quelle di nuova costituzione, alle disposizioni in materia previdenziale (per ridurre il costo del lavoro), alla proroga delle disposizioni in materia di IVA nei settori agricolo e ittico, alla definizione di disposizioni in materia di tassazione dell’energia, sia per la riduzione delle accise, compresa quella sul biodiesel e per la riduzione delle imposte sulla produzione e sui consumi di energia elettrica per le imprese agricole.

 

7.      Prevedere in Finanziaria una norma che consenta alle Regioni di attivare linee di finanziamento attraverso la stipula di mutui finalizzati al cofinanziamento dei programmi di sviluppo rurale, in deroga a quanto previsto dalla Finanziaria 2004 (articoli da 16 a 20 della legge n. 350/2003). In questo modo, trattandosi di interventi finalizzati ad investimenti e che quindi non incidono sulla spesa corrente, si darebbe la possibilità alle Regioni di acquisire le somme necessarie per il cofinanziamento, evitando così di sottrarre notevoli risorse del bilancio da destinare a finanziare altre tipologie di intervento.

 

8.      Chiarire definitivamente la questione “overbooking” relativamente alle spese connesse all’attuazione delle Misure dei PSR regionali per il periodo 2000 – 2006. Il documento approvato in Conferenza Stato – Regioni ha previsto la possibilità, per le Regioni che avessero progetti favorevolmente istruiti, di finanziarli oltre la quota disponibile del proprio quadro finanziario, al fine di raggiungere l’obiettivo di spesa previsto nel Quadro Finanziario Nazionale. Di fatto, per l’anno 2005 questo non si à verificato, anche perché come è noto, la norma nazionale per lo stanziamento di una somma specifica per l’overbooking non fu più inserita nella Finanziaria 2005. Considerato che diverse Regioni hanno anche appostato nel proprio bilancio risorse specifiche di cofinanziamento, si chiede di proporre l’introduzione della norma per la prossima Finanziaria, anche per evitare che al 15 ottobre 2006 non si rendiconti la totalità delle risorse pubbliche previste dal Quadro Finanziario nazionale.


 

PROBLEMATICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

 

Si chiede l’accoglimento delle seguenti richieste prioritarie:

 

1) che il Governo continui a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per assicurare il proseguimento degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione post-calamità in misura pari a quanto autorizzato nella Legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 203), autorizzando nuovi limiti di impegno per almeno 60 milioni di Euro per l’anno 2006; è auspicabile che la norma individui univocamente il meccanismo del “limite di impegno” e che non contenga riserve territorialmente determinate, rinviando alle Ordinanze attuative la definizione di appositi criteri da determinarsi d’intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e le Province Autonome;

 

2) che il Governo disponga un’integrazione degli stanziamenti attualmente previsti per:

-le attività di protezione civile assicurate dalle Regioni e dalle Province Autonome mediante l’impiego del Fondo regionale di Protezione civile (Legge 388/2000), anche in questo caso rimasto fermo al dato originario dell’anno di costituzione (sempre il 2000); si potrebbe integrare il Fondo per assicurare almeno il recupero dell’inflazione, stimando un incremento del 15% dell’importo globale del Fondo, pari a circa 23 Milioni di Euro;

-la lotta agli incendi boschivi (Legge 353/2000), il cui esiguo ammontare originario (10.329.000,00 Euro per il 2000), non è mai stato adeguato per recuperare il valore dell’inflazione, ma, al contrario, è stato ridotto ed ammonta attualmente ad Euro 9.323.389,00 (riparto annualità 2005), con una riduzione complessiva del 9,7%; si potrebbe recuperare il valore ridotto nel corso degli anni, sommandolo al recupero dell’inflazione del quinquennio e stimando un incremento del 25% rispetto all’importo attuale, pari a circa 2,3 Milioni di Euro;

 

3) che il Governo effettui quanto necessario per dare riscontro all’impegno assunto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile con nota prot. N. DPC/PRE/0045227 del 13 settembre 2005, promuovendo la modifica dell’articolo 12 della Legge-quadro sugli incendi boschivi (Legge n. 353/2000), concordata in sede tecnica con le Regioni, le Province Autonome e le altre Amministrazioni centrali interessate nel marzo 2003;

 

4)che il Governo mantenga l’impegno assunto e dia corso all’attuazione dell’ordine del giorno G.11.350 accolto in sede di discussione della manovra finanziaria 2004, assicurando l’inserimento nella Legge finanziaria di una norma che consenta la stabilizzazione del personale di protezione civile assunto a tempo determinato nell’ambito dei percorsi di superamento delle emergenze verificatesi sul territorio nazionale negli anni scorsi;

 

5) che il Governo provveda ad integrare il testo dell’articolo 1, comma 24, lettera f) della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) comprendendo nell’esclusione dal calcolo ai fini dei rispetto del patto di stabilità interno tutte le spese per attività di protezione civile e non solo quelle effettuate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza nei limiti attualmente stabiliti dalla norma;

 

6) che il Governo provveda con appositi interventi normativi a consentire l’assegnazione di contributi anche ai privati colpiti da calamità di tipo c) ex Legge 225/92, per i quali eroga fondi alle Regioni tramite mutui, al fine di perequare il trattamento ai privati colpiti da eventi di tipo b) di rilevanza regionale, per i quali l’assegnazione di finanziamenti statali tramite il Fondo regionale di Protezione civile consente già l’assegnazione di risorse per il ristoro dei danni di tipo b) di rilevanza regionale, per i quali l’assegnazione di finanziamenti statali tramite il Fondo regionale di Protezione civile consente già l’assegnazione di risorse per il ristoro dei danni.

 


 

PROBLEMATICHE ECONOMICHE DELL’ANAS

 

Si propone di adottare ogni idonea misura affinché non siano disposti i tagli alle risorse finanziarie dell’ANAS lasciando impregiudicati i programmi di manutenzione e di investimenti

 

 

 



[1] 88 miliardi del riparto CIPE più 1,4 miliardi  escludendo i 550 milioni per disavanzi IRCCS e Policlinici universitari