Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Attestato di competenza professionale

giovedì 24 novembre 2005


VALUTAZIONI IN MERITO AL TESTO UNIFICATO

 

Istituzione dell'«attestato di competenza» e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate (C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 CNEL).

 

Le proposte di legge all’esame della Camera dei deputati recanti l’istituzione dell’attestato di competenza professionale (C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 CNEL) e trasfuse in un testo unificato, rappresentano l’ennesimo tentativo di disciplinare il profilo delle professioni non regolamentate in modo estemporaneo, disgiunto da una soluzione generale del problema. Difatti diversamente da come sostenuto dal dibattito generale in materia che la soluzione alla riforma delle professioni dovesse essere generale ed incentrata sia sul mondo ordinistico che  su quello non regolamentato, si delinea una soluzione parziale.

Il provvedimento prevede, tramite l’attestato di competenza, la certificazione dell’esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme a regole di correttezza. Tale certificazione è rilasciato secondo le norme internazionali ISO sulla base di criteri qualificativi necessari tra i quali: l’individuazione di (eventuali) livelli di preparazione didattica; la definizione dell’oggetto dell’attività professionale e dei relativi profili professionali; la determinazione degli standard qualitativi da rispettare; l’elaborazione di un codice deontologico e le modalità di aggiornamento professionale. Si tratta, in verità, dell’adozione di schemi di riferimento operativi già noti in altri settori e che nulla hanno a che vedere con le professioni.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituita una apposita struttura che, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, provvede a registrare le associazioni.

Sul piano istituzionale la previsione si pone in evidente insanabile disarmonia con il recente schema di decreto legislativo sulle professioni ai sensi della legge n. 131/2003 (c.d. La Loggia), che affida alle Regioni, nel proprio ambito, il riconoscimento delle associazioni di professionisti non esercitanti attività regolamentate.

Prescindere, come fa la proposta di legge in esame, dal riconoscimento delle associazioni (quale condizione minimale su cui costruire qualsiasi soluzione organizzativa) costituisce, infatti, una fuga in avanti, dato che così facendosi si affida,  in buona sostanza, un ruolo “di riferimento” a soggetti che non hanno realizzato i contenuti minimi per ottenere il proprio riconoscimento giuridico, secondo norme che vengono, proprio quando ci sarebbe bisogno di accentuarle e specificarle, per meglio tutelare i cittadini utenti, scavalcate di netto.

In tal modo si ignora il ruolo regionale in materia (peraltro pacificamente esistente in tutti i settori economici di competenza regionale), dato che le condizioni ed i requisiti previsti dal nostro ordinamento, per ottenere il riconoscimento (di competenza regionale), sostanzialmente coincidono a quelle previste dal disegno di legge tramite l’attestato di competenza rilasciato dalle associazioni.

Inoltre il ruolo riconosciuto al CNEL appare del tutto in contrasto con le finalità costituzionali proprie di tale organismo, che appaiono riconducibili ad un funzione amministrazione. L’amministrazione della procedura, eventualmente fosse decisa, non potrebbe che essere riferita ad altri soggetti istituzionali, senza dimenticare le competenze in materia di lavoro, formazione professionale, oltre quella sulle professioni, spettanti alle Regioni.

Nel merito, l’attestato che sembrerebbe afferire esclusivamente a qualità personali accertate sulla base dei criteri predetti, in verità vige esclusivamente per il periodo di adesione ad una determinata associazione; non sopravvive, infatti, alla circostanza di uscita di un soggetto dalla associazione, a meno che non si iscriva, entro tre mesi, ad altra associazione ugualmente registrata. Una qualificazione soggettiva è quindi condizionata da una struttura di riferimento. Ne deriva, indirettamente, l’obbligo del soggetto di dover aderire a questa o quella associazione, pena l’esclusione da tale qualificazione. Prevedendo che tutta la procedura non sarà di facile accesso e di oneri irrilevanti, ne consegue che l’organizzazione del lavoro è condizionata sostanzialmente dall’appartenenza ad associazione (privata), senza alcuna garanzia pubblica sostanziale, essendo la registrazione prevista, una mera attività amministrativa esecutiva, peraltro incardinata presso il Governo, che non ha in materia concorrente, come per le professioni, più alcuna competenza esecutiva applicativa.

In definitiva, se sullo spessore della competenza regionale in materia ordinistica si può dibattere e sostenere tesi più o meno dimensionate, lo stesso non può farsi nel settore delle associazioni professionali, ove la competenza regionale è certa, di spessore e sicuramente più penetrante di quanto previsto per il profilo degli ordini (con riferimenti, oltre che in materia di professioni, in materia di formazione professionale e di lavoro). In tal senso si è alfine orientato anche lo schema di decreto legislativo in materia di professioni intellettuali citato.

In conclusione la valutazione del provvedimento è negativa sulla base di un testo che appare inemendabile.

 

 

Roma 24 novembre 2005