Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Associazionismo comunale
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 24 novembre 2005
Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, attuativa dell’intesa sancita con atto n. 873/CU del 28 luglio 2005
Punto 20) Odg. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI, UPI ed UNCEM, valutata la bozza di intesa predisposta in sede tecnica gli emendamenti del Ministero degli Interni, nel riaffermare la necessità che l’intesa abbia ad oggetto il sostegno all’associazionismo comunale, propongono i seguenti emendamenti condizionanti ai fini dell’espressione dell’Intesa.
A. Rispetto alle proposte formulate dal Ministero degli Interni, all’articolo 1 comma 1 non può essere accettata la modifica ed occorre ripristinare il testo dell’intesa raggiunta in sede tecnica.
B. All’articolo 3, comma 1 sopprimere la lettera F).
C. Rispetto alle proposte formulate dal Ministero degli Interni: all’articolo 8 comma 2 lettera B) sostituire le parole “in misura non inferiore al 4%” con “in misura non superiore al 4%”.
D. Sostituire il comma 3 dell’articolo 8 con il seguente:
“3. Le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, saranno imputate prioritariamente sulle disponibilità delle risorse di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 662 del 1996, e, ove queste risultino insufficienti, in pari misura sul complesso delle altre disponibilità stanziate”.
di conseguenza vanno apportate le seguenti modifiche al testo:
- sostituire le lettere a) e b) dell’articolo 9, comma 1, con le seguenti:
a) una quota delle risorse, da destinare ad unioni di comuni e comunità montane, stanziate ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge n. 388 del 2000, secondo quanto indicato nell’allegato A, tabella 1, detratte eventualmente le somme di cui all’articolo 8, comma 3, della presente intesa nei casi ivi previsti;
b) una quota delle risorse, da destinare alle unioni di comuni, stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge n. 662 del 1996, e di quelle che eventualmente risulteranno stanziate con destinazione specifica in favore delle sole unioni di comuni, fino alla permanenza di detta destinazione, detratte le somme di cui all’articolo 8, comma 3, della presente intesa nei casi ivi previsti, secondo quanto indicato nell’allegato A, tabella 2;
- sostituire le lettere A.1. e B.1. dell’allegato B con le seguenti:
A.1) si individua la quota ripartibile tra le Regioni interessate; a tal fine si sottraggono dalle risorse statali le somme di cui all’articolo 8, comma 3, della presente intesa nei casi ivi previsti, nonché la quota non ripartibile, che lo Stato deve gestire direttamente nell’anno considerato per effetto dell’articolo 7 della presente intesa; le suddette quote sono individuate considerando, anno per anno, le somme attribuite alle Regioni e da queste gestite o, in assenza, quelle attribuite dallo Stato a Unioni di comuni e Comunità montane della Regione;
B.1) si individua la quota ripartibile tra le Regioni interessate; a tal fine si sottraggono dalle risorse statali le somme di cui all’articolo 8, comma 3, della presente intesa nei casi ivi previsti, nonché la quota non ripartibile che lo Stato deve gestire direttamente nell’anno considerato per effetto dell’articolo 7; le suddette quote sono individuate considerando, anno per anno, le somme attribuite alle Regioni e da queste gestite o, in assenza, quelle attribuite dallo Stato a Unioni di comuni della Regione;
- ci sono inoltre altre modifiche da effettuare all’allegato B, dopo la formula da utilizzare in questo modo:
Dove:
RS = totale delle Risorse Statali stanziate per l’anno di riferimento del riparto [articolo 9, comma 1, lettere a) e b)]; RS è:
- per le risorse statali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), l’intera somma stanziata, detratte le somme di cui all’articolo 8, comma 3, nei casi ivi previsti;
- per le risorse statali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), la somma stanziata, detratte le somme di cui all’articolo 8, comma 3, nei casi ivi previsti;
Sr = percentuale, calcolata sulle risorse RS dell’anno precedente, che prende a riferimento le risorse statali attribuite l’anno precedente:
- agli enti locali delle Regioni che non risultano partecipare al riparto (articolo 4 dell’intesa);
- alle Regioni che le hanno ricevute nell’anno precedente, ma che nell’anno di riferimento non risultano più partecipare al riparto
Attenzione:
anche nelle tabelle di simulazione, occorre precisare – all’inizio, in alto a sinistra – che per “fondo 10” e per “fondo 20” si intendono le risorse dell’articolo 9, comma 1, rispettivamente lettere a) e b), detratte le somme dell’articolo 8, comma 3, nei casi ivi previsti.
- Rispetto alla proposta del Ministero degli Interni, non si condivide la soppressione del primo periodo del comma 4 dell’articolo 8 dell’intesa. Pertanto va ripristinata la versione originaria.
Roma, 24 novembre 2005